TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1294/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Milana Ruffini e dall'Avv. Parte_1
Antonio Filocamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, come da procura in atti ricorrente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: impugnazione di licenziamento ante tempus.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 31.7.2024, ha esposto di essere stato assunto dalla società
1 convenuta a decorrere dal 9.9.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31.12.2023, successivamente prorogato sino al 31.3.2024, con qualifica di operaio di V livello e mansioni di barista e addetto alle riparazioni meccaniche (doc. n. 1) e di essere stato licenziato con comunicazione del 26.1.2024 per assenza dal lavoro, senza preventiva contestazione disciplinare (doc. n. 4).
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e del recesso intimatogli antecedentemente alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato, in assenza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 3.431,16, o altra diversa somma ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di accertamento illegittimità del licenziamento intimato ante tempus, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura del complesso delle retribuzioni globali di fatto sino alla scadenza del contratto a tempo determinato, è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per la società convenuta nel periodo e con le modalità indicate in ricorso (doc. nn. 1 e
4).
La società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dell'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, né della legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, per non essersi il
2 ricorrente presentato al lavoro, circostanze che non sono state in alcun modo provate.
Il licenziamento intimato ante tempus, prima della scadenza contrattuale, deve, pertanto, essere dichiarato illegittimo, in mancanza di prova dell'osservanza delle garanzie difensive di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 e della sussistenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ..
Il ricorrente ha, di conseguenza, diritto al risarcimento del danno da liquidarsi ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dalla data del licenziamento sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato, come prorogato, è cioè sino al 31.3.2024, nella misura di € 1.715,58 mensili, come da buste paga (doc. n. 1), e quindi per un importo complessivo di € 3.431,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente prima della scadenza del contratto a tempo determinato e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente nella misura del complesso delle retribuzioni globali di fatto che lo stesso avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato, per la somma complessiva di € 3.431,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3 - condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Busto Arsizio, 19 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1294/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Milana Ruffini e dall'Avv. Parte_1
Antonio Filocamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, come da procura in atti ricorrente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: impugnazione di licenziamento ante tempus.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 31.7.2024, ha esposto di essere stato assunto dalla società
1 convenuta a decorrere dal 9.9.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza al 31.12.2023, successivamente prorogato sino al 31.3.2024, con qualifica di operaio di V livello e mansioni di barista e addetto alle riparazioni meccaniche (doc. n. 1) e di essere stato licenziato con comunicazione del 26.1.2024 per assenza dal lavoro, senza preventiva contestazione disciplinare (doc. n. 4).
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e del recesso intimatogli antecedentemente alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato, in assenza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 3.431,16, o altra diversa somma ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di accertamento illegittimità del licenziamento intimato ante tempus, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura del complesso delle retribuzioni globali di fatto sino alla scadenza del contratto a tempo determinato, è fondata e merita accoglimento.
Il ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per la società convenuta nel periodo e con le modalità indicate in ricorso (doc. nn. 1 e
4).
La società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dell'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970, né della legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, per non essersi il
2 ricorrente presentato al lavoro, circostanze che non sono state in alcun modo provate.
Il licenziamento intimato ante tempus, prima della scadenza contrattuale, deve, pertanto, essere dichiarato illegittimo, in mancanza di prova dell'osservanza delle garanzie difensive di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 e della sussistenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ..
Il ricorrente ha, di conseguenza, diritto al risarcimento del danno da liquidarsi ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dalla data del licenziamento sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato, come prorogato, è cioè sino al 31.3.2024, nella misura di € 1.715,58 mensili, come da buste paga (doc. n. 1), e quindi per un importo complessivo di € 3.431,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente prima della scadenza del contratto a tempo determinato e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente nella misura del complesso delle retribuzioni globali di fatto che lo stesso avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato, per la somma complessiva di € 3.431,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3 - condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Busto Arsizio, 19 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa
4