CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 62/2023 R.G. promossa
DA
, ( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( );
[...] C.F._2 Parte_3
( ); , ( ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
, ( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ); C.F._6 Controparte_1
( ); , C.F._7 Controparte_2
( ; C.F._8 Controparte_3
( ); C.F._9 Controparte_4
( ; , ); C.F._10 Parte_7 C.F._11
( ; Parte_8 C.F._12 Parte_9
( );
[...] C.F._13 Parte_10
( ; , ); C.F._14 Parte_11 C.F._15
( ); Parte_12 C.F._16 Parte_13
, ( ;
[...] C.F._17 Parte_14
( ); , ( ) C.F._18 Parte_15 C.F._19 [...] ( ); , Parte_16 C.F._20 Parte_17
( ; , ( ; C.F._21 Parte_18 C.F._22
, ( ; Parte_19 C.F._23 Pt_20
, );
[...] C.F._24 Parte_21
( ); C.F._25 Parte_22
( ); , ( ; C.F._26 Parte_23 C.F._27
, ); , Parte_24 C.F._28 Parte_25
( ); , ( ); C.F._29 Parte_26 C.F._30
( ; Parte_27 C.F._31
, ; , Parte_28 C.F._32 Parte_29
( ; , ( ); C.F._33 Parte_30 C.F._34 [...]
( ); , Parte_31 C.F._35 Parte_32
( ); , ( ); C.F._36 Parte_33 C.F._37
( ); Parte_34 C.F._38 Parte_35
( ; ( ; C.F._39 Parte_36 C.F._40
, ( ) , Parte_37 C.F._41 Parte_38
( ); , ( ); C.F._42 Parte_39 C.F._43 [...]
, Parte_40 C.F._44 Parte_41
( ) e ( ), nella C.F._45 Parte_42 C.F._46
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Giuseppe Andrea Amata;
Appellanti
CONTRO
Controparte_5
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_6
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.7.2018, gli appellanti indicati in epigrafe (unitamente ad altri) – dipendenti della (d'ora in avanti Controparte_5
Contr
), applicati nella III Area Professionale con mansioni operative nei profili dell'Area Operativa Esercizio – adivano il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, formulando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un orario di 36 ore settimanali;
condannare la Gestione Contr Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive, maturate e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché il versamento dei contributi
Contr omessi e dovuti;
condannare la Gestione Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt alla rielaborazione e rideterminazione dei turni di lavoro dei ricorrenti distribuiti in 36 ore settimanali (anziché 39 come arbitrariamente ed illegittimamente ordinato dalla resistente anche successivamente alla sentenza del CGA Regione Sicilia); condannare la Gestione Commissariale
Contr Governativa in persona del legale rappresentate pt al risarcimento dei danni morali e materiali individualmente arrecati alla condotta illegittima della stessa protratta anche in seguito alla sentenza del CGA Regione Sicilia, fino al ripristino della legalità violata nella misura che il Giudice adito, riterrà equo e di diritto”.
Contr Esponevano che , anche in deroga alla contrattazione collettiva, aveva sempre applicato ai propri dipendenti l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, come risultante dall'O.d.S. dell'1.12.1964 e dalla circolare di servizio n. 16/1977 e che,
Contr dal 1985, aveva fissato l'orario del personale tecnico in 39 ore, mantenendo l'orario del personale amministrativo a 40 ore. Evidenziavano che tale situazione aveva determinato una vertenza protrattasi per anni e che, in sede sindacale, la vertenza era stata definita con accordo integrativo aziendale del 5.8.1985, con il quale era stata prevista la graduale uniformazione della retribuzione oraria con applicazione del divisore orario 180 a tutto il personale di pari livello. Lamentavano Contr la disapplicazione di detto accordo da parte di in seguito al Ccnl del 5.8.1985.
Sostenevano che le condizioni di miglior favore derivanti dall'applicazione dell'uso aziendale relativo al diverso orario di lavoro non potessero essere derogate dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 3524/2022 del 18.10.2022, in applicazione del principio del ne bis in idem, accoglieva l'eccezione di inammissibilità formulata Contr da , in quanto tutti i ricorrenti, ad eccezione di , Parte_39 [...]
