Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 01304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2020, proposto da
EL TE LA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro e Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Marco Spataro in Catania, Via Canfora 145;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IN TA e SS Siracusa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Caltanissetta di I^ fascia su posto comune della scuola superiore di secondo grado per la classe di concorso A034 - scienze e tecnologie chimiche - valevole per il biennio 2020/2022, pubblicata nuovamente giusta nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna n. 13404 del 18 settembre 2020, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in quinta posizione con 168 punti; b) ove occorra, della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su posto comune di I^ fascia della classe di concorso A034 della Provincia di Caltanissetta valevole per il biennio 2020/2022, originariamente pubblicata giusta nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna n. 11436 in data 1 settembre 2020; c) delle note del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, con le quali sono state rettificate le GPS originarie.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Caltanissetta di I^ fascia su posto comune della scuola superiore di secondo grado per la classe di concorso A034 - scienze e tecnologie chimiche - valevole per il biennio 2020/2022, pubblicata nuovamente giusta nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna n. 13404 del 18 settembre 2020, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in quinta posizione con 168 punti; b) ove occorra, la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) su posto comune di I^ fascia della classe di concorso A034 della Provincia di Caltanissetta valevole per il biennio 2020/2022, originariamente pubblicata giusta nota del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna n. 11436 in data 1 settembre 2020; c) le note del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, con le quali sono state rettificate le GPS originarie.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Con memoria in data 19 marzo 2023 il ricorrente ha esposto quanto segue: a) a seguito della notifica del ricorso l’Amministrazione ha riconosciuto al ricorrente il punteggio rivendicato in giudizio, il che determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; b) restano ferme, tuttavia, ai fini della decisione sulle spese di lite, le censure di cui al ricorso introduttivo, corroborate dalla immediata rettifica di cui ha beneficiato il ricorrente.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, il Tribunale deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, posto che, a prescindere dal merito della vicenda, il presente ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
EL Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO