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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia presidente rel.
POL Daniela giudice
TSCHAGER Simon giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3777 /2023 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario David Biasetti Parte_1
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Dorotea Di Pilla Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente : Parte_2
pagina 1 di 12 1. Dichiarare per la minore nata a [...] il [...], CF Persona_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre, presso la quale C.F._1
manterrà la propria residenza anagrafica.
In subordine l'affidamento condiviso dei genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
2. Dichiarare il diritto-dovere del padre di incontrare ed avere con sé la figlia:
- fino al compimento del quarto anno di età, il primo, il terzo e il quarto sabato del mese, dalle 14:00 alle 20:00, consumando la cena con il padre. In alternativa a fine settimana alternati, il sabato e la domenica per l'intera giornata, dalle ore 10 alle ore 18, durante i mesi estivi fino alle 20.30, consumando la cena presso il padre.
Oltre ad un pomeriggio durante le settimane di weekend materno, dalle 14 alle
19.
- con il compimento del quarto anno di età, a fine settimana alternati da sabato ore
10 a domenica ore 19.
- con il compimento del quinto anno di età, a fine settimana alternati da venerdì ore 14 a domenica ore 19.
3. Per quanto concerne le vacanze:
- con il compimento del quarto anno di età, la metà delle vacanze di carnevale,
Pasqua e Ognissanti;
oltre a quattro giorni durante le vacanze di Natale, oltre al
24 o il 25.
Oltre a dieci giorni durante le vacanze estive, ripartiti in due periodi di uguale durata, da comunicare in forma scritta entro il mese di aprile di ogni anno.
- Con il compimento del quinto anno di età, la metà delle vacanze di carnevale,
Pasqua e Ognissanti;
per le vacanze di Natale alternando l'intera prima o seconda settimana, in ogni caso alternando il 24 e il 25. Oltre a due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da comunicare in forma scritta entro il mese di aprile di ogni anno.
pagina 2 di 12 5. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento della figlia con l'importo di
€ 500 mensili, o diverso di giustizia, da versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT
Provincia di Bolzano, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle rette mensili di asilo, successivamente spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi- studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale durante l'anno scolastico potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purchè in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della figlia durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp).
Assegno unico ed ulteriori contributi pubblici in favore della madre.
Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata.
In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
6. Spese secondo giustizia.
In via subordinata istruttoria richiamate le istanze già presentate. di parte resistente : CP_1
nel merito:
1) respingersi, per i motivi specificatamente dedotti, le domande formulate dalla sig.ra relative all'affidamento super esclusivo della minore Parte_2 Persona_1
nonché le domande relative ai tempi di frequentazione tra padre e figlia ed al
[...]
quantum del mantenimento della minore;
pagina 3 di 12 2) in difetto di consenso della madre della minore, autorizzare l'attribuzione ad del cognome paterno ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 c.c. Persona_1
posponendolo a quello materno, con conseguente assunzione da parte della minore del seguente nome e cognome: ; Persona_2
3) salvo diverse risultanze dell'eventuale espletanda CTU, affidare la figlia minore in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, pur restando Persona_1
prevalentemente domiciliata presso la madre a Bolzano (BZ) in via Claudia Augusta n.
32/C/004, impregiudicato rimanendo il diritto-dovere del padre di convivere la propria vita con la figlia minore e con diritto-dovere di frequentare la figlia, Persona_1
compatibilmente con i propri orari lavorativi, il martedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 ed a settimane alterne il fine settimana, dal sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 19.00 della domenica. Nei giorni di visita del padre, la bambina sarà prelevata dallo stesso o da un proprio famigliare, nel caso di suo impedimento, presso l'abitazione materna a Bolzano e sarà ivi riconsegnata;
4) disporre che la minore trascorrerà la prossima Pasquetta Persona_1
(21.4.2025) con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, successivamente ad anni alterni con l'uno genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, nonché con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze pasquali;
5) disporre che la minore trascorrerà con il rispettivo genitore ad Persona_1
anni alterni la settimana che va dal 26.12. al 30.12. compreso, o quella dal 31.12. al
6.1. compreso, nonchè con l'uno genitore il giorno della Vigilia di Natale e con l'altro la festività (25.12), e, in caso di accordo dei genitori, il pranzo del giorno festivo con l'uno e la cena con l'altro;
6) disporre che la minore dal 1.8.2025 trascorrerà con il padre Persona_1
almeno un periodo di tre giorni consecutivi con pernotto durante le ferie estive che pagina 4 di 12 dovrà essere concordato tra i genitori per il 2025 entro il 30 maggio, con facoltà di aumento della permanenza presso il padre, previo accordo tra i genitori di Per_1
nel rispetto dell'equilibrata crescita psico-fisica della figlia con ciascun genitore;
[...]
