CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2752/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468-489 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2450/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 135468/489 notificato in data 09.12.2024 dell'importo complessivo di € 7.914,00. Chiede dichiararsi la nullità totale dell'atto in quanto emesso da un soggetto non legittimato;
in subordine, dichiarare la parziale nullità dell'avviso di accertamento IMU 2019 per la parte riferita agli immobili di cui Sub. 7 e Sub. 8 in quanto fuoriusciti dalla disponibilità patrimoniale del contribuente per effetto di atti cogenti aventi impatto sulla sfera personale.
Non risulta costituito il Comune di Napoli.
Con memorie integrative, il contribuente rappresenta che il Comune di Napoli ha accolto l'istanza in autotutela, procedendo allo sgravio parziale richiesto dal contribuente, riemettendo l'avviso di accertamento impugnato per il minore importo di euro 5.171,00 complessivi, ritenendo pienamente soddisfatte le eccezioni sollevata in via secondaria, mentre ritiene ancora sussistenti quelle relative al difetto di legittimazione della Resistente_1 srl.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che la eccezione principale sollevata dal contribuente relativa alla legittimazione di Resistente_1 srl è infondata ai sensi della legge interpretativa n. 15/2025 che ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 d.l. 202/2024 in relazione alla inammissibilità del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte della CGT I grado di Napoli per ius superveniens riconosciuto dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 14335/2025; deve quindi essere riconosciuta la piena legittimità all'Ente che ha emanato l'atto e la piena legittimazione attiva della Resistente_1.
Preso atto del contenuto delle memorie depositate dal contribuente in data 19.12.2025, dichiara la estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, per cessazione della materia del contendere;
nulla per le spese considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Napoli e l'intevenuto accoglimento in sede di autotulela della istanza di sgravio del contribuente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468-489 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2450/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 135468/489 notificato in data 09.12.2024 dell'importo complessivo di € 7.914,00. Chiede dichiararsi la nullità totale dell'atto in quanto emesso da un soggetto non legittimato;
in subordine, dichiarare la parziale nullità dell'avviso di accertamento IMU 2019 per la parte riferita agli immobili di cui Sub. 7 e Sub. 8 in quanto fuoriusciti dalla disponibilità patrimoniale del contribuente per effetto di atti cogenti aventi impatto sulla sfera personale.
Non risulta costituito il Comune di Napoli.
Con memorie integrative, il contribuente rappresenta che il Comune di Napoli ha accolto l'istanza in autotutela, procedendo allo sgravio parziale richiesto dal contribuente, riemettendo l'avviso di accertamento impugnato per il minore importo di euro 5.171,00 complessivi, ritenendo pienamente soddisfatte le eccezioni sollevata in via secondaria, mentre ritiene ancora sussistenti quelle relative al difetto di legittimazione della Resistente_1 srl.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che la eccezione principale sollevata dal contribuente relativa alla legittimazione di Resistente_1 srl è infondata ai sensi della legge interpretativa n. 15/2025 che ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 d.l. 202/2024 in relazione alla inammissibilità del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte della CGT I grado di Napoli per ius superveniens riconosciuto dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 14335/2025; deve quindi essere riconosciuta la piena legittimità all'Ente che ha emanato l'atto e la piena legittimazione attiva della Resistente_1.
Preso atto del contenuto delle memorie depositate dal contribuente in data 19.12.2025, dichiara la estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, per cessazione della materia del contendere;
nulla per le spese considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Napoli e l'intevenuto accoglimento in sede di autotulela della istanza di sgravio del contribuente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.