TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 49399 / 2021 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PALMIERI GUIDO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. CP_1
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. KOFLER GEORG, CP_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il nuovo difensore dell'attore chiede la distrazione delle spese e conferma le conclusioni della prima memoria (dep. 20.7.2023), cioè:
“Le conclusioni devono essere così integrate:
- Accertare e dichiarare che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in maniera inammissibile, condannare i convenuti al risarcimento del danno da lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia, anche in ragione del ritardo apportato nella definizione della controversia
- Accertare e dichiarare che l'avv. ha falsamente attestato di avere formulato CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale anche secondo i canoni dell'art. 20 c.p.c.,
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 1 impregiudicata ogni diversa azione, condannarlo per lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia Conclusioni così integrate alle domande svolte in citazione
… appurata la conoscenza dei fatti da parte dell'avvocato avvenuta Parte_1 mediante trasmissione di e-mail – accertare nei confronti di – estraneo al Parte_1 giudizio r.g. 1888/2021 del giudice di pace di OL - le accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive, e le relative produzioni, condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia.
- Con sentenza da pubblicare sui principali quotidiani a spese dei convenuti”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria (dep. 18.7.2023), cioè: CP_1
“Nel merito … respingersi la domanda attorea in quanto infondata … e promossa in➢ violazione dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna per responsabilità aggravata nei termini ritenuti di giustizia”
La convenuta onferma le conclusioni della prima memoria (dep. 20.7.2023), cioè: CP_2
“In via preliminare di rito: • Si eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di MI in favore del Tribunale di OL ... Sempre in via preliminare di rito: • Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva dell'avv. … Controparte_2
Nel merito: • Rigettare la domanda attorea in quanto infondata … ”
Lo svolgimento del processo
Con “atto di citazione per fatto illecito” datato 12.12.2021, l'avvocato attore citava in giudizio i due avvocati odierni convenuti, chiedendo di “condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia” in relazione al danno derivatogli dalle “accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive”, formulate negli atti di causa depositati nel procedimento RG 1888/2021 (giudice di pace di OL) e così concludeva:
“appurata la conoscenza dei fatti da parte dell'avvocato avvenuta mediante Parte_1 trasmissione di e-mail – accertare nei confronti di – estraneo al giudizio r.g. Parte_1
1888/2021 del giudice di pace di OL - le accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive, e le relative produzioni, condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia. Con sentenza da pubblicare sui principali quotidiani a spese dei convenuti”. A sostegno della sua domanda, l'attore esponeva che:
• l'odierno convenuto, avvocato quale “antistatario di spese legali” s'era costituito CP_1 nel procedimento di opposizione a precetto proposto da (ivi assistito Controparte_4 dall'avv. PALMIERI GUIDO);
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 2 • il aveva “già messo in difficoltà il giudice del Tribunale di MI r.g. 8722/2020 con CP_1 un comportamento a dir poco scellerato” e si “appresta[va] a rinnovare gli illeciti, ancor più gravemente”;
• “nella causa r.g. 1888/2021 davanti al Giudice di pace di OL l'avvocato
[...] non era né la controparte, né il difensore”; Pt_1
• “Si tratta di un comportamento delinquenziale messo in atto per conseguire la vittoria processuale “costi quel che costi”, cioè anche a costo di commettere illeciti, senza ritegno
… la strategia processuale: vincere le cause introducendo questioni assolutamente estranee, con il malcelato scopo di offendere calunniare e ingiuriare una parte estranea al processo”;
• “All'udienza il legale dal comportamento disinvolto si fa sostituire dall'avv. CP_2
la quale si comporta da par suo e scrive a verbale: "si produce la sentenza della
[...] corte di cassazione 11429 del 12 dicembre 2020 (depositata il 24/03/2021) che ha confermato l'utilizzo sistematico e strumentale di incessanti e infondate azioni giudiziarie da parte dell'avv. ( che non è nè parte né difensore, ndr) a quanto esposto Pt_1 Pt_1 nella propria (sic!) comparsa di costituzione e risposta si chiede di poter precisare le proprie conclusioni". (doc.2)”;
• “Il legale si esprime sempre con linguaggio triviale, da par suo, e riferito alla difesa tecnica scrive "confonde le cose" e "non capisce", oltre a tante amenità delle quali altri potrà dolersi separatamente chi ha Diritto, la parte e il suo legale”;
• “Dalla pagina 6 il legale richiama altre vicende, estranee all'opposizione a precetto, ed in particolare richiama i rapporti tra (che non è parte del giudizio Parte_2 davanti al Giudice di Pace) e gli avvocati Giulio Massimo NO e (a Parte_1 loro volta estranei a questo giudizio). Anche a questo proposito l'avv. Giulio Massimo NO è pronto a valutare analoga iniziativa risarcitoria”;
• “l'avv. accusa l'avvocato di un tentativo di estorsione. Ed è un CP_1 Parte_1 reato, quello di calunnia. Per rafforzare la calunnia, il accusa "l'avv. non è CP_1 Pt_1 nuovo a iniziative eccessive (doc.7-9)", ancora una volta riferendosi all'avvocato
[...]
verso il quale scimmiotta una valutazione sul comportamento processuale così Pt_1 descritto "l'abuso dello strumento processuale, quindi, non è censura nuova per il difensore". Il legale - senza precisare il nome proprio - vuole confondere davanti al giudice di pace di OL il difensore a lui contrapposto (avvocato Guido Palmieri) con l'avvocato che invece non è né parte né difensore. Confonde perché vuole Parte_1 delinquere, non perché non sappia quello che scrive. In questo modo il legale si macchia di ingiuria e diffamazione, assolutamente gratuita”;
• “Alla pagina 9 il legale ritorna sulle accuse calunniose di infedele patrocinio … e riferisce di un deposito di un foglio di precisazione delle conclusioni "in palese conflitto di interessi con il , condotta che ha costretto il qui esponente (ancora una volta si Parte_2 confonde, l'esponente P.ET non è parte in quella causa) a revocare il mandato nell'immediato a loro conferito". Ovviamente è consapevole della verità contraria, rappresentata dalle transazioni raggiunte da P.ET con lo zio Controparte_4
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 3 (docc.3-4), anche sotto il profilo che la procura alle liti, dapprima fu rilasciata all'avvocato Massimo Giulio NO, nemmeno all'avvocato (doc.5). Parte_1
Anche l'accusa di infedele patrocinio costituisce una calunnia”;
• il unque “tratta di questioni estranee all'opposizione a precetto, e con riguardo a CP_5 soggetti che non sono parti in causa. La frase vuole riassumere la condotta professionale del (solo?) avvocato e si pone quale ennesimo illecito, la diffamazione”; Parte_1
• i due avvocati qui convenuti, “ognuno nel proprio ambito di competenza, hanno commesso svariati atti illeciti, di natura civile, penale e disciplinare. Per prima cosa hanno fatto riferimento a fatti estranei al tema in giudizio, e alle parti in causa. La materia è l'opposizione a precetto”;
• “né l'avvocato né l'avvocato Giulio Massimo NO (e nemmeno Parte_1
PET) sono ed erano parti di quel giudizio”;
• “le due accuse di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio sono di gravità tale, anche perché estranee al contesto, che non meritano commento”;
• “se il biasimo morale e giuridico colpisce il legale firmatario della comparsa, che può avere diverse ragioni di astio con l'avvocato (ad esempio quello di essere Parte_1 stato scoperto il primo dal secondo a "trafficare durante un processo", come emerso chiaramente in quello r.g. 8722/2020) non si comprende come l'avv. si sia associata CP_2 al comportamento delinquenziale del suo mandante (in questa l'analogia con altro caso appare veramente inquietante)”;
• “l'avv. si presta a delinquere a sua volta. Di solito i “vecchi” accusano i giovani di CP_2 essere “inesperti”, ma in questo caso si tratta di maggiorenni e di trentenni, un'età in cui era morto dopo aver lasciato 1.400 capolavori immortali di musica, come Persona_1
che di anni ne ha vissuti ancora meno e di capolavori ne avrà Persona_2 scritti meno, anche sommando quelli che gli sono stati attribuiti in seguito. L'avv. CP_2 non è una adolescente, e non poteva non rendersi conto che stava commettendo un reato, anzi più di uno, del quale ora è chiamata a risponde in questa sede ai soli effetti civili”;
• “i fatti di calunnia e di diffamazione si riferiscono ad accuse quali il “tentativo di estorsione” e “di infedele patrocinio”, aggravate dalla circostanza che (a parte non essere vere) si riferiscono a vicende per nulla attinenti alla materia della causa (una opposizione a precetto) e alle parti in causa (Avvocato e avvocato Giulio Massimo Parte_1
NO e PET). Ad entrambi i convenuti bisogna riconoscere la mancanza di ogni freno morale, anche nella diffamazione”;
• “il gratuito inserimento di queste vicende nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nella stessa verbalizzazione a cura dell'avv. impone di considerare la CP_2 solidale responsabilità dei convenuti, e di commisurare il risarcimento del danno nella somma di 150.000 euro, a titolo solidale, assieme alla pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani e anche locali, sentenza che ci auspichiamo condannerà questi convenuti, al pari di altri”.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 22.2.2022, eccependo l'incompetenza CP_1
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 4 per territorio di questo tribunale, contestando nel merito la domanda e sottolineando che -nella causa da cui aveva tratto origine l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace- “tutte le domande proposte da con gli Avv.ti e Giulio NO e da Controparte_4 Parte_1 in proprio, sono state respinte perché infondate e inammissibili. Parte_1 CP_4
è stato condannato a risarcire i danni ex art. 96 cpc”; aggiungeva che “proprio il
[...] contenuto dell'atto di citazione in opposizione al precetto introduttivo del procedimento n. 1888/2021 avanti al Giudice di Pace di OL … illustra le ragioni per cui il Sottoscritto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in quella sede … ha richiamato fatti riferiti all'avv. ( e all'avv. NO”. Pt_1 Pt_1
Il convenuto quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 15.3.2022 eccependo CP_2
l'incompetenza territoriale di questo tribunale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando di avere “agito, nello specifico contesto di cui è causa, in qualità di mero sostituto processuale del collega avendo quest'ultimo conferito delega perché lo sostituisca in CP_1 udienza. L'avv. nell'eseguire la delega conferita dall'avv. … ha Controparte_2 CP_1 operato solo ed esclusivamente quale “longa manus“ del sostituito avv. in modo che CP_1
l'attività processuale da lei svolta è, pertanto, riconducibile soltanto all'esercizio professionale del medesimo ed è come se fosse direttamente svolta dallo stesso. Ne consegue, che CP_1
l'esercizio dell'attività processuale d'udienza da parte dell'avv. è avvenuto in tale CP_2 occasione sulla base nonché nei limiti di specifiche istruzioni ricevute dal collega il quale CP_1 abbia, per l'appunto, conferito delega al fine di farsi sostituire in causa per sua impossibilità di presenziare personalmente all'udienza”. La convenuta quindi concludeva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda.
