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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14440 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 40447/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Argan Presidente
dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
dott. Gabriello Erasmo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40447 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Sabetta, ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Nicolò Tartaglia n° 21
- Attori- CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Controparte_1 C.F._4
TI e IC AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Piazza Giovine Italia n° 7
- Convenuta -
Oggetto: successione testamentaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Persona_1 Parte_2 convenivano in giudizio la Sig.ra per ivi sentire Parte_3 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contariis rejectis, per le causali su esposte, annullare la validità del testamento pubblico ricevuto dal notaio , di Roma in data 30.10.2013, Persona_2 contenente le ultime disposizioni di volontà della sig.ra e di tutti quelli in esso Parte_4 richiamati, in quanto al momento in cui ha dettato le disposizioni testamentarie la sig.ra
[...] era affetta da una malattia mentale permanente che la privava della capacità di intendere Pt_4
e di volere o che, quantomeno, le diminuiva le sue facoltà intellettive e volitive, privandola sia della capacità di autodeterminarsi che di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta,
e per l'effetto dichiarare che l'eredità si è devoluta per successione legittima.
In subordine dichiarare che la sig.ra è indegna a succedere alla zia Controparte_1 Parte_4
e per l'effetto dichiarare che ella venga esclusa dalla successione, con ogni altro conseguente effetto di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e/o dichiarare che gli attori sono carenti dell'interesse ad agire nel presente giudizio, avendo i medesimi accettato l'eredità testamentaria della de cuius in data 06.07.2015 con atto del notaio Rep. 85360, Racc. n. 23528, Per_3 prestandovi acquiescenza e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio. In via principale - Respingersi le domande tutte formulate dagli attori in quanto infondate in fatto
e/o in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via riconvenzionale
Per tutte le ragioni indicate in narrativa, accertare e/o dichiarare la validità ed efficacia del testamento ex adverso impugnato e, per l'effetto:
- condannare gli attori, eventualmente anche tra di loro in solido, a corrispondere, a titolo di legato, alla signora la somma di € 100.000,00 o quella diversa che dovesse essere Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo, ciascuno proporzionalmente alla propria quota ereditaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 662
c.p.c.;
- condannare gli attori a consegnare, a titolo di prelegato obbligatorio, gli effetti personali, i gioielli, le pellicce ed il vestiario appartenuti in vita alla de cuius alla signora Controparte_1
- accertare che la signora quale erede testamentaria, è comproprietaria di tutte le Controparte_1 somme ed i beni mobili appartenuti alla signora e corrispondenti ad ½ della quota Parte_4 disponibile eventualmente residuata dal patrimonio ereditario;
- accertare e/o dichiarare che la signora quale erede testamentaria nella misura Controparte_1 di ½ della quota disponibile, è proprietaria dell'immobile sito in Roma, via San Godenzo n. 174 e censito ai mappali 796, sub 501 e 793, sub 17, foglio 213, nella misura di 1/6 o in quella diversa quota che dovesse essere accertata in corso di causa;
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti da parte attrice in atto di citazione, in ordine ai quali ci si riserva ogni miglior contestazione nei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di cui si chiede sin da ora l'assegnazione;
Disporre ex art. 210 c.p.c. a carico del Notaio con studio in Roma, via Persona_2
IO Nicotera n. 29 e/o dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, avente sede in Roma
(00154), via Padre Semeria n. 89, l'ordine di esibire nel presente giudizio copia dei testamenti tutti, pubblici ed olografi, della de cuius di cui controparte chiede l'annullamento e, Parte_4 quindi, copia del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Roma in data Controparte_2
05.05.1988, rep. N. 78 U.V., dei quattro testamenti pubblici ricevuti dal Notaio
[...] di Roma rispettivamente il 22.09.2004 rep. 70 U.V., l'08.07.2005 rep. 75 U.V., il Per_2
05.11.2008 rep. 85 U.V., il 30.10.2009 rep. 97 U.V e/o di tutti quelli ulteriori eventualmente in loro possesso.
Disporre ordine ex art. 210 c.p.c. a carico di con sede in Roma (00148), via Controparte_3
A.G. Eiffel n. 15, avente ad oggetto l'esibizione in giudizio di copia degli estratti conto relativi alla carta di credito n. 3752.146325.83005 intestata alla signora ”. Parte_4
In corso di causa: veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e sua successiva integrazione sul seguente quesito: “dica il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, se al momento della redazione del testamento pubblico la “de cuius” fosse capace di intendere e di volere per le sue condizioni di salute, quali desumibili e dalle cartelle cliniche e dai certificati medici e da ogni altro elemento attinente la stesura del testamento stesso, in particolare dalle modalità di sottoscrizione dello stesso”. Il giudizio veniva, poi, dichiarato interrotto in data 22/01/2022 per il decesso dell'attore e, successivamente, riassunto nei termini di legge. Persona_1
Esaurita la fase istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da fogli di precisazione depositati in atti, reiterando quanto già esposto nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/06/2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione del testamento pubblico della de cuius Pt_4
(nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 15.08.2014), ricevuto dal notaio
[...] [...] in data 30.10.2013 nr. 136 atti di ultima volontà. Per_2
1. In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire degli odierni attori, in quanto “l'accettazione dell'eredità costituisce il presupposto per impugnare il testamento che è atto diverso e separato giacché prima dell'accettazione non può esistere un interesse leso per il quale impugnare il testamento” (cfr. Cass. 2489/2019); inoltre, gli attori si sono limitati ad accettare puramente e semplicemente l'eredità, non potendosi affermare l'equivalenza, come sostenuto dalla convenuta, tra l'accettazione e l'acquiescenza alle disposizioni testamentarie
2. Quanto al merito della controversia, ossia l'incapacità o meno di testare di deve Parte_4 rilevarsi che la consulenza d'ufficio, alla quale deve riconoscersi precisione tecnica e coerenza logica, attraverso l'esame della documentazione medica sullo stato di salute della de cuius, ha escluso che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione del contestato testamento del 31/10/2013; in particolare la CTU dott.ssa , Persona_4 nell'elaborato depositato in data 21.02.2018, così concludeva: “La sottoscritta CTU, può ragionevolmente concludere che;
3. la 'de cuius' fosse, alla data del 30.10.2013, in Parte_4 possesso della capacità di intendere e di volere e quindi in possesso della capacità di testare;
4. dalla disamina attenta della sottoscrizione dello stesso, cioè della firma apposta al testamento, non si evincono elementi tali da desumerne una indiretta incapacità di intendere e di volere, anche rispetto alla osservazione attenta della firma della 'de cuius' che si presenta esattamente identica a quella apposta al precedente testamento pubblico del 5.11.2008, e poi revocato appunto in data
30.10.2013 (vedasi a confronto firma apposta dalla 'de cuius' rispettivamente su allegato n. 2 e n.
8 del fascicolo di parte convenuta)”.
A tal proposito si evidenzia che l' art. 591 c. 2 n. 3 c.p.c., in applicazione del principio “in eo qui testatur, eius temporis qua testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas, exigenda est” prevede l'incapacità di testare per quei soggetti per i quali “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento” con onere della prova che grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 26873/2019 e Cass. 10571/1998).
Nel caso di specie, poiché la Sig.ra sebbene avanti con l'età e affetta da diverse Pt_4 patologie anche pregresse non era in condizioni di incapacità totale e permanente, come si deduce dalle stesse affermazioni di parte attrice, che attribuisce l'incapacità a testare a circostanze esogene (l'ipossia derivante dalla sospensione dell'ossigenoterapia nelle ore precedenti alla firma dell'atto, l'abuso di farmaci e un l'episodio ipomaniacale avvenuto settembre 2013) e non a una condizione “ordinaria” della de cuius, si deve ritenere che la prova dell'incapacità di intendere e volere spettasse agli odierni istanti, i quali, tuttavia, non hanno offerto alcun elemento concreto in tal senso né documentato i suindicati eventi che avrebbero leso la capacità di discernimento della Sig.ra e né, infine, fornito alcuna Pt_4 prova di una correlazione tra gli stessi e una condizione d'incapacità d'intendere, definibile, peraltro, non come mera “confusione” o “spaesamento” come affermato da parte attrice, bensì come la “privazione della coscienza degli atti compiuti al momento della sottoscrizione dell'atto” (cfr. Cass. 25155/2010).
Peraltro, come riscontrato dal CTU, la sottoscrizione risulta graficamente coerente con quella della precedente scheda testamentaria del 05/11/2008 ed entrambi i testamenti evidenziano la volontà della de cuis di stabilire un lascito in favore di Controparte_1 Conseguentemente, deve escludersi, concordando con le conclusioni dell'espletata c.t.u., che al momento della redazione del testamento, la Sig.ra si trovasse in uno stato di Parte_4 incapacità di intendere e di volere tale da renderla inabile a testare, ai sensi dell'art. 591 c.c.
