Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026REG.PROV.COLL.
N. 05718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2025, proposto da LD SI, IE NO, IN RE, AN EL, RT IN e SC ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Principe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AE VI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 332/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Vista la memoria del 24 ottobre 2025, con la quale gli appellanti chiedono dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. Amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Cons. DA Di LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza con la quale si è dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso degli odierni appellanti volto all’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione comunale di Formia sull’istanza dagli stessi presentata in data 18 novembre 2024, ai fini di sollecitare l’attivazione dell’attività di vigilanza edilizia, con eventuale adozione di misure repressive dell’abusivismo edilizio realizzato dal vicino, nonché per la conseguente condanna della medesima amministrazione a provvedere in tal senso.
2.- In particolare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso si è incentrata sulla applicabilità al caso all’esame, avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. serbato dal comune su di una istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi, del principio di diritto relativo al criterio della vicinitas ai fini della dimostrazione della sussistenza dell’interesse a ricorrere, enunciato dall’Adunanza plenaria 9 dicembre 2021, n. 22 in relazione al caso specifico della impugnazione del titolo autorizzatorio edilizio rilasciato in favore del vicino.
Più nel dettaglio, il TAR ha motivato che è identica la posizione sostanziale del vicino danneggiato, che viene solo declinata diversamente in sede processuale in termini di legittimazione:
- alla impugnazione del titolo autorizzatorio edilizio rilasciato ad un terzo;
- all'intervento ad opponendum nel giudizio di impugnazione incardinato dall'autore del presunto abuso avverso il provvedimento repressivo o di contenuto negativo;
- all’impugnazione del silenzio inadempimento serbato dal Comune su di un’istanza tesa a compulsare l’esercizio di poteri di vigilanza sul territorio e repressivi .
3.- L’appello lamenta:
I) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 - manifesta illogicità – erroneità .
Il caso all’esame è diverso da quello esaminato dalla Adunanza plenaria n. 22/2021 e il principio di diritto ivi enunciato è di conseguenza ad esso inapplicabile, poiché i ricorrenti non hanno impugnato un titolo abilitativo, bensì il silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione rispetto all’obbligo, normativamente previsto dall’art. 27 del Testo Unico dell’Edilizia, di esercitare l’attività di vigilanza ed eventuale repressione dell’abusivismo edilizio.
II) Error in iudicando: omessa pronuncia sul documento prodotto dai ricorrenti in primo grado con cui l’Amministrazione appellata ha espressamente riconosciuto la fondatezza dell’istanza propulsiva ed ha preannunciato l’adozione di provvedimenti repressivi - Error in procedendo: violazione dell’art. 64, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo .
Nel corso del processo di primo grado gli odierni appellanti, precisamente in data 19 marzo 2025, hanno depositato in atti la nota prot. 1298520 emessa il precedente 5 marzo dal Dirigente dell’Ufficio Controllo e Vigilanza Edilizia del comune di Formia, con cui si è riconosciuta la fondatezza dell’istanza dei ricorrenti: nel menzionato documento, in particolare, l’ente locale appellato ha espressamente affermato che, in relazione “… al processo pendente dinanzi al TAR Lazio, Latina, con il n. 16/202521 si comunica che in data 25/02/2025 è stato effettuato un sopralluogo per accertamento edilizio, giusto verbale prot. n. 11922 del 27/02/2025 rilevando difformità le quali saranno oggetto di provvedimenti repressivi… ” nei confronti del controinteressato.
La pronuncia qui gravata è quindi viziata anche per non aver valutato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento dell’amministrazione testé descritto.
III) Error in iudicando: non necessarietà della dimostrazione del pregiudizio, in capo al ricorrente, per l’attivazione dei poteri dell’amministrazione comunale di repressione dell’abusivismo edilizio. Si torna ad insistere sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria la dimostrazione, da parte del confinante ricorrente, della “ concreta utilitas ritraibile dalla repressione degli abusi denunciati ovvero dalla eliminazione di interventi edilizi illegittimamente assunti dall’Amministrazione… ”.
IV) Error in iudicando: mancata adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione appellata - sussistenza del silenzio inadempimento del Comune di Formia impugnato con il ricorso di primo grado - Contraddittorietà con altra precedente sentenza del medesimo TAR in caso analogo.
La sentenza appellata ha omesso anche di considerare che, opinando nel senso auspicato dal comune, permarrebbe il silenzio inadempimento dell’amministrazione su un’istanza di parte sulla quale l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi.
4.- Il comune di Formia ha resistito al gravame.
5.- In data 24 ottobre 2025, parte appellante ha depositato una memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione dell’adozione, da parte dell’amministrazione comunale di Formia, dell’ingiunzione di demolizione n. 13 del 21 luglio 2025 nei confronti dell’odierno controinteressato, ingiunzione con la quale è stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata con il ricorso, così definitivamente mettendo fine alla propria censurata condotta di perdurante silenzio inadempimento.
