TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2
rappresentato né difeso resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: con note scritte del 7/4/2025, per l'udienza del
9/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/1/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 24/2/2006 a Monreale (PA) e che da tale unione CP_1
erano nati i figli FR (il 4/6/2001), (il 30/1/2003), e Per_1 Per_2 Persona_3
1 (il 26/10/2005) e (il 28/1/2014), ha dedotto che l'unione coniugale si era Per_4 Per_5
irrimediabilmente compromessa, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, a causa delle divergenze caratteriali tra i coniugi.
Ha aggiunto che il nucleo familiare si era sostentato economicamente tramite l'attività lavorativa del marito, che faceva il muratore, seppure saltuariamente, e con il c.d reddito di cittadinanza;
che il figlio maggiore FR svolgeva regolare attività lavorativa e, pertanto, era economicamente indipendente;
che anche il figlio viveva con la Per_1
propria fidanzata ed aveva raggiunto l'indipendenza economica;
che i figli minori Per_2
e coabitavano con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, mentre Persona_6
viveva con la madre in un appartamento condotto in locazione. Per_5
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio di e presso il padre Per_2 Persona_6
e di presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita dei genitori non Per_5
collocatari, l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 150,00 CP_1 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'obbligo a suo Per_5
carico di corrispondere a un assegno di € 300,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli e , ed infine l'onere a carico Per_2 Persona_6
di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative ai figli minori in ragione del
50% ciascuno.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 9/5/2023 e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice Istruttore, previa adozione, con ordinanza presidenziale del 26-
28/6/2023, dei seguenti provvedimenti provvisori:
- autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di e presso il padre e di presso la Per_2 Persona_6 Per_5 madre, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- obbligo a carico di di versare a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da rivalutare annualmente Per_5
secondo gli indici ISTAT;
2 - obbligo a carico di di versare a entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ 150,00 per ciascun Per_2 Per_6 figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- obbligo a carico di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative ai figli minori in misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo.
All'udienza del 4/12/2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per la pronuncia immediata sullo status.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha dichiarato la contumacia di e posto la CP_1
causa in decisione sulla sola questione prospettata.
Con sentenza parziale n. 339/2024 del 16-22/1/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
La causa – istruita con le sole produzioni documentali – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione, deve preliminarmente rilevarsi che i figli e hanno Per_2 Persona_6
raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto alla figlia minore di 11 anni, in assenza di ragioni ostative, deve Per_5 confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di di incontrarla e tenerla con sé, in assenza CP_1
di accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il seguente schema, già stabilito con ordinanza presidenziale:
- due giorni alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì), per 4 ore consecutive, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di portarla con sé;
- a fine settimana alternati, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante le festività natalizie, per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento,
3 da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 27 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- in occasione delle restanti festività civili e religiose, tra cui Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore,
e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
3. Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, all'udienza presidenziale, ha dichiarato: “Non lavoro e percepisco il reddito di cittadinanza che ammonta a 850,00 euro mensili comprensivi di contributo per l'affitto.
Pago 250,00 euro di affitto. La minore vive con me;
mentre e vivono col padre. Per_5 Per_2 Per_6
FR e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I rapporti con la Per_1 controparte sono buoni. Non so se la controparte lavori. So che ha un obbligo di dimora nel Comune di Monreale. So che la controparte non paga affitto perché vive in una casa di famiglia”.
4 Ebbene, sulla base delle assai scarne informazioni disponibili in merito alla situazione economica e reddituale delle parti, deve confermarsi a carico di l'obbligo CP_1
di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva Parte_1 di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore somma soggetta Per_5
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni e – conviventi Per_2 Persona_6
con il padre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, ma dei quali non si conosce la situazione reddituale –, deve rilevarsi che la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato alcuna domanda. Pertanto, la domanda originariamente proposta (di imposizione a proprio carico dell'obbligo di corrispondere al resistente un contributo di € 300,00 per i predetti figli) si intende rinunciata e nulla deve essere disposto in merito.
L'assegno unico per i figli sarà percepito dalle parti in misura del 50% ciascuna.
4. Infine, stante l'opzione di contumacia del resistente, le spese del giudizio devono restare a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di vista la CP_1 sentenza parziale n. 339/2024 del 16-22/1/2024, con la quale è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, definitivamente pronunziando, così provvede:
• conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_5
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto indicato in parte motiva;
• conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00 mensili, a
[...]
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore somma annualmente Per_5 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo;
• dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dalle parti in misura del
50% ciascuna;
• lascia le spese di lite a carico della ricorrente;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato,
5 venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona FR Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. FR Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2
rappresentato né difeso resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: con note scritte del 7/4/2025, per l'udienza del
9/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24/1/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 24/2/2006 a Monreale (PA) e che da tale unione CP_1
erano nati i figli FR (il 4/6/2001), (il 30/1/2003), e Per_1 Per_2 Persona_3
1 (il 26/10/2005) e (il 28/1/2014), ha dedotto che l'unione coniugale si era Per_4 Per_5
irrimediabilmente compromessa, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, a causa delle divergenze caratteriali tra i coniugi.
Ha aggiunto che il nucleo familiare si era sostentato economicamente tramite l'attività lavorativa del marito, che faceva il muratore, seppure saltuariamente, e con il c.d reddito di cittadinanza;
che il figlio maggiore FR svolgeva regolare attività lavorativa e, pertanto, era economicamente indipendente;
che anche il figlio viveva con la Per_1
propria fidanzata ed aveva raggiunto l'indipendenza economica;
che i figli minori Per_2
e coabitavano con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, mentre Persona_6
viveva con la madre in un appartamento condotto in locazione. Per_5
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio di e presso il padre Per_2 Persona_6
e di presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita dei genitori non Per_5
collocatari, l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € 150,00 CP_1 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'obbligo a suo Per_5
carico di corrispondere a un assegno di € 300,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli e , ed infine l'onere a carico Per_2 Persona_6
di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative ai figli minori in ragione del
50% ciascuno.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza del 9/5/2023 e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al Giudice Istruttore, previa adozione, con ordinanza presidenziale del 26-
28/6/2023, dei seguenti provvedimenti provvisori:
- autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di e presso il padre e di presso la Per_2 Persona_6 Per_5 madre, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- obbligo a carico di di versare a , entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 150,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da rivalutare annualmente Per_5
secondo gli indici ISTAT;
2 - obbligo a carico di di versare a entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e (€ 150,00 per ciascun Per_2 Per_6 figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- obbligo a carico di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative ai figli minori in misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo.
All'udienza del 4/12/2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per la pronuncia immediata sullo status.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha dichiarato la contumacia di e posto la CP_1
causa in decisione sulla sola questione prospettata.
Con sentenza parziale n. 339/2024 del 16-22/1/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
La causa – istruita con le sole produzioni documentali – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe.
2. Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione, deve preliminarmente rilevarsi che i figli e hanno Per_2 Persona_6
raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto alla figlia minore di 11 anni, in assenza di ragioni ostative, deve Per_5 confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di di incontrarla e tenerla con sé, in assenza CP_1
di accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il seguente schema, già stabilito con ordinanza presidenziale:
- due giorni alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì), per 4 ore consecutive, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di portarla con sé;
- a fine settimana alternati, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- durante le festività natalizie, per cinque giorni consecutivi con facoltà di pernottamento,
3 da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 27 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- in occasione delle restanti festività civili e religiose, tra cui Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore,
e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
3. Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, all'udienza presidenziale, ha dichiarato: “Non lavoro e percepisco il reddito di cittadinanza che ammonta a 850,00 euro mensili comprensivi di contributo per l'affitto.
Pago 250,00 euro di affitto. La minore vive con me;
mentre e vivono col padre. Per_5 Per_2 Per_6
FR e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I rapporti con la Per_1 controparte sono buoni. Non so se la controparte lavori. So che ha un obbligo di dimora nel Comune di Monreale. So che la controparte non paga affitto perché vive in una casa di famiglia”.
4 Ebbene, sulla base delle assai scarne informazioni disponibili in merito alla situazione economica e reddituale delle parti, deve confermarsi a carico di l'obbligo CP_1
di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva Parte_1 di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore somma soggetta Per_5
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni e – conviventi Per_2 Persona_6
con il padre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, ma dei quali non si conosce la situazione reddituale –, deve rilevarsi che la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato alcuna domanda. Pertanto, la domanda originariamente proposta (di imposizione a proprio carico dell'obbligo di corrispondere al resistente un contributo di € 300,00 per i predetti figli) si intende rinunciata e nulla deve essere disposto in merito.
L'assegno unico per i figli sarà percepito dalle parti in misura del 50% ciascuna.
4. Infine, stante l'opzione di contumacia del resistente, le spese del giudizio devono restare a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di vista la CP_1 sentenza parziale n. 339/2024 del 16-22/1/2024, con la quale è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, definitivamente pronunziando, così provvede:
• conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_5
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto indicato in parte motiva;
• conferma a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 150,00 mensili, a
[...]
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore somma annualmente Per_5 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo;
• dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dalle parti in misura del
50% ciascuna;
• lascia le spese di lite a carico della ricorrente;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato,
5 venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona FR Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6