Con provvedimento 4.4.2022 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni sulle preliminari eccezioni dei convenuti. Precisate le conclusioni come da note scritte, interpretate come conferme delle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, all'udienza 15.12.2022 venivano assegnati i termini ex a. 190 cpc. Con ordinanza 14.4.2023, considerato che le eccezioni d'incompetenza sollevate dai due convenuti erano inammissibili poiché incomplete (in quanto non tenevano conto dei possibili fori alternativi, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità desumibile anche da Cass. Sez. 6, ordinanza n. 24632 del 05/11/2020), la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del 20.6.2023 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. A seguito della comunicazione del 21.12.2023, con cui l'Ordine degli avvocati di Monza informava che “il 15/12/2023 con N. SIEP 1541/2023 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di MI - ha disposto ex art. 662 c.p.p. Controparte_6
l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dalla professione legale- forense, inflitta all'Avv. nato a MI il [...], in [...] alla Sentenza Parte_1
n. 4187/2022 - Reg. Gen. n. 6492/2020 - R.G.N.R. n. 1576/2015, emessa in data 6/6/2022 dalla
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 5 Corte d'Appello di MI sez. I penale, in riforma della Sentenza n. 792/2020 del 19/06/2020 del Tribunale di Monza - definitiva il 12/5/2023”; considerato che in questo processo l'attore sta in giudizio personalmente;
visto l'a. 42/2 lett. A del regio decreto legge Parte_1
n. 1758 del 1933 secondo cui l'interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta di diritto (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 308 del 11/01/2005) la cancellazione dall'Albo degli avvocati;
rilevato che si verteva nell'ipotesi regolata dall'a. 301 cpc, con ordinanza 4.1.2024 il processo veniva quindi dichiarato interrotto dalla data di decorrenza della sanzione accessoria in discorso, essendo sopravvenuta l'irrevocabilità della condanna penale dell'odierno attore ormai privato della qualità necessaria ex a. 86 cpc. A seguito di istanza depositata il 13.3.2024 dal nuovo difensore dell'attore, la causa veniva riassunta e all'udienza 27.6.2024 (assenti sia l'attore personalmente sia il suo difensore) passava in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate, compresa quella di estinzione del giudizio ex a. 307 cpc per tardività della riassunzione. A seguito di ulteriore istanza dell'attore, depositata lo stesso 27.6.2024 (subito dopo l'udienza predetta), la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata per la definitiva precisazione delle conclusioni. All'udienza ordinaria del 12 febbraio 2025 le parti, rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, svolgevano discussione orale ex a. 281 sexies cpc all'esito della quale il giudice tratteneva la causa per la decisione.
I motivi della decisione
Si deve preliminarmente ricordare che le eccezioni di incompetenza territoriale sono già state dichiarate inammissibili con ordinanza 14 aprile 2023. Inoltre, va sottolineato che le “domande” aggiunte dall'attore nella (successiva) prima memoria (dep. 20.7.2023), nella quale egli chiede di “dichiarare che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in maniera inammissibile, condannare i convenuti al risarcimento del danno da lite temeraria … anche in ragione del ritardo apportato nella definizione della controversia” nonché di “dichiarare che l'avv. ha falsamente attestato di avere formulato l'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale anche secondo i canoni dell'art. 20 c.p.c., … condannarlo per lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia”), sono manifestamente inammissibili poiché non attengono al merito della controversia e in ogni caso l'a. 96 cpc non trova applicazione rispetto alle ordinanze emesse nel corso del processo.
Nel merito, risulta indispensabile mettere dapprima ordine nella talora caotica e comunque non sempre lineare e completa esposizione dei fatti offerta dall'attore, l'attenzione del quale ultimo si sofferma unicamente sull'opposizione a precetto proposta innanzi al giudice di pace di OL, omettendo di riferire dei procedimenti all'esito dei quali era stato notificato quel precetto.
Occorre allora prender le mosse dal procedimento RG 670/2017 del tribunale di PORDENONE, concluso colla sentenza n° 616/2020 (doc. 2 del convenuto), dalla cui esecuzione trae origine
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 6 l'opposizione a precetto proposta da (procedimento nel quale sarebbero stati Controparte_4 commessi gli illeciti di cui si duole l'attore) per poi riepilogare gli accadimenti concernenti le due opposizioni a precetto relative al titolo costituito dalla menzionata sentenza 616/2020.
La complessiva vicenda processuale può essere riassunta come segue:
(a) con atto di citazione iscritto a ruolo il 7.3.2017 con RG 670/2017, Controparte_4
(inizialmente assistito dall'avv. CERIELLO) chiese al tribunale di Pordenone, ex a. 2932 cc, una pronuncia che costitutisse in suo favore il trasferimento della quota di cinque cinquantaduesimi di un immobile sito in San Michele al Tagliamento (trasferendo i restanti quarantasette cinquantaduesimi al convenuto o in alternativa Controparte_7 anch'essi in favore del predetto attore); (b) convenuti in quel procedimento, oltre al , erano e CP_7 Controparte_8
i quali (tutti assistiti dall'avv. BORLINA) si costituirono il Parte_2
20.6.2017 chiedendo di rigettare le domande e di condannare l'attore ex a. 96 cpc;
(c) deceduto nelle more il convenuto con atto del 29.8.2017 il suddetto CP_8 procuratore dei convenuti si costituì per conto di quale unico Parte_2 erede del padre;
CP_8
(d) con atto del 5.11.2019 il suddetto convenuto si costituì col Parte_2 patrocinio dell'avv. (la sentenza non specifica quale dei due) e dell'avv. Pt_1
PERSANO e contestualmente formulò “conclusioni congiunte a quelle di parte attrice”, asserendo essere intervenuta una transazione fra il medesimo
[...]
e lo zio, (doc. 8 convenuto;
in altri termini quello
Parte_2 Controparte_4 CP_1 stesso che -colla comparsa di risposta redatta dall'avv. BORLINO-
Parte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda di successivamente, scelse di Controparte_4 farsi assistere to dall'odierno attore e chiese invece di pronunciare una Pt_1 sentenza costitutiva in favore del medesimo (cioè di accogliere le Controparte_4 domande dell'attore); (e) premesso che con atto del 20.3.2018 aveva loro venduto la
Parte_2 proprietà dell'immobile in discorso, vari soggetti intervennero poi volontariamente il successivo 11.11.2019, allegando d'essere successori a titolo particolare nel diritto controverso e chiedendo perciò il rigetto delle domande dell'attore; (f) con ricorso del 20.11.2019 ancora assistito dall'avv.
Parte_2
(come si ricava dal doc. 8 dell'odierno convenuto e Parte_1 CP_1 dall'avv. PERSANO, chiese di estromettere dal giudizio i predetti intervenuti;
(g) dopo tre settimane, però, con atto del 13.12.2019 (anche quale Parte_2 erede del padre) si costituì col nuovo difensore, avv. (odierno convenuto), CP_1 revocando il precedente incarico all'avv. (benché la sentenza Parte_1
616/2020 non precisi quale dei due è nondimeno agevole comprendere che si Pt_1 tratta appunto di posto che solo costui fu anche parte del Parte_1 procedimento RG 670/2017, in quanto vi intervenne volontariamente, come si ricava
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 7 dall'intestazione del provvedimento in esame); (h) infatti, con atto del 5.3.2020 interven te l'a in Parte_1 proprio, “non tanto nell'interesse di e di , avendo Controparte_4 Parte_2 precisato le conclusioni nel comune interesse come rappresentato in causa, rio interesse a non veder modificate le conclusioni rassegnate – e sulle quali ha Controparte_4 espresso piena adesione con la corrispondenza inviata al nipote”; (i) con atto del 21/5/2020 l'attore già assistito dal solo avv. Controparte_4
CERIELLO, si costituì anche cogli ulteriori difensori avv. PALMIERI Guido e Parte_1
(j) con sentenza 616 pubblicata il 19.11.2020, il tribunale di Pordenone: i. rigettò le domande dell'attore Controparte_4
ii. dichiarò il difetto di legittimazione a intervenire dell'avv. in Parte_1 proprio;
iii. condannò l'attore ex a. 96/3 cpc a pagare la somma di EUR Controparte_4
3.000,00 al convenuto e la somma di EUR 3.000,00 al Parte_2 convenuto Controparte_9 iv. condannò a rifondere le spese di lite dei convenuti;
Controparte_4
v. liquidò per tale titolo a (in proprio e quale erede di Parte_2
) EUR 10.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di CP_8 legge, disponendo la distrazione “in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. limitatamente alla somma di € 3.000,00 oltre CP_1 accessori di legge”; vi. liquidò le spese di lite di in EUR 125,00 per Controparte_9 esborsi e EUR 10.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
vii. compensò integralmente le spese di lite tra l'attore e tutti gli intervenuti;
viii. ordinò al Conservatore dei registri immobiliari di Venezia, Comune di San Michele al Tagliamento, di cancellare le trascrizioni della domanda giudiziale eseguite in data 14.3.2017;
(k) successivamente, con atto di citazione del 10 gennaio 2021 (assistito Controparte_4
“per procure rilasciate in primo grado” dal -solo- avv. PALMIERI Guido) propose opposizione innanzi al tribunale di OL (RG 373/2021) contro il precetto notificatogli da Parte_2
(l) in esito a tale giudizio, con sentenza 706 pubblicata il 15.7.2021 (dalla cui epigrafe peraltro risulta difeso non solo da PALMIERI Guido bensì pure da Controparte_4
il tribunale di OL respinse l'opposizione (al precetto di Parte_1
e tutte le domande dell'opponente, condannando Parte_2 CP_4
a pagare all'opposto (appunto, le spese di lite, liquidate
[...] Parte_2 in EUR 3.975,00 oltre accessori e oneri di legge;
in particolare il tribunale con tale sentenza: i. richiamando in proposito il costante orientamento di legittimità, dichiarò
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 8 infondato il primo motivo di opposizione (con cui l'opponente eccepiva che la condanna alle spese non si potesse ritenere esecutiva); ii. trattandosi di questioni inammissibili poiché relative al merito della controversia, dichiarò infondati il secondo e il terzo motivo dell'opposizione (coi quali l'opponente lamentava fra l'altro che parte delle somme oggetto del precetto sarebbero state da imputare agli avv. e Parte_1 CP_10
