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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3430/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Fabrizio
[...]
Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 il signor ha richiesto al Parte_1
Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo, a titolo di inabilità temporanea assoluta, per gli esiti dell'infortunio subito in data in data
7.5.2024, per ulteriori 60 giorni rispetto a quelli già riconosciuti dall' resistente. CP_1
Ha esposto che l' , in data 31.7.2024, aveva indennizzato il ricorrente, ma solo CP_1
fino alla data del 9.8.2024.
pagina 1 Poiché riteneva la sussistenza di un maggior periodo di I.T.T., in data 7.8.2024, il ricorrente aveva proposto opposizione, ma questa non era stata accolta.
2. Con memoria del 7.5.2025 l' si è costituito in giudizio, proponendo, al solo CP_1
fine di comporre bonariamente la controversia, la liquidazione dell'indennizzo a titolo di inabilità temporanea assoluta, per un ulteriore periodo di 60 giorni.
Ha pertanto richiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
3. Nelle successive note di cui all'art. 127-ter c.p.c. del 23.5.2025, parte ricorrente ha dichiarato che intendeva accettare la quantificazione operata dall' nella misura CP_1
degli ulteriori 60 giorni, richiedendo altresì la condanna dell' convenuto alle CP_1
spese del giudizio, in quanto la proposta veniva formulata solo in sede di costituzione in giudizio.
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4. Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Considerato che il riconoscimento del diritto fatto valere dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa (in data 7.5.2025 a fronte di un ricorso depositato in data 28.10.2024),
e considerato altresì che l' aveva a disposizione tutti gli elementi necessari per CP_1
l'accoglimento della domanda in via stragiudiziale, le spese processuali debbono essere integralmente poste a carico dell' , da ritenersi virtualmente soccombente. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate CP_1
nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per la materia previdenziale e con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa
(da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), con liquidazione ai valori prossimi a quelli minimi,
data la semplicità della controversia, e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
pagina 2 Nel caso di specie, la predetta fase non può dirsi svolta, poiché la causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni di cui agli atti introduttivi.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, precisando che la predetta misura viene determinata in ragione della natura seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.050,00 CP_1
per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 28.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 3