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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/09/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4736/2024
Riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) iscritto in data 20.12.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Lorenza Bianchi, CP_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Raimondo Ca- Controparte_2 C.F._2
sula,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e con l'intervento dell'Avv. MARINA COLBERTALDO (C.F. ) nella C.F._3
qualità di curatore speciale dei figli minorenni delle parti Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Controparte_4
) e (C.F. ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6
residenti in [...], giusta ordinanza di nomina assun- ta in data 22/24.02.2025.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 25.09.2025 accettando la proposta formulata dal giudice istruttore di seguito riporta- ta per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti per come innanzi meglio precisati, il versamento del maggiore impor- to mensile di € 200,00 da parte della madre, di cui € 50,00 da imputare al 20% delle SS da sostenere per la prole, fatto salvo il conguaglio entro il 31.05/31.10 e 31.01 di ogni anno, l'apertura di un pro- cedimento di vigilanza a tutela dei minori, la rinuncia alle ulteriori domande in atti reciprocamente for- mulate prive di adeguato riscontro probatorio e la compensazione delle spese di lite (tenuto conto che la ha dichiarato di non poter percepire alcun compenso per l'attività svolta)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan in data 20.04.2014, sono genitori di
(il 05.12.2017), (il 15.11.2020) e Controparte_3 Controparte_4 Per_1
(l'08.06.2022) e hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in Parte_1
Rescaldina (MI), Via San Francesco n. 282, di proprietà del ricorrente, gravato da mutuo trentennale avente scadenza prevista nell'anno 20503.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 19.12.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha lamentato che la resistente ha tenuto un atteggiamento aggressivo e violento nei con- fronti della sua persona e dei figli minorenni, che “il Sig. organizzava un viaggio con tutta CP_1
la famiglia in Pakistan”, che “la relazione si è interrotta drasticamente il giorno 8 settembre 2024, quando il Sig. a seguito di continue violenze fisiche e verbali della moglie nei confronti dei minori, CP_1
con una scusa banale prendeva i figli e li riportava in Italia”, che da allora la resistente “mai si è più interessata dei suoi figli e non ha avuto mai alcun contatto”, che la medesima non è rientrata in Italia sostenendo di essere priva dei necessari documenti, che “in data 13 settembre 2024 il ricorrente ha azionato la procedura di divorzio in Pakistan e che allo stato attuale si è in attesa che si perfezioni” e che “in data 8/10/2024 il ricorrente provvedeva a depositare presso il Comando dei Ca- rabinieri di Rescaldina querela nei confronti della moglie per maltrattamenti in famiglia” e ha allegato di lavorare presso un Hotel sito in Legnano (MI) in qualità di “cameriere da sala, livello 4” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio mensile dell'importo di € 1.500,00 circa. Tra l'altro, ha chiesto ordinare alla resistente di non av- vicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla sua persona e dai minori, disporre l'intervento dei S.S. territorialmente competenti, affidargli in via esclusiva i figli, asse- gnargli la casa familiare, escludere la frequentazione madre/figli “ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU psicologica sulla stessa, al fine id acclarare l'attuale status di salute psico-fisica”, porre a carico della resistente l'obbligo di versargli l'importo mensile di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimen- to ordinario indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la stessa e autorizzarlo a percepire l'intero importo dell'Assegno Unico (pari all'importo mensile di € 750,00 circa).
***
A mezzo del decreto reso in data 07.01.2025, in via d'urgenza, è stato disposto l'affido dei minori al Comune di Rescaldina per le decisioni in ambito educativo, sanitario e ri- creativo;
il collocamento dei minori presso il padre (che è stato contestualmente autoriz- zato a percepire l'intero Assegno Unico spettante per gli stessi), che gli incontri ma- dre/figli avvenissero “se richiesti dalla madre” in spazio protetto e vietato l'espatrio dei mi- nori.
In data 06.02.2025 la P.R. Sede ha comunicato la richiesta di archiviazione del procedi- mento iscritto al n. 2024/8247 R.G.N.R. nei confronti di entrambe le parti “a seguito delle denunce sporte dall'uno nei confronti dell'altro” per i reati di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., essendo state ritenute prive di riscontri le accuse reciprocamente mosse.
***
Costituendosi in giudizio in data 21.02.2025, tra l'altro, la resistente ha contestato speci- ficamente quanto dedotto dal marito accusandolo di avere perpetrato nei suoi confronti
3 “maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche”, ha chiesto revocare i provvedimenti assunti in data 07.01.2025, disporre l'affido super esclusivo della prole a sé medesima, collocarla prevalentemente presso di sé nella casa familiare da assegnarle, disporre la frequentazio- ne padre/figli unicamente in spazio protetto “secondo gli accorgimenti indicati dai servizi socia- li”, valutare la possibilità di dichiarare la decadenza del padre dalla responsabilità genito- riale e, comunque, disporre l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare e con- dannarlo “al pagamento di una somma, non inferiore a Euro 5000,00, quale risarcimento dei danni provocati dalla sua condotta”.
***
In data 22/24.02.2025 l'Avv. Marina Colbertaldo è stato nominato Curatore Speciale dei figli minorenni delle parti, è stato disposto l'affido dei minori all'Ente territorialmente competente anche per le scelte relative al collocamento.
In data 03.03.2025, tra l'altro, il ricorrente ha allegato che è stato pronunciato il divorzio delle parti in Pakistan e di essere “in attesa di ricevere la documentazione originale per poi procede- re alla trascrizione presso il Comune di competenza”.
Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di Rescaldina in data 10.03.2025 è emer- so, tra l'altro, quanto segue:
[…]
4 Costituendosi in giudizio in data 12.03.2025 il dei figli minorenni delle Controparte_7
parti, per quello che qui rileva, ha chiesto confermare l'affido dei minori all'Ente con di- vieto di espatrio e confermare il mandato conferito ai S.S. di svolgere un'accurata indagi- ne psico-sociale sul nucleo.
***
Alla prima udienza celebrata in data 13.03.2025, tra l'altro, la resistente ha dichiarato di non parlare italiano, di essere rientrata in Italia il 23.01.2025, di essere domiciliata presso un familiare in Pioltello (MI), Via Cimarosa n. 3, scala L e di “lavorare facendo pulizie” e di avere incontrato i figli in data 11.03.2025 presso il Servizio Tutela Minori dell'Azienda
Sole.
A mezzo dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 pronunciata in data 18.03.2025, tra l'altro, sono stati confermati i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 07.01.2025 per come integrati in data 22/24.02.2025, sono stati incaricati i S.S. territorialmente competenti per il padre e i minori di “1) continuare a garantire e sostenere la relazione/frequentazione in presenza dei figli minori da parte della madre organizzando almeno 2 incontri settimanali alla presenza di educa- tore professionale e/o di mediatore culturale/linguistico, 2) verificare se sia possibile reperire alla madre un'abitazione/alloggio nel Comune di residenza dei minori, 3) garantire ai minori il diritto alla pratica di almeno un'attività sportiva ciascuno, 4) iscrivere (nato il [...] a [...]
Rho) e (nato il [...] a [...]) al post scuola e/o a un centro Controparte_4
diurno per sostenerli da un punto di vista scolastico e favorirne la socializzazione e l'apprendimento della lingua italiana, 5) garantire alla minore (nata l'[...]) la frequentazione Controparte_5
della scuola dell'infanzia l'anno scolastico 2025/2026, 6) monitorarne le condizioni psicofisiche, intel-
5 lettuali e morali confrontandosi periodicamente con i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate e il medico pediatra e attivando un intervento educativo presso il domicilio paterno e 7) offrire al ricorrente un percorso individuale di sostegno alla genitorialità” e i S.S. territorialmente competenti per la madre di svolgere un'indagine psicosociale sulle condizioni personali, abitative, sociali ed abitative della stessa e di offrirle la possibilità di imparare la lingua italiana;
“viste le precarie condizioni abitative e lavorative della madre e le difficoltà linguistiche (che certamente non le consentono il celere reperimento di un'attività lavorativa adeguata)” è stato disposto la resistente partecipasse nella misura del 20% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da Protocol- lo vigente presso la Corte d'Appello di Milano e che il padre ne sostenesse la restante misura dell'80%.
***
A mezzo della relazione depositata in data 19.03.2025, tra l'altro, i S.S. del Comune di
Rescaldina hanno riferito che durante il primo incontro tenutosi in data Parte_2
11.03.2025 presso il Servizio di Tutela, “ ha fin da subito ricercato il contatto fisico, richie- CP_5
dendo di essere presa in braccio dalla mamma, al contrario e hanno cercato di mante- CP_3 Pt_3
nere una distanza fisica […] è parso farsi carico del ruolo di portavoce, assumendo comporta- CP_3
menti, modalità di relazione e toni adultizzati, verbalizzando alla madre la propria volontà di non in- contrarla […] impedendo anche al fratello di avvicinarsi e cercando di far allontanare la sorella Pt_3
[…] Tali modalità controllanti e direttive assunte dal fratello maggiore sembrano di fatto aver CP_5
generato un iniziale blocco espressivo in che, solo a seguito dell'intervento delle scriventi a rin- CP_4
forzo di una possibile libera espressione è riuscito ad allontanarsi dal fratello e ad avvicinarsi alla madre, salutandola e abbracciandola, visibilmente emozionato. Tale movimento di Shahwiz a parere delle scri- venti, ha destabilizzato il fratello maggiore che ha immediatamente mostrato un'agitazione psi- CP_3
comotoria, seppur da lui prontamente trattenuta. Tale stato di agitazione ha portato le scriventi a sup- portare il bambino, confermando lui la possibilità, qualora lo desiderasse, di interrompere l'incontro e di uscire dalla stanza. […] Poco dopo, è tornato in stanza, bussando timidamente e chiedendo di CP_3
poter rientrare, iniziando un continuo “fuori e dentro” la stanza, […] In riferimento agli altri due mi- nori, l'incontro è proseguito in un clima emotivo positivo […] La signora è parsa seguire le indi- CP_2
cazioni fornite dalle scriventi e dalla mediatrice, mostrando una buona capacità relazionale e di rilettura
6 dei vissuti di ciascun figlio, riuscendo a rispettare i tempi specifici di ognuno e rispondendo alle richie- ste/domande dei figli […]Al termine dell'incontro ha accettato il contatto fisico con la mare, la CP_3
quale dopo aver chiesto un abbraccio da parte del figlio lo stesso si è avvicinando facendosi abbracciare, per poi raggiungere il padre in modo sereno. Mentre per e il distacco dalla figura mater- Pt_3 CP_5
na è stato maggiormente difficile, tanto chè ha chiesto alla madre di poter tornare a casa con lo- Pt_3
ro”.
A mezzo della successiva relazione depositata in data 30.05.2025 i S.S. del Comune di
Rescaldina hanno rappresentato la mancata attivazione del servizio di EDM presso l'abitazione paterna a causa della carenza di figure educative e, tra l'altro, hanno riferito la prosecuzione degli incontri madre/figli in modalità protetta e osservata alla presenza di una mediatrice culturale con cadenza settimanale riportando che durante tali incontri l'ultimogenita “al contrario dei fratelli, ha mostrato sin da subito un rapporto significativo con la figu- ra materna, cercando durante tutti gli incontri il contatto fisico con la madre”; che, per contro, il primogenito “ha di fatto sempre espresso verbalmente un rifiuto alla vicinanza fisica e affettiva della madre, mantenendo però una postura che lascia trasparire un differente desiderio e bisogno. Tale conflitto interno è parso generare in un significativo malessere, tale da portare il bambino a lasciare ripe- CP_3
tutamente, e per tempo variabile, la stanza o ad intraprendere dialoghi recriminanti e accusatori, caratte- rizzati da tematiche adulte, quali strumento di difesa”; che il figlio di mezzo “in presenza del fratel- lo maggiore […] non ha mai espresso esplicitamente il proprio desiderio di incontrare la madre, ma al contrario, quando esprimeva la sua volontà nell'uscire dalla stanza per terminare l'incontro an- CP_3
che riportava lo stesso desiderio. […] in assenza del fratello maggiore, è stato in grado di go- CP_4
dere di un positivo scambio relazionale con la madre”,che, tuttavia, a seguito dell'avvio degli in- contri in S.N., a partire dal mese di aprile, “è emersa una crescente influenza da parte di CP_3
sul fratello al punto da essersi entrambi rifiutati di entrare agli incontri programmati con la CP_4
madre, ancorandosi al padre (o alla figura del nucleo paterno presente) pur di non essere avvicinanti e
“convinti” ad entrare e trascorrendo l'intera ora di visita nella sala d'attesa” e che, pertanto, i S.S., in accordo con l'operatrice di S.N., hanno valutato la possibilità di prevedere dal mese di giugno “incontri individuali per ciascun minore, al fine di osservare lo stato d'animo e i vissuti di cia- scuno dei minori, garantendo di fatto anche la possibilità di sperimentarsi in una relazione esclusiva con
7 la madre e dall'altra di arginare e meglio identificare l'influenza osservata nei minori”.