tanto che -come si legge a pag. 6 dell'atto di opposizione- “dovranno
[...] intervenire in questa causa anche gli avvocati e Giulio NO a rivendicare Parte_1 la propria parte di competenze”); iii. respinse, siccome infondato, il quarto motivo, secondo cui vi sarebbe stato frazionamento del credito in ragione della separata notifica di distinti precetti da parte dei separati creditori;
iv. dichiarò in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo;
(m)con separato atto di citazione, datato 21 gennaio 2021 e iscritto a RG 1888/2021,
(“assistito per procure rilasciate in primo grado” dall'avv. PALMIERI Controparte_4
Guido) propose innanzi al giudice di pace di OL altra opposizione contro il (solo) precetto notificatogli dall'avv. svolgendo i seguenti motivi, sostanzialmente CP_1 riproducendo quelli già svolti innanzi al tribunale nell'opposizione sopra sintetizzata, sicché nel procedimento RG 373/2021 dedusse i seguenti motivi: i. “PRIMO MOTIVO”: inefficacia del precetto siccome fondato su sentenza costitutiva non definitiva;
ii. “SECONDO MOTIVO”: illegittimo frazionamento del credito, tanto più che la sentenza 616/2020 aveva liquidato compensi “in eccesso, ma nell'eccesso anche in difetto laddove, accolto il fra spese legali (una vera assurdità), mancano le spese legali per l'avvocato e per l'avvocato Giulio Massimo NO; o meglio – Parte_1
criterio ado i "diecimila euro" per parte (ad esempio CP_9
) la parte di d e essere ripartita nei legali che si sono
[...] Parte_2 succeduti: RL - e NO – ; l'opponente in proposito aggiungeva: Pt_1 CP_1
“L'attività professionale degli avvocati lombardi non si capisce se il giudice pordenonese l'abbia volutamente ignorata (nel qual caso dovrebbe aggiungersi, ma vi sarebbe un inspiegabile superamento della liquidazione delle spese) oppure l'abbia negligentemente omessa;
dato che questo è il caso, vi possono essere alcune soluzioni: (a) le spese legali degli avvocati e Pt_1
NO gravano solo sulla parte , oppure sulla parte oppure (b) le Parte_2 CP_ spese legali gravano su entrambe le parti, una volta che il credito sia stato riconosciuto illegittimamente frazionato. L'unico rimedio, era quello di fare un unico atto di precetto, sia per il cliente, sia per l'antistatario, ma invece in questo caso l'illegittimo frazionamento si estende al precetto (duplicato, forse al fine di lucrare le spese legali)”; iii. “QUARTO MOTIVO” [il “terzo” motivo è infatti esposto dopo il , NdE]: CP_11 condanna per lite temeraria e la regolazione delle spese nei confronti dei terzi intervenuti, osservando sul punto che si dovrebbe escludere che il mancato
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 9 accoglimento della domanda di condanna ex a. 96/1 cpc, svolta dal convenuto, possa giustificare la piena soccombenza dell'attore; iv. “QUINTO MOTIVO” indebita duplicazione delle spese di lite liquidate al convenuto posto che “ era assistito prima dall'avv. RL Parte_2 Parte_2
e poi dall'avv. Appare evidente che la liquidazione (per all'avv. CP_ Parte_2
RL sia già compresa nella liqu e (attribuita a ) e che la eventuale CP_9 va fase (in favore dell'avv. possa essere da suddividersi con gli avvocati CP_1
e Per può essere liquidata alcuna autonoma somma a titolo di Pt_1 spese legali p ”; “Se l'evento discriminant mandato Parte_2 agli avvocati e NO, allora la parte a sarebbe Pt_1 Parte_2 gravata dalla parte spettante anche agli avvocati e NO”; Pt_1
v. “TERZO MOTIVO”, intitolato “condanna per lite temeraria e illegittimo frazionamento del credito”, ove l'opponente (assistito dall'avv. asserisce Pt_1 che “la somma a debito del diviene per questi un nti della Controparte_4 controparte, dato che con il pagam agli avvocati Parte_1
NO, in virtù della transazione, diviene creditore non solo del Controparte_4 [...]
, ma anche dell'antistatario, non ultimo per aver frazionato il credito con la notifica di Parte_2 un atto di precetto per ognuno”.
Alla luce di tali elementi, la domanda di risarcimento qui proposta dall'attore risulta totalmente infondata.
In primo luogo si deve notare che, malgrado il suo atto di citazione datato 12 dicembre 2021 menzioni cinque produzioni (e cioè: la comparsa di costituzione dell'opposizione a precetto innanzi al giudice di pace -indicata come doc. 1-; il verbale di quella causa -indicato come doc. 2-; le “transazioni raggiunte da P.ET con lo zio ” -indicate come doc. 3 e Controparte_4
4-; una non meglio precisata procura alle liti in favore -per quanto è dato comprendere- dell'avv. NO -indicata come doc. 5-), nondimeno l'attore odierno, a corredo della citazione, produsse solo due documenti, cioè:
• la “comparsa di costituzione nel procedimento 1888/2021 del giudice di pace di CP_1
OL;
• il verbale dell'udienza 16 giugno 2021 di quella causa.
I due documenti descritti come transazioni fra zio e nipote, elencati in calce alla citazione ma non prodotti insieme alla stessa, risultano invece prodotti solo successivamente, colla terza memoria, come docc. 26 e 27. Una procura alle liti in favore degli avv. PERSANO e (peraltro, priva di data e Parte_1 di riferimento a una specifica controversia) risulta anch'essa prodotta colla terza memoria, come doc. 28.
Colla seconda memoria, poi, l'attore produsse:
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 10 • 03.1 – comunicazione posta elettronica (PEC da a del 2.3.2022, qui CP_1 Pt_1 irrilevante);
• 03.2 – altra comunicazione posta elettronica (PEC da PERSANO a del Pt_1
20.11.2019, in riscontro a PEC da a e Parte_2 Pt_1
PERSANO del 15.11.2019, nella quale il medesimo fra l'altro aveva Pt_2 scritto: “Egregi Avvocati e NO, con estremo stupore ho appurato Pt_1 che, contrariamente a quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte. Ritengo sia stata una condotta molto grave”
• 04 – citazione contro (e ) per un articolo delirante (della quale non è Pt_3 Parte_4 dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 05 – allegato citazione “lo stalking giudiziario secondo e (della Parte_4 Pt_3 quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 06 – allegato citazione “studio delle professioni e scienze legali” CV del Parte_4
(della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 07 – allegato citazione “un'intervista esclusiva al Criminologo ” Persona_3
(della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 08 – allegato citazione “storia di una famiglia e di una separazione non accettata” (della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 09 – sentenza di primo grado Tribunale di Pordenone (di rigetto della domanda proposta da -assistito dagli avv. e Guido- contro il Controparte_4 Parte_1
nella causa RG 889/2021, della quale Controparte_12 peraltro non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 10 – atto di appello sentenza Tribunale di Pordenone (del quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 11 – atti di accertamento (dei quali non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 12 - notizia di reato r.g.n.r. 4143/2019 Tribunale di Pordenone (a carico di CP_4
, e della quale non è dato comunque comprendere la rilevanza in questa
[...] controversia)
• 13 – comparsa di costituzione (depositata in questo procedimento, comparsa già CP_1 depositata cioè e ovviamente anche dal suddetto convenuto)
• 14 – comparsa conclusionale sulla competenza territoriale (già presente negli atti di questo procedimento)
• 15 – memoria replica sulla competenza territoriale (già presente negli atti di questo procedimento)
• 16.1 – note della drssa Sarah Viola, nelle quali la più sofferente si lamenta di Pt_5 ricevere le citazioni, il giorno del suo compleanno, ma ha subito senza colpo ferire la perdita di una figlia diciassettenne, per non averla portata al pronto soccorso per tempo (certificato medico rilasciato nell'anno 2012 dalla psichiatra VIOLA al paziente nato nel 1938, certificato dunque che non soltanto è del tutto Per_4 irrilevante ai fini di questa controversia, ma che costituisce anche violazione della
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 11 riservatezza del paziente, sicché della produzione va data notizia al Pubblico ministero in sede per ogni eventuale provvedimento di sua competenza);
• 16.2 – 16.3 – 16.4 – certificazioni della drssa Sarah Viola, contrastati con le note cliniche (per le quali valgono le medesime considerazioni svolte sulla produzione 16.1)
• 17 – testimonianza di , colui che inventa la storia del porcellino-salvadanaio Per_5 per spiegare la mancanza di fatture e di pagamenti diretti ai legali (testimonianza resa nel procedimento penale RG 479/2017 del tribunale di MONZA, a carico di
, di cui non è dato comprendere la rilevanza ai fini di questo Parte_1 procedimento).
Colla terza memoria, infine, l'attore produsse:
➢ 19 – atto di appello avverso sentenza del Tribunale di Monza 1903/2023 (cioè l'appello proposto dall'avv. PERSANO GIULIO MASSIMO contro la sentenza del Tribunale di Monza n. 1903/2023 nella causa RG, sentenza che aveva dichiarato “inammissibile la citazione e le domande proposte per inesistenza della procura ad litem” e quindi aveva condannato il NO a rifondere ai convenuti e le spese CP_1 Controparte_2 di lite, nonché a pagare, ex a. 96/1 cpc la somma di € 4.200,00 ciascuno);
➢ doc. 20 a doc.38 – gli allegati alla causa definita con la sentenza (n.41 produzioni convenuto Tribunale di Monza 1903/2023 e in particolare: CP_1
◦ 20 - lettera di risposta avv. alla contestazione disciplinare CP_1
◦ 21 – Lettera Unipol apertura sinistro CP_1
◦ 22 – comparsa di costituzione avv. CP_1
◦ 23 – memoria istruttoria di replica avv. CP_1
◦ 24 – seconda risposta avv. del 15 dicembre 2021 CP_1
◦ 25 – verbale udienza 16 giugno 2021
◦ 26 – transazione 18 ottobre 2018 (stipulata fra e Controparte_4 [...]
) Parte_2
◦ 27 – transazione 14 marzo 2019 (stipulata fra e Controparte_4 [...]
) Parte_2
◦ 28 – procura alle liti rilasciata da (priva di data e di indicazione Parte_2 del procedimento cui accede, rilasciata agli avv. PERSANO e Pt_1
[...]
◦ 29 – memoria di replica avv. CP_1
◦ 30 – procura alle liti allegata alla prima memoria r.g. 10424/2021
◦ 31 – altra procura alle liti allegata alla prima memoria r.g. 10424/2021
◦ 32 – Storico fascicolo (elenco documenti) r.g. 670/2017 Tribunale di Pordenone
◦ 33 – Rogito da PET a Per_6
◦ 34 – Rogito da PET a Milanese e Per_7
◦ 35 – Rogito da PET a + 9 Controparte_13
◦ 36 – lettera di garanzia di PET a Per_6
◦ 37 – lettera di garanzia da PET a Milanese e Per_7
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 12 ◦ 38 – atto di divisione immobiliare del 2010.
