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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 342/2025
Il Giudice GI UL, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SPONGA TIZIANA, ZAMPIERI
IC, CE LT, GA AB e NA AN
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
a percepire € 6.308,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”.
Per la parte resistente: “- Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate. -
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Francesco Contr D'Este di Massa Lombarda e impiegata dal mediante la conclusione di ripetuti contratti a tempo determinato (a.s. dal 2016/2017 al 2020/2021), ha allegato di aver maturato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui non richiesti e non fruiti per un totale di € 6.308,79 e che i dirigenti scolastici interessati non l'hanno invitata a fruire delle ferie e dei riposi per le festività soppresse e non l'hanno informata che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività.
Si è costituito il resistendo al ricorso. CP_1
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non Contr goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sono sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare,
Pag. 2 di 4 l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il terminedelle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Il conteggio del ricorrente è corretto anche per quanto riguarda il calcolo delle festività soppresse, da aggiungersi ai giorni di ferie (cfr. Sez. L - ,
Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, i dirigenti scolastici abbiano invitato la lavoratrice a fruire delle ferie e dei riposi per le festività soppresse e l'abbiano informata che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività.
Essa, poi, ha contestato i conteggi avversari in modo generico, senza produrre conteggi alternativi (al netto delle infondate contestazioni sul conteggio delle lezioni sospese e delle festività soppresse tra i giorni feriali), sicché ben possono porsi i conteggi allegati dalla ricorrente a fondamento della decisione.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi per la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.308,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e, conseguentemente, condanna parte resistente al pagamento della detta somma;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.109, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
24/10/2025 Il Giudice
GI UL
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 342/2025
Il Giudice GI UL, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SPONGA TIZIANA, ZAMPIERI
IC, CE LT, GA AB e NA AN
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GIORNO FEDERICA/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente
a percepire € 6.308,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute
e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.”.
Per la parte resistente: “- Rigettare tutte le domande ex adverso effettuare in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte evidenziate. -
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Francesco Contr D'Este di Massa Lombarda e impiegata dal mediante la conclusione di ripetuti contratti a tempo determinato (a.s. dal 2016/2017 al 2020/2021), ha allegato di aver maturato il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui non richiesti e non fruiti per un totale di € 6.308,79 e che i dirigenti scolastici interessati non l'hanno invitata a fruire delle ferie e dei riposi per le festività soppresse e non l'hanno informata che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività.
Si è costituito il resistendo al ricorso. CP_1
La domanda è fondata, essendo corretto il calcolo dei giorni di ferie non Contr goduti effettuato dal ricorrente, dal momento che il conteggia tra i giorni di ferie quelli in cui le lezioni sono sospese, contrariamente al pacifico principio di diritto per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdi ta, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e, in particolare,
Pag. 2 di 4 l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interp retata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C 569/16 e C 570/16, e in cause C 619/16 e C
684/16), non con sente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il p roprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il terminedelle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Sez. L - , Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Il conteggio del ricorrente è corretto anche per quanto riguarda il calcolo delle festività soppresse, da aggiungersi ai giorni di ferie (cfr. Sez. L - ,
Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024).
Ciò detto, l'amministrazione non ha provato che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, i dirigenti scolastici abbiano invitato la lavoratrice a fruire delle ferie e dei riposi per le festività soppresse e l'abbiano informata che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività.
Essa, poi, ha contestato i conteggi avversari in modo generico, senza produrre conteggi alternativi (al netto delle infondate contestazioni sul conteggio delle lezioni sospese e delle festività soppresse tra i giorni feriali), sicché ben possono porsi i conteggi allegati dalla ricorrente a fondamento della decisione.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi per la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 6.308,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e, conseguentemente, condanna parte resistente al pagamento della detta somma;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.109, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
24/10/2025 Il Giudice
GI UL
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