***
All'udienza celebrata in data 05.06.2025, tra l'altro, parte ricorrente ha dichiarato che “in sede penale è stata fissata udienza al 15.07.2025 nel procedimento iscritto al n. r. g. 8247/2024 a ca- rico della resistente a fronte dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal ricorrente” e di essere disponibile all'attivazione del servizio di EDM suggerito dai S.S.; la resistente ha dichiarato di frequentare la scuola d'italiano, di lavorare in forza di regolare contratto come domestica “per 4 ore al giorno, 5 giorni su 7” e di percepire uno stipendio mensile dell'importo di circa € 750,00. Il Giudice istruttore ha disposto l'attivazione di un inter- vento educativo presso l'abitazione paterna e incaricato l'Ente affidatario di garantire “la regolare prosecuzione degli incontri madre/figli sia all'interno che al di fuori dello SN alla presenza di educatrice/mediatrice culturale (anche incrementandoli o aumentando la loro durata) e [valutare] la ne- cessità/opportunità dell'inserimento del figlio primogenito (classe 2017) in un centro diurno o la frequen- tazione del dopo scuola a partire dal mese di settembre 2025, fatta salva la frequentazione del corso di nuoto proposto dal padre”, ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mante- nimento indiretto ordinario della prole versando al padre l'importo mensile di € 150,00
(€ 50,00 per figlio) e ha invitato entrambi i genitori ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
***
A mezzo della relazione depositata in data 18.09.2025 i S.S. del Comune di Rescaldina hanno riferito di non aver ancora reperito la figura educativa da dedicare all'intervento di
EDM presso l'abitazione paterna e, tra l'altro, quanto segue:
8 […]
***
All'udienza celebrata in data 25.09.2025, tra l'altro, il Giudice relatore ha disposto “che
l'ente affidatario metta in campo tutte le strategie utili a favorire la ripresa della relazione della madre con i due figli maggiori (ivi compresa l'organizzazione di incontri in SN con il padre e l'operatrice e
l'accompagnamento in SN dei minori NON a carico del padre) [ha ricordato] che compete all'ente af- fidatario assumere le decisioni sanitarie, scolastiche ed educative per i minori (e non al padre), ivi compre- sa la valutazione in NPI dei minori, che il ricorrente deve costantemente informare l'ente affidatario di tutte le questioni relative ai figli minorenni, che devono essere garantiti senza ritardo l'inserimento dei due figli maggiori in un centro diurno (impregiudicato il diritto alla pratica dello sport loro gradito) e
l'attivazione dell'intervento educativo presso il domicilio paterno, [ha disposto] l'immediata presa in carico della resistente da parte dei SS del Comune di Pioltello anche per la graduale liberalizzazione del- la frequentazione madre/figlia minorenne, non essendovi ragioni ostative se non quella degli accompa- gnamenti e recuperi della minore” e ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmen- te riportata che le parti hanno accettato.
