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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2819/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2819/2023 n R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
, (C.F.: ), nata a [...], l'[...] residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Pitagora n. 28, int. 8, elettivamente domiciliata in Floridia, Corso Vittorio Emanuele n.
280 presso lo studio dall'avv. Antonio Sala che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente contro
, (C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Piazza Luigi Einaudi n. 2, int. 30, elettivamente domiciliato in Solarino, Via Giuseppe Verdi n. 65 presso lo studio dell'avv. Marilena Intagliata che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24/10/2023); posta in decisione all'udienza del 18/2/2025 sulla avvenuta riconciliazione dei coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6/7/2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale dal marito, , al quale si è unita in matrimonio in Floridia, il 9/3/1996 (atto CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Floridia dell'anno 1996, n. 2, Parte II, serie A)
e dalla cui unione è nato il figlio (in data 5/3/2002), maggiorenne ma non Persona_1
economicamente indipendente. La ricorrente ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale e un contributo economico a carico del marito di €500,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie.
Con comparsa depositata in data 19/12/2023 si è costituito , il quale ha aderito alla CP_1
domanda sullo status ma si è opposto alla richiesta economica svolta dalla ricorrente.
All'udienza del 16/1/2024 il Giudice delegato ha sentito i coniugi, personalmente comparsi, ed ha esperito invano il tentativo di conciliazione;
indi, con ordinanza resa in data 29/1/2024, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 fissata per la decisione avanti al Giudice designato, sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno chiesto un rinvio della causa in considerazione del fatto che le parti si sono riconciliate. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 18/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti con le quali hanno dichiarato di essersi riconciliate – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, rileva il collegio che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi determina a norma dell'art. 154 c.c., “l'abbandono della domanda di separazione già proposta” con conseguente estinzione del giudizio.
Non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 154 c.c., l'estinzione del giudizio.
2. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 12/3/2025 IL PRESIDENTE REL. EST
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2819/2023 n R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
, (C.F.: ), nata a [...], l'[...] residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Via Pitagora n. 28, int. 8, elettivamente domiciliata in Floridia, Corso Vittorio Emanuele n.
280 presso lo studio dall'avv. Antonio Sala che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente contro
, (C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Piazza Luigi Einaudi n. 2, int. 30, elettivamente domiciliato in Solarino, Via Giuseppe Verdi n. 65 presso lo studio dell'avv. Marilena Intagliata che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 24/10/2023); posta in decisione all'udienza del 18/2/2025 sulla avvenuta riconciliazione dei coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 6/7/2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale dal marito, , al quale si è unita in matrimonio in Floridia, il 9/3/1996 (atto CP_1
trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Floridia dell'anno 1996, n. 2, Parte II, serie A)
e dalla cui unione è nato il figlio (in data 5/3/2002), maggiorenne ma non Persona_1
economicamente indipendente. La ricorrente ha inoltre chiesto l'assegnazione della casa coniugale e un contributo economico a carico del marito di €500,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie.
Con comparsa depositata in data 19/12/2023 si è costituito , il quale ha aderito alla CP_1
domanda sullo status ma si è opposto alla richiesta economica svolta dalla ricorrente.
All'udienza del 16/1/2024 il Giudice delegato ha sentito i coniugi, personalmente comparsi, ed ha esperito invano il tentativo di conciliazione;
indi, con ordinanza resa in data 29/1/2024, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 fissata per la decisione avanti al Giudice designato, sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno chiesto un rinvio della causa in considerazione del fatto che le parti si sono riconciliate. La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 18/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti con le quali hanno dichiarato di essersi riconciliate – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, rileva il collegio che l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi determina a norma dell'art. 154 c.c., “l'abbandono della domanda di separazione già proposta” con conseguente estinzione del giudizio.
Non resta quindi che dichiarare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno interamente compensate atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 154 c.c., l'estinzione del giudizio.
2. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 12/3/2025 IL PRESIDENTE REL. EST
Dott.ssa Veronica Milone