3. Infine, va altresì rigettata la richiesta di dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti di in quanto gli odierni istanti non hanno rappresentato né documentato alcun Controparte_1 episodio che configuri una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 463 c.c., nonché considerato che la era stata tenuta sempre in particolare considerazione anche nei precedenti CP_1 testamenti, dovendosi, pertanto, escludere che abbia posto in essere alcuna condotta volta alla captazione della volontà testamentaria della Pt_4
4. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, stante la validità della scheda testamentaria redatta in data 30/11/2013 da deve riconoscersi l'efficacia del Parte_4 legato in favore di per l'ammontare complessivo di euro 100.000,00, che Controparte_1 graveranno pro quota sugli attori ex art. 752 c.c., mentre gli ulteriori lasciti indicati dalla de cuius come “tutti i miei effetti, personali, il vestiario le pellicce e i miei gioielli” e come
“eventuali ulteriori beni costituenti la quota di disponibile” devono considerarsi legati di genere ex artt. 653 e 654 c.c. e, quindi, nel caso di specie inefficaci, in quanto non è stata fornita dal richiedente la prova dell'esistenza dei predetti beni nel patrimonio del de cuius al momento del suo decesso né della loro effettiva consistenza (cfr. Cass. 21685/2006). Mentre deve considerarsi assorbita, discendendo anch'essa dalla validità del testamento pubblico, la domanda di accertamento della quota di comproprietà di un mezzo della quota disponibile
(come da testamento), la quale, ex art. 542 c.c., è, a sua volta, pari ad un terzo della proprietà sull'immobile sito in Roma, via San Godenzo n. 174.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande formulate dagli attori, per le ragioni indicate in parte motiva;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta con riferimento al legato di euro 100.000,00 e, per l'effetto, condanna , Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3
, della somma di € 33.333,33 ciascuno, a titolo di legato ereditario;
Controparte_1 3. condanna, infine, , e Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.860,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 25/09/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Argan
IL GIUDICE EST.
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Argan Presidente
dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
dott. Gabriello Erasmo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40447 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F: e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Sabetta, ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Nicolò Tartaglia n° 21
- Attori- CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Controparte_1 C.F._4
TI e IC AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Piazza Giovine Italia n° 7
- Convenuta -
Oggetto: successione testamentaria
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Persona_1 Parte_2 convenivano in giudizio la Sig.ra per ivi sentire Parte_3 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contariis rejectis, per le causali su esposte, annullare la validità del testamento pubblico ricevuto dal notaio , di Roma in data 30.10.2013, Persona_2 contenente le ultime disposizioni di volontà della sig.ra e di tutti quelli in esso Parte_4 richiamati, in quanto al momento in cui ha dettato le disposizioni testamentarie la sig.ra
[...] era affetta da una malattia mentale permanente che la privava della capacità di intendere Pt_4
e di volere o che, quantomeno, le diminuiva le sue facoltà intellettive e volitive, privandola sia della capacità di autodeterminarsi che di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta,
e per l'effetto dichiarare che l'eredità si è devoluta per successione legittima.
