Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.4690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel.Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 07 dicembre 1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente a [...]2 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 27 dicembre 1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 02 settembre 2006
(n.850, parte 2, serie A, anno 2006) In separazione dei beni. con le seguenti figlie: Per_1 nata a [...] il giorno 02 dicembre 2007, cittadina italiana, cod. Pt 3, nata a [...] il giorno 29 novembre 2009, cittadina fisc. C.F. 3 italiana, cod. fisc. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Uruguay n. 30/2 e dalla quale la moglie si è già allontanata, è assegnata al marito, il quale ne è proprietario e ivi abiterà con le figlie.
3) Le figlie minori Pt_3 e Per 1 sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito.
4) Considerata l'età della figlie Per_1 Pt 3, di circa 17 e 15 anni, la madre potrà tenere con sé le figlie durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con le figlie, ma sempre previo avviso al padre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, la madre terrà le minori nei periodi appresso indicati:
un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso al padre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà le minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze delle minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni,
vigerà il criterio dell'alternanza.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, considerato che il 2 dicembre 2025 Per_1
compirà 18 anni, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, Pt 3 starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza. 6) Avuto riguardo al fatto che i genitori sono separati da oltre un anno e che hanno raggiunto accordi pienamente soddisfacenti per il mantenimento delle figlie, gli stessi convengono che le spese ordinarie relative alle figlie saranno sostenute da ciascun genitore con modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in misura paritaria (50% ciascuno), secondo quanto di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
-vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo, purché la spesa sia di importo non oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali;
- spese per l'alloggio: ciascun coniuge provvederà a quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze delle figlie.
7) Quanto alle spese straordinarie per le figlie (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" sottoscritte anche dal Tribunale di
Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie. 7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa "extrassegno", con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per le figlie devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 50% ciascuno;
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il giorno 02 settembre 2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,