Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3144 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove lo riterranno più opportuno, ma con l'obbligo di comunicare tra loro le variazioni.
2) L'immobile indicato in premessa, di proprietà del Signor in regime di Pt_2 separazione dei beni, rimarrà nella piena proprietà e possesso di quest'ultimo con rinuncia a provvedimenti di assegnazione.
3) La RA , che è in cerca di propria abitazione, si trasferirà entro un Parte_1 anno dalla firma del presente ricorso.
4) I genitori concordano nel richiedere l'affidamento condiviso della minore.
Fino a quando permarrà la convivenza tra i coniugi nella medesima abitazione non sarà necessario prevedere alcuna turnazione.
Per il periodo successivo i coniugi fin d'ora si accordano come segue:
a) i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riferite alla figlia previo accordo tra loro e in particolare: materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche;
spese per le eventuali attività sportive, artistiche e di approfondimento delle lingue straniere;
spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
cure odontoiatriche e oculistiche compreso l'acquisto di eventuali occhiali e apparecchio ortodontico;
tutti i viaggi inerenti a studio e sport, come campi estivi ecc.
Per tutte le ulteriori attività ricreative, ad esempio viaggi ed escursioni, le spese resteranno interamente a carico del genitore che la accompagna.
b) Fatta salva ovviamente qualsiasi particolare necessità, il padre terrà la figlia con sé il martedì ed il giovedì pomeriggio compresa la notte e fino
Pag. 2 di 3 all'indomani mattina, oltre ai fine settimana alternati (a partire dalla serata di venerdì fino al pomeriggio di domenica).
Il tutto come da piano genitoriale che si allega.
Egli si impegna anche a portarla a scuola nelle mattine di mercoledì, venerdì e
(a settimane alternate) sabato, se previsto;
i coniugi si impegnano a rivedere la turnazione in caso di rilevanti cambiamenti negli impegni settimanali
(scolastici, sportivi e culturali) della minore.
c) Per le festività si concorda la seguente suddivisione alternata, che comunque potrà essere rivista di anno in anno a seconda delle specifiche esigenze della minore:
- per le festività natalizie (24 e 25 dicembre) e di fine anno (31 dicembre e 1° gennaio) e pasquali si concorda regime alternato;
negli anni pari la madre terrà la figlia con sé il 24 dicembre, il 31 dicembre e la giornata di Pasqua
(ed il padre il 25 dicembre, il 1° gennaio e Pasquetta); il contrario avverrà negli anni dispari;
- per le altre festività si seguirà il calendario ordinario.
d) Lo stesso dicasi nel periodo post-scolastico, eccezion fatta per la facoltà per entrambi coniugi di tenere la figlia con sé per complessivi 15 giorni (anche suddivisi in due settimane) ciascuno, previa comunicazione ed accordo anticipato, nei mesi di luglio e agosto.
e) La minore trascorrerà i rispettivi compleanni secondo il calendario ordinario, ma all'altro genitore sarà comunque concesso di trascorrere del tempo di qualità da concordare caso per caso.
Viceversa, nei giorni di compleanno del padre e/o della madre, la figlia passerà la giornata con il festeggiato anche se per calendario avrebbe dovuto essere con l'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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