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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
FE IE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Taliedo n. 6;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandro Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tuglie, via Nazario Sauro
n. 70;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. I coniugi saranno liberi di fissare le loro rispettive dimore e prestano sin d'ora i relativi assensi al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di . Per_1
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento paritetico presso entrambi, ma con residenza ed elezione di domicilio presso l'abitazione materna non appena la sig.ra Parte_2 acquisterà la nuova abitazione. Fino ad allora la residenza ed il domicilio della minore resteranno invariati nell'attuale abitazione sita in Brugherio, Via Maestri del Lavoro n. 10, luogo ove risiederà definitivamente il padre.
3. In considerazione del collocamento paritetico della figlia sedicenne, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di . Per_1
4. I coniugi provvederanno quindi al pagamento delle spese ordinarie nella misura del 50% in ordine alle spese di cura della persona (a mero titolo esemplificativo : estetista e parrucchiere), ricarica cellulare e trasporti. Quindi le spese straordinarie al 50% secondo le seguenti modalità : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universi-taria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pagina 2 di 6 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi stu-dio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conse-guimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (compren-sivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. L'Assegno Unico Universale verrà erogato al 50% per ciascun coniuge;
6. Nulla è dovuto, né a carico del sig. , né a carico della sig.ra a titolo di mantenimento per Pt_1 Parte_2
l'altro coniuge.
7. I genitori terranno pertanto con sé la figlia nel seguente modo, • a settimane alternate : 1° settimana : dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore;
dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore . 2° settimana: dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore;
• durante le festività natalizie e di fine anno : ad anni alternati , dal 23.12.al 31.12 e dal 31.12 al 06.01.
• durante le vacanze scolastiche pasquali rimarrà, ad anni alterni, consecutivamente, con un genitore Per_1 per tre giorni, dalle ore 10,00 del venerdì Santo alle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo e con l'altro dalle ore
10.00 del medesimo giorno al mattino del mercoledì successivo, quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore a cominciare da Pasqua 2026 con la madre;
• durante le vacanze scolastiche estive, sarà seguito il medesimo calendario in uso, salvo per il mese di agosto in cui la figlia trascorrerà due settimane consecutive nel mese di agosto con ciascun genitore ad anni alternati. In agosto trascorrerà le prime due settimane con un genitore, e le ultime due con l'altro, secondo il principio Per_1 dell'alternanza. I coniugi si comunicheranno il periodo di competenza entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze ed impegni della figlia. In considerazione di ciò, qualora dovesse trascorrere più giorni della settimana con uno o l'altro Per_1 genitore, nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro e personali già assunti e con il consenso del genitore interessato, quest'ultimo si farà carico delle spese aggiuntive di vitto e alloggio per quei giorni. • E' fatto obbligo ai genitori comunicare reciprocamente e preventivamente i luoghi di soggiorno e permanenza. •
Entrambi i genitori si impegnano affinché la minore mantenga rapporti continui e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e li frequenti a prescindere dalle modalità di affidamento.
8. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento decoroso e di civico rispetto tra di loro, nonché a non ostacolare i rapporti tra i figli e l'altro coniuge.
9. Entrambi i genitori si impegnano a concordare tutte le decisioni riguardanti la vita della minore;
in particolare dovranno essere assunte congiuntamente le seguenti decisioni: residenza anagrafica della minore ed eventuale mutamento;
indirizzo scolastico e relativa frequenza;
viaggi di studio e trasferimento all'estero; partecipazioni ad attività ludiche e scolastiche;
scelta del medico specialista;
ricorso a tecniche di medicina alternativa;
ed in generale ogni decisione non ordinaria relativa alla minore. pagina 3 di 6 10. I coniugi hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni al 50% ciascuno, la proprietà superficiaria della casa coniugale e del relativo box siti in Brugherio, via Maestri del Lavoro n.10 così censiti al catasto fabbricati di detto Comune: Foglio 2, mappale 681, subalterno 22, cat. a/3, classe 4 vani 6 superficie totale mq 103 Rendita Catastale 557,77 e Foglio 2, mappale 681, subalterno 46, categoria C/6, classe 5 mq
15 superficie totale mq 15 Rendita catastale Euro 37,18. Ai fini della risoluzione del conflitto coniugale, i coniugi si impegnano ad addivenire alla sottoscrizione, con il Comune di Brugherio, della Convenzione per il trasferimento in proprietà dell'area sulla quale insiste il fabbricato di cui fanno parte gli immobili sopra citati ai fini della trasformazione della proprietà superficiaria in piena proprietà, con spese a totale carico del
Sig. .Tale atto verrà stipulato dal Notaio . Successivamente a Parte_1 Parte_3 tale trasformazione, la Sig.ra si impegna a cedere al Sig. che si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la piena proprietà della quota di metà degli immobili di cui sopra per il corrispettivo complessivo di Euro 120.000,00, che verrà pagato dal Sig. contestualmente all'atto di trasferimento, Parte_1 mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario irrevocabile urgente/ istantaneo, sul conto corrente intestato alla Signora in essere presso Mediobanca Premier s.p.a., alle seguenti Parte_2 coordinate bancarie IBAN: IT56 T030 5801 6041 0057 2087 500.
11. Il Sig. e la Sig.ra a seguito della pubblicazione della sentenza, entro 120 Parte_1 Parte_2 giorni dalla sua pubblicazione, si impegnano a fissare la data di stipula del rogito notarile.
12. La sig.ra rimarrà nell'attuale abitazione fino a quando non ne trovi un'altra, dividendo le spese Parte_2 delle utenze e condominiali ordinarie con il sig. . Pt_1
13. l'autovettura Chevrolet Matiz tg. DP219TA che il Sig. in sede di separazione ha lasciato nella Pt_1 disponibilità della sig.ra ritornerà nel possesso del sig. . I coniugi si dichiarano entrambi Parte_2 Pt_1 soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.9.2006 a Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.2.2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.2.2020) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 27.8.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cologno Monzese in data 2.9.2006 (Atto n. 72, Parte II, Serie A Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
UD ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
FE IE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Taliedo n. 6;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandro Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tuglie, via Nazario Sauro
n. 70;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. I coniugi saranno liberi di fissare le loro rispettive dimore e prestano sin d'ora i relativi assensi al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di . Per_1
2. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento paritetico presso entrambi, ma con residenza ed elezione di domicilio presso l'abitazione materna non appena la sig.ra Parte_2 acquisterà la nuova abitazione. Fino ad allora la residenza ed il domicilio della minore resteranno invariati nell'attuale abitazione sita in Brugherio, Via Maestri del Lavoro n. 10, luogo ove risiederà definitivamente il padre.
3. In considerazione del collocamento paritetico della figlia sedicenne, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto di . Per_1
4. I coniugi provvederanno quindi al pagamento delle spese ordinarie nella misura del 50% in ordine alle spese di cura della persona (a mero titolo esemplificativo : estetista e parrucchiere), ricarica cellulare e trasporti. Quindi le spese straordinarie al 50% secondo le seguenti modalità : - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universi-taria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pagina 2 di 6 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi stu-dio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conse-guimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (compren-sivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. L'Assegno Unico Universale verrà erogato al 50% per ciascun coniuge;
6. Nulla è dovuto, né a carico del sig. , né a carico della sig.ra a titolo di mantenimento per Pt_1 Parte_2
l'altro coniuge.
7. I genitori terranno pertanto con sé la figlia nel seguente modo, • a settimane alternate : 1° settimana : dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore;
dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore . 2° settimana: dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore;
• durante le festività natalizie e di fine anno : ad anni alternati , dal 23.12.al 31.12 e dal 31.12 al 06.01.
• durante le vacanze scolastiche pasquali rimarrà, ad anni alterni, consecutivamente, con un genitore Per_1 per tre giorni, dalle ore 10,00 del venerdì Santo alle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo e con l'altro dalle ore
10.00 del medesimo giorno al mattino del mercoledì successivo, quando la minore andrà a scuola in autonomia o accompagnata dal genitore a cominciare da Pasqua 2026 con la madre;
• durante le vacanze scolastiche estive, sarà seguito il medesimo calendario in uso, salvo per il mese di agosto in cui la figlia trascorrerà due settimane consecutive nel mese di agosto con ciascun genitore ad anni alternati. In agosto trascorrerà le prime due settimane con un genitore, e le ultime due con l'altro, secondo il principio Per_1 dell'alternanza. I coniugi si comunicheranno il periodo di competenza entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze ed impegni della figlia. In considerazione di ciò, qualora dovesse trascorrere più giorni della settimana con uno o l'altro Per_1 genitore, nel rispetto dei rispettivi impegni di lavoro e personali già assunti e con il consenso del genitore interessato, quest'ultimo si farà carico delle spese aggiuntive di vitto e alloggio per quei giorni. • E' fatto obbligo ai genitori comunicare reciprocamente e preventivamente i luoghi di soggiorno e permanenza. •
Entrambi i genitori si impegnano affinché la minore mantenga rapporti continui e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e li frequenti a prescindere dalle modalità di affidamento.
8. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un comportamento decoroso e di civico rispetto tra di loro, nonché a non ostacolare i rapporti tra i figli e l'altro coniuge.
9. Entrambi i genitori si impegnano a concordare tutte le decisioni riguardanti la vita della minore;
in particolare dovranno essere assunte congiuntamente le seguenti decisioni: residenza anagrafica della minore ed eventuale mutamento;
indirizzo scolastico e relativa frequenza;
viaggi di studio e trasferimento all'estero; partecipazioni ad attività ludiche e scolastiche;
scelta del medico specialista;
ricorso a tecniche di medicina alternativa;
ed in generale ogni decisione non ordinaria relativa alla minore. pagina 3 di 6 10. I coniugi hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni al 50% ciascuno, la proprietà superficiaria della casa coniugale e del relativo box siti in Brugherio, via Maestri del Lavoro n.10 così censiti al catasto fabbricati di detto Comune: Foglio 2, mappale 681, subalterno 22, cat. a/3, classe 4 vani 6 superficie totale mq 103 Rendita Catastale 557,77 e Foglio 2, mappale 681, subalterno 46, categoria C/6, classe 5 mq
15 superficie totale mq 15 Rendita catastale Euro 37,18. Ai fini della risoluzione del conflitto coniugale, i coniugi si impegnano ad addivenire alla sottoscrizione, con il Comune di Brugherio, della Convenzione per il trasferimento in proprietà dell'area sulla quale insiste il fabbricato di cui fanno parte gli immobili sopra citati ai fini della trasformazione della proprietà superficiaria in piena proprietà, con spese a totale carico del
Sig. .Tale atto verrà stipulato dal Notaio . Successivamente a Parte_1 Parte_3 tale trasformazione, la Sig.ra si impegna a cedere al Sig. che si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la piena proprietà della quota di metà degli immobili di cui sopra per il corrispettivo complessivo di Euro 120.000,00, che verrà pagato dal Sig. contestualmente all'atto di trasferimento, Parte_1 mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario irrevocabile urgente/ istantaneo, sul conto corrente intestato alla Signora in essere presso Mediobanca Premier s.p.a., alle seguenti Parte_2 coordinate bancarie IBAN: IT56 T030 5801 6041 0057 2087 500.
11. Il Sig. e la Sig.ra a seguito della pubblicazione della sentenza, entro 120 Parte_1 Parte_2 giorni dalla sua pubblicazione, si impegnano a fissare la data di stipula del rogito notarile.
12. La sig.ra rimarrà nell'attuale abitazione fino a quando non ne trovi un'altra, dividendo le spese Parte_2 delle utenze e condominiali ordinarie con il sig. . Pt_1
13. l'autovettura Chevrolet Matiz tg. DP219TA che il Sig. in sede di separazione ha lasciato nella Pt_1 disponibilità della sig.ra ritornerà nel possesso del sig. . I coniugi si dichiarano entrambi Parte_2 Pt_1 soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 2.9.2006 a Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.2.2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (12.2.2020) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 27.8.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.11.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cologno Monzese in data 2.9.2006 (Atto n. 72, Parte II, Serie A Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
UD ON
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