6.- Il comune appellato, non concordando sulla domandata declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha continuato invece a difendere la legittimità del proprio operato, sostenendo che non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere sulle istanze dei privati volte a sollecitare le verifiche e i controlli edilizi e urbanistici, se non nei limiti in cui il confinante istante dimostri, oltre alla vicinitas , anche il concreto interesse a ricorrere derivante dall’effettivo pregiudizio che subirebbe in conseguenza del mantenimento del manufatto abusivo, il che, nel caso all’esame, non sarebbe stato affatto dimostrato.
Di conseguenza, ha insistito affinché l’appello sia rigettato o, al più, dichiarata la improcedibilità del ricorso originario, e quindi dell’odierno appello, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7.- Alla udienza in camera di consiglio dell’11 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
8.- L’appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare, per le ragioni che ora si esporranno, la cessazione della materia del contendere.
9.- Vanno in particolare accolti con efficacia assorbente di ogni altra questione, il secondo e il terzo motivo di appello, dato che, a differenza di quanto ha statuito il Tribunale, non può ragionevolmente negarsi che gli odierni appellanti, in quanto proprietari confinanti, avessero, così come tuttora hanno, un concreto interesse all’assunzione dei provvedimenti demolitori dell’abuso edilizio posto in essere dal vicino o, comunque, a sollecitare l’assunzione dei suddetti provvedimenti repressivi, emergendo la propria legittimazione e interesse ad agire in ragione del comportamento serbato in via successiva dall’amministrazione comunale e, inoltre, dello specifico contenuto dell’ordinanza adottata, contenente ingiunzione a demolire un manufatto risultato essere effettivamente abusivo e posto nelle immediate vicinanze della loro proprietà.
Nelle more del giudizio è infatti risultato che il Dirigente dell’Ufficio Controllo e Vigilanza Edilizia del comune di Formia ha adottato la nota prot. 1298520 datata 5 marzo 2025, nella quale si è riconosciuta la fondatezza dell’istanza dei ricorrenti: nel menzionato documento, in particolare, l’ente locale appellato ha espressamente affermato che, in relazione “… al processo pendente dinanzi al TAR Lazio, Latina, con il n. 16/202521 si comunica che in data 25/02/2025 è stato effettuato un sopralluogo per accertamento edilizio, giusto verbale prot. n. 11922 del 27/02/2025 rilevando difformità le quali saranno oggetto di provvedimenti repressivi… ”.
La pronuncia qui gravata è quindi viziata anche per non aver valutato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento dell’amministrazione testé descritto, malgrado i ricorrenti abbiano evidenziato quanto successivamente accaduto in via amministrativa, depositando apposita memoria difensiva.
10.- Nel merito, dovendo pertanto riformarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, deve di conseguenza ritenersi che l’interesse sotteso all’azione proposta nel presente giudizio degli odierni appellanti, come da ultimo comprovato con il deposito della nota prot. 1298520 datata 5 marzo 2025, ha trovato piena soddisfazione, dato che l’amministrazione comunale ha assunto atti repressivi comportanti la demolizione di un manufatto abusivo posto nelle immediate vicinanze dei ricorrenti.
Detta situazione ha in particolare determinato l’ottenimento del bene della vita auspicato dai ricorrenti, rendendo così inutile la prosecuzione del presente giudizio contra silentium , stante l’oggettivo venir meno della lite, ai sensi dell’art. 34 comma 5, del c.p.a..
Al riguardo va infatti ricordato che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere, dato che la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione, come è avvenuto nel caso di specie, mentre la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica, alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (v., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
Nella vicenda qui controversa, l’adozione dei provvedimenti repressivi da parte del Comune ha senz’altro soddisfatto pienamente l’interesse azionato nel presente giudizio, ferma restando ovviamente l’autonoma impugnabilità da parte del vicino dell’ordinanza recante la ingiunzione di demolizione, la cui legittimità (o illegittimità) rappresenta una questione del tutto diversa da quella oggetto dell’odierno giudizio, diretto ad ottenere, come poi difatti è avvenuto, che l’amministrazione comunale si pronunciasse sull’istanza degli interessati.
11.- Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi pienamente realizzato l’interesse azionato dagli odierni appellanti.
12.- Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono in solido la soccombenza del Comune e del controinteressato, e sono distratte in favore del procuratore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni, il Comune e il controinteressato, in solido, devono essere condannati a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna in solido il Comune di Formia e il controinteressato a rifondere in favore dei ricorrenti le spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di € 4.000,00, oltre gli accessori come per legge, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle medesime.
Condanna in solido il medesimo Comune e il controinteressato a rimborsare in favore dei ricorrenti il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
DA Di LO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA Di LO | Marco AR |
IL SEGRETARIO