dal 1.6.2026 disporre che la minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con facoltà di aumento della permanenza presso il padre, previo accordo tra i genitori di Persona_1
7) porre a carico del sig. , allo stato e sino alla sua ripresa lavorativa, un CP_1 contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 Persona_1
o di diversa misura ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata alla madre di entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione automatica Persona_1 dell'importo secondo gli indici ASTAT, con primo aggiornamento nel mese di gennaio del 2026 (base gennaio 2025) e pari ad € 400,00 alla ripresa lavorativa del sig. CP_1
con rivalutazione automatica dell'importo secondo gli indici ASTAT e ciò sino
[...]
al raggiungimento della di lei indipendenza economica, facendo carico allo stesso di immediata comunicazione del reinserimento lavorativo;
8) disporre che i contributi pubblici ad oggi percepiti dalla sig.ra Parte_2
vengano rimborsati al sig. nella misura del 50% dal 12.3.2022 al CP_1
27.2.2024 e al 60% dal 28.2.2024 alla data del 30.6.2025; disporre che a far data dal
1.7.2025 la sig.ra potrà godere dei contributi pubblici e degli assegni Parte_2
familiari al 100%, mentre ciascun genitore potrà beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 50%. Per le spese fiscalmente detraibili specificatamente disporre che i relativi documenti di spesa vengano emessi a nome della figlia minore Persona_1
9) porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute per la CP_1
figlia ovvero mediche non mutuabili (ticket, visite Persona_1
specialistiche, cure dentarie in genere, apparecchi ortodontici, spese per occhiali da vista e/o lenti a contatto, ecc.), scolastiche (libri di testo e materiale didattico di inizio anno, vacanze e gite organizzate da parte della scuola, rette di scuole private, rette di iscrizione e frequenza, ecc.), sportive (anche comprensive dell'acquisto della relativa pagina 5 di 12 attrezzatura, skipass, ecc.) e ludico/ricreative (anche comprensive dell'iscrizione ad eventuali campeggi o colonie estive anche diurne). Porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di rimborso della quota di sua spettanza entro dieci giorni dalla CP_1
richiesta; disporre che il genitore, all'atto della richiesta del rimborso dell'altro, si impegna ad esibire il documento giustificativo di spesa e che tutte le spese dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti, di quelle rientranti nel percorso scolastico scelto di comune accordo dai genitori, nonché fatta eccezione per una attività ricreativa e/o sportiva che la minore vorrà frequentare.
Fermo quanto previsto dal protocollo di intesa di codesto Tribunale, della Procura della
Repubblica, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia d.d. 26.11.24 in relazione alla previa concertazione delle spese. Disporre che le spese straordinarie vengano in ogni caso previamente concordate dai genitori di qualora di importo pari o superiore ad € Persona_1
100,00 (cento);
10) ogni ulteriore domanda reietta.
In via istruttoria: [omissis]
Del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero si rimette alla decisione del Giudice”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.12.2023 adiva l'intestato tribunale Parte_2
chiedendo la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, nata a [...] il [...] da una relazione Persona_1
sentimentale con . CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio, opponendosi alle richieste della ricorrente e domandando, a sua volta, la regolamentazione delle disposizioni previste dagli articoli
337-bis ss. c.c.
All'udienza del 28.02.2024 le parti si accordavano in via provvisoria sui tempi e modalità delle visite padre-figlia nonché sul pagamento, da parte del padre, di un contributo al mantenimento della minore di Euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 12 Seguivano alcuni rinvii, nei quali il giudice, in parte su richiesta delle parti e in parte d'ufficio, disponeva un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Ciononostante, la situazione tra le parti è rimasta estremamente conflittuale, nonostante l'avvio di un percorso di mediazione familiare. Tale persistenza del conflitto ha reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali per il monitoraggio della situazione della minore.
Con provvedimento del 14.02.2025, il giudice fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali. In tale occasione, le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
Successivamente, il procuratore di avanzava richiesta di rimessione in CP_1
istruttoria, finalizzata, tra l'altro, all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori e determinare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della minore.
Il giudice delegato, ritenendo superfluo procedere all'incombente richiesto, con provvedimento del 10.04.2025 rigettava la richiesta e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, le richieste formulate dalle parti risultano fondate nei limiti di seguito esposti.