, e , in relazione alla questione Parte_38 Parte_34 Parte_43
oggetto di causa, avevano già ottenuto una pronuncia di rigetto in primo grado ed anzi due ricorrenti, e , avevano ottenuto, Parte_11 Parte_28
sulla medesima questione, una seconda pronuncia di rigetto. Rilevava che, con il ricorso introduttivo del giudizio, era stato chiesto accertarsi il diritto all'orario settimanale di 36 ore, con le conseguenziali differenze retributive, oltre il risarcimento del danno e ciò in virtù dell'uso aziendale che aveva fissato detto orario per tutti i dipendenti da lungo tempo, e non l'applicazione del divisore 180, domanda anch'essa oggetto del precedente giudizio. Precisava che, peraltro,
l'eccezione di ne bis in idem, eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non era soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.
Riteneva, poi, infondate nel merito le domande proposte da , Parte_39
, e . Richiamava a riguardo Parte_38 Parte_34 Parte_43
la sentenza n. 841/2017 resa da questa Corte, con la quale era stato ritenuto: “Come evidenziato anche in questo grado dalla difesa erariale e come altresì ampiamente Contr documentato in atti, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della (il cui rapporto è regolato dal CCNL autoferrotranvieri) ha da sempre previsto una differenziazione dell'orario di lavoro settimanale del personale: in particolare, mentre il personale addetto agli uffici ha sempre osservato un orario settimanale di trentasei ore settimanali (sei ore al giorno), il personale applicato all'area operativa di esercizio (cui l'odierno appellante appartiene) ha invece osservato
l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore (in ultimo pari
a trentanove ore;
in precedenza pari a quaranta ore). Ciò trova puntuale conferma nell'ordine di servizio n. 42 dell'1 dicembre 1964 [… ] oltre che nella circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977 […] Val la pena altresì riportare il contenuto del verbale di accordo del 5 agosto 1985, dagli appellanti invocato. Si legge ivi in premessa: “Sin dall'11-3-1985 l'O.S. ha fatto rilevare l'anomala Parte_44
situazione che …si verifica nella determinazione del valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo delle carie competenze da corrispondere al personale
(lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.) Quanto sopra in relazione al fatto che mentre per il personale degli uffici, che effettua un orario di servizio di 36 ore settimanali, il suddetto valore orario si ottiene dividendo per 6 quello della giornata, per il resto del personale che effettua 40 ore settimanali lo stesso valore orario si ottiene dividendo quello della giornata per 6 ore e 40”. Quindi, dato atto che il valore orario era dato dal “quoziente fra la retribuzione mensile e il divisore
180 per il personale degli uffici e il divisore 200 per il resto del personale”, le parti ritenevano che l'applicazione di un diverso divisorio comportava “una sperequazione tra personale di pari livello” e convenivano di “procedere (a partire dal luglio 1985 ed entro il termine finale del 32 dicembre 1986) ad una generale uniformazione delle modalità di calcolo “, con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il
“valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro”. Inoltre, si dava espressamente atto nell'accordo in parola che “quanto sopra non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro del personale che resta pertanto quello fissato dagli accordi nazionali in vigore”. Errano del tutto, dunque, Contr gli appellanti nell'affermare che presso la sarebbe esistito un inveterato uso aziendale in virtù del quale l'orario di lavoro settimanale sarebbe sempre stato, per tutti i dipendenti -e, in particolare, anche per il personale non addetto agli uffici-, di trentasei ore settimanali, nonché nel ritenere che l'applicazione del divisore “180”
“si riflette inevitabilmente sull'orario di lavoro, determinandolo in 36 ore settimanali”. Per come emerge chiaramente dal richiamato verbale, l'accordo aziendale del 1985 era stato adottato al fine di ovviare alla disparità di trattamento del personale non addetto agli uffici, il quale, pur a parità di retribuzione tabellare, tuttavia percepiva – in ragione dell'applicazione del “valore orario”, base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale – un compenso inferiore per le ore di straordinario, notturno e/o festivo espletate, rispetto al personale addetto agli uffici, essendo superiore il divisore (“200”) da applicare alla retribuzione mensile rispetto a quello (“180”) fissato per il personale addetto agli uffici. In base al suddetto accordo perequativo si era stabilito, dunque, di applicare progressivamente (entro il dicembre 1986) a tutto il personale lo stesso divisore orario dei dipendenti addetti agli uffici, ferma restando, tuttavia, la disciplina dell'orario di lavoro settimanale, che per espressa previsione, rimaneva - per il personale non addetto agli uffici - quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove). […]Sebbene poi, alla stregua della giurisprudenza della Suprema
Corte, (cfr. Cass. 5763/05; 19492/07; 4241/13) la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e
“tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque via abbia interesse”, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”, nella specie, tuttavia, nessuna efficacia, nemmeno riflessa, può essere attribuita alla sentenza n. 148/07 del CGA, tenuto conto dell'oggetto del giudizio da essa definito. V'è da dire infatti che con la richiamata sentenza n. 148/07, il CGA, adito dall'amministrazione per la riforma della sentenza del TAR Catania n. 2736/04 – che, conformemente al petitum del ricorso proposto da altri lavoratori aventi analoga qualifica degli appellanti, si era unicamente pronunciato sull'applicazione del divisore “180” nel rispetto dell'accordo sindacale dell'agosto 1985, unilateralmente disatteso, nel 1995, dall'amministrazione -, pur confermando in dispositivo “la sentenza impugnata”, per effetto di una evidente sovrapposizione dei testi, riportava testualmente, da pag.