In subordine dichiarare che la sig.ra è indegna a succedere alla zia Controparte_1 Parte_4
e per l'effetto dichiarare che ella venga esclusa dalla successione, con ogni altro conseguente effetto di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e/o dichiarare che gli attori sono carenti dell'interesse ad agire nel presente giudizio, avendo i medesimi accettato l'eredità testamentaria della de cuius in data 06.07.2015 con atto del notaio Rep. 85360, Racc. n. 23528, Per_3 prestandovi acquiescenza e, comunque, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio. In via principale - Respingersi le domande tutte formulate dagli attori in quanto infondate in fatto
e/o in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via riconvenzionale
Per tutte le ragioni indicate in narrativa, accertare e/o dichiarare la validità ed efficacia del testamento ex adverso impugnato e, per l'effetto:
- condannare gli attori, eventualmente anche tra di loro in solido, a corrispondere, a titolo di legato, alla signora la somma di € 100.000,00 o quella diversa che dovesse essere Controparte_1 accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo, ciascuno proporzionalmente alla propria quota ereditaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 662
c.p.c.;
- condannare gli attori a consegnare, a titolo di prelegato obbligatorio, gli effetti personali, i gioielli, le pellicce ed il vestiario appartenuti in vita alla de cuius alla signora Controparte_1
- accertare che la signora quale erede testamentaria, è comproprietaria di tutte le Controparte_1 somme ed i beni mobili appartenuti alla signora e corrispondenti ad ½ della quota Parte_4 disponibile eventualmente residuata dal patrimonio ereditario;
- accertare e/o dichiarare che la signora quale erede testamentaria nella misura Controparte_1 di ½ della quota disponibile, è proprietaria dell'immobile sito in Roma, via San Godenzo n. 174 e censito ai mappali 796, sub 501 e 793, sub 17, foglio 213, nella misura di 1/6 o in quella diversa quota che dovesse essere accertata in corso di causa;
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della prova per testi sui capitoli dedotti da parte attrice in atto di citazione, in ordine ai quali ci si riserva ogni miglior contestazione nei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. di cui si chiede sin da ora l'assegnazione;
Disporre ex art. 210 c.p.c. a carico del Notaio con studio in Roma, via Persona_2
IO Nicotera n. 29 e/o dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma, avente sede in Roma
(00154), via Padre Semeria n. 89, l'ordine di esibire nel presente giudizio copia dei testamenti tutti, pubblici ed olografi, della de cuius di cui controparte chiede l'annullamento e, Parte_4 quindi, copia del testamento pubblico ricevuto dal Notaio di Roma in data Controparte_2
05.05.1988, rep. N. 78 U.V., dei quattro testamenti pubblici ricevuti dal Notaio
[...] di Roma rispettivamente il 22.09.2004 rep. 70 U.V., l'08.07.2005 rep. 75 U.V., il Per_2
05.11.2008 rep. 85 U.V., il 30.10.2009 rep. 97 U.V e/o di tutti quelli ulteriori eventualmente in loro possesso.
Disporre ordine ex art. 210 c.p.c. a carico di con sede in Roma (00148), via Controparte_3
A.G. Eiffel n. 15, avente ad oggetto l'esibizione in giudizio di copia degli estratti conto relativi alla carta di credito n. 3752.146325.83005 intestata alla signora ”. Parte_4
In corso di causa: veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e sua successiva integrazione sul seguente quesito: “dica il CTU, letti ed esaminati gli atti di causa, se al momento della redazione del testamento pubblico la “de cuius” fosse capace di intendere e di volere per le sue condizioni di salute, quali desumibili e dalle cartelle cliniche e dai certificati medici e da ogni altro elemento attinente la stesura del testamento stesso, in particolare dalle modalità di sottoscrizione dello stesso”. Il giudizio veniva, poi, dichiarato interrotto in data 22/01/2022 per il decesso dell'attore e, successivamente, riassunto nei termini di legge. Persona_1
Esaurita la fase istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da fogli di precisazione depositati in atti, reiterando quanto già esposto nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27/06/2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione del testamento pubblico della de cuius Pt_4
(nata a [...] il [...] e deceduta in Roma il 15.08.2014), ricevuto dal notaio
[...] [...] in data 30.10.2013 nr. 136 atti di ultima volontà. Per_2
1. In primo luogo, deve respingersi l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire degli odierni attori, in quanto “l'accettazione dell'eredità costituisce il presupposto per impugnare il testamento che è atto diverso e separato giacché prima dell'accettazione non può esistere un interesse leso per il quale impugnare il testamento” (cfr. Cass. 2489/2019); inoltre, gli attori si sono limitati ad accettare puramente e semplicemente l'eredità, non potendosi affermare l'equivalenza, come sostenuto dalla convenuta, tra l'accettazione e l'acquiescenza alle disposizioni testamentarie
2. Quanto al merito della controversia, ossia l'incapacità o meno di testare di deve Parte_4 rilevarsi che la consulenza d'ufficio, alla quale deve riconoscersi precisione tecnica e coerenza logica, attraverso l'esame della documentazione medica sullo stato di salute della de cuius, ha escluso che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione del contestato testamento del 31/10/2013; in particolare la CTU dott.ssa , Persona_4 nell'elaborato depositato in data 21.02.2018, così concludeva: “La sottoscritta CTU, può ragionevolmente concludere che;
3. la 'de cuius' fosse, alla data del 30.10.2013, in Parte_4 possesso della capacità di intendere e di volere e quindi in possesso della capacità di testare;
4. dalla disamina attenta della sottoscrizione dello stesso, cioè della firma apposta al testamento, non si evincono elementi tali da desumerne una indiretta incapacità di intendere e di volere, anche rispetto alla osservazione attenta della firma della 'de cuius' che si presenta esattamente identica a quella apposta al precedente testamento pubblico del 5.11.2008, e poi revocato appunto in data
30.10.2013 (vedasi a confronto firma apposta dalla 'de cuius' rispettivamente su allegato n. 2 e n.