In merito all'affidamento della figlia, la domanda del resistente, volta a disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, merita accoglimento. Sebbene la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, avesse richiesto l'affidamento esclusivo della figlia, la stessa, nella comparsa conclusionale, risulta avere aderito alla richiesta di affidamento condiviso. Del resto, non sono emersi motivi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori.
È altresì pacifico tra le parti che la figlia debba essere prevalentemente collocata presso la madre.
pagina 7 di 12 Sussiste, invece, disaccordo in merito ai tempi di frequentazione del padre con la figlia.
Mentre il resistente chiede la previsione di tempi di permanenza nei termini consueti – ovvero ogni secondo fine settimana con pernottamento e un pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento – la ricorrente insiste per un ampliamento soltanto graduale dei contatti padre-figlia, ossia, nel primo anno, soltanto per circa cinque pomeriggi al mese, senza pernottamento, e quindi, per un ulteriore anno, ogni secondo fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, e solo al compimento del quinto anno di età della figlia, a fine settimane alternati dal venerdì alla domenica, senza ulteriori incontri infrasettimanali.
Ora, in riferimento a quanto esposto, è opportuno esaminare la situazione pregressa e attuale della minore, così come desumibile dalle allegazioni pacifiche delle parti, dall'audizione delle medesime in udienza, dalla documentazione prodotta e dal monitoraggio della situazione condotto dai servizi sociali.
La figlia è nata il [...] da una brevissima relazione sentimentale Persona_1
intercorsa tra le parti. I genitori non hanno mai convissuto e la figlia è stata inizialmente accudita unicamente dalla signora Il signor si era Per_1 CP_1
già dichiarato contrario alla gravidanza e, anche dopo la nascita della bambina, le parti non sono riuscite ad instaurare una modalità per favorire una relazione padre-figlia, fino all'introduzione del presente procedimento nel dicembre 2023.
Nel corso del giudizio, che si è protratto per circa un anno e mezzo, è stato possibile garantire che il padre incontrasse regolarmente la figlia, inizialmente sempre in presenza della madre e successivamente anche senza la sua presenza.
Sennonché, nonostante tutti gli sforzi profusi dagli avvocati, dai servizi sociali e dal giudice, persiste ancora una significativa conflittualità tra le parti.
Deve, così, rilevarsi che entrambe le parti nutrono una profonda e reciproca sfiducia.
La ricorrente manifesta costantemente una totale mancanza di fiducia Parte_2
nelle capacità del resistente di accudire adeguatamente la figlia, sebbene non siano finora emerse circostanze che possano far dubitare delle sue competenze genitoriali.
pagina 8 di 12 Ella impone al resistente istruzioni minuziose su come interagire con la figlia, e eventi banali, come una semplice caduta della bambina mentre si trova sotto la custodia del padre, vengono ingigantiti a dismisura. Sono state altresì mosse al padre e alla sua nuova compagna le più svariate accuse di inadeguatezza, tra cui l'asserito consumo di stupefacenti da parte del signor e presunti maltrattamenti della figlia da CP_1
parte della compagna. Tutte queste accuse sono rimaste finora prive di qualsivoglia riscontro. Contemporaneamente, tali insinuazioni contribuiscono a mantenere un clima negativo tra i genitori.
Il resistente, verosimilmente anche in considerazione di queste continue e infondate accuse, si mostra a sua volta estremamente diffidente nei confronti della signora e non è in grado di esercitare un'azione rassicurante rispetto all'eccessiva Per_1
apprensione e preoccupazione della stessa per il benessere della figlia. Al contrario, il suo stato di insicurezza e la sua forte emotività – al limite della labilità, come emerso anche dalle sue reazioni in udienza – lo portano, a un certo punto, a sottrarsi a ogni dialogo ragionevole con la madre della minore, che potrebbe altrimenti forse essere rassicurata.
In tale contesto, risulta quasi sorprendente che la minore non abbia finora manifestato alcuna anomalia nell'interazione con entrambi i genitori.
Si auspica che, grazie al proseguimento del supporto fornito dai Servizi Sociali, la situazione familiare possa gradualmente stabilizzarsi e le parti siano in grado di sviluppare fiducia nelle competenze genitoriali l'una dell'altra.
Per tali ragioni, non appare attualmente necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali di entrambe le parti.
Relativamente ai tempi di frequentazione della figlia con il padre, non sono emersi motivi validi per limitarli al minimo o per estenderli solo gradualmente.
Si ribadisce che, nel corso del presente procedimento, protrattosi per circa un anno e mezzo, è già stato attuato un progressivo avvicinamento tra padre e figlia.
pagina 9 di 12 Sussistono, pertanto, ora le condizioni affinché il padre possa tenere con sé la figlia secondo quanto da lui richiesto, come dettagliatamente specificato nel dispositivo di questa sentenza.
Per assicurare l'osservanza dei tempi di permanenza così stabiliti e per prevenire futuri dissidi, i Servizi Sociali vengono incaricati di continuare a monitorare la situazione della minore e di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni una relazione una relazione periodica, con cadenza semestrale.
In merito alla regolamentazione degli obblighi di mantenimento di entrambi i genitori nei confronti della figlia, valgono le seguenti considerazioni.
La ricorrente è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso un'impresa privata con un contratto part-time e percepisce un reddito mensile netto di circa Euro
1.650,00 (calcolato su dodici mensilità). Abita in un appartamento di proprietà pubblica in locazione, con un canone mensile di circa Euro 180,00 e spese mensili di circa Euro 42,00.
Il resistente vive in un appartamento in locazione condiviso con la propria compagna, per il quale i due corrispondono un canone complessivo mensile di Euro 850,00, oltre alle spese condominiali. Fino a poco tempo fa, lavorava per una ditta privata con un reddito mensile netto di Euro 4.000,00 (calcolato su dodici mensilità). Attualmente si trova in stato di disoccupazione, ma ha dimostrato di essersi attivamente adoperato nella ricerca di un impiego. Considerando la sua comprovata esperienza professionale e la piena occupazione nel territorio altoatesino, si può presumere che il resistente sia in grado di reperire, anche in tempi brevissimi, un'occupazione che gli consenta di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo di Euro 400,00 mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie da sostenere per la minore.
I contributi pubblici spettanti per la figlia, incluso l'assegno unico universale, devono essere integralmente riconosciuti alla ricorrente.
Eventuali detrazioni fiscali relative alla figlia possono, invece, essere richieste da entrambi i genitori, ciascuno per la quota del 50%.
pagina 10 di 12 Tali previsioni economiche avranno efficacia a partire dall'introduzione del procedimento, ovvero dal mese di dicembre 2023 incluso.
Il resistente ha altresì richiesto di stabilire che la figlia, che finora porta il solo cognome materno " , assuma, mediante l'aggiunta del cognome paterno, il Per_1
cognome " ". La ricorrente non si è opposta a tale richiesta. Persona_2
Poiché anche il Tribunale ritiene la richiesta nell'interesse della minore, essa può essere accolta.
Considerato l'esito del procedimento e tenendo conto della natura degli interessi oggetto della causa, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentato come segue:
1. La figlia minore (nata a [...] il [...]) viene Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
2. Il padre avrà la figlia con sé come segue:
- ogni settimana il martedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
- a settimane alterne il fine settimana, dal sabato mattina (ore 10.00) a domenica sera (ore 19.00), con pernottamento.
3. Durante le vacanze scolastiche infrannuali, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore (con pernottamento). Durante le vacanze estive, nel 2025 la permanenza sarà di una settimana (con pernottamento) e, a decorrere dall'estate
2026, di tre settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore (con pernottamento); il restante tempo sarà regolato dal calendario ordinario, come sopra disposto.
pagina 11 di 12 4. A carico del padre viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di Euro 400,00, con decorrenza da dicembre 2023 incluso;
il predetto importo è pagabile alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, ed è soggetto ad aggiornamento ASTAT con prima rivalutazione in dicembre
2024.
5. Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da entrambi i genitori, per il 60% dal padre e per la restante quota del 40% dalla madre, con riferimento al relativo Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano.
6. L'assegno unico universale e le altre eventuali contribuzioni pubbliche per la figlia spetteranno al 100% alla madre.
7. Eventuali detrazioni fiscali relative alla figlia potranno essere richieste da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
8. Alla figlia comune delle parti viene attribuito il cognome Persona_1
“ ”. Persona_2
9. I Servizi Sociali vengono incaricati di continuare a monitorare la situazione della minore e di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una relazione periodica, con cadenza semestrale (prima relazione in dicembre 2025).
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bolzano.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia presidente rel.
POL Daniela giudice
TSCHAGER Simon giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3777 /2023 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario David Biasetti Parte_1
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Dorotea Di Pilla Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente : Parte_2
pagina 1 di 12 1. Dichiarare per la minore nata a [...] il [...], CF Persona_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre, presso la quale C.F._1
manterrà la propria residenza anagrafica.
