Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 203
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Sentenza 30 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, dal Giudice del Lavoro dott. Riccardo Ponticelli. Le parti in causa erano un ricorrente, che ha richiesto l'erogazione dell'assegno di invalidità civile per gli anni 2019 e 2021, e l'INPS, che ha contestato il diritto alla prestazione per il 2021, sostenendo il superamento della soglia reddituale. Il ricorrente ha argomentato di aver soddisfatto i requisiti sanitari e di aver atteso invano il pagamento, mentre l'INPS ha affermato di aver già liquidato le somme per il 2019 e 2020.

Il Giudice ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere, evidenziando che, sebbene l'INPS avesse liquidato le somme, vi era stata un'errata imputazione temporale. Ha confermato che il reddito del ricorrente per il 2021 era al di sotto della soglia prevista, legittimando così il diritto all'assegno per quell'anno. Inoltre, ha stabilito che le spese di lite dovessero essere poste a carico dell'INPS, applicando il principio della soccombenza virtuale, e ha escluso la ripetizione delle spese per la fase istruttoria, considerandole superflue. La sentenza si conclude con la condanna dell'INPS a rifondere le spese processuali al ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 203
    Giurisdizione : Trib. Cagliari
    Numero : 203
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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