Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12707 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12707/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore;
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: accertamento negativo del credito CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.10.2024, l'istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo del credito vantato dall' sul trattamento invalidi civili, pensione di inabilità, comunicato con CP_1 comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV del 12.04.2024, dal cui ricalcolo con
1
Parte ricorrente, premesso di avere vanamente presentato domanda di ricostituzione reddituale del 23.05.2024 e ricorso amministrativo dell'11.07.2024, lamentava la carenza di motivazione e genericità del provvedimento di comunicazione del debito, l'impossibilità di comprendere le ragioni poste alla base dello stesso. In proposito, soggiungeva come “affidandosi ad un criterio di verosimiglianza”, il superamento dei limiti reddituali legislativamente previsti, eventualmente ed erroneamente ritenuto dall'ente previdenziale, sarebbe, al più, da ricollegare alla percezione da parte di essa ricorrente, in data 08.02.2024, a titolo di arretrati di assegno ordinario d'invalidità n. 15063302, dell'importo lordo di € 18.634,50, da imputarsi, tuttavia, non già complessivamente al solo anno di effettiva liquidazione, ma pro quota agli anni di rispettiva competenza.
L'istante eccepiva, in ogni caso, di non aver superato i limiti reddituali richiesti dalla legge per la erogazione della pensione di inabilità; in ogni caso, si doleva della violazione degli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91, evidenziando l'irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo. CP_ Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovute le somme oggetto di recupero da parte dell' per l'importo pari ad € 6.951,12, con il favore delle spese di giudizio da distrarsi.
Benché ritualmente convenuto nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul ricorrente che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Ne discende che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a CP_1 consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
2 Nella specie non sono chiarite le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si tratti di un trattamento CP_1 attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci. Al riguardo, si deve ritenere l'insufficienza di motivazioni del tipo “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” ovvero il generico richiamo a non meglio precisate “operazioni di ricalcolo”, così come, con specifico riferimento al caso di specie, la non meglio precisata “titolarità di altra pensione”, senza alcuna ulteriore indicazione con riferimento sia alla causale dell'operazione, sia ai criteri di calcolo.
Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito e/o del ricalcolo, CP_1 mettendo così il ricorrente nelle condizioni di svolgere le proprie difese, ma l' è rimasto CP_2 contumace.
In ogni caso, ove anche si volesse ritenere che l' abbia adempiuto l'onere di fornire argomenti CP_1 idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero (superamento del limite di reddito stabilito per legge per la fruizione della prestazione per liquidazione di altra pensione) e, pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, debba incombere sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, alla luce della documentazione versata in atti, si osserva che parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio impostole.
Nel caso di specie, come detto, il debito costituito sui ratei di pensione di invalidità civile ex art 12 l.
118/71 erogati alla ricorrente negli anni 2022 e 2023 sarebbe scaturito da un non meglio precisato superamento dei limiti reddituali.
Va ricordato che “Ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre fare riferimento al reddito "imponibile" e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi); la funzione della prestazione assistenziale di sostegno a fronte di una situazione di bisogno impone, infatti, ove non previsto diversamente, di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità dell'assistibile, né induce a diverso avviso l'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992 - emanato in forza della delega di cui all'art. 3, comma 2 della l. n. 407 del 1990 - laddove prevede che debbano essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef o esenti da detta imposta, trattandosi di disciplina individuativa di oneri formali, che non può, quindi, avere alcun carattere interpretativo in ordine al requisito reddituale” (Cass. 21529/16);
-“In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m.
n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito” (Cass. 5479/12).
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver vantato per gli anni 2021 e 2022 (anno 2023 non ancora disponibile all'epoca del rilascio della certificazione reddituale da parte dell'Agenzia delle Entrate) un reddito imponibile inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per il beneficio della
3 pensione di inabilità (cfr. certifificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate del 17.05.2024 - all. fascicolo ricorrente).
A tanto si aggiunga che ove il presunto superamento dei limiti reddituali legislativamente previsti, eventualmente ritenuto dall'ente previdenziale, fosse riconducibile all'accredito, in data 08.02.2024, in un'unica soluzione della complessiva somma di € 18.634,50, a titolo di arretrati maturati sull'assegno ordinario d'invalidità Cat. IO n. 15063302, sebbene questi non fossero riferibili al solo anno per il quale, successivamente, lo stesso Istituto avrebbe rilevato il superamento dei limiti reddituali per l'erogabilità della pensione di inabilità civile, deve ritenersi non corretta la metodologia impiegata dall'ente . CP_3
L' , adottando il criterio di cassa, ha mancato di imputare correttamente la maturazione di ogni CP_1 singolo diritto di credito al periodo di relativa insorgenza, così provocando per l'anno 2024 un aumento reddituale in capo alla parte ricorrente pari alla sommatoria di tutti gli arretrati progressivamente maturati nel corso del tempo.
Tuttavia, per oramai costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, giova rammentare che, al fine di evitare effetti distorsivi, contrari all'equa stima della capacità contributiva ed alla parità di trattamento, allorquando si debba verificare il superamento di un limite reddituale per il riconoscimento di una provvidenza, il conferimento postumo di somme vada scaglionato in ragione di ciascun anno in cui l'attribuzione tardiva partitamente trovi la propria origine. Invero, “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l' art. 3, c. 6 della legge 8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 12796 del 2005).
Del resto, con riguardo all'indebito relativo a prestazione di natura assistenziale, mette conto richiamare le condivise argomentazioni svolte, tra le altre, nella sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro:
“Tali essendo le premesse di riferimento, si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina sulla ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989, dovendo di contro applicarsi i principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio -economici (incollocazione o disoccupazione) o a requisiti di altra natura.
In particolare - come di recente precisato dalla Suprema Corte proprio sulla questione che qui viene in rilievo con la sentenza 30 giugno 2020, n. 13223 e con la sentenza 15 ottobre 2019, n. 26036 - l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra il beneficio e le esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Le pronunce si pongono sulla scia di Cassazione, Sez. L., 9 novembre 2018 n. 28771, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come, ad esempio,
4 allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone anche la più recente Cass., Sez. L, 2 dicembre 2019 n. 31372, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per la mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'articolo 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Ritiene la Suprema Corte che il principio generale di settore richiamato nelle tre più recenti pronunce muova dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati sull'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua, “alla luce dell'art.38 Cost., un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) .
Con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per la mancanza del requisito reddituale la Cassazione ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze n. 31372/2019 e n. 28771/18 cit. richiedono entrambe la sussistenza “dolo comprovato dell'accipiens” quale requisito atto a far venir meno il suo affidamento e ricordano che lo stesso D. L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003 la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni ed attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione la Corte ha anche evidenziato che:
- il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano CP_1 sospendere le prestazioni, e quindi sia consentito ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa, però, che dopo il 2 ottobre 2003 le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente tutte e sempre in quanto, come già si è detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente che, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente Cass. n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussisteva in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha ritenuto che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venir meno del suo diritto potrebbe sussistere, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
5 - nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., sicché detti redditi fossero conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 CP_1 del 2003, art. 42, convertito in L. n. 326 del 2003 consentiva di avere accesso ai dati reddituali dichiarati, onerandolo del relativo controllo telematico.
Sulla scorta di tali argomenti si ricava dunque il principio secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento nel percettore e la regolazione indebita non gli sia addebitabile” (cfr. sentenza n. 741/2022 del 13/04/2022 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
A fronte di tanto deve essere, difatti, più in generale osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); …sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1 misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018);…lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);…nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)” (si veda Cass. civ., Sez. VI, n. 8731/2019).
Circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato e con particolare riguardo alle situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) si sarebbero dovuti considerare conoscibili dall' CP_1 con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore delle prestazioni, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo, in capo all' , di acquisire i dati reddituali in possesso di altre pubbliche amministrazioni richiamando CP_2 gli interventi normativi di seguito elencati. Il D. L. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), all'art. 15 prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all' , in via telematica, le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
6 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' , in via telematica, a CP_1 decorrere da tale data. L'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. L'art. 35 del D.L. n. 207/2008, al comma 10 bis stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare CP_ la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' a carico dei titolari di prestazioni collegate CP_1 al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, poiché non vanno dichiarati nel modello 730
(come, appunto, proprio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero che vengono in rilievo nella presente fattispecie, ma anche gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Orbene, così inquadrata in termini generali la disciplina legislativa di riferimento e calando i suesposti principi nella odierna fattispecie, si deve dare atto che nel caso sottoposto all'odierno vaglio, parte ricorrente ha puntualmente dedotto e documentato di aver trasmesso i propri dati reddituali relativi agli anni in contestazione all'Amministrazione finanziaria in modo da renderli conoscibili da parte dell' (v. all. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente). Controparte_5
Nell'ipotesi in esame, l' era, dunque, in condizione di conoscere qualsivoglia variazione della CP_1 situazione reddituale della parte ricorrente. Né, al riguardo, l' ha inteso offrire alcuna CP_1 prospettazione alternativa.
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 18.10.2024, così CP_1 provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla parte ricorrente all' la somma di € CP_1 6.951,12 di cui alla nota del 12.04.2024, con condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto per i medesimi titoli, oltre a interessi come per legge.
7 Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in € CP_1
1.900,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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