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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3638/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Parte_1
Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Controparte_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione, per l'anno 2019 (a partire dal luglio) e per l'anno 2021, dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n.
118, con gli accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola il 27 giugno 2019; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con sentenza n.
CP_ 684 del 12 maggio 2023, notificata all' il 18 maggio 2023, era stato accertato il requisito sanitario;
di aver inutilmente atteso il pagamento nei 120 giorni successivi alla notifica del modello AP70, avvenuta il 12 giugno 2023.
CP_ L' ha resistito in giudizio, sostenendo di aver provveduto alla liquidazione ed al pagamento del trattamento richiesto per gli anni 2019, 2020 e 2022, negando il diritto alla prestazione per il 2021, per superamento della soglia reddituale.
Entrambe le parti hanno infine concluso domandando al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 4 2. Conformemente alla richiesta delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre peraltro puntualizzare quanto segue.
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento (Cass. civ., Sez. L, 1° marzo 2017, n. 5271; Cass. civ., Sez. VI - L, 11 aprile 2014, n. 8633).
Ratione temporis, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità per l'anno 2021 deve essere quindi accertato il reddito percepito dall'interessato nello stesso anno di riferimento, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare (Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2021, n. 9238).
Nel caso di specie, fermo l'accertamento positivo del requisito sanitario operato all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che, con la produzione in giudizio della documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari, il ricorrente ha comprovato di aver percepito nel
2021 un reddito di euro 125,73, al di sotto della soglia reddituale (euro 4.931,29) stabilita per l'accesso al beneficio di legge per cui è causa.
Il superamento della soglia reddituale si registra invece nel 2020, allorquando il ricorrente risulta aver prodotto un reddito di euro 7.155,96.
L'assegno di invalidità era quindi dovuto per l'anno 2021 (come da domanda giudiziale) e non per il 2020 (annualità neppure richiesta con il ricorso) ma, come osservato dalla parte ricorrente CP_ nelle note di trattazione sostitutive dell'udienza, l' ha comunque corrisposto quanto dovuto, soltanto errando nella corretta imputazione.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' convenuto, secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di rammentare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento sarebbe stata completa già per effetto delle produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
CP_ L' in particolare, ha dimostrato la liquidazione ed il successivo pagamento delle somme dovute con la produzione (effettuata assieme al deposito della memoria di costituzione) del prospetto TE08
(liquidazione) e dell'estratto bancario da cui risulta il versamento in data 7 dicembre 2023.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente, è consistito nella produzione di un proprio estratto conto bancario, da cui si trae conferma pagina 2 di 4 del pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività del tutto superflua, di cui il Tribunale non avrebbe avuto necessità al fine del decidere, tanto più che il pagamento non è stato contestato e la non contestazione rileva ex art. 115 c.p.c. nella formazione del convincimento del giudice.
Le altre attività che secondo la parte ricorrente rientrerebbero nella fase istruttoria, in realtà ne restano escluse.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione
CP_ con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di costituzione dell' e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett.
b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale
(lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
CP_ La parte ricorrente cita anche l'esame della nota di trattazione scritta dell che in realtà apparterrebbe sempre alla fase decisionale e che, comunque, non è stata depositata.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per la fase istruttoria e condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle restanti spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3638/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Parte_1
Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Controparte_1 uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione, per l'anno 2019 (a partire dal luglio) e per l'anno 2021, dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n.
118, con gli accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di aver presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio in parola il 27 giugno 2019; che l'Istituto aveva negato la sussistenza del requisito sanitario, per accertare il quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con sentenza n.
CP_ 684 del 12 maggio 2023, notificata all' il 18 maggio 2023, era stato accertato il requisito sanitario;
di aver inutilmente atteso il pagamento nei 120 giorni successivi alla notifica del modello AP70, avvenuta il 12 giugno 2023.