Non si rinviene peraltro traccia degli atti del procedimento RG 8722/2020 del tribunale di MI, nel quale, a dire dell'attore, il aveva “già messo in difficoltà il giudice del Tribunale di CP_1
MI … con un comportamento a dir poco scellerato”. Non è dato quindi comprendere quali fossero le parti di quel procedimento, né quale sia stato il suo esito, in ciò assorbita la mancata illustrazione della rilevanza ai fini di questa lite.
Alla luce di tali elementi, le doglianze dell'attore sono appunto prive di qualunque fondamento.
In primo luogo, sebbene “nella causa r.g. 1888/2021 davanti al Giudice di pace di OL l'avvocato non [fosse] la controparte, né il difensore”, nondimeno proprio l'atto Parte_1 di opposizione a precetto che introdusse il procedimento innanzi al giudice di pace, nel quale il si costituì colla comparsa in discorso, faceva espresso riferimento al suddetto CP_1 Pt_1
posto che nell'opposizione (a firma dell'avv. PALMIERI Guido) si legge fra l'altro (quale
[...]
“SECONDO MOTIVO”):
◦ “acc to delle spese legali (una vera assurdità), mancano le spese legali per l'avvocato e per l'avvocato Giulio Massimo NO; o meglio – stante il criterio Parte_1 nsivi "diecimila euro" per parte (ad esempio ) la parte di Controparte_9 ebbe essere ripartita nei legali che si sono succeduti: RL - Parte_2
e NO – ; Pt_1 CP_1
◦ “(a) le spese legali degli avvocati e NO gravano solo sulla parte Pt_1 [...]
, oppure sulla parte ; Parte_2 CP_
È perciò innegabile, anzi è del tutto evidente che le questioni esaminate dall'opposto nella CP_1 sua comparsa di risposta all'opposizione a precetto erano tutt'altro che estranee a quel procedimento innanzi al giudice di pace: la loro trattazione nella comparsa di risposta costituiva legittima e giustificata replica alle tesi prospettate dall'opponente nell'atto di opposizione a precetto, e comunque riguardavano la genesi processuale del medesimo precetto, il quale aveva a oggetto la rifusione delle spese di lite pel procedimento nel quale il aveva assistito CP_1
Parte_2
Si deve poi escludere che la trattazione di tali questioni avesse “il malcelato scopo di offendere calunniare e ingiuriare una parte estranea al processo”. Intanto, l'odierno attore non era affatto estraneo a quel processo, come dimostra anche Pt_1 il fatto che, nell'opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale di OL, proprio l'opponente aveva scritto che parte delle somme oggetto del precetto sarebbero state da imputare agli avv. e aggiungendo persino -come si legge pag. 6 di Parte_1 CP_10 quell'atto di opposizione- che “dovranno intervenire in questa causa anche gli avvocati
[...]
e Giulio NO a rivendicare la propria parte di competenze”. Pt_1
La modalità espressiva non contiene nessuna offesa né calunnia né ingiuria, poiché le difese
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 13 rispettano la doverosa continenza.
Sostiene ancora l'attore che la condotta della convenuta dovrebbe ritenersi illecita in quanto CP_2 tale convenuta diede conto nel verbale del giudice di pace d'aver prodotto una sentenza colle seguenti locuzioni: “si produce la sentenza della corte di cassazione 11429 del 12 dicembre 2020 (depositata il 24/03/2021) che ha confermat atico e strumentale di incessanti e infondate azioni giudiziarie da parte dell'avv. ( , che non è nè parte né difensore, ndr) a Pt_1 Pt_1 quanto esposto nella propria (sic!) comparsa di costituzione e risposta si chiede di poter precisare le proprie conclusioni” [i commenti sono dell'odierno attore, NdE]. Risulta dunque del tutto oscura la ragione per la quale la produzione di tale sentenza (provvedimento che l'attore si è peraltro astenuto dal produrre in questa sede impedendo così l'indispensabile vaglio della sua tesi) dovrebbe integrare un illecito commesso dalla CP_2
Come si è già sottolineato, neppure le “altre vicende” esposte nella comparsa di risposta all'opposizione a precetto possono considerarsi “estranee all'opposizione a precetto”, in quanto come si è visto in precedenza “i rapporti tra (che non è parte del giudizio Parte_2 davanti al Giudice di Pace) e gli avvocati Giulio Massimo NO e (a loro volta Parte_1 estranei a questo giudizio)” costituivano il nucleo argomentativo dell'opposizione a precetto, contro cui l'odierno convenuto aveva perciò pieno diritto di svolgere le sue difese.
Ancora, non è davo ravvisare nelle parole del convenuto nessuna accusa di “tentativo di CP_1 estorsione” perpetrato dal posto che, a norma dell'a. 629 cp, l'estorsione è il delitto di Pt_1 chi “mediante violenza o minaccia, costringe[…] taluno a fare o ad omettere qualche cosa” e in tal modo “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, mentre nella comparsa di risposta “incriminata” non v'è accenno a violenza né a minaccia: nella sesta pagina (non numerata) della comparsa di risposta depositata il 27.5.2021 si legge infatti soltanto che lo scambio di corrispondenza ivi prodotto “dimostra l'eccessiva perentorietà del anche per conto del Per_8
NO, messa in campo per coercere una decisione dell'allora sfortunato cliente che si sarebbe comunque dimostrata sbagliata”, sicché neppure viene prospettato l'indispensabile dolo specifico. Mancando persino l'accusa che il avesse posto in essere una condotta idonea a costituire Pt_1 estorsione, resta necessariamente esclusa anche la configurabilità della calunnia in danno del stesso. Pt_1
Nello stesso modo, l'aver sostenuto che “l'abuso dello strumento processuale, quindi, non è censura nuova per il difensore” trova diretto riscontro nella sentenza del tribunale di PORDENONE, che infatti aveva condannato la parte ivi assistita (anche) dall'odierno attore a pagare una somma ex a. 96/3 cpc, che presuppone sostanzialmente l'abuso dello strumento processuale. Resta quindi esclusa anche sotto questo profilo la fondatezza della tesi che vorrebbe ravvisare nella condotta degli odierni convenuti un illecito, tanto meno sotto forma di ingiuria o di diffamazione.
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 14 Per ciò che attiene alle ipotetiche “accuse calunniose di infedele patrocinio” riferite a “un foglio di precisazione delle conclusioni 'in palese conflitto di interessi con il basterà Parte_2 qui notare che proprio l'assistito come si legge nell'email del 15.11.2019 Parte_2
(prodotta come dallo stesso attore come doc. 03.2), si era rivolto al e al NO scrivendo
Pt_1 loro: “Egregi Avvocati e NO, con estremo stupore ho appurato che contrariamente a
Pt_1 quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte. Ritengo sia stata una condotta molto grave”. Le argomentazioni del sulla questione non sono del resto confutabili CP_1 dalle transazioni dell'ottobre 2018 e del marzo 2019, trattandosi di atti ampiamente precedenti rispetto all'email citata. Era insomma lo stesso cliente dell'odierno attore che al medesimo ascriveva il mancato rispetto delle sue indicazioni, ciò che certamente legittima il
Pt_1 dubbio circa la configurabilità del reato ex a. 380 c.p.. Deve infatti riconoscersi che l'ingiustificato mancato rispetto della volontà dell'assistito integra astrattamente il delitto di patrocinio infedele, posto che la norma in questione recita: “Patrocinio o consulenza infedele” Il patrocinatore … che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata… è punito… È appena il caso di notare che, nel breve periodo in cui fu assistito dal ques'ultimo
Pt_1 formulò, nell'asserito interesse di conclusioni favorevoli alle domande Parte_2 dell'attore (anch'esso assistito dal medesimo , e dunque opposte sia alla richiesta di
Pt_1 rigetto di tali domande formulate colla comparsa di risposta depositata dal precedente difensore, sia alle conclusioni formulate poi dal difensore che sostituì il seguito della sua revoca.
Pt_1
In conclusione, nessuno dei convenuti risulta responsabile di nessuno degli illeciti ipotizzati dall'attore, sicché ogni domanda da costui proposta nei loro confronti è totalmente infondata e dev'essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il DM 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, in importo fra i parametri minimi e i medi) tenendo conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
La totale soccombenza dell'attore per la totale infondatezza della domanda (proposta peraltro con toni e locuzioni tutt'altro che appropriate, come sono certamente definibili espressioni come
“delinquenziale” riferita al comportamento del convenuto -pag. 1 della citazione-, o anche
“associata al comportamento delinquenziale del suo mandante” riferito alla -quinta pagina, CP_2 non numerata- e ancora “l'avv. si appresta a delinquere a sua volta” -ibidem-) giustifica e CP_2 impone l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, dovendosi anche sottolineare la capziosa elusione, nella narrativa, di tutti i fatti anteriori all'opposizione a precetto, oltre che lo stesso contenuto dell'opposizione a precetto, la cui lettura avrebbe agevolmente dovuto indurre l'attore, avvocato, ad avvedersi della assoluta inconsistenza della sua pretesa.
L'attore dev'essere perciò condannato a pagare a ciascuno dei due convenuti, anche l'ulteriore
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 15 somma che si stima equo di determinare, per ciascuno, in misura pari alla metà della cifra rispettivamente liquidata a titolo di compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. respinge le domande proposte dall'attore ; Parte_1
2. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto CP_1 liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta , Controparte_2 liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore pagare a Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
5. letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare a Parte_1 [...]
l'ulteriore somma di € 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
CP_2
6. dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede, per ogni valutazione di sua competenza, dei documenti prodotti dall'attore il 19 settembre 2023 sub 16.1 (note della dottoressa VIOLA Sarah), 16.2 – 16.3 – 16.4 (certificazioni della medesima dottoressa VIOLA), documenti che appaiono del tutto irrilevanti ai fini di questa controversia e nei quali sono contenuti dati sensibili del paziente psichiatrico nato nel Per_4
1938, che non è parte di questo procedimento.
