Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2015, n. 16844
CASS
Sentenza 13 agosto 2015

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Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall.

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  • 1Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazioneAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 giugno 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2015, n. 16844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16844
Data del deposito : 13 agosto 2015

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