In subordine l'affidamento condiviso dei genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
2. Dichiarare il diritto-dovere del padre di incontrare ed avere con sé la figlia:
- fino al compimento del quarto anno di età, il primo, il terzo e il quarto sabato del mese, dalle 14:00 alle 20:00, consumando la cena con il padre. In alternativa a fine settimana alternati, il sabato e la domenica per l'intera giornata, dalle ore 10 alle ore 18, durante i mesi estivi fino alle 20.30, consumando la cena presso il padre.
Oltre ad un pomeriggio durante le settimane di weekend materno, dalle 14 alle
19.
- con il compimento del quarto anno di età, a fine settimana alternati da sabato ore
10 a domenica ore 19.
- con il compimento del quinto anno di età, a fine settimana alternati da venerdì ore 14 a domenica ore 19.
3. Per quanto concerne le vacanze:
- con il compimento del quarto anno di età, la metà delle vacanze di carnevale,
Pasqua e Ognissanti;
oltre a quattro giorni durante le vacanze di Natale, oltre al
24 o il 25.
Oltre a dieci giorni durante le vacanze estive, ripartiti in due periodi di uguale durata, da comunicare in forma scritta entro il mese di aprile di ogni anno.
- Con il compimento del quinto anno di età, la metà delle vacanze di carnevale,
Pasqua e Ognissanti;
per le vacanze di Natale alternando l'intera prima o seconda settimana, in ogni caso alternando il 24 e il 25. Oltre a due settimane non consecutive durante le vacanze estive, da comunicare in forma scritta entro il mese di aprile di ogni anno.
pagina 2 di 12 5. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento della figlia con l'importo di
€ 500 mensili, o diverso di giustizia, da versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT
Provincia di Bolzano, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
Oltre alla metà delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma scritta o via e mail, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle rette mensili di asilo, successivamente spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi- studio o soggiorni-studio e gite organizzate da parte della scuola non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti), e delle spese per corsi sportivi
(attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale durante l'anno scolastico potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purchè in linea con le possibilità economiche delle parti). Oltre che per l'accudimento estivo della figlia durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (“estate ragazzi”, colonia, camp).
Assegno unico ed ulteriori contributi pubblici in favore della madre.
Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata.
In caso di disaccordi, con espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente.
6. Spese secondo giustizia.
In via subordinata istruttoria richiamate le istanze già presentate. di parte resistente : CP_1
nel merito:
1) respingersi, per i motivi specificatamente dedotti, le domande formulate dalla sig.ra relative all'affidamento super esclusivo della minore Parte_2 Persona_1
nonché le domande relative ai tempi di frequentazione tra padre e figlia ed al
[...]
quantum del mantenimento della minore;
pagina 3 di 12 2) in difetto di consenso della madre della minore, autorizzare l'attribuzione ad del cognome paterno ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 c.c. Persona_1
posponendolo a quello materno, con conseguente assunzione da parte della minore del seguente nome e cognome: ; Persona_2
3) salvo diverse risultanze dell'eventuale espletanda CTU, affidare la figlia minore in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, pur restando Persona_1
prevalentemente domiciliata presso la madre a Bolzano (BZ) in via Claudia Augusta n.
32/C/004, impregiudicato rimanendo il diritto-dovere del padre di convivere la propria vita con la figlia minore e con diritto-dovere di frequentare la figlia, Persona_1
compatibilmente con i propri orari lavorativi, il martedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 ed a settimane alterne il fine settimana, dal sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 19.00 della domenica. Nei giorni di visita del padre, la bambina sarà prelevata dallo stesso o da un proprio famigliare, nel caso di suo impedimento, presso l'abitazione materna a Bolzano e sarà ivi riconsegnata;
4) disporre che la minore trascorrerà la prossima Pasquetta Persona_1
(21.4.2025) con il padre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, successivamente ad anni alterni con l'uno genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, nonché con ciascuno dei genitori la metà delle vacanze pasquali;
5) disporre che la minore trascorrerà con il rispettivo genitore ad Persona_1
anni alterni la settimana che va dal 26.12. al 30.12. compreso, o quella dal 31.12. al
6.1. compreso, nonchè con l'uno genitore il giorno della Vigilia di Natale e con l'altro la festività (25.12), e, in caso di accordo dei genitori, il pranzo del giorno festivo con l'uno e la cena con l'altro;
6) disporre che la minore dal 1.8.2025 trascorrerà con il padre Persona_1
almeno un periodo di tre giorni consecutivi con pernotto durante le ferie estive che pagina 4 di 12 dovrà essere concordato tra i genitori per il 2025 entro il 30 maggio, con facoltà di aumento della permanenza presso il padre, previo accordo tra i genitori di Per_1
nel rispetto dell'equilibrata crescita psico-fisica della figlia con ciascun genitore;
[...]