Così deciso il giorno 24 febbraio 2025 dal tribunale di MI. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 16
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 49399 / 2021 R.G., promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. PALMIERI GUIDO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. CP_1
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._3 col procuratore domiciliatario avv. KOFLER GEORG, CP_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il nuovo difensore dell'attore chiede la distrazione delle spese e conferma le conclusioni della prima memoria (dep. 20.7.2023), cioè:
“Le conclusioni devono essere così integrate:
- Accertare e dichiarare che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in maniera inammissibile, condannare i convenuti al risarcimento del danno da lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia, anche in ragione del ritardo apportato nella definizione della controversia
- Accertare e dichiarare che l'avv. ha falsamente attestato di avere formulato CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale anche secondo i canoni dell'art. 20 c.p.c.,
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 1 impregiudicata ogni diversa azione, condannarlo per lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia Conclusioni così integrate alle domande svolte in citazione
… appurata la conoscenza dei fatti da parte dell'avvocato avvenuta Parte_1 mediante trasmissione di e-mail – accertare nei confronti di – estraneo al Parte_1 giudizio r.g. 1888/2021 del giudice di pace di OL - le accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive, e le relative produzioni, condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia.
- Con sentenza da pubblicare sui principali quotidiani a spese dei convenuti”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria (dep. 18.7.2023), cioè: CP_1
“Nel merito … respingersi la domanda attorea in quanto infondata … e promossa in➢ violazione dell'art. 96 c.p.c. con conseguente condanna per responsabilità aggravata nei termini ritenuti di giustizia”
La convenuta onferma le conclusioni della prima memoria (dep. 20.7.2023), cioè: CP_2
“In via preliminare di rito: • Si eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di MI in favore del Tribunale di OL ... Sempre in via preliminare di rito: • Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva dell'avv. … Controparte_2
Nel merito: • Rigettare la domanda attorea in quanto infondata … ”
Lo svolgimento del processo
Con “atto di citazione per fatto illecito” datato 12.12.2021, l'avvocato attore citava in giudizio i due avvocati odierni convenuti, chiedendo di “condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia” in relazione al danno derivatogli dalle “accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive”, formulate negli atti di causa depositati nel procedimento RG 1888/2021 (giudice di pace di OL) e così concludeva:
“appurata la conoscenza dei fatti da parte dell'avvocato avvenuta mediante Parte_1 trasmissione di e-mail – accertare nei confronti di – estraneo al giudizio r.g. Parte_1
1888/2021 del giudice di pace di OL - le accuse calunniose di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio nonché di procedere ad azioni eccessive, e le relative produzioni, condannare i convenuti per fatto illecito al risarcimento del danno in via solidale, da quantificarsi in 150.000 euro, o nella somma di Giustizia. Con sentenza da pubblicare sui principali quotidiani a spese dei convenuti”. A sostegno della sua domanda, l'attore esponeva che:
• l'odierno convenuto, avvocato quale “antistatario di spese legali” s'era costituito CP_1 nel procedimento di opposizione a precetto proposto da (ivi assistito Controparte_4 dall'avv. PALMIERI GUIDO);
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 2 • il aveva “già messo in difficoltà il giudice del Tribunale di MI r.g. 8722/2020 con CP_1 un comportamento a dir poco scellerato” e si “appresta[va] a rinnovare gli illeciti, ancor più gravemente”;
• “nella causa r.g. 1888/2021 davanti al Giudice di pace di OL l'avvocato
[...] non era né la controparte, né il difensore”; Pt_1
• “Si tratta di un comportamento delinquenziale messo in atto per conseguire la vittoria processuale “costi quel che costi”, cioè anche a costo di commettere illeciti, senza ritegno
… la strategia processuale: vincere le cause introducendo questioni assolutamente estranee, con il malcelato scopo di offendere calunniare e ingiuriare una parte estranea al processo”;
• “All'udienza il legale dal comportamento disinvolto si fa sostituire dall'avv. CP_2
la quale si comporta da par suo e scrive a verbale: "si produce la sentenza della
[...] corte di cassazione 11429 del 12 dicembre 2020 (depositata il 24/03/2021) che ha confermato l'utilizzo sistematico e strumentale di incessanti e infondate azioni giudiziarie da parte dell'avv. ( che non è nè parte né difensore, ndr) a quanto esposto Pt_1 Pt_1 nella propria (sic!) comparsa di costituzione e risposta si chiede di poter precisare le proprie conclusioni". (doc.2)”;
• “Il legale si esprime sempre con linguaggio triviale, da par suo, e riferito alla difesa tecnica scrive "confonde le cose" e "non capisce", oltre a tante amenità delle quali altri potrà dolersi separatamente chi ha Diritto, la parte e il suo legale”;
• “Dalla pagina 6 il legale richiama altre vicende, estranee all'opposizione a precetto, ed in particolare richiama i rapporti tra (che non è parte del giudizio Parte_2 davanti al Giudice di Pace) e gli avvocati Giulio Massimo NO e (a Parte_1 loro volta estranei a questo giudizio). Anche a questo proposito l'avv. Giulio Massimo NO è pronto a valutare analoga iniziativa risarcitoria”;
• “l'avv. accusa l'avvocato di un tentativo di estorsione. Ed è un CP_1 Parte_1 reato, quello di calunnia. Per rafforzare la calunnia, il accusa "l'avv. non è CP_1 Pt_1 nuovo a iniziative eccessive (doc.7-9)", ancora una volta riferendosi all'avvocato
[...]
verso il quale scimmiotta una valutazione sul comportamento processuale così Pt_1 descritto "l'abuso dello strumento processuale, quindi, non è censura nuova per il difensore". Il legale - senza precisare il nome proprio - vuole confondere davanti al giudice di pace di OL il difensore a lui contrapposto (avvocato Guido Palmieri) con l'avvocato che invece non è né parte né difensore. Confonde perché vuole Parte_1 delinquere, non perché non sappia quello che scrive. In questo modo il legale si macchia di ingiuria e diffamazione, assolutamente gratuita”;
• “Alla pagina 9 il legale ritorna sulle accuse calunniose di infedele patrocinio … e riferisce di un deposito di un foglio di precisazione delle conclusioni "in palese conflitto di interessi con il , condotta che ha costretto il qui esponente (ancora una volta si Parte_2 confonde, l'esponente P.ET non è parte in quella causa) a revocare il mandato nell'immediato a loro conferito". Ovviamente è consapevole della verità contraria, rappresentata dalle transazioni raggiunte da P.ET con lo zio Controparte_4
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 3 (docc.3-4), anche sotto il profilo che la procura alle liti, dapprima fu rilasciata all'avvocato Massimo Giulio NO, nemmeno all'avvocato (doc.5). Parte_1
Anche l'accusa di infedele patrocinio costituisce una calunnia”;
• il unque “tratta di questioni estranee all'opposizione a precetto, e con riguardo a CP_5 soggetti che non sono parti in causa. La frase vuole riassumere la condotta professionale del (solo?) avvocato e si pone quale ennesimo illecito, la diffamazione”; Parte_1
• i due avvocati qui convenuti, “ognuno nel proprio ambito di competenza, hanno commesso svariati atti illeciti, di natura civile, penale e disciplinare. Per prima cosa hanno fatto riferimento a fatti estranei al tema in giudizio, e alle parti in causa. La materia è l'opposizione a precetto”;
• “né l'avvocato né l'avvocato Giulio Massimo NO (e nemmeno Parte_1
PET) sono ed erano parti di quel giudizio”;
• “le due accuse di tentativo di estorsione e di infedele patrocinio sono di gravità tale, anche perché estranee al contesto, che non meritano commento”;
• “se il biasimo morale e giuridico colpisce il legale firmatario della comparsa, che può avere diverse ragioni di astio con l'avvocato (ad esempio quello di essere Parte_1 stato scoperto il primo dal secondo a "trafficare durante un processo", come emerso chiaramente in quello r.g. 8722/2020) non si comprende come l'avv. si sia associata CP_2 al comportamento delinquenziale del suo mandante (in questa l'analogia con altro caso appare veramente inquietante)”;
• “l'avv. si presta a delinquere a sua volta. Di solito i “vecchi” accusano i giovani di CP_2 essere “inesperti”, ma in questo caso si tratta di maggiorenni e di trentenni, un'età in cui era morto dopo aver lasciato 1.400 capolavori immortali di musica, come Persona_1
che di anni ne ha vissuti ancora meno e di capolavori ne avrà Persona_2 scritti meno, anche sommando quelli che gli sono stati attribuiti in seguito. L'avv. CP_2 non è una adolescente, e non poteva non rendersi conto che stava commettendo un reato, anzi più di uno, del quale ora è chiamata a risponde in questa sede ai soli effetti civili”;
• “i fatti di calunnia e di diffamazione si riferiscono ad accuse quali il “tentativo di estorsione” e “di infedele patrocinio”, aggravate dalla circostanza che (a parte non essere vere) si riferiscono a vicende per nulla attinenti alla materia della causa (una opposizione a precetto) e alle parti in causa (Avvocato e avvocato Giulio Massimo Parte_1
NO e PET). Ad entrambi i convenuti bisogna riconoscere la mancanza di ogni freno morale, anche nella diffamazione”;
• “il gratuito inserimento di queste vicende nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nella stessa verbalizzazione a cura dell'avv. impone di considerare la CP_2 solidale responsabilità dei convenuti, e di commisurare il risarcimento del danno nella somma di 150.000 euro, a titolo solidale, assieme alla pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani e anche locali, sentenza che ci auspichiamo condannerà questi convenuti, al pari di altri”.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata il 22.2.2022, eccependo l'incompetenza CP_1
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 4 per territorio di questo tribunale, contestando nel merito la domanda e sottolineando che -nella causa da cui aveva tratto origine l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace- “tutte le domande proposte da con gli Avv.ti e Giulio NO e da Controparte_4 Parte_1 in proprio, sono state respinte perché infondate e inammissibili. Parte_1 CP_4
è stato condannato a risarcire i danni ex art. 96 cpc”; aggiungeva che “proprio il
[...] contenuto dell'atto di citazione in opposizione al precetto introduttivo del procedimento n. 1888/2021 avanti al Giudice di Pace di OL … illustra le ragioni per cui il Sottoscritto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in quella sede … ha richiamato fatti riferiti all'avv. ( e all'avv. NO”. Pt_1 Pt_1
Il convenuto quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 15.3.2022 eccependo CP_2
l'incompetenza territoriale di questo tribunale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando di avere “agito, nello specifico contesto di cui è causa, in qualità di mero sostituto processuale del collega avendo quest'ultimo conferito delega perché lo sostituisca in CP_1 udienza. L'avv. nell'eseguire la delega conferita dall'avv. … ha Controparte_2 CP_1 operato solo ed esclusivamente quale “longa manus“ del sostituito avv. in modo che CP_1
l'attività processuale da lei svolta è, pertanto, riconducibile soltanto all'esercizio professionale del medesimo ed è come se fosse direttamente svolta dallo stesso. Ne consegue, che CP_1
l'esercizio dell'attività processuale d'udienza da parte dell'avv. è avvenuto in tale CP_2 occasione sulla base nonché nei limiti di specifiche istruzioni ricevute dal collega il quale CP_1 abbia, per l'appunto, conferito delega al fine di farsi sostituire in causa per sua impossibilità di presenziare personalmente all'udienza”. La convenuta quindi concludeva chiedendo il CP_2 rigetto della domanda.
Con provvedimento 4.4.2022 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni sulle preliminari eccezioni dei convenuti. Precisate le conclusioni come da note scritte, interpretate come conferme delle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, all'udienza 15.12.2022 venivano assegnati i termini ex a. 190 cpc. Con ordinanza 14.4.2023, considerato che le eccezioni d'incompetenza sollevate dai due convenuti erano inammissibili poiché incomplete (in quanto non tenevano conto dei possibili fori alternativi, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità desumibile anche da Cass. Sez. 6, ordinanza n. 24632 del 05/11/2020), la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del 20.6.2023 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc. A seguito della comunicazione del 21.12.2023, con cui l'Ordine degli avvocati di Monza informava che “il 15/12/2023 con N. SIEP 1541/2023 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di MI - ha disposto ex art. 662 c.p.p. Controparte_6
l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dalla professione legale- forense, inflitta all'Avv. nato a MI il [...], in [...] alla Sentenza Parte_1
n. 4187/2022 - Reg. Gen. n. 6492/2020 - R.G.N.R. n. 1576/2015, emessa in data 6/6/2022 dalla
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 5 Corte d'Appello di MI sez. I penale, in riforma della Sentenza n. 792/2020 del 19/06/2020 del Tribunale di Monza - definitiva il 12/5/2023”; considerato che in questo processo l'attore sta in giudizio personalmente;
visto l'a. 42/2 lett. A del regio decreto legge Parte_1
n. 1758 del 1933 secondo cui l'interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta di diritto (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 308 del 11/01/2005) la cancellazione dall'Albo degli avvocati;
rilevato che si verteva nell'ipotesi regolata dall'a. 301 cpc, con ordinanza 4.1.2024 il processo veniva quindi dichiarato interrotto dalla data di decorrenza della sanzione accessoria in discorso, essendo sopravvenuta l'irrevocabilità della condanna penale dell'odierno attore ormai privato della qualità necessaria ex a. 86 cpc. A seguito di istanza depositata il 13.3.2024 dal nuovo difensore dell'attore, la causa veniva riassunta e all'udienza 27.6.2024 (assenti sia l'attore personalmente sia il suo difensore) passava in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate, compresa quella di estinzione del giudizio ex a. 307 cpc per tardività della riassunzione. A seguito di ulteriore istanza dell'attore, depositata lo stesso 27.6.2024 (subito dopo l'udienza predetta), la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata per la definitiva precisazione delle conclusioni. All'udienza ordinaria del 12 febbraio 2025 le parti, rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, svolgevano discussione orale ex a. 281 sexies cpc all'esito della quale il giudice tratteneva la causa per la decisione.
I motivi della decisione
Si deve preliminarmente ricordare che le eccezioni di incompetenza territoriale sono già state dichiarate inammissibili con ordinanza 14 aprile 2023. Inoltre, va sottolineato che le “domande” aggiunte dall'attore nella (successiva) prima memoria (dep. 20.7.2023), nella quale egli chiede di “dichiarare che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata formulata in maniera inammissibile, condannare i convenuti al risarcimento del danno da lite temeraria … anche in ragione del ritardo apportato nella definizione della controversia” nonché di “dichiarare che l'avv. ha falsamente attestato di avere formulato l'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale anche secondo i canoni dell'art. 20 c.p.c., … condannarlo per lite temeraria nella somma ritenuta di giustizia”), sono manifestamente inammissibili poiché non attengono al merito della controversia e in ogni caso l'a. 96 cpc non trova applicazione rispetto alle ordinanze emesse nel corso del processo.
Nel merito, risulta indispensabile mettere dapprima ordine nella talora caotica e comunque non sempre lineare e completa esposizione dei fatti offerta dall'attore, l'attenzione del quale ultimo si sofferma unicamente sull'opposizione a precetto proposta innanzi al giudice di pace di OL, omettendo di riferire dei procedimenti all'esito dei quali era stato notificato quel precetto.
Occorre allora prender le mosse dal procedimento RG 670/2017 del tribunale di PORDENONE, concluso colla sentenza n° 616/2020 (doc. 2 del convenuto), dalla cui esecuzione trae origine
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 6 l'opposizione a precetto proposta da (procedimento nel quale sarebbero stati Controparte_4 commessi gli illeciti di cui si duole l'attore) per poi riepilogare gli accadimenti concernenti le due opposizioni a precetto relative al titolo costituito dalla menzionata sentenza 616/2020.
La complessiva vicenda processuale può essere riassunta come segue:
(a) con atto di citazione iscritto a ruolo il 7.3.2017 con RG 670/2017, Controparte_4
(inizialmente assistito dall'avv. CERIELLO) chiese al tribunale di Pordenone, ex a. 2932 cc, una pronuncia che costitutisse in suo favore il trasferimento della quota di cinque cinquantaduesimi di un immobile sito in San Michele al Tagliamento (trasferendo i restanti quarantasette cinquantaduesimi al convenuto o in alternativa Controparte_7 anch'essi in favore del predetto attore); (b) convenuti in quel procedimento, oltre al , erano e CP_7 Controparte_8
i quali (tutti assistiti dall'avv. BORLINA) si costituirono il Parte_2
20.6.2017 chiedendo di rigettare le domande e di condannare l'attore ex a. 96 cpc;
(c) deceduto nelle more il convenuto con atto del 29.8.2017 il suddetto CP_8 procuratore dei convenuti si costituì per conto di quale unico Parte_2 erede del padre;
CP_8
(d) con atto del 5.11.2019 il suddetto convenuto si costituì col Parte_2 patrocinio dell'avv. (la sentenza non specifica quale dei due) e dell'avv. Pt_1
PERSANO e contestualmente formulò “conclusioni congiunte a quelle di parte attrice”, asserendo essere intervenuta una transazione fra il medesimo
[...]
e lo zio, (doc. 8 convenuto;
in altri termini quello
Parte_2 Controparte_4 CP_1 stesso che -colla comparsa di risposta redatta dall'avv. BORLINO-
Parte_2 aveva chiesto il rigetto della domanda di successivamente, scelse di Controparte_4 farsi assistere to dall'odierno attore e chiese invece di pronunciare una Pt_1 sentenza costitutiva in favore del medesimo (cioè di accogliere le Controparte_4 domande dell'attore); (e) premesso che con atto del 20.3.2018 aveva loro venduto la
Parte_2 proprietà dell'immobile in discorso, vari soggetti intervennero poi volontariamente il successivo 11.11.2019, allegando d'essere successori a titolo particolare nel diritto controverso e chiedendo perciò il rigetto delle domande dell'attore; (f) con ricorso del 20.11.2019 ancora assistito dall'avv.
Parte_2
(come si ricava dal doc. 8 dell'odierno convenuto e Parte_1 CP_1 dall'avv. PERSANO, chiese di estromettere dal giudizio i predetti intervenuti;
(g) dopo tre settimane, però, con atto del 13.12.2019 (anche quale Parte_2 erede del padre) si costituì col nuovo difensore, avv. (odierno convenuto), CP_1 revocando il precedente incarico all'avv. (benché la sentenza Parte_1
616/2020 non precisi quale dei due è nondimeno agevole comprendere che si Pt_1 tratta appunto di posto che solo costui fu anche parte del Parte_1 procedimento RG 670/2017, in quanto vi intervenne volontariamente, come si ricava
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 7 dall'intestazione del provvedimento in esame); (h) infatti, con atto del 5.3.2020 interven te l'a in Parte_1 proprio, “non tanto nell'interesse di e di , avendo Controparte_4 Parte_2 precisato le conclusioni nel comune interesse come rappresentato in causa, rio interesse a non veder modificate le conclusioni rassegnate – e sulle quali ha Controparte_4 espresso piena adesione con la corrispondenza inviata al nipote”; (i) con atto del 21/5/2020 l'attore già assistito dal solo avv. Controparte_4
CERIELLO, si costituì anche cogli ulteriori difensori avv. PALMIERI Guido e Parte_1
(j) con sentenza 616 pubblicata il 19.11.2020, il tribunale di Pordenone: i. rigettò le domande dell'attore Controparte_4
ii. dichiarò il difetto di legittimazione a intervenire dell'avv. in Parte_1 proprio;
iii. condannò l'attore ex a. 96/3 cpc a pagare la somma di EUR Controparte_4
3.000,00 al convenuto e la somma di EUR 3.000,00 al Parte_2 convenuto Controparte_9 iv. condannò a rifondere le spese di lite dei convenuti;
Controparte_4
v. liquidò per tale titolo a (in proprio e quale erede di Parte_2
) EUR 10.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di CP_8 legge, disponendo la distrazione “in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. limitatamente alla somma di € 3.000,00 oltre CP_1 accessori di legge”; vi. liquidò le spese di lite di in EUR 125,00 per Controparte_9 esborsi e EUR 10.000,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
vii. compensò integralmente le spese di lite tra l'attore e tutti gli intervenuti;
viii. ordinò al Conservatore dei registri immobiliari di Venezia, Comune di San Michele al Tagliamento, di cancellare le trascrizioni della domanda giudiziale eseguite in data 14.3.2017;
(k) successivamente, con atto di citazione del 10 gennaio 2021 (assistito Controparte_4
“per procure rilasciate in primo grado” dal -solo- avv. PALMIERI Guido) propose opposizione innanzi al tribunale di OL (RG 373/2021) contro il precetto notificatogli da Parte_2
(l) in esito a tale giudizio, con sentenza 706 pubblicata il 15.7.2021 (dalla cui epigrafe peraltro risulta difeso non solo da PALMIERI Guido bensì pure da Controparte_4
il tribunale di OL respinse l'opposizione (al precetto di Parte_1
e tutte le domande dell'opponente, condannando Parte_2 CP_4
a pagare all'opposto (appunto, le spese di lite, liquidate
[...] Parte_2 in EUR 3.975,00 oltre accessori e oneri di legge;
in particolare il tribunale con tale sentenza: i. richiamando in proposito il costante orientamento di legittimità, dichiarò