CP_ L' ha resistito in giudizio, sostenendo di aver provveduto alla liquidazione ed al pagamento del trattamento richiesto per gli anni 2019, 2020 e 2022, negando il diritto alla prestazione per il 2021, per superamento della soglia reddituale.
Entrambe le parti hanno infine concluso domandando al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 1 di 4 2. Conformemente alla richiesta delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre peraltro puntualizzare quanto segue.
Secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento (Cass. civ., Sez. L, 1° marzo 2017, n. 5271; Cass. civ., Sez. VI - L, 11 aprile 2014, n. 8633).
Ratione temporis, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità per l'anno 2021 deve essere quindi accertato il reddito percepito dall'interessato nello stesso anno di riferimento, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare (Cass. civ., Sez. L, 6 aprile 2021, n. 9238).
Nel caso di specie, fermo l'accertamento positivo del requisito sanitario operato all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., si osserva che, con la produzione in giudizio della documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari, il ricorrente ha comprovato di aver percepito nel
2021 un reddito di euro 125,73, al di sotto della soglia reddituale (euro 4.931,29) stabilita per l'accesso al beneficio di legge per cui è causa.
Il superamento della soglia reddituale si registra invece nel 2020, allorquando il ricorrente risulta aver prodotto un reddito di euro 7.155,96.
L'assegno di invalidità era quindi dovuto per l'anno 2021 (come da domanda giudiziale) e non per il 2020 (annualità neppure richiesta con il ricorso) ma, come osservato dalla parte ricorrente CP_ nelle note di trattazione sostitutive dell'udienza, l' ha comunque corrisposto quanto dovuto, soltanto errando nella corretta imputazione.
3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dell' convenuto, secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con esclusione della ripetizione delle spese processuali per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., stante la loro superfluità.
Infatti, è appena il caso di rammentare che, nel caso di specie, l'istruttoria del procedimento sarebbe stata completa già per effetto delle produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
CP_ L' in particolare, ha dimostrato la liquidazione ed il successivo pagamento delle somme dovute con la produzione (effettuata assieme al deposito della memoria di costituzione) del prospetto TE08
(liquidazione) e dell'estratto bancario da cui risulta il versamento in data 7 dicembre 2023.
L'unico atto istruttorio (in senso stretto) successivo alla costituzione delle parti, compiuto dalla parte ricorrente, è consistito nella produzione di un proprio estratto conto bancario, da cui si trae conferma pagina 2 di 4 del pagamento.
Si tratta, all'evidenza, di un'attività del tutto superflua, di cui il Tribunale non avrebbe avuto necessità al fine del decidere, tanto più che il pagamento non è stato contestato e la non contestazione rileva ex art. 115 c.p.c. nella formazione del convincimento del giudice.
Le altre attività che secondo la parte ricorrente rientrerebbero nella fase istruttoria, in realtà ne restano escluse.
L'esame del provvedimento di fissazione della prima udienza contenente anche la sua sostituzione
CP_ con il deposito di note scritte, così come l'esame della comparsa di costituzione dell' e dei documenti ad essa allegati rientra nella fase introduttiva del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett.
b) del d.m. 55/2014, e così pure le consultazioni con il cliente che siano connesse a quell'esame.
La redazione ed il deposito della nota scritta sostitutiva dell'udienza al più può essere assimilata alla discussione orale, che invece, sempre per espressa disposizione di legge, rientra nella fase decisionale
(lett. d, dell'art. 4, comma 5, cit.).
CP_ La parte ricorrente cita anche l'esame della nota di trattazione scritta dell che in realtà apparterrebbe sempre alla fase decisionale e che, comunque, non è stata depositata.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale
(cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
In ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto, come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del predetto d.m. (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), si dispone l'aumento del compenso in misura pari al 5 per cento, tenuto conto del limitato numero di produzioni allegate, con scarsa agevolazione rispetto alla consultazione degli atti di causa.
4. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese per la fase istruttoria e condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle restanti spese del giudizio, che liquida in euro 1.958,25 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 30 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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