9 a pag. 11, la motivazione del proprio precedente arresto (sentenza n. 292/03) reso nel diverso giudizio proposto dal personale addetto agli uffici (nell'ambito del quale era stato riconosciuto il diritto azionato da quei ricorrenti in virtù dell'uso aziendale che, effettivamente, prevedeva, per tal personale, un orario settimanali di trentasei ore)”. Quanto alla domanda relativa all'applicazione del divisore 180, formulata soltanto con le note conclusive, il giudice ne dichiarava l'inammissibilità.
Rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti , Parte_39 [...]
, e e dichiarava inammissibile la Parte_38 Parte_34 Parte_43
domanda volta all'applicazione del divisore 180, in quanto tardivamente formulata.
Dichiarava inammissibile il ricorso proposto da tutti gli altri ricorrenti.
Appellavano la citata sentenza le parti soccombenti in epigrafe indicate, con Contr atto depositato il 17.1.2023. Resisteva al gravame . Si costituiva l'
[...]
, nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio nel CP_8
giudizio di primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Deducono che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla rielaborazione e rideterminazione dei turni di lavoro in 36 ore settimanali, come da
Contr uso aziendale applicato da nei confronti della generalità dei lavoratori e non l'applicazione del divisore 180, come erroneamente ritenuto dal tribunale e dunque erroneamente il tribunale ha accolto l'eccezione del ne bis in idem non avendo gli appellanti già ottenuto una pronuncia di rigetto sulla questione oggetto del giudizio.
Sostengono che, indiscussa la reiterazione nel tempo dell'attribuzione ai Contr dipendenti di , dell'orario di lavoro di 36 ore, le condizioni di miglior favore derivanti dall'uso aziendale, che ha efficacia vincolante ex art. 1372 c.c., non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi istruttori e, cioè della consulenza tecnica, sull'erroneo presupposto della inammissibilità della domanda.
1.3. Con il terzo motivo, infine, si dolgono della disposta condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando che il ricorso all'autorità giudiziaria è un diritto del lavoratore atteso che il datore di lavoro non aveva adempiuto agli impegni assunti in sede sindacale e comunque il giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite.
2. Preliminarmente deve darsi atto che nell'atto di appello è stato riportato il nominativo di , la procura è stata conferita da un Persona_2
soggetto diverso, con firma illeggibile a fianco della parola “erede”. Il collegio ha invitato il difensore a indicare il nominativo del soggetto che ha firmato la procura con l'indicazione del codice fiscale ma nessun chiarimento ha fornito il difensore in relazione all'erede di Deve conseguentemente dichiararsi Persona_2
inammissibile l'appello proposto da un soggetto non identificato.
2.1. L'appello è infondato.
2.2. È infondata la doglianza con cui gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Osserva il collegio che il vizio di omessa motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Costituzione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, ricorre allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero quando, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (in questo senso ex multis Cass. civ. n.
3819/2020).
Nella specie, non viene in rilievo alcuna delle carenze sopra indicate, per avere il tribunale statuito su tutte le domande proposte fornendo adeguata motivazione.
La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente rilevato che la domanda proposta da tutti i lavoratori ricorrenti – ad eccezione di , Parte_39 [...]
, (oltre che non ha proposto Parte_38 Parte_34 Parte_43
gravame) – era stata già azionata in un precedente giudizio e ha dichiarato detta domanda inammissibile per intervenuto giudicato. Le sentenze del Tribunale, citate dal primo giudice, la n.111/2015 e la n. 1354/2015 hanno a oggetto la domanda qui proposta e sono state entrambe impugnate avanti questa Corte d'appello che ha definito le cause, rispettivamente, con le sentenze nn. 834/2017 e 841/2017.
La pronuncia n. 841/2017, con statuizioni che sono state testualmente riportate nella sentenza impugnata, aveva respinto la domanda volta ad accertare il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di un orario settimanale di 36 ore, mentre aveva accolto la domanda relativa all'applicazione del divisore 180 per il calcolo della retribuzione agli stessi spettanti a titolo di lavoro straordinario (cfr. allegato n.3 Contr della produzione di di primo grado).
Anche con la sentenza n. 834/2017, questa Corte ha escluso il diritto del personale applicato all'area operativa allo svolgimento dell'orario settimanale di 36 ore.
2.3. Per ciò che riguarda invece le parti per le quali non è intervenuto il giudicato – i lavoratori , , la Parte_39 Parte_38 CP_9
sentenza ha rigettato la domanda relativa all'orario di 36 ore richiamando e facendo propria la motivazione di cui alla sentenza n. 841/2017 della Corte di appello di
Catania. Nessun vizio di motivazione si rinviene nella sentenza gravata, posto che è principio consolidato quello secondo cui l'obbligo motivazionale è assolto anche qualora il giudice richiami, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente conforme di merito, rispondendo la motivazione per relationem ad un'esigenza di economia dei tempi di giustizia (Cass. civ. n.1157/2022); è stato altresì chiarito che:
“…la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell' art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione…” (Cass. civ. n.17640/2016; Cass. civ. n.29017/2021).
In ordine alle posizioni dei lavoratori non coperte dal giudicato, il collegio ritiene di confermare quanto si legge nella sentenza impugnata.
Non sussiste per tali lavoratori il diritto a svolgere un orario lavorativo di trentasei ore, essendo incontestato che essi hanno sempre espletato mansioni nell'ambito dell'area operativa per la quale l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore è sempre stato di trentanove ore (in precedenza di quaranta ore), come chiaramente evincibile dall'ordine di servizio n. 42 dell'1 dicembre 1964 (all. n. 4) e dalla circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977 Contr (all. n. 5), entrambi prodotti in atti da in primo grado. I citati documenti escludono, per i lavoratori dell'area operativa, l'esistenza di un uso aziendale sulla cui base l'orario lavorativo era, come invece per il personale addetto agli uffici, di trentasei ore.
Ciò è altresì confermato dal verbale di accordo del 5 agosto 1985, che erroneamente viene invocato dagli appellanti al fine di ritenere sussistente una parificazione dell'orario per tutto il personale.
Come si evince chiaramente dalla lettura del verbale, infatti, con il suddetto accordo le parti si sono limitate a regolare la base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale (lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.), introducendo un criterio uniforme tra tutti i lavoratori onde eliminare le sperequazioni sino a quel momento esistenti per coloro che svolgevano un orario di 40 ore settimanali.
A tal fine è stato disposto un criterio di calcolo “…con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il “valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro…”.
Va escluso che l'accordo sopra indicato abbia esteso a tutti i lavoratori l'orario di 36 ore settimanali, essendo stato al contrario espressamente convenuto dalle parti nel suddetto verbale (cfr. allegato 6 della produzione di primo grado di Contr
) che per il personale non addetto agli uffici la disciplina dell'orario lavorativo restava quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove).
Per le ragioni che precedono, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che, in relazione alla posizione dei lavoratori , Parte_39 [...]
, ha rigettato la pretesa degli stessi allo svolgimento di un Parte_38 Parte_34
orario lavorativo di 36 ore settimanali.
2.4. Nessun errore si rinviene nel capo della sentenza che, sempre in relazione a , , , ha statuito la inammissibilità Parte_39 Parte_38 Parte_34 della domanda relativa al diritto all'applicazione del divisore 180, atteso che detta domanda non era stata tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo, ma è stata avanzata soltanto nel corso del giudizio con le note autorizzate dal tribunale.
2.5.Va infine rigettato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali, correttamente disposta in conformità al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che norma dell'art. 132 c.p.c. consentono la compensazione.
2.6. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di e in favore dell' nella misura Controparte_5 CP_6
indicata per ciascuno degli appellati in dispositivo, in relazione al valore della causa nei confronti di ciascun appellato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di in €19.934,00 oltre Controparte_5
rimborso spese generali e in favore dell' in € 11.594,00 oltre rimborso spese CP_6
generali.
Dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 62/2023 R.G. promossa
DA
, ( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( );
[...] C.F._2 Parte_3
( ); , ( ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
, ( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ); C.F._6 Controparte_1
( ); , C.F._7 Controparte_2
( ; C.F._8 Controparte_3
( ); C.F._9 Controparte_4
( ; , ); C.F._10 Parte_7 C.F._11
( ; Parte_8 C.F._12 Parte_9
( );
[...] C.F._13 Parte_10
( ; , ); C.F._14 Parte_11 C.F._15
( ); Parte_12 C.F._16 Parte_13
, ( ;
[...] C.F._17 Parte_14
( ); , ( ) C.F._18 Parte_15 C.F._19 [...] ( ); , Parte_16 C.F._20 Parte_17
( ; , ( ; C.F._21 Parte_18 C.F._22
, ( ; Parte_19 C.F._23 Pt_20
, );
[...] C.F._24 Parte_21
( ); C.F._25 Parte_22
( ); , ( ; C.F._26 Parte_23 C.F._27
, ); , Parte_24 C.F._28 Parte_25
( ); , ( ); C.F._29 Parte_26 C.F._30
( ; Parte_27 C.F._31
, ; , Parte_28 C.F._32 Parte_29
( ; , ( ); C.F._33 Parte_30 C.F._34 [...]
( ); , Parte_31 C.F._35 Parte_32
( ); , ( ); C.F._36 Parte_33 C.F._37
( ); Parte_34 C.F._38 Parte_35
( ; ( ; C.F._39 Parte_36 C.F._40
, ( ) , Parte_37 C.F._41 Parte_38
( ); , ( ); C.F._42 Parte_39 C.F._43 [...]
, Parte_40 C.F._44 Parte_41
( ) e ( ), nella C.F._45 Parte_42 C.F._46
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Giuseppe Andrea Amata;
Appellanti
CONTRO
Controparte_5
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_6
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana
Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.7.2018, gli appellanti indicati in epigrafe (unitamente ad altri) – dipendenti della (d'ora in avanti Controparte_5
Contr
), applicati nella III Area Professionale con mansioni operative nei profili dell'Area Operativa Esercizio – adivano il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, formulando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad un orario di 36 ore settimanali;
condannare la Gestione Contr Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt, a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive, maturate e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché il versamento dei contributi
Contr omessi e dovuti;
condannare la Gestione Commissariale Governativa in persona del legale rappresentate pt alla rielaborazione e rideterminazione dei turni di lavoro dei ricorrenti distribuiti in 36 ore settimanali (anziché 39 come arbitrariamente ed illegittimamente ordinato dalla resistente anche successivamente alla sentenza del CGA Regione Sicilia); condannare la Gestione Commissariale
Contr Governativa in persona del legale rappresentate pt al risarcimento dei danni morali e materiali individualmente arrecati alla condotta illegittima della stessa protratta anche in seguito alla sentenza del CGA Regione Sicilia, fino al ripristino della legalità violata nella misura che il Giudice adito, riterrà equo e di diritto”.
Contr Esponevano che , anche in deroga alla contrattazione collettiva, aveva sempre applicato ai propri dipendenti l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, come risultante dall'O.d.S. dell'1.12.1964 e dalla circolare di servizio n. 16/1977 e che,
Contr dal 1985, aveva fissato l'orario del personale tecnico in 39 ore, mantenendo l'orario del personale amministrativo a 40 ore. Evidenziavano che tale situazione aveva determinato una vertenza protrattasi per anni e che, in sede sindacale, la vertenza era stata definita con accordo integrativo aziendale del 5.8.1985, con il quale era stata prevista la graduale uniformazione della retribuzione oraria con applicazione del divisore orario 180 a tutto il personale di pari livello. Lamentavano Contr la disapplicazione di detto accordo da parte di in seguito al Ccnl del 5.8.1985.
Sostenevano che le condizioni di miglior favore derivanti dall'applicazione dell'uso aziendale relativo al diverso orario di lavoro non potessero essere derogate dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 3524/2022 del 18.10.2022, in applicazione del principio del ne bis in idem, accoglieva l'eccezione di inammissibilità formulata Contr da , in quanto tutti i ricorrenti, ad eccezione di , Parte_39 [...]
, e , in relazione alla questione Parte_38 Parte_34 Parte_43
oggetto di causa, avevano già ottenuto una pronuncia di rigetto in primo grado ed anzi due ricorrenti, e , avevano ottenuto, Parte_11 Parte_28
sulla medesima questione, una seconda pronuncia di rigetto. Rilevava che, con il ricorso introduttivo del giudizio, era stato chiesto accertarsi il diritto all'orario settimanale di 36 ore, con le conseguenziali differenze retributive, oltre il risarcimento del danno e ciò in virtù dell'uso aziendale che aveva fissato detto orario per tutti i dipendenti da lungo tempo, e non l'applicazione del divisore 180, domanda anch'essa oggetto del precedente giudizio. Precisava che, peraltro,
l'eccezione di ne bis in idem, eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non era soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c.
