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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 12/02/2021, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 01006/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Maria Filotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-a, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla -OMISSIS- di revoca di licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto di dover accogliere l’odierna istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio, formulata dal patrocinio della parte ricorrente al fine di poter richiedere la discussione alla presenza delle parti, in modalità da remoto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima) rinvia la trattazione della domanda cautelare all’udienza camerale del 24 febbraio 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione alle parti costituite della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.