***
9 Le condizioni accettate dalle parti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e ap- paiono idonee, ove puntualmente rispettate, a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
Ne consegue che deve essere confermato l'affido dei minori all'Ente territorialmente competente (da individuare nel Comune ove la prole ha la sua residenza abituale ex art. 473-bis.11 c.p.c.: allo stato, il Comune di Rescaldina) per le scelte relative al collocamento
(che, allo stato, si conferma presso il padre), all'ambito scolastico, sanitario, ricreativo ed educativo.
Si conferma altresì il divieto di espatrio dei minori.
L'Ente affidatario, con la massima collaborazione dei S.S. territorialmente competenti per la madre (allo stato, quelli del Comune di Pioltello) dovrà garantire la regolare fre- quentazione madre/figlia minore (anche al di fuori dello SN), mettere in campo tutte le strategie utili a favorire la ripresa della relazione della madre con i due figli maggiori (sia all'interno che, ove ne sussistano le condizioni, al di fuori dello Spazio Neutro, garanten- do anche l'accompagnamento dei minori agli incontri di S.N. da parte di soggetti diversi dal padre e dai suoi familiari), assicurare il celere inserimento dei due figli maggiori in un centro diurno (impregiudicato il diritto alla pratica dello sport loro gradito) nonché atti- vare senza ritardo il già disposto intervento educativo presso il domicilio paterno.
Dal canto loro, i S.S. del Comune di Pioltello prenderanno in carico e supporteranno la resistente anche in vista della graduale liberalizzazione degli incontri con la figlia Per_2
svolgendo l'indagine psicosociale già affidata loro.
[...]
Permane l'invito rivolto ai genitori già in data 05.06.2025 di avviare i percorsi individuali di sostegno alla genitorialità.
Le spese di lite sostenute dalle parti vanno integralmente compensate in ragione dell'esito della lite.
Si dà atto che l'incarico di Curatrice è stato assunto dall'Avv. Colbertaldo in CP_7
forma gratuita.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti (di seguito riportate) e
DISPONE in conformità;
2) CONFERMA l'affido di , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
all'Ente territorialmente competente (allo stato, il Comune di Rescaldi- CP_5
na) per le scelte relative al collocamento, salute, istruzione ed educazione e per la rego- lamentazione della relazione/frequentazione con la madre come in parte motiva;
3) CONFERMA, allo stato, il collocamento della prole presso il padre e l'assegnazione a quest'ultimo della casa familiare;
4) CONFERMA il divieto di espatrio dei minori;
5) CONFERMA il mandato conferito ai S.S. territorialmente competenti per il pa- dre e i minori (allo stato, i S.S. del Comune di Rescaldina) e ai S.S. territorialmente com- petenti per la madre (allo stato, i S.S. del Comune di Pioltello) come meglio dettagliato in parte motiva;
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al G.T. di questo
Tribunale a favore dei minori (nato a [...] il [...]), Controparte_3 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...]- Controparte_4 Controparte_5
no l'08.06.2022), cui i S.S. territorialmente competenti relazioneranno semestralmente in merito alle risultanze/esiti delle attività loro affidate (depositando la prima relazione en- tro e non oltre il 31.03.2026), impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
7) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
8) DÀ ATTO CHE la resistente si è impegnata a versare al ricorrente l'importo mensile complessivo di € 200,00, rivalutato come per legge, di cui l'importo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei tre figli minorenni (€ 50,00 per figlio) e l'importo di € 50,00 a titolo di partecipazione alle spese straordinarie da so- stenere per la prole nella misura del 20% come da protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano (fatto salvo il conguaglio entro il 31.05, 31.10 e 31.01 di ogni anno)
11 e ha accettato che il ricorrente continui a chiedere e percepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole;
9) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alle ulteriori domande in atti reciproca- mente formulate;
10) COMPENSA per intero le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
11) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. dei Comuni di Re- scaldina e di Pioltello e al GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 29.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui il fascicolo è stato riassegnato in data 17.02.2025 2 Dove vive anche la famiglia d'origine del ricorrente: v. certificato anagrafico di residenza e famiglia in atti 3 V. doc. ricorrente del 19.12.2024
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