dal 1.6.2026 disporre che la minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con facoltà di aumento della permanenza presso il padre, previo accordo tra i genitori di Persona_1
7) porre a carico del sig. , allo stato e sino alla sua ripresa lavorativa, un CP_1 contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad € 300,00 Persona_1
o di diversa misura ritenuta di giustizia, da versarsi in via anticipata alla madre di entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione automatica Persona_1 dell'importo secondo gli indici ASTAT, con primo aggiornamento nel mese di gennaio del 2026 (base gennaio 2025) e pari ad € 400,00 alla ripresa lavorativa del sig. CP_1
con rivalutazione automatica dell'importo secondo gli indici ASTAT e ciò sino
[...]
al raggiungimento della di lei indipendenza economica, facendo carico allo stesso di immediata comunicazione del reinserimento lavorativo;
8) disporre che i contributi pubblici ad oggi percepiti dalla sig.ra Parte_2
vengano rimborsati al sig. nella misura del 50% dal 12.3.2022 al CP_1
27.2.2024 e al 60% dal 28.2.2024 alla data del 30.6.2025; disporre che a far data dal
1.7.2025 la sig.ra potrà godere dei contributi pubblici e degli assegni Parte_2
familiari al 100%, mentre ciascun genitore potrà beneficiare delle detrazioni fiscali nella misura del 50%. Per le spese fiscalmente detraibili specificatamente disporre che i relativi documenti di spesa vengano emessi a nome della figlia minore Persona_1
9) porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute per la CP_1
figlia ovvero mediche non mutuabili (ticket, visite Persona_1
specialistiche, cure dentarie in genere, apparecchi ortodontici, spese per occhiali da vista e/o lenti a contatto, ecc.), scolastiche (libri di testo e materiale didattico di inizio anno, vacanze e gite organizzate da parte della scuola, rette di scuole private, rette di iscrizione e frequenza, ecc.), sportive (anche comprensive dell'acquisto della relativa pagina 5 di 12 attrezzatura, skipass, ecc.) e ludico/ricreative (anche comprensive dell'iscrizione ad eventuali campeggi o colonie estive anche diurne). Porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di rimborso della quota di sua spettanza entro dieci giorni dalla CP_1
richiesta; disporre che il genitore, all'atto della richiesta del rimborso dell'altro, si impegna ad esibire il documento giustificativo di spesa e che tutte le spese dovranno essere previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti, di quelle rientranti nel percorso scolastico scelto di comune accordo dai genitori, nonché fatta eccezione per una attività ricreativa e/o sportiva che la minore vorrà frequentare.
Fermo quanto previsto dal protocollo di intesa di codesto Tribunale, della Procura della
Repubblica, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia d.d. 26.11.24 in relazione alla previa concertazione delle spese. Disporre che le spese straordinarie vengano in ogni caso previamente concordate dai genitori di qualora di importo pari o superiore ad € Persona_1
100,00 (cento);
10) ogni ulteriore domanda reietta.
In via istruttoria: [omissis]
Del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero si rimette alla decisione del Giudice”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.12.2023 adiva l'intestato tribunale Parte_2
chiedendo la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, nata a [...] il [...] da una relazione Persona_1
sentimentale con . CP_1
Quest'ultimo si costituiva in giudizio, opponendosi alle richieste della ricorrente e domandando, a sua volta, la regolamentazione delle disposizioni previste dagli articoli
337-bis ss. c.c.
All'udienza del 28.02.2024 le parti si accordavano in via provvisoria sui tempi e modalità delle visite padre-figlia nonché sul pagamento, da parte del padre, di un contributo al mantenimento della minore di Euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 12 Seguivano alcuni rinvii, nei quali il giudice, in parte su richiesta delle parti e in parte d'ufficio, disponeva un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza della figlia presso il padre.
Ciononostante, la situazione tra le parti è rimasta estremamente conflittuale, nonostante l'avvio di un percorso di mediazione familiare. Tale persistenza del conflitto ha reso necessario l'intervento dei Servizi Sociali per il monitoraggio della situazione della minore.
Con provvedimento del 14.02.2025, il giudice fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali. In tale occasione, le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
Successivamente, il procuratore di avanzava richiesta di rimessione in CP_1
istruttoria, finalizzata, tra l'altro, all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori e determinare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della minore.