8 del fascicolo di parte convenuta)”.
A tal proposito si evidenzia che l' art. 591 c. 2 n. 3 c.p.c., in applicazione del principio “in eo qui testatur, eius temporis qua testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas, exigenda est” prevede l'incapacità di testare per quei soggetti per i quali “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento” con onere della prova che grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 26873/2019 e Cass. 10571/1998).
Nel caso di specie, poiché la Sig.ra sebbene avanti con l'età e affetta da diverse Pt_4 patologie anche pregresse non era in condizioni di incapacità totale e permanente, come si deduce dalle stesse affermazioni di parte attrice, che attribuisce l'incapacità a testare a circostanze esogene (l'ipossia derivante dalla sospensione dell'ossigenoterapia nelle ore precedenti alla firma dell'atto, l'abuso di farmaci e un l'episodio ipomaniacale avvenuto settembre 2013) e non a una condizione “ordinaria” della de cuius, si deve ritenere che la prova dell'incapacità di intendere e volere spettasse agli odierni istanti, i quali, tuttavia, non hanno offerto alcun elemento concreto in tal senso né documentato i suindicati eventi che avrebbero leso la capacità di discernimento della Sig.ra e né, infine, fornito alcuna Pt_4 prova di una correlazione tra gli stessi e una condizione d'incapacità d'intendere, definibile, peraltro, non come mera “confusione” o “spaesamento” come affermato da parte attrice, bensì come la “privazione della coscienza degli atti compiuti al momento della sottoscrizione dell'atto” (cfr. Cass. 25155/2010).
Peraltro, come riscontrato dal CTU, la sottoscrizione risulta graficamente coerente con quella della precedente scheda testamentaria del 05/11/2008 ed entrambi i testamenti evidenziano la volontà della de cuis di stabilire un lascito in favore di Controparte_1 Conseguentemente, deve escludersi, concordando con le conclusioni dell'espletata c.t.u., che al momento della redazione del testamento, la Sig.ra si trovasse in uno stato di Parte_4 incapacità di intendere e di volere tale da renderla inabile a testare, ai sensi dell'art. 591 c.c.
3. Infine, va altresì rigettata la richiesta di dichiarazione di indegnità a succedere nei confronti di in quanto gli odierni istanti non hanno rappresentato né documentato alcun Controparte_1 episodio che configuri una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 463 c.c., nonché considerato che la era stata tenuta sempre in particolare considerazione anche nei precedenti CP_1 testamenti, dovendosi, pertanto, escludere che abbia posto in essere alcuna condotta volta alla captazione della volontà testamentaria della Pt_4
4. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, stante la validità della scheda testamentaria redatta in data 30/11/2013 da deve riconoscersi l'efficacia del Parte_4 legato in favore di per l'ammontare complessivo di euro 100.000,00, che Controparte_1 graveranno pro quota sugli attori ex art. 752 c.c., mentre gli ulteriori lasciti indicati dalla de cuius come “tutti i miei effetti, personali, il vestiario le pellicce e i miei gioielli” e come
“eventuali ulteriori beni costituenti la quota di disponibile” devono considerarsi legati di genere ex artt. 653 e 654 c.c. e, quindi, nel caso di specie inefficaci, in quanto non è stata fornita dal richiedente la prova dell'esistenza dei predetti beni nel patrimonio del de cuius al momento del suo decesso né della loro effettiva consistenza (cfr. Cass. 21685/2006). Mentre deve considerarsi assorbita, discendendo anch'essa dalla validità del testamento pubblico, la domanda di accertamento della quota di comproprietà di un mezzo della quota disponibile
(come da testamento), la quale, ex art. 542 c.c., è, a sua volta, pari ad un terzo della proprietà sull'immobile sito in Roma, via San Godenzo n. 174.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande formulate dagli attori, per le ragioni indicate in parte motiva;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta con riferimento al legato di euro 100.000,00 e, per l'effetto, condanna , Parte_1 [...]
e al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3
, della somma di € 33.333,33 ciascuno, a titolo di legato ereditario;
Controparte_1 3. condanna, infine, , e Parte_1 Parte_2
in solido, al pagamento in favore di Parte_3 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.860,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 25/09/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Argan
IL GIUDICE EST.
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.