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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/11/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 335/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERTAGGIA TANIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a NA (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/03/1981
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 27.2.2024, ha allegato di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 8.9.2018 e che, dalla loro unione,
è nata in data [...] la figlia Per_1
La ricorrente ha precisato che l'intestato Tribunale, con decreto del 6.3.2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 28.2.2023.
1 La ha allegato di lavorare come aiuto pasticciera con contratto di lavoro a tempo determinato Pt_1
ed a tempo parziale e che i suoi turni lavorativi partono dalle ore 21.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante le condizioni di separazione fossero state concordate dalle parti, il non ha mai esercitato il diritto di visita secondo quanto previsto e recepito dal Pt_1
decreto di omologa.
In particolare, la ha evidenziato come il resistente decida unilateralmente quando e per Pt_1
quanto tempo tenere con sé la figlia e tanto da un lato incide sulla continuità della relazione padre- figlia, dall'altro sulle necessità organizzative della stessa ricorrente.
Inoltre, la ha dedotto che il resistente non partecipa agli incontri con la psicopedagogista che Pt_1 segue la figlia, né supporta la stessa nel percorso di contrasto all'obesità.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate;
al contempo, ha anche chiesto emettersi provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. e, in particolare, l'ammonimento del resistente e la condanna al pagamento di una somma ex art. 614 bis
c.p.c. per ogni violazione.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito, né è comparso.
Le parti non hanno poi svolto ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Con ordinanza del 4.7.2024 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.; inoltre, è stata respinta la domanda formulata ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c..
Con medesimo provvedimento è stata, altresì, disposta l'acquisizione di informazioni sulla situazione reddituale e lavorativa del resistente.
All'udienza del 5.11.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni, con rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 28.2.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 6.3.2023 di questo Tribunale (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di
2 provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento della figlia minore
A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
A tal proposito, si osserva che, anche alla luce delle allegazioni e delle dichiarazioni della ricorrente, pure sottolineate talune criticità in relazione al entrambi i genitori hanno Pt_1
manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono alla figlia e mai Per_1
hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Peraltro, è pacifico che entrambi siano in grado di prendersi cura autonomamente della figlia, di cinque anni.
In tal senso, vale evidenziare che la ricorrente ha dichiarato che, sebbene il resistente eserciti in maniera discontinua il diritto di visita, comunque tiene con sé la figlia in media due volte alla settimana, la minore pernotta frequentemente presso l'abitazione paterna ed il si occupa Pt_1
anche di accompagnarla a scuola al mattino successivo.
Ebbene, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi pregiudizievoli per la minore, non si possa che tenere in considerazione la consolidata situazione fattuale, ragione per la quale comunque resterà prevalentemente collocata presso la madre. Per_1
Dunque, questo giudicante reputa che, allo stato, non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto, pur in presenza di paventate criticità in relazione ai rapporti tra padre e figlia, nessuna ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
È noto invero che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
3 Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, può essere confermato quanto concordato dalle parti nel processo di separazione in ordine al diritto di visita.
Pertanto, salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
in ogni momento, previo avviso telefonico alla madre e comunque nel rispetto del seguente calendario minimo articolato su due settimane:
PRIMA SETTIMANA: martedì e giovedì dalle ore 18,00 con pernottamento presso il padre, il quale accompagnerà la figlia a scuola al mattino seguente;
all'uscita verrà ripresa dalla Per_1
madre o da persona delegata;
il padre nella prima settimana starà inoltre con la figlia dal sabato pomeriggio dalle ore 15/16.00 fino alla domenica alle ore 18.00.
SECONDA SETTIMANA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 con pernottamento presso il padre il quale riaccompagnerà la figlia alla scuola dell'infanzia al mattino seguente;
all'uscita di scuola verrà sempre ripresa dalla madre o dai soggetti delegati;
il sabato mattina invece Per_1
verrà riaccompagnata dalla madre. Per_1
Nella seconda settimana la figlia trascorrerà il week-end con la madre dal sabato e il padre la riprenderà poi il martedì successivo alle ore 18,00.
Il padre rimarrà con la figlia 3 giorni, anche non continuativi per le festività pasquali alternando
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 7 giorni, anche non continuativi a Natale, alternando Natale e
Capodanno; precisamente starà con un genitore dalle ore 18.00 della vigilia di Natale fino Per_1 alle ore 18 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 06 gennaio;
15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno in relazione al piano ferie. Durante le vacanze, il genitore che si trova con la figlia deve consentire all'altro di telefonare allo stesso tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 20.00.
4. Il mantenimento in favore della figlia
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e
4 secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente ha dichiarato: di lavorare come pasticciera;
di percepire una somma mensile netta pari a circa 950,00 euro, per tredici mensilità; di percepire per intero l'assegno universale unico, che ammonta a circa 190 euro mensili;
che il resistente le corrisponde 300,00 euro al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ma che, negli ultimi mesi, non sta versando quanto dovuto a titolo di spese straordinarie;
di vivere in una casa condotta in locazione, per la quale paga un canone mensile di 350,00 euro al mese;
di sostenere il costo di una rata mensile di 127,00 euro per l'acquisto dell'automobile.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si desume che la è stata titolare di un reddito netto Pt_1
annuo pari circa: 6.970,00 nell'anno di imposta 2020; 9.230,00 nell'anno di imposta 2022; 9.366,00 nell'anno di imposta 2023.
Dalle buste paga depositate, si ricava che nel periodo da gennaio a dicembre 2023 e da gennaio a settembre 2024, la ha percepito una retribuzione media di circa 950,00 euro al mese. Pt_1
Con riferimento alla posizione del resistente, è stata disposta l'acquisizione di informazioni da
Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite si ricava che il è stato titolare di un reddito annuo Pt_1 netto pari a circa: 16.092,00 nell'anno di imposta 2022; 24.283,00 nell'anno di imposta 2023.
Inoltre, dall'estratto contributivo si desume che il resistente ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 1997 al 2024.
Tanto premesso, non può poi trascurarsi che, al momento della separazione, risalente al febbraio
2023, il ha dichiarato di lavorare come operaio agricolo e di percepire una retribuzione Pt_1 media mensile di circa 1.200,00 euro;
peraltro, l'odierno resistente, nel concordare le condizioni di separazione, si è impegnato a corrispondere un assegno mensile di 300,00 euro e tanto è sintomatico della potenzialità reddituale dello stesso, oltre che della sua capacità lavorativa generica.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della circostanza per cui l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con la figlia, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della figlia, da corrispondersi alla entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (27.2.2024).
5 Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “
4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
6 Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con la figlia, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
5. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, nonché il rigetto della domanda ex art. 473-bis.39
c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite nella quota di metà.
Le spese del giudizio che seguono la soccombenza si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto
(nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in PORTO TOLLE in data 8.9.2018 tra e come sopra generalizzati (atto n. 7, parte I, reg. atti Parte_1 Controparte_1
matrimonio anno 2018);
ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificato dalla L.
6.3.1987 n.74;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre Per_1
Parte_1
7 DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in ogni momento, previo avviso telefonico alla madre e comunque nel rispetto del seguente Per_1
calendario minimo articolato su due settimane:
PRIMA SETTIMANA: martedì e giovedì dalle ore 18,00 con pernottamento presso il padre, il quale accompagnerà la figlia a scuola al mattino seguente;
all'uscita verrà ripresa dalla Per_1
madre o persona delegata;
il padre nella prima settimana starà inoltre con la figlia dal sabato pomeriggio dalle ore 15/16.00 fino alla domenica alle ore 18.00.
SECONDA SETTIMANA: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 con pernottamento presso il padre il quale riaccompagnerà la figlia alla scuola dell'infanzia al mattino seguente;
all'uscita di scuola verrà sempre ripresa dalla madre o dai soggetti delegati;
il sabato mattina invece Per_1
verrà riaccompagnata dalla madre. Per_1
Nella seconda settimana la figlia trascorrerà il week-end con la madre dal sabato e il padre la riprenderà poi il martedì successivo alle ore 18,00.
Il padre rimarrà con la figlia 3 giorni, anche non continuativi per le festività pasquali alternando
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 7 giorni, anche non continuativi a Natale, alternando Natale e
Capodanno; precisamente starà con un genitore dalle ore 18.00 della vigilia di Natale fino Per_1 alle ore 18 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 06 gennaio;
15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno in relazione al piano ferie. Durante le vacanze, il genitore che si trova con la figlia deve consentire all'altro di telefonare allo stesso tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 20.00;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota Per_1
di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo ad Parte_2
venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso di . Parte_1 Controparte_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio per la quota di metà;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
della quota di metà delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.630,50 (50% di 5.261,00
[...]
euro) per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.11.2024.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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