Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 891
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Sentenza 26 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Roberta Rando, riguarda una controversia tra un dipendente turnista e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, contumace. Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto a fruire di buoni pasto sostitutivi della mensa, in quanto non poteva usufruire della mensa a causa della sua turnazione. Ha invocato l'art. 29 del CCNL del personale comparto sanità e l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, chiedendo anche il pagamento di un importo di € 3.977,19 per i turni eccedenti le sei ore.

Il Giudice ha accolto le domande del ricorrente, sottolineando che il diritto al buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, e che la contrattazione collettiva stabilisce chiaramente il diritto alla mensa per tutti i dipendenti, compresi quelli turnisti. Ha evidenziato che, nonostante l'impossibilità di usufruire della mensa, il diritto a modalità sostitutive rimane valido. La decisione si basa su precedenti giurisprudenziali e sulla necessità di bilanciare gli interessi del lavoratore e dell'azienda, riconoscendo il diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Il Giudice ha quindi condannato l'Azienda al pagamento della somma richiesta e al riconoscimento del diritto ai buoni pasto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 891
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 891
    Data del deposito : 26 marzo 2025

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