TAR
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00367 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fargetta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti rispetto all'istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di Caltanissetta, richiesta a mezzo PEC il 15.01.2025
e integrata il 23.01.2025, con la quale la ricorrente chiedeva di procedere alla N. 01101/2025 REG.RIC.
iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List” provinciale) ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. del 18.4.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Francesco
ER e udito l'Avvocato dello Stato per le Amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento del silenzio inadempimento sull'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), di ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere entro un congruo termine; ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta ed il conseguente ristoro dei danni patiti, nel caso di perdurante inerzia delle amministrazioni oltre il termine concesso.
2. - Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Caltanissetta i quali, con memoria, hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che:
- con comunicazione ex art. 92, comma 2, bis D.l.gs. 159/2911, la predetta Prefettura ha rappresentato l'insussistenza delle condizioni, allo stato, per ottenere l'iscrizione nella White list, difettando la totale impermeabilità dell'impresa al condizionamento mafioso; N. 01101/2025 REG.RIC.
- il ricorrente è stato invitato a fornire il proprio apporto partecipativo in vista della conclusione del procedimento per l'eventuale adozione di una misura preventiva.
3. - Con ordinanza n. 2256/2025 la Prefettura di Caltanissetta è stata onerata di fornire documentate notizie sull'esito del procedimento per cui è causa.
4. - In data 5 novembre 2025, la difesa erariale ha depositato il provvedimento prefettizio del 4 novembre 2025 con il quale l'impresa del ricorrente è stata sottoposta, per il periodo di dodici mesi, alle misure collaborative ivi indicate.
5. - Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, previo avviso di possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
6. – Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso ovvero dall'adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti della parte ricorrente, purché sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (Cons.
Stato, Sez. V, 21 maggio 2019, n. 3251).
Nel caso di specie, l'adozione nei confronti dell'impresa del ricorrente delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 ha reso improcedibile l'azione dallo stesso proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; quest'ultimo infatti non potrebbe più ritrarre alcuna utilità pratica dall'eventuale accoglimento della domanda volta ad ottenere una pronuncia espressa sull'istanza (di iscrizione nella c.d.
White list), oggetto del presente giudizio; né risulta che lo stesso abbia impugnato il successivo provvedimento ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
7. - In conclusione, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. - Avuto riguardo alla definizione in rito della presente controversia le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti. N. 01101/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco ER VA NE N. 01101/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 06/02/2026
N. 00367 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fargetta, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti rispetto all'istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di Caltanissetta, richiesta a mezzo PEC il 15.01.2025
e integrata il 23.01.2025, con la quale la ricorrente chiedeva di procedere alla N. 01101/2025 REG.RIC.
iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List” provinciale) ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. del 18.4.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Francesco
ER e udito l'Avvocato dello Stato per le Amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento del silenzio inadempimento sull'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), di ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere entro un congruo termine; ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta ed il conseguente ristoro dei danni patiti, nel caso di perdurante inerzia delle amministrazioni oltre il termine concesso.
2. - Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Caltanissetta i quali, con memoria, hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che:
- con comunicazione ex art. 92, comma 2, bis D.l.gs. 159/2911, la predetta Prefettura ha rappresentato l'insussistenza delle condizioni, allo stato, per ottenere l'iscrizione nella White list, difettando la totale impermeabilità dell'impresa al condizionamento mafioso; N. 01101/2025 REG.RIC.
- il ricorrente è stato invitato a fornire il proprio apporto partecipativo in vista della conclusione del procedimento per l'eventuale adozione di una misura preventiva.
3. - Con ordinanza n. 2256/2025 la Prefettura di Caltanissetta è stata onerata di fornire documentate notizie sull'esito del procedimento per cui è causa.
4. - In data 5 novembre 2025, la difesa erariale ha depositato il provvedimento prefettizio del 4 novembre 2025 con il quale l'impresa del ricorrente è stata sottoposta, per il periodo di dodici mesi, alle misure collaborative ivi indicate.
5. - Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, previo avviso di possibile declaratoria di improcedibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
6. – Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso ovvero dall'adozione di un provvedimento che sia idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, anche qualora non abbia effetto satisfattivo nei confronti della parte ricorrente, purché sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (Cons.
Stato, Sez. V, 21 maggio 2019, n. 3251).
Nel caso di specie, l'adozione nei confronti dell'impresa del ricorrente delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 ha reso improcedibile l'azione dallo stesso proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; quest'ultimo infatti non potrebbe più ritrarre alcuna utilità pratica dall'eventuale accoglimento della domanda volta ad ottenere una pronuncia espressa sull'istanza (di iscrizione nella c.d.
White list), oggetto del presente giudizio; né risulta che lo stesso abbia impugnato il successivo provvedimento ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
7. - In conclusione, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. - Avuto riguardo alla definizione in rito della presente controversia le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti. N. 01101/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NE, Presidente
Francesco ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco ER VA NE N. 01101/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.