Riteneva, poi, infondate nel merito le domande proposte da , Parte_39
, e . Richiamava a riguardo Parte_38 Parte_34 Parte_43
la sentenza n. 841/2017 resa da questa Corte, con la quale era stato ritenuto: “Come evidenziato anche in questo grado dalla difesa erariale e come altresì ampiamente Contr documentato in atti, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della (il cui rapporto è regolato dal CCNL autoferrotranvieri) ha da sempre previsto una differenziazione dell'orario di lavoro settimanale del personale: in particolare, mentre il personale addetto agli uffici ha sempre osservato un orario settimanale di trentasei ore settimanali (sei ore al giorno), il personale applicato all'area operativa di esercizio (cui l'odierno appellante appartiene) ha invece osservato
l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore (in ultimo pari
a trentanove ore;
in precedenza pari a quaranta ore). Ciò trova puntuale conferma nell'ordine di servizio n. 42 dell'1 dicembre 1964 [… ] oltre che nella circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977 […] Val la pena altresì riportare il contenuto del verbale di accordo del 5 agosto 1985, dagli appellanti invocato. Si legge ivi in premessa: “Sin dall'11-3-1985 l'O.S. ha fatto rilevare l'anomala Parte_44
situazione che …si verifica nella determinazione del valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo delle carie competenze da corrispondere al personale
(lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.) Quanto sopra in relazione al fatto che mentre per il personale degli uffici, che effettua un orario di servizio di 36 ore settimanali, il suddetto valore orario si ottiene dividendo per 6 quello della giornata, per il resto del personale che effettua 40 ore settimanali lo stesso valore orario si ottiene dividendo quello della giornata per 6 ore e 40”. Quindi, dato atto che il valore orario era dato dal “quoziente fra la retribuzione mensile e il divisore
180 per il personale degli uffici e il divisore 200 per il resto del personale”, le parti ritenevano che l'applicazione di un diverso divisorio comportava “una sperequazione tra personale di pari livello” e convenivano di “procedere (a partire dal luglio 1985 ed entro il termine finale del 32 dicembre 1986) ad una generale uniformazione delle modalità di calcolo “, con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il
“valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro”. Inoltre, si dava espressamente atto nell'accordo in parola che “quanto sopra non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro del personale che resta pertanto quello fissato dagli accordi nazionali in vigore”. Errano del tutto, dunque, Contr gli appellanti nell'affermare che presso la sarebbe esistito un inveterato uso aziendale in virtù del quale l'orario di lavoro settimanale sarebbe sempre stato, per tutti i dipendenti -e, in particolare, anche per il personale non addetto agli uffici-, di trentasei ore settimanali, nonché nel ritenere che l'applicazione del divisore “180”
“si riflette inevitabilmente sull'orario di lavoro, determinandolo in 36 ore settimanali”. Per come emerge chiaramente dal richiamato verbale, l'accordo aziendale del 1985 era stato adottato al fine di ovviare alla disparità di trattamento del personale non addetto agli uffici, il quale, pur a parità di retribuzione tabellare, tuttavia percepiva – in ragione dell'applicazione del “valore orario”, base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale – un compenso inferiore per le ore di straordinario, notturno e/o festivo espletate, rispetto al personale addetto agli uffici, essendo superiore il divisore (“200”) da applicare alla retribuzione mensile rispetto a quello (“180”) fissato per il personale addetto agli uffici. In base al suddetto accordo perequativo si era stabilito, dunque, di applicare progressivamente (entro il dicembre 1986) a tutto il personale lo stesso divisore orario dei dipendenti addetti agli uffici, ferma restando, tuttavia, la disciplina dell'orario di lavoro settimanale, che per espressa previsione, rimaneva - per il personale non addetto agli uffici - quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove). […]Sebbene poi, alla stregua della giurisprudenza della Suprema
Corte, (cfr. Cass. 5763/05; 19492/07; 4241/13) la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e
“tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque via abbia interesse”, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”, nella specie, tuttavia, nessuna efficacia, nemmeno riflessa, può essere attribuita alla sentenza n. 148/07 del CGA, tenuto conto dell'oggetto del giudizio da essa definito. V'è da dire infatti che con la richiamata sentenza n. 148/07, il CGA, adito dall'amministrazione per la riforma della sentenza del TAR Catania n. 2736/04 – che, conformemente al petitum del ricorso proposto da altri lavoratori aventi analoga qualifica degli appellanti, si era unicamente pronunciato sull'applicazione del divisore “180” nel rispetto dell'accordo sindacale dell'agosto 1985, unilateralmente disatteso, nel 1995, dall'amministrazione -, pur confermando in dispositivo “la sentenza impugnata”, per effetto di una evidente sovrapposizione dei testi, riportava testualmente, da pag.
