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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2474/2022
Il giorno 17/04/2025, nella causa iscritta al n RG 2474 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2474/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Carlo Conti Rossini n. 26, con l'avv. PICA FABIANA ) e l'avv. METTA C.F._2
SABRINA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 107/2022, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia il 14.1.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta al verbale n. 700017167117 del 30.11.2020 elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Roma ai sensi dell'art. 86 comma 2 Codice della Strada per avere adibito a taxi il proprio veicolo senza averne la licenza.
2 di 5 A fondamento dell'appello, ha dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione dei motivi di ricorso ed erronea valutazione delle risultanze processuali;
in particolare, ha sostenuto che la motivazione adottata dal Giudice di prime cure non fosse pertinente rispetto ai motivi di ricorso atteso che, essendo contestata la qualificazione del fatto accertato nell'ambito della fattispecie sanzionata, il Giudice di Pace ha invece brevemente argomentato in ordine all'efficacia probatoria del verbale in contestazione;
in sostanza, l'appellante ha ribadito di aver trasportato propri connazionali presso l'Aeroporto di Fiumicino per ragioni di amicizia, a fronte di un mero rimborso spese di € 30,00; in subordine, ha insistito per la sussunzione del fatto sotto la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 85 Codice della Strada, punto sul quale il Giudice di Pace avrebbe omesso ogni motivazione.
La è rimasta contumace e, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, Controparte_1 di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'appello è fondato.
La sentenza impugnata risulta carente sotto il profilo motivazionale, non essendo indicate le censure poste a fondamento dell'opposizione, né le ragioni per le quali il Giudice ha ritenuto di superarle. Inoltre, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'odierno appellante in ordine alla violazione contestatagli, risulta unicamente un generico richiamo all'efficacia di piena prova del verbale impugnato con riferimento ai fatti accertati (non contestati dall'odierno appellante) e alla inverosimiglianza del fatto che la somma di € 30,00 costituisca un mero rimborso spese.
La motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi meramente apparente e, pertanto, devono essere esaminati i motivi dell'opposizione al verbale n. 700017167117 del 30.11.2020 di ritiro della patente di guida per violazione dell'art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
A tal proposito, va ricordato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 1921 del 24/01/2019).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, ne deriva che incombeva all'Amministrazione l'onere di provare che l'odierno opponente avesse effettivamente esercitato il
3 di 5 servizio di piazza con conducente o taxi (che ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un'utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato), il quale si differenzia dal servizio di noleggio con conducente (che si rivolge ad un'utenza specifica con corrispettivo concordato di volta in volta tra quest'ultima ed il vettore).
Tuttavia, la rimasta contumace anche nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 omesso di produrre in giudizio i documenti attestanti le indagini eseguite e il loro esito.
Sul punto, il verbale impugnato si limita ad attestare che “all'atto del controllo aveva a bordo una famiglia di tre persone prelevata a Roma Centro per accompagnarla in questo Aeroporto di Fiumicino pattuendo una prestazione per euro 30,00 (trenta/00)”.
La circostanza della pattuizione o dazione della somma di € 30,00 non è sufficiente al fine di ritenere integrata la fattispecie contestata, non potendosi ritenere in astratto che tale importo sia superiore ad un mero rimborso spese e costituisca, quindi, il corrispettivo di un servizio prestato a pagamento. Né emergono ulteriori elementi per ritenere che l'odierno appellante abbia prestato un servizio rivolto ad un'utenza indifferenziata.
La documentazione in atti non consente di accertare la responsabilità dell'odierno appellante in ordine alla violazione contestatagli e, pertanto, il verbale de quo merita di essere annullato.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore dei procuratori costituitisi per l'appellante, dichiaratosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 107/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 14.1.2022, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale n.
700017167117 del 30.11.2020 elevato dalla Polizia Stradale di Roma;
- condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.012,00, di Controparte_1 cui € 2.230,00 per compensi ed € 782,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Sabrina Metta e Fabiana Pica quali antistatari.
4 di 5 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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