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 8 infondato il primo motivo di opposizione (con cui l'opponente eccepiva che la condanna alle spese non si potesse ritenere esecutiva); ii. trattandosi di questioni inammissibili poiché relative al merito della controversia, dichiarò infondati il secondo e il terzo motivo dell'opposizione (coi quali l'opponente lamentava fra l'altro che parte delle somme oggetto del precetto sarebbero state da imputare agli avv. e Parte_1 CP_10
tanto che -come si legge a pag. 6 dell'atto di opposizione- “dovranno
[...] intervenire in questa causa anche gli avvocati e Giulio NO a rivendicare Parte_1 la propria parte di competenze”); iii. respinse, siccome infondato, il quarto motivo, secondo cui vi sarebbe stato frazionamento del credito in ragione della separata notifica di distinti precetti da parte dei separati creditori;
iv. dichiarò in parte inammissibile e in parte infondato il quinto motivo;
(m)con separato atto di citazione, datato 21 gennaio 2021 e iscritto a RG 1888/2021,
(“assistito per procure rilasciate in primo grado” dall'avv. PALMIERI Controparte_4
Guido) propose innanzi al giudice di pace di OL altra opposizione contro il (solo) precetto notificatogli dall'avv. svolgendo i seguenti motivi, sostanzialmente CP_1 riproducendo quelli già svolti innanzi al tribunale nell'opposizione sopra sintetizzata, sicché nel procedimento RG 373/2021 dedusse i seguenti motivi: i. “PRIMO MOTIVO”: inefficacia del precetto siccome fondato su sentenza costitutiva non definitiva;
ii. “SECONDO MOTIVO”: illegittimo frazionamento del credito, tanto più che la sentenza 616/2020 aveva liquidato compensi “in eccesso, ma nell'eccesso anche in difetto laddove, accolto il fra spese legali (una vera assurdità), mancano le spese legali per l'avvocato e per l'avvocato Giulio Massimo NO; o meglio – Parte_1
criterio ado i "diecimila euro" per parte (ad esempio CP_9
) la parte di d e essere ripartita nei legali che si sono
[...] Parte_2 succeduti: RL - e NO – ; l'opponente in proposito aggiungeva: Pt_1 CP_1
“L'attività professionale degli avvocati lombardi non si capisce se il giudice pordenonese l'abbia volutamente ignorata (nel qual caso dovrebbe aggiungersi, ma vi sarebbe un inspiegabile superamento della liquidazione delle spese) oppure l'abbia negligentemente omessa;
dato che questo è il caso, vi possono essere alcune soluzioni: (a) le spese legali degli avvocati e Pt_1
NO gravano solo sulla parte , oppure sulla parte oppure (b) le Parte_2 CP_ spese legali gravano su entrambe le parti, una volta che il credito sia stato riconosciuto illegittimamente frazionato. L'unico rimedio, era quello di fare un unico atto di precetto, sia per il cliente, sia per l'antistatario, ma invece in questo caso l'illegittimo frazionamento si estende al precetto (duplicato, forse al fine di lucrare le spese legali)”; iii. “QUARTO MOTIVO” [il “terzo” motivo è infatti esposto dopo il , NdE]: CP_11 condanna per lite temeraria e la regolazione delle spese nei confronti dei terzi intervenuti, osservando sul punto che si dovrebbe escludere che il mancato
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 9 accoglimento della domanda di condanna ex a. 96/1 cpc, svolta dal convenuto, possa giustificare la piena soccombenza dell'attore; iv. “QUINTO MOTIVO” indebita duplicazione delle spese di lite liquidate al convenuto posto che “ era assistito prima dall'avv. RL Parte_2 Parte_2
e poi dall'avv. Appare evidente che la liquidazione (per all'avv. CP_ Parte_2
RL sia già compresa nella liqu e (attribuita a ) e che la eventuale CP_9 va fase (in favore dell'avv. possa essere da suddividersi con gli avvocati CP_1
e Per può essere liquidata alcuna autonoma somma a titolo di Pt_1 spese legali p ”; “Se l'evento discriminant mandato Parte_2 agli avvocati e NO, allora la parte a sarebbe Pt_1 Parte_2 gravata dalla parte spettante anche agli avvocati e NO”; Pt_1
v. “TERZO MOTIVO”, intitolato “condanna per lite temeraria e illegittimo frazionamento del credito”, ove l'opponente (assistito dall'avv. asserisce Pt_1 che “la somma a debito del diviene per questi un nti della Controparte_4 controparte, dato che con il pagam agli avvocati Parte_1
NO, in virtù della transazione, diviene creditore non solo del Controparte_4 [...]
, ma anche dell'antistatario, non ultimo per aver frazionato il credito con la notifica di Parte_2 un atto di precetto per ognuno”.
Alla luce di tali elementi, la domanda di risarcimento qui proposta dall'attore risulta totalmente infondata.
In primo luogo si deve notare che, malgrado il suo atto di citazione datato 12 dicembre 2021 menzioni cinque produzioni (e cioè: la comparsa di costituzione dell'opposizione a precetto innanzi al giudice di pace -indicata come doc. 1-; il verbale di quella causa -indicato come doc. 2-; le “transazioni raggiunte da P.ET con lo zio ” -indicate come doc. 3 e Controparte_4
4-; una non meglio precisata procura alle liti in favore -per quanto è dato comprendere- dell'avv. NO -indicata come doc. 5-), nondimeno l'attore odierno, a corredo della citazione, produsse solo due documenti, cioè:
• la “comparsa di costituzione nel procedimento 1888/2021 del giudice di pace di CP_1
OL;
• il verbale dell'udienza 16 giugno 2021 di quella causa.
I due documenti descritti come transazioni fra zio e nipote, elencati in calce alla citazione ma non prodotti insieme alla stessa, risultano invece prodotti solo successivamente, colla terza memoria, come docc. 26 e 27. Una procura alle liti in favore degli avv. PERSANO e (peraltro, priva di data e Parte_1 di riferimento a una specifica controversia) risulta anch'essa prodotta colla terza memoria, come doc. 28.
Colla seconda memoria, poi, l'attore produsse:
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 10 • 03.1 – comunicazione posta elettronica (PEC da a del 2.3.2022, qui CP_1 Pt_1 irrilevante);
• 03.2 – altra comunicazione posta elettronica (PEC da PERSANO a del Pt_1
20.11.2019, in riscontro a PEC da a e Parte_2 Pt_1
PERSANO del 15.11.2019, nella quale il medesimo fra l'altro aveva Pt_2 scritto: “Egregi Avvocati e NO, con estremo stupore ho appurato Pt_1 che, contrariamente a quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte. Ritengo sia stata una condotta molto grave”
• 04 – citazione contro (e ) per un articolo delirante (della quale non è Pt_3 Parte_4 dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 05 – allegato citazione “lo stalking giudiziario secondo e (della Parte_4 Pt_3 quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 06 – allegato citazione “studio delle professioni e scienze legali” CV del Parte_4
(della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 07 – allegato citazione “un'intervista esclusiva al Criminologo ” Persona_3
(della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 08 – allegato citazione “storia di una famiglia e di una separazione non accettata” (della quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 09 – sentenza di primo grado Tribunale di Pordenone (di rigetto della domanda proposta da -assistito dagli avv. e Guido- contro il Controparte_4 Parte_1
nella causa RG 889/2021, della quale Controparte_12 peraltro non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 10 – atto di appello sentenza Tribunale di Pordenone (del quale non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 11 – atti di accertamento (dei quali non è dato comprendere la rilevanza in questa controversia)
• 12 - notizia di reato r.g.n.r. 4143/2019 Tribunale di Pordenone (a carico di CP_4
, e della quale non è dato comunque comprendere la rilevanza in questa
[...] controversia)
• 13 – comparsa di costituzione (depositata in questo procedimento, comparsa già CP_1 depositata cioè e ovviamente anche dal suddetto convenuto)
• 14 – comparsa conclusionale sulla competenza territoriale (già presente negli atti di questo procedimento)
• 15 – memoria replica sulla competenza territoriale (già presente negli atti di questo procedimento)
• 16.1 – note della drssa Sarah Viola, nelle quali la più sofferente si lamenta di Pt_5 ricevere le citazioni, il giorno del suo compleanno, ma ha subito senza colpo ferire la perdita di una figlia diciassettenne, per non averla portata al pronto soccorso per tempo (certificato medico rilasciato nell'anno 2012 dalla psichiatra VIOLA al paziente nato nel 1938, certificato dunque che non soltanto è del tutto Per_4 irrilevante ai fini di questa controversia, ma che costituisce anche violazione della
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 11 riservatezza del paziente, sicché della produzione va data notizia al Pubblico ministero in sede per ogni eventuale provvedimento di sua competenza);
• 16.2 – 16.3 – 16.4 – certificazioni della drssa Sarah Viola, contrastati con le note cliniche (per le quali valgono le medesime considerazioni svolte sulla produzione 16.1)
• 17 – testimonianza di , colui che inventa la storia del porcellino-salvadanaio Per_5 per spiegare la mancanza di fatture e di pagamenti diretti ai legali (testimonianza resa nel procedimento penale RG 479/2017 del tribunale di MONZA, a carico di
, di cui non è dato comprendere la rilevanza ai fini di questo Parte_1 procedimento).
Colla terza memoria, infine, l'attore produsse:
➢ 19 – atto di appello avverso sentenza del Tribunale di Monza 1903/2023 (cioè l'appello proposto dall'avv. PERSANO GIULIO MASSIMO contro la sentenza del Tribunale di Monza n. 1903/2023 nella causa RG, sentenza che aveva dichiarato “inammissibile la citazione e le domande proposte per inesistenza della procura ad litem” e quindi aveva condannato il NO a rifondere ai convenuti e le spese CP_1 Controparte_2 di lite, nonché a pagare, ex a. 96/1 cpc la somma di € 4.200,00 ciascuno);
➢ doc. 20 a doc.38 – gli allegati alla causa definita con la sentenza (n.41 produzioni convenuto Tribunale di Monza 1903/2023 e in particolare: CP_1
◦ 20 - lettera di risposta avv. alla contestazione disciplinare CP_1
◦ 21 – Lettera Unipol apertura sinistro CP_1
◦ 22 – comparsa di costituzione avv. CP_1
◦ 23 – memoria istruttoria di replica avv. CP_1
◦ 24 – seconda risposta avv. del 15 dicembre 2021 CP_1
◦ 25 – verbale udienza 16 giugno 2021
◦ 26 – transazione 18 ottobre 2018 (stipulata fra e Controparte_4 [...]
) Parte_2
◦ 27 – transazione 14 marzo 2019 (stipulata fra e Controparte_4 [...]
) Parte_2
◦ 28 – procura alle liti rilasciata da (priva di data e di indicazione Parte_2 del procedimento cui accede, rilasciata agli avv. PERSANO e Pt_1
[...]
◦ 29 – memoria di replica avv. CP_1
◦ 30 – procura alle liti allegata alla prima memoria r.g. 10424/2021
◦ 31 – altra procura alle liti allegata alla prima memoria r.g. 10424/2021
◦ 32 – Storico fascicolo (elenco documenti) r.g. 670/2017 Tribunale di Pordenone
◦ 33 – Rogito da PET a Per_6
◦ 34 – Rogito da PET a Milanese e Per_7
◦ 35 – Rogito da PET a + 9 Controparte_13
◦ 36 – lettera di garanzia di PET a Per_6
◦ 37 – lettera di garanzia da PET a Milanese e Per_7
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 12 ◦ 38 – atto di divisione immobiliare del 2010.
Non si rinviene peraltro traccia degli atti del procedimento RG 8722/2020 del tribunale di MI, nel quale, a dire dell'attore, il aveva “già messo in difficoltà il giudice del Tribunale di CP_1
MI … con un comportamento a dir poco scellerato”. Non è dato quindi comprendere quali fossero le parti di quel procedimento, né quale sia stato il suo esito, in ciò assorbita la mancata illustrazione della rilevanza ai fini di questa lite.
Alla luce di tali elementi, le doglianze dell'attore sono appunto prive di qualunque fondamento.
In primo luogo, sebbene “nella causa r.g. 1888/2021 davanti al Giudice di pace di OL l'avvocato non [fosse] la controparte, né il difensore”, nondimeno proprio l'atto Parte_1 di opposizione a precetto che introdusse il procedimento innanzi al giudice di pace, nel quale il si costituì colla comparsa in discorso, faceva espresso riferimento al suddetto CP_1 Pt_1
posto che nell'opposizione (a firma dell'avv. PALMIERI Guido) si legge fra l'altro (quale
[...]
“SECONDO MOTIVO”):
◦ “acc to delle spese legali (una vera assurdità), mancano le spese legali per l'avvocato e per l'avvocato Giulio Massimo NO; o meglio – stante il criterio Parte_1 nsivi "diecimila euro" per parte (ad esempio ) la parte di Controparte_9 ebbe essere ripartita nei legali che si sono succeduti: RL - Parte_2
e NO – ; Pt_1 CP_1
◦ “(a) le spese legali degli avvocati e NO gravano solo sulla parte Pt_1 [...]
, oppure sulla parte ; Parte_2 CP_
È perciò innegabile, anzi è del tutto evidente che le questioni esaminate dall'opposto nella CP_1 sua comparsa di risposta all'opposizione a precetto erano tutt'altro che estranee a quel procedimento innanzi al giudice di pace: la loro trattazione nella comparsa di risposta costituiva legittima e giustificata replica alle tesi prospettate dall'opponente nell'atto di opposizione a precetto, e comunque riguardavano la genesi processuale del medesimo precetto, il quale aveva a oggetto la rifusione delle spese di lite pel procedimento nel quale il aveva assistito CP_1
Parte_2
Si deve poi escludere che la trattazione di tali questioni avesse “il malcelato scopo di offendere calunniare e ingiuriare una parte estranea al processo”. Intanto, l'odierno attore non era affatto estraneo a quel processo, come dimostra anche Pt_1 il fatto che, nell'opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale di OL, proprio l'opponente aveva scritto che parte delle somme oggetto del precetto sarebbero state da imputare agli avv. e aggiungendo persino -come si legge pag. 6 di Parte_1 CP_10 quell'atto di opposizione- che “dovranno intervenire in questa causa anche gli avvocati
[...]
e Giulio NO a rivendicare la propria parte di competenze”. Pt_1
La modalità espressiva non contiene nessuna offesa né calunnia né ingiuria, poiché le difese
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 13 rispettano la doverosa continenza.
Sostiene ancora l'attore che la condotta della convenuta dovrebbe ritenersi illecita in quanto CP_2 tale convenuta diede conto nel verbale del giudice di pace d'aver prodotto una sentenza colle seguenti locuzioni: “si produce la sentenza della corte di cassazione 11429 del 12 dicembre 2020 (depositata il 24/03/2021) che ha confermat atico e strumentale di incessanti e infondate azioni giudiziarie da parte dell'avv. ( , che non è nè parte né difensore, ndr) a Pt_1 Pt_1 quanto esposto nella propria (sic!) comparsa di costituzione e risposta si chiede di poter precisare le proprie conclusioni” [i commenti sono dell'odierno attore, NdE]. Risulta dunque del tutto oscura la ragione per la quale la produzione di tale sentenza (provvedimento che l'attore si è peraltro astenuto dal produrre in questa sede impedendo così l'indispensabile vaglio della sua tesi) dovrebbe integrare un illecito commesso dalla CP_2
Come si è già sottolineato, neppure le “altre vicende” esposte nella comparsa di risposta all'opposizione a precetto possono considerarsi “estranee all'opposizione a precetto”, in quanto come si è visto in precedenza “i rapporti tra (che non è parte del giudizio Parte_2 davanti al Giudice di Pace) e gli avvocati Giulio Massimo NO e (a loro volta Parte_1 estranei a questo giudizio)” costituivano il nucleo argomentativo dell'opposizione a precetto, contro cui l'odierno convenuto aveva perciò pieno diritto di svolgere le sue difese.
Ancora, non è davo ravvisare nelle parole del convenuto nessuna accusa di “tentativo di CP_1 estorsione” perpetrato dal posto che, a norma dell'a. 629 cp, l'estorsione è il delitto di Pt_1 chi “mediante violenza o minaccia, costringe[…] taluno a fare o ad omettere qualche cosa” e in tal modo “procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, mentre nella comparsa di risposta “incriminata” non v'è accenno a violenza né a minaccia: nella sesta pagina (non numerata) della comparsa di risposta depositata il 27.5.2021 si legge infatti soltanto che lo scambio di corrispondenza ivi prodotto “dimostra l'eccessiva perentorietà del anche per conto del Per_8
NO, messa in campo per coercere una decisione dell'allora sfortunato cliente che si sarebbe comunque dimostrata sbagliata”, sicché neppure viene prospettato l'indispensabile dolo specifico. Mancando persino l'accusa che il avesse posto in essere una condotta idonea a costituire Pt_1 estorsione, resta necessariamente esclusa anche la configurabilità della calunnia in danno del stesso. Pt_1
Nello stesso modo, l'aver sostenuto che “l'abuso dello strumento processuale, quindi, non è censura nuova per il difensore” trova diretto riscontro nella sentenza del tribunale di PORDENONE, che infatti aveva condannato la parte ivi assistita (anche) dall'odierno attore a pagare una somma ex a. 96/3 cpc, che presuppone sostanzialmente l'abuso dello strumento processuale. Resta quindi esclusa anche sotto questo profilo la fondatezza della tesi che vorrebbe ravvisare nella condotta degli odierni convenuti un illecito, tanto meno sotto forma di ingiuria o di diffamazione.
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 14 Per ciò che attiene alle ipotetiche “accuse calunniose di infedele patrocinio” riferite a “un foglio di precisazione delle conclusioni 'in palese conflitto di interessi con il basterà Parte_2 qui notare che proprio l'assistito come si legge nell'email del 15.11.2019 Parte_2
(prodotta come dallo stesso attore come doc. 03.2), si era rivolto al e al NO scrivendo
Pt_1 loro: “Egregi Avvocati e NO, con estremo stupore ho appurato che contrariamente a
Pt_1 quello che avevo comunicato, avete depositato le conclusioni congiunte. Ritengo sia stata una condotta molto grave”. Le argomentazioni del sulla questione non sono del resto confutabili CP_1 dalle transazioni dell'ottobre 2018 e del marzo 2019, trattandosi di atti ampiamente precedenti rispetto all'email citata. Era insomma lo stesso cliente dell'odierno attore che al medesimo ascriveva il mancato rispetto delle sue indicazioni, ciò che certamente legittima il
Pt_1 dubbio circa la configurabilità del reato ex a. 380 c.p.. Deve infatti riconoscersi che l'ingiustificato mancato rispetto della volontà dell'assistito integra astrattamente il delitto di patrocinio infedele, posto che la norma in questione recita: “Patrocinio o consulenza infedele” Il patrocinatore … che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata… è punito… È appena il caso di notare che, nel breve periodo in cui fu assistito dal ques'ultimo
Pt_1 formulò, nell'asserito interesse di conclusioni favorevoli alle domande Parte_2 dell'attore (anch'esso assistito dal medesimo , e dunque opposte sia alla richiesta di
Pt_1 rigetto di tali domande formulate colla comparsa di risposta depositata dal precedente difensore, sia alle conclusioni formulate poi dal difensore che sostituì il seguito della sua revoca.
Pt_1
In conclusione, nessuno dei convenuti risulta responsabile di nessuno degli illeciti ipotizzati dall'attore, sicché ogni domanda da costui proposta nei loro confronti è totalmente infondata e dev'essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il DM 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, in importo fra i parametri minimi e i medi) tenendo conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
La totale soccombenza dell'attore per la totale infondatezza della domanda (proposta peraltro con toni e locuzioni tutt'altro che appropriate, come sono certamente definibili espressioni come
“delinquenziale” riferita al comportamento del convenuto -pag. 1 della citazione-, o anche
“associata al comportamento delinquenziale del suo mandante” riferito alla -quinta pagina, CP_2 non numerata- e ancora “l'avv. si appresta a delinquere a sua volta” -ibidem-) giustifica e CP_2 impone l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, dovendosi anche sottolineare la capziosa elusione, nella narrativa, di tutti i fatti anteriori all'opposizione a precetto, oltre che lo stesso contenuto dell'opposizione a precetto, la cui lettura avrebbe agevolmente dovuto indurre l'attore, avvocato, ad avvedersi della assoluta inconsistenza della sua pretesa.
L'attore dev'essere perciò condannato a pagare a ciascuno dei due convenuti, anche l'ulteriore
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 15 somma che si stima equo di determinare, per ciascuno, in misura pari alla metà della cifra rispettivamente liquidata a titolo di compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. respinge le domande proposte dall'attore ; Parte_1
2. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto CP_1 liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta , Controparte_2 liquidate in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
4. letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore pagare a Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
5. letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare a Parte_1 [...]
l'ulteriore somma di € 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
CP_2
6. dispone la trasmissione al Procuratore della Repubblica in sede, per ogni valutazione di sua competenza, dei documenti prodotti dall'attore il 19 settembre 2023 sub 16.1 (note della dottoressa VIOLA Sarah), 16.2 – 16.3 – 16.4 (certificazioni della medesima dottoressa VIOLA), documenti che appaiono del tutto irrilevanti ai fini di questa controversia e nei quali sono contenuti dati sensibili del paziente psichiatrico nato nel Per_4
1938, che non è parte di questo procedimento.
Così deciso il giorno 24 febbraio 2025 dal tribunale di MI. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. MI - sentenza nel proc. RG 49399 / 2021 - pag. 16