Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del giorno 29.4.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 16413/2024 R.G., vertente
TRA
Parte 1 c.f.: C.F. 1 nata il [...] a [...]
(CE) elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Diego PARENTE che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
(opponente)
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
(opposto)
Oggetto opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2025 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024 00041505 39 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 4.776,71 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Commercianti afferenti il periodo dal 01/2022 al
12/2023.
Esponeva di non dover nulla dal momento che ricopriva la carica di socio e amministratore unico della CP 2 nonché la carica di socio e rappresentante dell'impresa nella società TT Immobiliare S.n.c. di TT CP 3 senza svolgere in favore di dette società alcuna attività lavorativa ed avendo sempre assolto a tutti gli obblighi contributivi ed effettuato i pagamenti in merito dovuti alla Gestione Separata.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
La controversia impone di affrontare la problematica concernente la compatibilità della contemporanea iscrizione alla gestione commercianti prevista dall'art. 29 comma 1 legge
160/1975, come modificato dall'art. 1 comma 203 legge 662/1996, e alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995, di un socio amministratore che svolga attività lavorativa all'interno della stessa società.
Infatti, l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto crediti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti in ragione dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Tale obbligo di iscrizione viene contestato dall'opponente che sostiene l'illegittimità della doppia iscrizione e della conseguente doppia contribuzione in quanto, rivestendo anche la carica di amministratore e socio delle società innanzi indicate, risulta già iscritto alla gestione separata per i lavoratori autonomi istituita dalla legge 335/1995, non ricorrendo nel caso di specie il requisito della partecipazione personale della abitualità e prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Al fine di affrontare le questioni sottoposte all'attenzione del giudicante in questo giudizio
(ampiamente dibattute in giurisprudenza tanto da aver indotto la Cassazione a pronunciarsi a
Sezioni Unite sentenza n. 3240/10 - ed il legislatore ad emanare una norma interpretativa del comma 208 dell'art. 1 L. n. 662/96 - art. 12, comma 11, D.L. n. 78/10 -), occorre premettere come l'art. 1, comma 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 disponga: "a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti".
Il comma 203 (che ha così sostituito l'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) dispone, a sua volta, che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art. 1, comma 208 citato dispone poi: “Qualora i soggetti di cui al precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa. varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
Nonostante l'ampio dibattito che ha dato luogo all'interpretazione di tale disciplina normativa, risulta evidente come la ratio della stessa sia da ravvisare nella volontà da parte del legislatore di assoggettare all'obbligo contributivo citato quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministrare l'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
In caso di impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata, si tratterà di soci impegnati anche nell'attività aziendale. La finalità della norma è quella cioè di evitare che l'attività imprenditoriale di natura commerciale possa sottrarsi all'obbligo contributivo facendo confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore
(peraltro attribuiti dagli organi sociali) assoggettati al regime contributivo dell'art. 2 co. 26
1. 335/'95.
Peraltro, una volta chiarito che uno dei requisiti è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza essere cioè socio operante, oltre che amministratore -, sorge l'ulteriore problema di interpretare il dettato di cui al comma 208 ed in particolare di risolvere la questione se sia possibile in questi casi la doppia iscrizione.
Stante il contrasto in ordine alla possibilità o meno della doppia iscrizione ogni qual volta il medesimo soggetto espleti il ruolo di amministratore e nel contempo operi attivamente all'interno della società, è stata emanata una nuova norma (art. 12, comma 11, D.L. n. 78/10) che, proprio per chiarire il punto, ha statuito: “L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'cP 1 Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335."
Pertanto la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 17076/2011, dando applicazione alla nuova normativa di interpretazione autentica, applicabile anche con effetto retroattivo, ha riconosciuto che in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente non opera se per la diversa attività autonoma esercitata sia prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale separata. Le attività tra le quali decidere quale sia la prevalente sono unicamente quelle che comportano l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, artigiani o agricoltori ovvero, in altri termini, le attività cd. “miste".
Con sentenza n.15 del 26/1/2012 la Corte Costituzionale ha definitivamente concluso la vicenda riconoscendo la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al D.L.78/2010; in particolare, nella sentenza la Consulta ha evidenziato che la doppia contribuzione (IVS e
Gestione separata) del socio lavoratore ed amministratore di società commerciale è connessa alla percezione sia di redditi di lavoro autonomo (in qualità di amministratore) sia di redditi d'impresa (in qualità socio lavoratore). Tale duplice contribuzione sussiste in virtù di presupposti diversi e non comporta alcuna duplicazione. La Corte ha riconosciuto al legislatore la possibilità di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale: il fine di garantire la certezza applicativa all'art. 1, comma 208, Legge n. 662/96, oggetto di notevole contrasto in giurisprudenza, con il superamento di una situazione di oggettiva incertezza, realizza principi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali la certezza del diritto e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, allineandosi ai principi di cui all'art. 6 della CEDU.
All'esito di tali interventi, la Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi della questione attraverso una serie di pronunce recenti e tutte conformi all'orientamento segnato dalle SSUU nel decisum della n. 17076/11 (Cfr. Cass. n. 5360/12; n. 9803/12; n. 8666/13; n.
23943 del 22.10.03), così statuendo: Quindi la regola espressa dalla norma risultante 66
dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella
Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1 non fa scattare il criterio "dell'attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio ""semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale" (testualmente Cass. Ord. n. 9803/12).
Alla luce del percorso normativo e giurisprudenziale di cui sopra, risulta allora evidente come la controversa questione del pagamento dei contributi da parte degli amministratori- soci di s.r.l. debba essere risolta partendo innanzitutto dalla verifica se il socio amministratore di s.r.l. svolga anche, all'interno della medesima società, attività aziendale, sia cioè socio operante e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
una volta accertata tale situazione di fatto, conformemente a quella che è la ratio sopra riportata e sottostante l'introduzione di tutta la disciplina di cui sopra, dovrà essere disposta la doppia iscrizione sia alla gestione separata - per i redditi percepiti quale amministratore sia alla gestione commercianti per i redditi percepiti come socio operante.
Nel caso di specie, osserva questo giudicante, non è stata fornita dall'CP_1 la prova della sussistenza del requisito legittimante l'iscrizione dell'opponente anche nella gestione commercianti, ovvero non è emersa la sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva e materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa" (Cass. sez. lav.
4.4.2021 n. 5360).
Va, dunque, distinta, l'attività amministrativa, che richiede il compimento da parte dell'amministratore di atti di gestione e di rappresentanza, dall'attività lavorativa che lo stesso amministratore, nella qualità anche di socio, può (ma non necessariamente deve) svolgere all'interno della società la quale può consistere, come chiarito dalla Corte di legittimità, sia in un'attività meramente attuativa ed esecutiva, sia in un'attività di carattere direttivo ed organizzativo.
Deve, pertanto, escludersi ad avviso del giudicante, l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni qualora l'attività del soggetto come amministratore non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione e che, dunque, ad essa non si affianchi alcuna altra attività lavorativa riconducibile alla qualifica di socio.
Venendo, dunque al caso di specie, incombeva sull'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto, ossia dei requisiti sopra elencati necessari al sorgere dell'obbligazione contributiva.
Infatti l'opposizione a cartella esattoriale e/o all'avviso di addebito, ex art. 24 decreto legislativo 46/1999, ancorché strutturata secondo un modello di tipo impugnatorio, introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa contributiva dell'ente impositore: consegue che, al di là della veste formalmente assunta di convenuto, l'istituto previdenziale conserva pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, di tal che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.), è su di esso che grava l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ciò premesso, rileva questo giudice che dalle allegazioni documentali dell'opponente emerge che la stessa è socio e amministratore unico della CP 2 nonché socio e rappresentante dell'impresa nella società TT Immobiliare S.n.c. di TT
ND & C, ma che in entrambe le società vi sono diversi lavoratori dipendenti addetti al funzionamento delle rispettive aziende sia funzionari addetti al coordinamento ed alla supervisione (cfr. unilav ed assunzioni in produzioni parte ricorrente).
In presenza di tali risultanze documentali, spettava all'CP 1 fornire la prova della partecipazione abituale e personale dell'istante all'attività aziendale, ovvero lo svolgimento di un'attività che andasse al di là dei poteri e delle funzioni tipiche dell'amministratore, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita (ad esempio attraverso la produzione in giudizio di verbali ispettivi), essendosi l'CP_1 limitato ad addurre elementi meramente indiziari, quali l'assenza in capo all'opponente di altra occupazione. Le osservazioni che precedono assorbono l'esame degli ulteriori profili di opposizione.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2024 00041505 39 000;
b) condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.800, oltre contributo unificato, IVA,
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore anticipatario.
Aversa, 30.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli