TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5200/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA SALVATORE MECCIO n. 16, presso lo studio dell'Avv. D'URSO MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA SALVATORE MECCIO 16, presso lo studio dell'Avv. D'URSO MARCELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3/11/2025 e sottoscritto il
3/10/25.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21/11/2025, il difensore rappresentava al Presidente che i coniugi intendevano rinunciare al
1 ricorso.
Con decreto del 21/11/2025, in assenza di una motivazione esposta dalle parti, il Presidente disponeva comunque la comparizione delle parti e all'udienza del 28/11/25 i coniugi, comparendo personalmente, hanno dichiarato che non era possibile una riconciliazione e hanno insistito nella domanda di separazione alle condizioni già sottoscritte con il ricorso introduttivo.
Il Presidente ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Residenza separata:
Entrambi i coniugi confermano di vivere separati nelle rispettive abitazione di proprietà comune.
2) Assegnazione abitazioni:
Ciascun coniuge manterrà l'uso esclusivo della rispettiva abitazione occupata, pur essendo immobile in comproprietà.
3) Assegno di mantenimento: il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento Controparte_1 della sig.ra , € 120,00 mensili, da rivalutare annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) I coniugi danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i ben personali;
5) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli;
6) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 236, P. 2, S. A, Anno 1980) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5200/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA SALVATORE MECCIO n. 16, presso lo studio dell'Avv. D'URSO MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA SALVATORE MECCIO 16, presso lo studio dell'Avv. D'URSO MARCELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3/11/2025 e sottoscritto il
3/10/25.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21/11/2025, il difensore rappresentava al Presidente che i coniugi intendevano rinunciare al
1 ricorso.
Con decreto del 21/11/2025, in assenza di una motivazione esposta dalle parti, il Presidente disponeva comunque la comparizione delle parti e all'udienza del 28/11/25 i coniugi, comparendo personalmente, hanno dichiarato che non era possibile una riconciliazione e hanno insistito nella domanda di separazione alle condizioni già sottoscritte con il ricorso introduttivo.
Il Presidente ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Residenza separata:
Entrambi i coniugi confermano di vivere separati nelle rispettive abitazione di proprietà comune.
2) Assegnazione abitazioni:
Ciascun coniuge manterrà l'uso esclusivo della rispettiva abitazione occupata, pur essendo immobile in comproprietà.
3) Assegno di mantenimento: il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento Controparte_1 della sig.ra , € 120,00 mensili, da rivalutare annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
4) I coniugi danno reciprocamente atto di avere regolamentato ogni questione patrimoniale e di avere provveduto a dividere i ben personali;
5) Entrambi i coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli;
6) Entrambi i coniugi concordano che l'efficacia delle superiori condizioni resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale di Palermo ma le stesse, inter partes, dichiarano congiuntamente che siano immediatamente esecutive e, perciò, stabiliscono che i superiori patti produrranno i loro effetti giuridici a far data dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 236, P. 2, S. A, Anno 1980) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3