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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9206/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Legnano n. 26, Torino presso lo studio dell'avv. DELLA
VALLE ERIC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in CHICHAS (Perù) il 04/12/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che, al fine di regolare i rapporti economici derivanti dallo scioglimento della comunione, il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2 [...]
che espressamente dichiara di accettare, la sua quota indivisa del 50% Parte_1 dell'immobile, acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio e già adibito a casa coniugale, censito al
C.U. del Comune di Santena, in Vicolo Mucrone 10, Foglio 2, Part. 478, Sub. 108, P.T., Cat. A/3, Cl. 1, Vani 4,5, Rendita €. 227,76.
PRENDE ATTO che, posto che il trasferimento della quota di proprietà del suddetto immobile a favore della sig.ra costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine Parte_1 della risoluzione della crisi coniugale, il sig. presta sin d'ora il Parte_2 proprio consenso a svolgere qualsiasi attività necessaria per l'espletamento delle necessarie formalità per il trasferimento del cespite, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione della Sentenza di separazione dei coniugi presso il Notaio che verrà indicato dalla sig.ra Parte_1
e le relative spese notarili saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che, con l'esecuzione dell'obbligazione di cui al punto che precede, i coniugi si danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo al mantenimento ed a titolo di alimenti.
PRENDE ATTO che i ricorrenti reciprocamente accondiscendono al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9206/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Legnano n. 26, Torino presso lo studio dell'avv. DELLA
VALLE ERIC che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in CHICHAS (Perù) il 04/12/2019.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi che la compongono.
PRENDE ATTO che, al fine di regolare i rapporti economici derivanti dallo scioglimento della comunione, il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2 [...]
che espressamente dichiara di accettare, la sua quota indivisa del 50% Parte_1 dell'immobile, acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio e già adibito a casa coniugale, censito al
C.U. del Comune di Santena, in Vicolo Mucrone 10, Foglio 2, Part. 478, Sub. 108, P.T., Cat. A/3, Cl. 1, Vani 4,5, Rendita €. 227,76.
PRENDE ATTO che, posto che il trasferimento della quota di proprietà del suddetto immobile a favore della sig.ra costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine Parte_1 della risoluzione della crisi coniugale, il sig. presta sin d'ora il Parte_2 proprio consenso a svolgere qualsiasi attività necessaria per l'espletamento delle necessarie formalità per il trasferimento del cespite, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione della Sentenza di separazione dei coniugi presso il Notaio che verrà indicato dalla sig.ra Parte_1
e le relative spese notarili saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che, con l'esecuzione dell'obbligazione di cui al punto che precede, i coniugi si danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo al mantenimento ed a titolo di alimenti.
PRENDE ATTO che i ricorrenti reciprocamente accondiscendono al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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