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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8131/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
- avv. MULA ALESSANDRO,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA ,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Piaccia al Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare nulla la Sentenza impugnata per violazione dell'art.112 c.p.c. ; in subordine in accoglimento di quanto esposto annullare e/o dichiarare inefficace la sanzione comminata e la pena accessoria in quanto nessuna violazione dei commi 1 e 5 è stata commessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa reiezione del gravame, confermare la sentenza appellata e comunque l'ordinanza opposta.
Con vittoria delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Chiavari, con cui Parte_1
è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla in Controparte_1 data 8.1.2024 n. 214, con la quale, respingendo il ricorso avverso il verbale dei Carabinieri della Stazione
1 di Carasco (Ge) n. 104970033, redatto in data 15/04/2023, per violazione dell'art. all'art. 189 comma 1 e 5
C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con solo danni a cose), era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniari di € 604 oltre spese. Part L' ordinanza prefettizia ha sanzionato la condotta tenuta dal sig. in data 10/04/2023, allorché lo stesso, urtato inavvertitamente con il proprio autoveicolo un motociclo parcheggiato al margine della sede stradale, dopo averlo sollevato, perché non intralciasse la circolazione, si allontanava dai luoghi, senza verificare la causazione di danni e senza adoperarsi al fine di comunicare alla controparte i dati necessari alla propria identificazione.
Parte appellante, richiamato il contenuto dei commi 1 e 5 dell'art. 189 C.d.S. (Comportamento in caso di incidente), a norma dei quali:
“1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.”
“5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 ad euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”, Part ha rilevato che non era stato violato l'obbligo di fermarsi, posto che l' dopo avere inavvertitamente urtato la moto facendola cadere, si era fermato ed aveva sollevato la stessa per non arrecare intralcio alla circolazione. Non era stata pertanto integrata la condotta di fuga – sanzionata dall'art. 189 c. 1 e 5 - contestata nel verbale dei carabinieri, sulla cui base era stata messa l'ordinanza impugnata.
In particolare assumeva che la sentenza era incorso nei seguenti vizi:
1) aveva basato la decisione sulle dichiarazioni dei Carabinieri contenute nell'ordinanza impugnata senza che queste fossero state confermate testimonialmente;
2) era incorsa nella violazione dell'art.112 c.p.c., ravvisando la violazione del comma 4 dell'art. 189 cds, che non era stata contestata nel verbale dei Carabinieri.
si è costituita in giudizio, contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con riferimento al preteso vizio di ultrapetizione ha osservato che:
- l'ordinanza ingiunzione opposta aveva essa già provveduto alla riqualificazione della condotta illecita Part del sig. in relazione al fatto che lo stesso non avesse posto in essere le condotte previste dal quarto comma dell'art. 189 cds (fermarsi e - ovvero al fine di - porre il proprietario del mezzo leso in condizioni di rintracciarlo).
2 - in ogni caso correttamente il Giudice di Pace di Chiavari, in esplicazione e osservanza del principio “iura novit curia”, aveva qualificato la condotta ed evidenziato come il comma 4 dell'art. 189 imponeva all'odierno appellante di fornire le proprie generalità, anche ai fini risarcitori. Part Con riferimento al comportamento posto in essere dal Sig. ha osservato che correttamente il
Giudice di primo grado aveva rilevato che “l'odierno ricorrente, come riscontrabile nel filmato della videosorveglianza, si era fermato per un breve lasso di tempo di circa un minuto, aveva sollevato da terra il motociclo riposizionandolo sul cavalletto senza verificare eventuali danni procurati allo stesso e che, convocato successivamente presso la stazione dei carabinieri di Carasco, ammetteva di non essersi adoperato in alcun modo al fine di comunicare alla controparte i dati necessari alla propria identificazione e alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni nonostante il motociclo avesse effettivamente subito danni a causa del sinistro”.
Pertanto risultava inconfutabile la violazione dei commi 1,4 e 5 dell'art. 189 C.d.s, emergente sia dalla visione dei fotogrammi relativi all'area al momento del sinistro in questione, dai quali si evinceva - come rilevato dal Giudice di prime cure – che “Dall'entità del danno si deve ritenere che lo stesso fosse visibile e dunque immediatamente percepibile da parte dell'odierno ricorrente per l'effetto quest'ultimo quando si allontanava non poteva non avere consapevolezza che l'urto provocato avesse causato dei
Part danni”, nonché dalla pacifica ammissione del sig. in sede di dichiarazioni presso la Stazione dei
Carabinieri di Carasco.
***
Con riferimento al lamentato vizio di ultrapetizione, va rilevato che l'ordinanza ingiunzione, con cui è stata irrogata la sanzione opposta, osserva quanto segue:
La condotta contestata con il provvedimento sanzionatorio opposto è quella di non essersi adoperato - in presenza di danni a cose - al fine di comunicare a controparte i dati necessari alla propria identificazione, in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 189 c.d.s., che dispone:
“4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.”.
Non sussiste pertanto il lamentato vizio di ultrapetizione, posto che la potestà sanzionatoria esercitata dalla PA, con l'ordinanza ingiunzione opposta è stata specificamente rivolta a punire la violazione del comma 4 dell'art. 189 c.d.s..
3 D'altra parte, il comma 5 richiamato nel verbale dei Carabinieri a norma del quale “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto a sanzione amministrativa …” fa riferimento a danni a cose (diversamente dal comma 1, dallo stesso richiamato, che fa riferimento a danni a persone), in presenza dei quali la condotta richiesta non è solo quella di fermarsi, ma anche di ottemperare a quanto previsto dal comma
4.
Deve quindi ritenersi che il comma 5, sanzioni la condotta di colui che, in caso di sinistro con danno a cose, non tenga la condotta prescritta complessivamente dai commi 1 e 4 dello stesso articolo: quindi non solo fermarsi ma anche verificare la presenza di danni e fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori, alle persone danneggiate “o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.”
Diversamente, infatti, la mancata osservanza del comma 4 – che indica la condotta cui è strumentale l'obbligo di fermarsi - resterebbe priva di sanzione.
Per quanto riguarda la prova dei fatti contestati con l'ordinanza opposta, va rilavato che parte opponente, nel proprio ricorso in opposizione al Giudice di Pace, ha negato di essersi dato alla fuga, ma non ha contestato che dall'urto da lui provocato fossero derivati danni al motociclo abbattuto (come affermato nell'ordinanza opposta), né il fatto di aver omesso di comunicare nei modi possibili gli elementi atti alla propria identificazione (non sono state infatti allegate circostanze in tal senso atte a sostenere di avere adempiuto all'obbligo di cui al comma IV art. 189 c.d.s.).
Parte opponente ha invero affermato di avere fermato l'autovettura, di avere liberato la strada dall'ingombro del mezzo urtato, di avere controllato se avesse causato danni;
di essere successivamente ripartito.
Parte opponente non riferisce però quale sia stato l'esito della verifica compiuta circa la causazione di danni. In altre parole, non afferma di avere constatato a seguito di verifica che non c'erano danni, né afferma di avere comunicato nei modi possibili gli elementi atti alla propria identificazione.
Non è contestata la presenza di danni e non è allegato né provato che tali danni non fossero visibili.
Non era pertanto necessaria la conferma testimoniale di circostanze non specificamente contestate da parte opponente.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
4 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 462,00
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Giudice, respinge, l'appello; conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Chiavari n. 168/2024; condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 462,00 per onorari oltre Parte_1
spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
Genova, 20.2.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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