9 a pag. 11, la motivazione del proprio precedente arresto (sentenza n. 292/03) reso nel diverso giudizio proposto dal personale addetto agli uffici (nell'ambito del quale era stato riconosciuto il diritto azionato da quei ricorrenti in virtù dell'uso aziendale che, effettivamente, prevedeva, per tal personale, un orario settimanali di trentasei ore)”. Quanto alla domanda relativa all'applicazione del divisore 180, formulata soltanto con le note conclusive, il giudice ne dichiarava l'inammissibilità.
Rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti , Parte_39 [...]
, e e dichiarava inammissibile la Parte_38 Parte_34 Parte_43
domanda volta all'applicazione del divisore 180, in quanto tardivamente formulata.
Dichiarava inammissibile il ricorso proposto da tutti gli altri ricorrenti.
Appellavano la citata sentenza le parti soccombenti in epigrafe indicate, con Contr atto depositato il 17.1.2023. Resisteva al gravame . Si costituiva l'
[...]
, nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio nel CP_8
giudizio di primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per difetto di motivazione e omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Deducono che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla rielaborazione e rideterminazione dei turni di lavoro in 36 ore settimanali, come da
Contr uso aziendale applicato da nei confronti della generalità dei lavoratori e non l'applicazione del divisore 180, come erroneamente ritenuto dal tribunale e dunque erroneamente il tribunale ha accolto l'eccezione del ne bis in idem non avendo gli appellanti già ottenuto una pronuncia di rigetto sulla questione oggetto del giudizio.
Sostengono che, indiscussa la reiterazione nel tempo dell'attribuzione ai Contr dipendenti di , dell'orario di lavoro di 36 ore, le condizioni di miglior favore derivanti dall'uso aziendale, che ha efficacia vincolante ex art. 1372 c.c., non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi istruttori e, cioè della consulenza tecnica, sull'erroneo presupposto della inammissibilità della domanda.
1.3. Con il terzo motivo, infine, si dolgono della disposta condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando che il ricorso all'autorità giudiziaria è un diritto del lavoratore atteso che il datore di lavoro non aveva adempiuto agli impegni assunti in sede sindacale e comunque il giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite.
2. Preliminarmente deve darsi atto che nell'atto di appello è stato riportato il nominativo di , la procura è stata conferita da un Persona_2
soggetto diverso, con firma illeggibile a fianco della parola “erede”. Il collegio ha invitato il difensore a indicare il nominativo del soggetto che ha firmato la procura con l'indicazione del codice fiscale ma nessun chiarimento ha fornito il difensore in relazione all'erede di Deve conseguentemente dichiararsi Persona_2
inammissibile l'appello proposto da un soggetto non identificato.
2.1. L'appello è infondato.
2.2. È infondata la doglianza con cui gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
Osserva il collegio che il vizio di omessa motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Costituzione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, ricorre allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero quando, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (in questo senso ex multis Cass. civ. n.
3819/2020).
Nella specie, non viene in rilievo alcuna delle carenze sopra indicate, per avere il tribunale statuito su tutte le domande proposte fornendo adeguata motivazione.
La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente rilevato che la domanda proposta da tutti i lavoratori ricorrenti – ad eccezione di , Parte_39 [...]
, (oltre che non ha proposto Parte_38 Parte_34 Parte_43
gravame) – era stata già azionata in un precedente giudizio e ha dichiarato detta domanda inammissibile per intervenuto giudicato. Le sentenze del Tribunale, citate dal primo giudice, la n.111/2015 e la n. 1354/2015 hanno a oggetto la domanda qui proposta e sono state entrambe impugnate avanti questa Corte d'appello che ha definito le cause, rispettivamente, con le sentenze nn. 834/2017 e 841/2017.
La pronuncia n. 841/2017, con statuizioni che sono state testualmente riportate nella sentenza impugnata, aveva respinto la domanda volta ad accertare il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di un orario settimanale di 36 ore, mentre aveva accolto la domanda relativa all'applicazione del divisore 180 per il calcolo della retribuzione agli stessi spettanti a titolo di lavoro straordinario (cfr. allegato n.3 Contr della produzione di di primo grado).