Il giudice delegato, ritenendo superfluo procedere all'incombente richiesto, con provvedimento del 10.04.2025 rigettava la richiesta e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, le richieste formulate dalle parti risultano fondate nei limiti di seguito esposti.
In merito all'affidamento della figlia, la domanda del resistente, volta a disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, merita accoglimento. Sebbene la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, avesse richiesto l'affidamento esclusivo della figlia, la stessa, nella comparsa conclusionale, risulta avere aderito alla richiesta di affidamento condiviso. Del resto, non sono emersi motivi ostativi alla previsione dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori.
È altresì pacifico tra le parti che la figlia debba essere prevalentemente collocata presso la madre.
pagina 7 di 12 Sussiste, invece, disaccordo in merito ai tempi di frequentazione del padre con la figlia.
Mentre il resistente chiede la previsione di tempi di permanenza nei termini consueti – ovvero ogni secondo fine settimana con pernottamento e un pomeriggio infrasettimanale senza pernottamento – la ricorrente insiste per un ampliamento soltanto graduale dei contatti padre-figlia, ossia, nel primo anno, soltanto per circa cinque pomeriggi al mese, senza pernottamento, e quindi, per un ulteriore anno, ogni secondo fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, e solo al compimento del quinto anno di età della figlia, a fine settimane alternati dal venerdì alla domenica, senza ulteriori incontri infrasettimanali.
Ora, in riferimento a quanto esposto, è opportuno esaminare la situazione pregressa e attuale della minore, così come desumibile dalle allegazioni pacifiche delle parti, dall'audizione delle medesime in udienza, dalla documentazione prodotta e dal monitoraggio della situazione condotto dai servizi sociali.
La figlia è nata il [...] da una brevissima relazione sentimentale Persona_1
intercorsa tra le parti. I genitori non hanno mai convissuto e la figlia è stata inizialmente accudita unicamente dalla signora Il signor si era Per_1 CP_1
già dichiarato contrario alla gravidanza e, anche dopo la nascita della bambina, le parti non sono riuscite ad instaurare una modalità per favorire una relazione padre-figlia, fino all'introduzione del presente procedimento nel dicembre 2023.
Nel corso del giudizio, che si è protratto per circa un anno e mezzo, è stato possibile garantire che il padre incontrasse regolarmente la figlia, inizialmente sempre in presenza della madre e successivamente anche senza la sua presenza.
Sennonché, nonostante tutti gli sforzi profusi dagli avvocati, dai servizi sociali e dal giudice, persiste ancora una significativa conflittualità tra le parti.
Deve, così, rilevarsi che entrambe le parti nutrono una profonda e reciproca sfiducia.
La ricorrente manifesta costantemente una totale mancanza di fiducia Parte_2
nelle capacità del resistente di accudire adeguatamente la figlia, sebbene non siano finora emerse circostanze che possano far dubitare delle sue competenze genitoriali.
pagina 8 di 12 Ella impone al resistente istruzioni minuziose su come interagire con la figlia, e eventi banali, come una semplice caduta della bambina mentre si trova sotto la custodia del padre, vengono ingigantiti a dismisura. Sono state altresì mosse al padre e alla sua nuova compagna le più svariate accuse di inadeguatezza, tra cui l'asserito consumo di stupefacenti da parte del signor e presunti maltrattamenti della figlia da CP_1
parte della compagna. Tutte queste accuse sono rimaste finora prive di qualsivoglia riscontro. Contemporaneamente, tali insinuazioni contribuiscono a mantenere un clima negativo tra i genitori.
Il resistente, verosimilmente anche in considerazione di queste continue e infondate accuse, si mostra a sua volta estremamente diffidente nei confronti della signora e non è in grado di esercitare un'azione rassicurante rispetto all'eccessiva Per_1
apprensione e preoccupazione della stessa per il benessere della figlia. Al contrario, il suo stato di insicurezza e la sua forte emotività – al limite della labilità, come emerso anche dalle sue reazioni in udienza – lo portano, a un certo punto, a sottrarsi a ogni dialogo ragionevole con la madre della minore, che potrebbe altrimenti forse essere rassicurata.
In tale contesto, risulta quasi sorprendente che la minore non abbia finora manifestato alcuna anomalia nell'interazione con entrambi i genitori.
Si auspica che, grazie al proseguimento del supporto fornito dai Servizi Sociali, la situazione familiare possa gradualmente stabilizzarsi e le parti siano in grado di sviluppare fiducia nelle competenze genitoriali l'una dell'altra.
Per tali ragioni, non appare attualmente necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali di entrambe le parti.
