Sentenza 13 agosto 2015
Massime • 1
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall.
Commentario • 1
- 1. Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2015, n. 16844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16844 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13244-2008 proposto da:
NI RO (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato BARONE CARLO MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ETRUSCA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. 00432910586), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l'avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4697/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta dall'arch. NI AU avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dal NI contro l'Etrusca Assicurazioni SpA in L.c. a., per un incarico professionale conferitogli, il 20 marzo 1986, dal commissario liquidatore della procedura e il professionista condannato alla rifusione delle spese di lite.
2. Secondo il Tribunale, l'opposizione era fondata perché la domanda del professionista era temporaneamente improponibile, trattandosi di un credito concorsuale, ancorché derivante da un incarico conferito dal commissario liquidatore, e perciò da far valere dapprima in sede amministrativa.
3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di prime cure perché, per giurisprudenza costante, le domande individuali dei creditori nei confronti di una società posta in LCA sarebbero temporaneamente improponibili, rientrando nelle attribuzioni del Commissario l'accertamento dei crediti, ferma la possibilità dell'opposizione allo stato passivo (Cass. 18579/04).
3.1. Del resto, la stessa Cassazione avrebbe affermato che anche i crediti sorti dopo l'inizio della procedura di LCA, che godono del diritto alla prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, sarebbero assoggettati alla previa verifica in sede amministrativa (Cass. n. 8984 del 2004).
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il signor NI AU, con un unico mezzo.
4. La Liquidazione coatta resiste con controricorso e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di impugnazione (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., art. 12 preleggi, L. Fall., artt. 52, 93, 95, 111, 201, 202, 207 e 209, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto:
Dica la E.C. se, nel giudizio di opposizione instaurato da società in LCA, avverso un decreto ingiuntivo emesso a suo carico e a favore di un professionista per il pagamento di compensi per prestazioni professionali svolte su incarico degli organi della procedura liquidatoria, il giudice possa o meno revocare il decreto opposto e dichiarare improponibile in via ordinaria la domanda avanzata con il ricorso monitorio, sulla base della ritenuta applicabilità, anche ai crediti nascenti da rapporti giuridici sorti nel corso della liquidazione coatta (c.d. crediti di massa), della regola dell'accertamento concorsuale dettata invece per i crediti sorti prima della instaurazione della procedura, dalle disposizioni della legge fallimentare richiamate nell'epigrafe del ricorso.
2. Secondo il ricorrente, sebbene prevalente, l'orientamento giurisprudenziale richiamato non sarebbe condivisibile.
2.1. Il richiamo, operato dalla L. Fall., art. 201, in materia di LCA, alla L. Fall., art. 52, come dimostrato da autorevole dottrina, non consentirebbe di estendere la regola dell'accertamento concorsuale anche ai crediti c.d. prededucibili (ossia sorti nei confronti del commissario liquidatore, che non potrebbe essere identificato con il fallito). Infatti, il richiamo alla L. Fall., art. 52 dovrebbe essere rettamente inteso facendo riferimento non al solo comma 2, ma anche al comma 1, che si riferisce solo ai crediti vero il fallito.
2.2.Secondo il ricorrente, ove si opinasse nel senso affermato dalla Corte territoriale si finirebbe per attribuire al Commissario liquidatore il ruolo di arbitro della sorte dei propri debiti, finendo per farlo diventare beneficiario di una situazione più vantaggiosa persino di quella del curatore fallimentare.
2.3. Nel caso esaminato, infatti, ove nasca una controversia per i crediti nascenti da attività svolte in favore degli organi della liquidazione, non troverebbe applicazione la regola del concorso ma si espanderebbe quella generale dell'accertamento in sede giudiziale ordinaria, non essendo richiamato il principio, dettato nella materia fallimentare, della L. Fall., art. 24 sull'attribuzione al tribunale fallimentare della competenza a conoscere di tutte le azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento.
2.4. Del resto i c.d. crediti della massa, sorti in ragione della procedura, non sarebbero soggetti all'accertamento amministrativo atteso che, se il commissario non ne contesti l'esistenza, l'ammontare e la prededucibilità, l'accertamento non occorrerebbe mentre, se tali contestazioni insorgono, esse non potrebbero essere definite avanti all'organo amministrativo che - con le sue attività e necessità - ha dato luogo all'insorgenza del debito stesso.
2.5.In tali casi, infatti, la contestazione andrebbe definita attraverso le ordinarie garanzie giurisdizionali.
3. Il ricorso, è infondato e deve essere respinto.
3.1. La questione sottoposta alla Corte è stata già affrontata e risolta, in riferimento a due analoghi giudizi promossi dal medesimo ricorrente, in senso contrario alle tesi da quest'ultimo sostenute (cfr. Cass. sez. 1, sentt. nn. 339 del 2013 e 20284 del 2014), mediante la motivata riaffermazione (al cui tenore deve farsi rinvio) del principio di diritto secondo cui, nella liquidazione coatta amministrativa, tutti i crediti, ivi compresi quelli prededucibili (ossia così definiti da una specifica disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla L. Fall.), devono essere fatti valere esclusivamente nelle forme previste dalla L. Fall., artt. 201, 207 e 209, con la conseguente preclusione di forme di tutela differenti dall'accertamento endoconcorsuale, con la concentrazione presso un unico organo delle azioni dirette all'accertamento del passivo e con l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori.
3.2. Alle ragioni già sviluppate a sostegno delle anzidette decisioni, in questa sede, deve solo aggiungersi, alla luce della previsione della L. Fall., art. 111-bis la cui disposizione, pur introdotta successivamente alla proposizione della domanda che ha portato alla decisione qui impugnata, costituisce norma di interpretazione autentica e risulta, quindi, nella sostanza, applicabile anche alle fattispecie disciplinate dalla legge vigente prima della riforma organica del 2006: cfr. Cass. n. 5141 del 2011, secondo cui l'art. 111 bis (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e modificato dal decreto "correttivo" n. 169 del 2007), .., ancorché non applicabile al caso di specie, costituisce valido parametro ermeneutico di riferimento, essendo stata dettata proprio per eliminare i dubbi interpretativi sorti nel vigore della precedente normativa, che la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è oggi arricchita dalla chiara previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo (ma in un senso del tutto opposto alla direzione di marcia postulata dal ricorrente) delle sole posizioni prededucibili non contestate (nè sotto il profilo dell'esistenza, nè sotto quello dell'ammontare, ne' con riferimento al suo rango creditorio) atteso che quelle nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali, suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 25 (e se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui alla L. Fall., art. 26). Ma, anche con riferimento alla prima eccezione (i crediti non contestati), la previsione che il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato (L. Fall., art. 111-bis, comma 4) consente di ascrivere, anche tale ipotesi, al novero di una sorta di accertamento posticipato, nelle pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale, quantomeno endoconcorsuale.
3.3. Ne deriva che la disciplina della tutela dichiarativa del credito prededucibile, nella procedura fallimentare, ha tali note di specialità (per la natura giudiziale dell'organo preposto alla tutela delle posizioni soggettive) da non poter essere automaticamente trapiantata nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, laddove l'elenco dei creditori ammessi al passivo viene redatto dal Commissario giudiziale (ossia da un organo dell'Amministrazione Pubblica) con un atto (sempre integrabile, con l'aggiunta delle posizioni attive degli altri creditori) che, incidendo su diritti e non essendo qualificabile (per la natura dell'organo) come giurisdizionale, non può che dirsi negoziale e volto alla ricognizione del debito concorsuale e perciò, solo in seconda istanza, impugnabile (sia dal suo titolare che dagli altri legittimati) - o forse, meglio contestabile con ricorso modulato ai sensi della L. Fall., art. 99. 4. Si deve perciò concludere dando al quesito sottoposto una risposta negativa, in base al principio di diritto secondo cui:
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (ossia i crediti così definiti da una specifica disposizione di legge ovvero sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla L. Fall. del 1942 e succ. mod.) sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui alla L. Fall., artt. 201, 207 e 209, atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della previsione della L. Fall., art. 111 bis, in materia di fallimento. Infatti, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è ora espressamente arricchita - nella sede fallimentare - dalla previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi della L. Fall., art. 111-bis, comma 4), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono - comunque -suggello con un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 25 (e se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui alla L. Fall., art. 26).
5. La reiezione del ricorso comporta anche la soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
0Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 30 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2015