Improcedibile
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05884/2025REG.PROV.COLL.
N. 09066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9066 del 2024, proposto da
NA MA CU, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano D'Ischia, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04729/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per la parte costituita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata veniva accolto solo parzialmente il ricorso proposto per l’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla istanza diffida presentata al Comune di Barano d’Ischia in data 5 dicembre 2023, per la definizione del procedimento avviato con nota prot. n. 7503 del 29 novembre 2016, in relazione alle domande di condono edilizio presentate in data 1^ aprile 1986, prot. n. 1931, ai sensi della legge n. 47/85, e in data 28 febbraio 1995, prot. n. 2631/94, ai sensi della legge n. 724/94.
Parte appellante, con nota depositata in giudizio in data 4 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, avendo il Comune di Barano d’Ischia rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.
L’appello deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla per le spese dell’appello, avendo il Comune provveduto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla per le spese dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO