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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024
tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COCCHI FEDERICO,
RICORRENTE
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 01/10/2024, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora
[...] ed il signor il 28/05/1966, ordinando all'Ufficiale di CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Grosseto, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- rigettare l'eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della signora CP_1
non sussistendo i presupposti fattuali e giuridici per la sua concessione. Con
[...] vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione, anche parziale, da parte del convenuto alla domanda sopra esposta, ed alle condizioni richieste.
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa”.
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data
28/05/1966, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (serie
A, parte II, atto n. 108, anno 1966).
Dall'unione tra i coniugi, sono nate attualmente di anni 55 e Persona_1
Parte_2
Dando conto del decreto di omologa della separazione consensuale, intervenuto nel 1998, la parte ricorrente ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della CP_1
A sostegno delle richieste, la parte ricorrente ha allegato che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, avendo continuato a vivere separati, intrattenendo entrambi nuove relazioni sentimentali.
non s'è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica Controparte_1 nei suoi confronti effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza, per come emergente dalla certificazione anagrafica in atti (ove è risultata temporaneamente assente), con successivo invio ed immissione in cassetta della
Comunicazione di avvenuto deposito in data 18.6.2024.
ritenuta la causa matura senza necessità di mezzi istruttori il giudice istruttore ha disposto la discussione orale del giudizio e trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio
***********
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge della data d'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, omologato con provvedimento del 10/12/1998.
Da allora – come emergente dai certificati anagrafici versati in atti – i coniugi vivono separati, dovendosi pertanto escludere, ad oltre venti anni dalla separazione, che vi sia una qualche possibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Non essendo state promosse ulteriori domande (se non quella di rigetto di una ipotetica domanda di parte resistente, invero non svolta), alcuna altra statuizione deve essere assunta nel presente giudizio.
Neppure occorre assumere provvedimenti d'ufficio a tutela delle figlie della coppia:; le stesse, infatti, per come emergente anche dal doc. 4 allegato al ricorso, hanno rispettivamente, ad oggi, 55 anni e 50 anni Persona_1 Parte_2
.
[...]
Atteso l'interesse comune delle parti alla presente pronuncia sullo status e tenuto conto della contumacia della parte resistente, le spese di lite sostenute dal ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, parte II, atto n. 108, anno 1966), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 28/05/1966;
2) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024
tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COCCHI FEDERICO,
RICORRENTE
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 01/10/2024, parte ricorrente ha concluso riportandosi integralmente al proprio ricorso introduttivo:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora
[...] ed il signor il 28/05/1966, ordinando all'Ufficiale di CP_1 Parte_1
Stato Civile del Comune di Grosseto, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- rigettare l'eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della signora CP_1
non sussistendo i presupposti fattuali e giuridici per la sua concessione. Con
[...] vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione, anche parziale, da parte del convenuto alla domanda sopra esposta, ed alle condizioni richieste.
Con riserva di articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti in corso di causa”.
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data
28/05/1966, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (serie
A, parte II, atto n. 108, anno 1966).
Dall'unione tra i coniugi, sono nate attualmente di anni 55 e Persona_1
Parte_2
Dando conto del decreto di omologa della separazione consensuale, intervenuto nel 1998, la parte ricorrente ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile da parte della CP_1
A sostegno delle richieste, la parte ricorrente ha allegato che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, avendo continuato a vivere separati, intrattenendo entrambi nuove relazioni sentimentali.
non s'è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica Controparte_1 nei suoi confronti effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza, per come emergente dalla certificazione anagrafica in atti (ove è risultata temporaneamente assente), con successivo invio ed immissione in cassetta della
Comunicazione di avvenuto deposito in data 18.6.2024.
ritenuta la causa matura senza necessità di mezzi istruttori il giudice istruttore ha disposto la discussione orale del giudizio e trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio
***********
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge della data d'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, omologato con provvedimento del 10/12/1998.
Da allora – come emergente dai certificati anagrafici versati in atti – i coniugi vivono separati, dovendosi pertanto escludere, ad oltre venti anni dalla separazione, che vi sia una qualche possibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Non essendo state promosse ulteriori domande (se non quella di rigetto di una ipotetica domanda di parte resistente, invero non svolta), alcuna altra statuizione deve essere assunta nel presente giudizio.
Neppure occorre assumere provvedimenti d'ufficio a tutela delle figlie della coppia:; le stesse, infatti, per come emergente anche dal doc. 4 allegato al ricorso, hanno rispettivamente, ad oggi, 55 anni e 50 anni Persona_1 Parte_2
.
[...]
Atteso l'interesse comune delle parti alla presente pronuncia sullo status e tenuto conto della contumacia della parte resistente, le spese di lite sostenute dal ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, parte II, atto n. 108, anno 1966), contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 28/05/1966;
2) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo