Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 18730/'23 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv F. Parte_1
Giugliano, presso il cui studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 121, elett.te domicilia
C O N T R O
in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'Avvocato Giovanni Ronconi, con il quale ele..te domicilia presso l'Ufficio “Legal Advisor Area Sud” di Controparte_2 sito in Napoli, Corso A. Lucci, n. 156
Ragioni di fatto e di diritto
L'istante in epigrafe esponeva: di essere dipendente dal 31.07.2006 di CP_1
gruppo , con matricola/cid 2 941347 ed
[...] Controparte_2 inquadramento nel Livello professionale B, posizione retributiva B1 tecnici specializzati, figura professionale Macchinista;
di prestare la propria attività presso impianto di Napoli Campi Flegrei;
di essere stato Controparte_3
1
Napoli; che, all'atto della conclusione, con esito positivo, del corso di 46 mesi del contratto di apprendistato professionalizzante, aveva Controparte_1 provveduto all'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato, con conferma della figura professionale di operatore specializzato manutenzione, con decorrenza degli effetti giuridici dal 31.7.2006 e degli effetti economici solo dal 1°.6.2010; di non aver ottenuto riconoscimento del 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dal luglio 2008, decorsi cioè i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, ex art. 15 CCNL 2003, ma solo dal giugno 2010 (dopo 46 mesi); di aver ricevuto, nel luglio 2022, l'importo di euro 5.979,64, di cui €. 5.218,23 per sorta capitale, €. 648,03 per rivalutazione ed €. 113,48 per interessi. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato stipulato tra ricorrente e il 31.07.2006 che limita la decorrenza Controparte_1 dell'anzianità di servizio e di conseguenza la maturazione degli scatti stipendiali con decurtazione degli importi dovuti;
II. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici, che degli aumenti periodici di anzianità che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 31.07.2006; III. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica retributiva del ricorrente;
IV. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] ed è dovuta la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2008 al 31.07.2022, pari alla complessiva somma di €. 5.096,80 dovuta quanto ad €. 2.508,94 per sorta, €. 769,33 per rivalutazione ed
€. 1.725,84 per interessi oltre ulteriori accessori dal 01.08.2022 e/o la diversa Con ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente di €. 5.096,80 dovuta quanto ad €. 2.508,94 per sorta, €. 769,33 per rivalutazione ed €. 1.725,84 per interessi e/o la differente somma di Giustizia oltre gli ulteriori accessori dal 01.08.2022 al saldo, VI. condannare la società convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Eccepiva la Controparte_1 prescrizione del credito azionato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
2 Parte convenuta eccepisce la prescrizione dei crediti azionati. L'eccezione è infondata. Con recentissima pronuncia (n. 1067/'24), resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità per il periodo di apprendistato prestato, con decorrenza dallo scatto maturato dall'aprile 2008), la Suprema Corte ha osservato: “Il tema in discussione è stato già affrontato da questa Corte con la sentenza n. 26246/2022 a cui si intende dare seguito. In essa è stato infatti statuito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della attenta ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con la entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23 del 2015 e del rilievo che in ragione delle predette riforme l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi ex post. Invero la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato articolo 18 l.n. 300/70 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali (in tal senso Cass. n. 29981/2022). Tale principio, peraltro, non può trovare limiti nella sua valenza rispetto alla sola "retribuzione tabellare", come indicato nelle osservazioni contenute nella memoria delle società ricorrenti. Il richiamo all'art. 36 Cost., che le società ricorrenti utilizzano al fine di dimostrare che solo le retribuzioni nella misura tabellare (che sarebbero espressione della norma costituzionale), potrebbero essere assoggettate alla sospensione della prescrizione in corso di rapporto, è tesi che contrasta ogni lettura ed interpretazione che il diritto vivente ha svolto nel tempo su tale norma costituzionale.
3 Va ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 24449/2016 e di recente ribadito (Cass. n. 27711/2023), " l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, "nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda": quello ad una retribuzione "proporzionata" garantisce ai lavoratori "una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata"; mentre quello ad una retribuzione "sufficiente" dà diritto ad "una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo", ovvero ad "una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa". In altre parole, l'uno stabilisce "un criterio positivo di carattere generale", l'altro "un limite negativo, invalicabile in assoluto". Si tratta, pertanto, di una disposizione che, ben lontana dal limitare trattamenti retributivi che superino i c.d. minimi tabellari, attesta e garantisce che ogni retribuzione debba corrispondere alla qualità, natura e quantità della prestazione fornita e che sia al tempo stesso garanzia di una vita dignitosa. Se, dunque i trattamenti retributivi di cui si discute siano stati percepiti nel corso del rapporto in misura superiore ai minimi tabellari, evidentemente in ragione di quel principio di adeguatezza sopra richiamato, ed allora sugli stessi, nella loro interezza, sarà operativa la sospensione della prescrizione, essendo essi stessi parte costitutiva dei diritti la cui azionabilità è sospesa nel corso di un rapporto di lavoro non accompagnato da stabilità reale (cfr Cass civ n. 1067/'24). Alla luce di quanto esposto, posto che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in corso, deve concludersi per il rigetto dell'eccezione di prescrizione. In punto di fatto, va poi rilevato che il è stato assunto con contratto di Parte_1 apprendistato in data 31.07.2006.
La tesi difensiva di parte resistente deve ritenersi senz'altro infondata, proprio alla luce dei chiari e condivisibili principi enunciati in diverse pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società Rete Ferroviaria Italiana;
Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a ) e da ultimo da Cassazione n. CP_1
36380/2022, che conduce alla declaratoria di nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma dell'accordo 10 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), per violazione dell'art. 19 I. 25/1955.
4 Chiarisce la Corte che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre 2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione). La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di RE e BO (comma 5 e quinto-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega (concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011. La Corte di Cassazione aveva già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997” e riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio
(compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di
5 lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C- 88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C482/16). I Giudici di legittimità hanno altresì evidenziato come il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314)”. Conclusivamente deve riconoscersi il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a titolo di APA anche per il periodo lavorativo anteriore a Contr quello riconosciuto da nel luglio e nel novembre 2022, quantificato in € 1.579,33 (e cioè € 7.727,17 - € 6.147,84, risultante dalla somma tra l'ammontare di euro 5.979,74 versato a luglio e l'importo di euro 168,10, corrisposto a novembre, con riferimento alla sorte capitale), oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo Controparte_1 di APA della somma di € 1.579,33, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo.
2) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
6 Napoli, 26.4.2025
del lavoro
Il Giudice
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