Relativamente ai tempi di frequentazione della figlia con il padre, non sono emersi motivi validi per limitarli al minimo o per estenderli solo gradualmente.
Si ribadisce che, nel corso del presente procedimento, protrattosi per circa un anno e mezzo, è già stato attuato un progressivo avvicinamento tra padre e figlia.
pagina 9 di 12 Sussistono, pertanto, ora le condizioni affinché il padre possa tenere con sé la figlia secondo quanto da lui richiesto, come dettagliatamente specificato nel dispositivo di questa sentenza.
Per assicurare l'osservanza dei tempi di permanenza così stabiliti e per prevenire futuri dissidi, i Servizi Sociali vengono incaricati di continuare a monitorare la situazione della minore e di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni una relazione una relazione periodica, con cadenza semestrale.
In merito alla regolamentazione degli obblighi di mantenimento di entrambi i genitori nei confronti della figlia, valgono le seguenti considerazioni.
La ricorrente è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso un'impresa privata con un contratto part-time e percepisce un reddito mensile netto di circa Euro
1.650,00 (calcolato su dodici mensilità). Abita in un appartamento di proprietà pubblica in locazione, con un canone mensile di circa Euro 180,00 e spese mensili di circa Euro 42,00.
Il resistente vive in un appartamento in locazione condiviso con la propria compagna, per il quale i due corrispondono un canone complessivo mensile di Euro 850,00, oltre alle spese condominiali. Fino a poco tempo fa, lavorava per una ditta privata con un reddito mensile netto di Euro 4.000,00 (calcolato su dodici mensilità). Attualmente si trova in stato di disoccupazione, ma ha dimostrato di essersi attivamente adoperato nella ricerca di un impiego. Considerando la sua comprovata esperienza professionale e la piena occupazione nel territorio altoatesino, si può presumere che il resistente sia in grado di reperire, anche in tempi brevissimi, un'occupazione che gli consenta di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo di Euro 400,00 mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie da sostenere per la minore.
I contributi pubblici spettanti per la figlia, incluso l'assegno unico universale, devono essere integralmente riconosciuti alla ricorrente.
Eventuali detrazioni fiscali relative alla figlia possono, invece, essere richieste da entrambi i genitori, ciascuno per la quota del 50%.
pagina 10 di 12 Tali previsioni economiche avranno efficacia a partire dall'introduzione del procedimento, ovvero dal mese di dicembre 2023 incluso.
Il resistente ha altresì richiesto di stabilire che la figlia, che finora porta il solo cognome materno " , assuma, mediante l'aggiunta del cognome paterno, il Per_1
cognome " ". La ricorrente non si è opposta a tale richiesta. Persona_2
Poiché anche il Tribunale ritiene la richiesta nell'interesse della minore, essa può essere accolta.
Considerato l'esito del procedimento e tenendo conto della natura degli interessi oggetto della causa, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia comune, ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. sia regolamentato come segue:
1. La figlia minore (nata a [...] il [...]) viene Persona_1
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
2. Il padre avrà la figlia con sé come segue:
- ogni settimana il martedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
- a settimane alterne il fine settimana, dal sabato mattina (ore 10.00) a domenica sera (ore 19.00), con pernottamento.
3. Durante le vacanze scolastiche infrannuali, la figlia trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore (con pernottamento). Durante le vacanze estive, nel 2025 la permanenza sarà di una settimana (con pernottamento) e, a decorrere dall'estate
2026, di tre settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore (con pernottamento); il restante tempo sarà regolato dal calendario ordinario, come sopra disposto.
pagina 11 di 12 4. A carico del padre viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di Euro 400,00, con decorrenza da dicembre 2023 incluso;
il predetto importo è pagabile alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, ed è soggetto ad aggiornamento ASTAT con prima rivalutazione in dicembre
2024.
5. Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da entrambi i genitori, per il 60% dal padre e per la restante quota del 40% dalla madre, con riferimento al relativo Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano.
6. L'assegno unico universale e le altre eventuali contribuzioni pubbliche per la figlia spetteranno al 100% alla madre.
7. Eventuali detrazioni fiscali relative alla figlia potranno essere richieste da entrambi i genitori al 50% ciascuno.
8. Alla figlia comune delle parti viene attribuito il cognome Persona_1
“ ”. Persona_2
9. I Servizi Sociali vengono incaricati di continuare a monitorare la situazione della minore e di trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una relazione periodica, con cadenza semestrale (prima relazione in dicembre 2025).
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bolzano.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Presidente est.
Julia Dorfmann
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