Anche con la sentenza n. 834/2017, questa Corte ha escluso il diritto del personale applicato all'area operativa allo svolgimento dell'orario settimanale di 36 ore.
2.3. Per ciò che riguarda invece le parti per le quali non è intervenuto il giudicato – i lavoratori , , la Parte_39 Parte_38 CP_9
sentenza ha rigettato la domanda relativa all'orario di 36 ore richiamando e facendo propria la motivazione di cui alla sentenza n. 841/2017 della Corte di appello di
Catania. Nessun vizio di motivazione si rinviene nella sentenza gravata, posto che è principio consolidato quello secondo cui l'obbligo motivazionale è assolto anche qualora il giudice richiami, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente conforme di merito, rispondendo la motivazione per relationem ad un'esigenza di economia dei tempi di giustizia (Cass. civ. n.1157/2022); è stato altresì chiarito che:
“…la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai
"precedenti conformi" contenuto nell' art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione…” (Cass. civ. n.17640/2016; Cass. civ. n.29017/2021).
In ordine alle posizioni dei lavoratori non coperte dal giudicato, il collegio ritiene di confermare quanto si legge nella sentenza impugnata.
Non sussiste per tali lavoratori il diritto a svolgere un orario lavorativo di trentasei ore, essendo incontestato che essi hanno sempre espletato mansioni nell'ambito dell'area operativa per la quale l'orario settimanale fissato dalla contrattazione collettiva di settore è sempre stato di trentanove ore (in precedenza di quaranta ore), come chiaramente evincibile dall'ordine di servizio n. 42 dell'1 dicembre 1964 (all. n. 4) e dalla circolare di servizio n. 16 del 20 settembre 1977 Contr (all. n. 5), entrambi prodotti in atti da in primo grado. I citati documenti escludono, per i lavoratori dell'area operativa, l'esistenza di un uso aziendale sulla cui base l'orario lavorativo era, come invece per il personale addetto agli uffici, di trentasei ore.
Ciò è altresì confermato dal verbale di accordo del 5 agosto 1985, che erroneamente viene invocato dagli appellanti al fine di ritenere sussistente una parificazione dell'orario per tutto il personale.
Come si evince chiaramente dalla lettura del verbale, infatti, con il suddetto accordo le parti si sono limitate a regolare la base di calcolo per la determinazione delle competenze eccedenti l'orario settimanale (lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.), introducendo un criterio uniforme tra tutti i lavoratori onde eliminare le sperequazioni sino a quel momento esistenti per coloro che svolgevano un orario di 40 ore settimanali.
A tal fine è stato disposto un criterio di calcolo “…con applicazione, a scalare, di divisori via via inferiori, sino a raggiungere il divisore “180”, al quale andava rapportato il “valore orario della retribuzione da prendere a base di calcolo dell'ora straordinaria, festiva, notturna ecc… del personale che effettua 40 ore settimanali di lavoro…”.
Va escluso che l'accordo sopra indicato abbia esteso a tutti i lavoratori l'orario di 36 ore settimanali, essendo stato al contrario espressamente convenuto dalle parti nel suddetto verbale (cfr. allegato 6 della produzione di primo grado di Contr
) che per il personale non addetto agli uffici la disciplina dell'orario lavorativo restava quella fissata “dagli accordi nazionali in vigore” (quaranta ore settimanali al momento dell'accordo, poi divenute trentanove).
Per le ragioni che precedono, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che, in relazione alla posizione dei lavoratori , Parte_39 [...]
, ha rigettato la pretesa degli stessi allo svolgimento di un Parte_38 Parte_34
orario lavorativo di 36 ore settimanali.
2.4. Nessun errore si rinviene nel capo della sentenza che, sempre in relazione a , , , ha statuito la inammissibilità Parte_39 Parte_38 Parte_34 della domanda relativa al diritto all'applicazione del divisore 180, atteso che detta domanda non era stata tempestivamente proposta nel ricorso introduttivo, ma è stata avanzata soltanto nel corso del giudizio con le note autorizzate dal tribunale.
2.5.Va infine rigettato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali, correttamente disposta in conformità al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che norma dell'art. 132 c.p.c. consentono la compensazione.
2.6. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di e in favore dell' nella misura Controparte_5 CP_6
indicata per ciascuno degli appellati in dispositivo, in relazione al valore della causa nei confronti di ciascun appellato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di in €19.934,00 oltre Controparte_5
rimborso spese generali e in favore dell' in € 11.594,00 oltre rimborso spese CP_6
generali.
Dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi