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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1603/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 27/05/2025 ad ore 9.24 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per ed l'Avv. BALUGANI Parte_1 Parte_2
GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. VALCAVI GIAN PAOLO ha depositato le note di Controparte_1
trattazione scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in LARGO ALDO MORO, 28 41124 41124 C.F._2
MODENA, rappresentati e difesi dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA Controparte_1 P.IVA_1
15 20122 MILANO, rappresentata e difesa dall'Avv. VALCAVI GIAN PAOLO;
RESISTENTE/I
E nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER N. 72, MODENA, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, e Parte_3 Pt_2
, già dipendenti della società Service S.r.l. corrente in Milano ala via Civitali num. 25, P.
[...]
IVA , avendo svolto le proprie mansioni presso la società P.IVA_3 Controparte_1
corrente in San GI BI (MN) alla via Ghisiolo num. 57, P. IVA , con sede di P.IVA_1
lavoro in Carpi (MO) alla via Guastalla 21/A, contratto di appalto cessato a dicembre 2021, occupandosi di carico e scarico manuale di carne e predisposizione delle carni su giostra, essendo pagina 2 di 10 inquadrati quali operai di livello V CCNL Logistica e Trasporti, ritenendo che avrebbe dovuto essere loro applicato il CCNL Alimentare Industria, nonché eccependo l'inattendibilità dei cedolini sotto vari aspetti, hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di: Controparte_1
“– accertare e dichiarare che ai ricorrenti, in relazione al periodo di ricalcolo delle differenze retributive andava applicato il livello V del CCNL Alimentare - Industria;
– accertare e dichiarare che il sig. deve percepire una differenza retributive per Euro Parte_1
6.980,41 lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021), mentre il sig. per Euro Pt_2
4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), a seguito l'erroneo inquadramento di cui sopra, e in relazione alle criticità dettagliate nella relazione tecnica allegata, conseguentemente – condannare parte resistente al pagamento in favore della somma Parte_1
di Euro 6.980,41 lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021) ed in favore del sig.
[...]
per Euro 4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), oltre ai relativi Pt_2
interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
– in via subordinata accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dai ricorrenti non è adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., in quanto ai medesimi dovevano applicarsi le tabelle retributive del CCNL
Alimentare - Industria, corrispondenti all'attività economica svolta dalla società resistente, conseguentemente;
– condannare parte resistente al pagamento in favore della somma di Euro 6.980,41 Parte_1
lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021) ed in favore del sig. per Euro Pt_2
4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), oltre ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
– condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l , chiedendo di: “- Dichiarare ed CP_2 accertare anche nei confronti dell' che la convenuta società, ove tenuta a versare a favore dei CP_2 ricorrenti ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili come per legge;
-Nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento
pagina 3 di 10 alle rispettive posizioni contributivo previdenziali dei ricorrenti. -Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio”.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'APPLICABILITA' DEL CONTRATTO INDUSTRIA ALIMENTARE
Osserva questo Giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742). In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3137).
Ancor più chiaramente, La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il pagina 4 di 10 contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/03/2024, n. 7203).
È pur vero che la retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (v. Cass. 9/3/2005 n. 5139); per quest'ultima, infatti, esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle relative clausole economiche ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14.8.04 n. 15878; Cass.
1.8.03 n. 11767; Cass.
17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132), tuttavia nell'ordinamento non vi è alcun criterio legale di scelta in ipotesi di pluralità di fonti collettive (cfr., ex aliis, Cass. 12.5.2001 n. 6624; Cass. 18.2.2000 n.
1894; Cass. 26.3.98 n. 3218; Cass.
9.8.96 n. 7383)" (così Cass., Sentenza n. 1415 del 31/01/2012). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni , con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/01/2021, n. 944).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002)” (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13006 del 24/05/2017, nonché, in termini, da ultimo, Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 944 del 20/01/2021). Ed ha ricordato, sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità, che sul c.d. “minimo costituzionale” si registra in giurisprudenza un orientamento convergente, che le indica nelle seguenti: “a) i minimi salariali o retribuzione base;
b) l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (…), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita (Cass. 16 luglio 1987 n. 6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362)” (cfr.
pagina 5 di 10 Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10260 del 26/07/2001).
Da ultimo, la S.C. ha affermato che il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità (Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2023, n. 27711).
Non si dimentichi, inoltre, come lo scrutinio sul minimo retributivo costituzionale attenga non soltanto alla sufficienza degli emolumenti ma anche alla proporzionalità ed adeguatezza dei medesimi.
Secondo la giurisprudenza della S.C., In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., come si è invece verificato con il giudizio in oggetto. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa
Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/5/2003
n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36 Cost.»( Cass 27711/23 ). Alla luce di quanto affermato la presenza di un Regolamento e l'applicazione di esso non può tener luogo di un ccnl e nel caso in esame si dovrà quindi ritenere che nessun ccnl è applicato al rapporto . Ne deriva che in assenza di ccnl per “verificare se la retribuzione percepita sia adeguata, il giudice può utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal ccnl del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass 944/21).
Occorre chiarire che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione
“proporzionata” e quello a una retribuzione “sufficiente”.
Come ha precisato la Suprema Corte, la retribuzione sufficiente è una «retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete pagina 6 di 10 condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” ; censurare una retribuzione per difetto di sufficienza, dunque, significa denunciare che essa “non consente di arrivare dignitosamente alla fine del mese” .
La retribuzione proporzionata, invece, è quella che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata” e, dunque, censurare una retribuzione per difetto di proporzionalità significa sostenere che non valorizza adeguatamente la qualità (competenza, esperienza, difficoltà, responsabilità che comportano le sue mansioni) e/o la quantità del lavoro prestato. Sotto il profilo qualitativo, si può immaginare la denuncia di un lavoratore inquadrato in un livello alto che lamenta l'esiguità dello scostamento tra la retribuzione percepita e quella prevista dal medesimo CCNL per mansioni ampiamente inferiori oppure fa valere il fatto che CCNL affini retribuiscono molto meglio le sue stesse mansioni.
La retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro è necessariamente differenziata in base alla natura delle mansioni e al contesto in cui vengono svolte. Essa non può che essere ricercata nella contrattazione collettiva, dunque, che è l'unica in grado di valutare le differenze di competenza, esperienza, difficoltà e responsabilità dei vari ruoli lavorativi e tradurle in una differenziazione della retribuzione.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come debba essere esclusa l'applicabilità in via diretta del CCNL Industria Alimentare, non essendovi alcuna disposizione (normativa o contrattuale) che lo imponesse alla parte datoriale.
Non può essere invocato l'art. 3 l. 142/2001, richiamato dai ricorrenti nelle note finali, giacché la società datrice di lavoro non rivestiva la forma giuridica della cooperativa.
Quanto al parametro costituito dall'art. 36 Cost., va esclusa ogni questione in merito alla proporzionalità della retribuzione in relazione al settore merceologico in cui impingeva l'attività della committente, giacché è pacifico che i ricorrenti non svolgessero mansioni che implicassero il dispiegamento di una professionalità propria di tale attività.
Sono gli stessi ricorrenti ad affermare di aver svolto “l'attività di carico e scarico manuale di carne e predisposizione delle carni su giostra”, dunque attività di movimentazione merci-facchinaggio.
Peraltro, non è contestato che “per una chiara ripartizione delle attività affidate alle appaltatrici e per evitare sovrapposizioni tra i dipendenti di e quelli delle società esecutrici delle opere” l'impianto CP_1 sia stato “suddiviso in diverse aree, ciascuna contraddistinta da uno specifico colore, in modo che non vi fosse alcuna interferenza” e che “vi è sempre stata una chiara differenziazione (sulla base pagina 7 di 10 dell'Allegato A)) tra le attività degli “alimentaristi” e quelle affidate ai “facchini”, poiché per lo svolgimento delle stesse erano necessarie professionalità diverse, da inquadrare sulla base di CCNL diversi”.
I ricorrenti hanno sempre svolto attività di facchinaggio e non risulta che siano stati incaricati dell'attività tipica degli alimentaristi.
Quanto al profilo della sufficienza, va esclusa qualsiasi violazione del parametro di cui all'art. 36 Cost. con riferimento a egli risulta aver percepito, a fronte di un inquadramento nel V livello e per Pt_2 lo svolgimento di un'attività – a detta dei ricorrenti medesimi – “alquanto basica”- uno stipendio di €
9,27470 l'ora, pari a 1446,835 € al mese in relazione all'orario normale di lavoro, pari a 39 ore settimanali. A ciò si aggiunga la 14a mensilità (€ 779,07), per un totale lordo annuale di circa
19.587,925 €, corrispondenti a circa € 17105.95 netti, ovvero € 1425,49 su 12 mensilità (€ 1315,84 su
13).
Con riferimento al diritto ad una retribuzione sufficiente, pare rilevante richiamare la recente Direttiva
UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” – dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia, sentenza Adelener et al. causa C-212/04, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) – la quale convalida il riferimento agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711). Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, una soglia minima invalicabile.
La giurisprudenza di merito ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici (App. Milano 21 febbraio 2024, n. 1089) “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della NASPI (pari nel massimo ad € 1.335,40 nel 2020) o della CIGO (pari nel massimo ad €
971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e a € 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore), l'importo del reddito di cittadinanza (pari ad € 780 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad € 9.360), il reddito soglia di accesso alla pensione di inabilità
(pari per gli anni in questione a € 16892,49, ovvero a € 1306,34 mensili per 13 mensilità); quanto alla soglia di povertà assoluta, per un soggetto che viva in Emilia-Romagna in un piccolo comune, con un nucleo unipersonale (non risultano diverse allegazioni), essa risulta pari a 745,22 € per l'anno 2020 ed
769,17 € per il 2021.
Il salario percepito da è superiore a tutti questi valori. Pt_2 pagina 8 di 10 Inoltre, a livello orario, è superiore di quello che – secondo diversi disegni di legge – dovrebbe rappresentare auspicabilmente il livello del salario minimo costituzionale, individuato in € 9/h (cfr. disegno di legge n. 310 del 3 maggio 2018; disegno di legge n. 2187 del 22 aprile 2021).
Il ricorrente non ha indicato, né in ricorso, né negli scritti difensivi successivi, ulteriori parametri – diversi dal raffronto col CCNL Industria Alimentare - sulla cui base inferire l'inadeguatezza della retribuzione, comportamento processualmente valutabile ex art. 116, 2° comma, c.p.c.
Il sig. , invece, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, risulta dalle buste paga essere Pt_1
stato inquadrato nel livello VI Junior, con una retribuzione oraria di € 7,97339, per una paga mensile di
€ 1.243,84884 in relazione all'orario normale di lavoro. A ciò si aggiungano € 110,68 mensili a titolo di 14a mensilità, per un totale annuo lordo di € 17478,76 circa, pari a € 15754.77 netti, corrispondenti a
1312,89 € mensili su 12 mesi (€ 1 211.91 su 13).
Anche tale ricorrente non ha indicato, né in ricorso, né negli scritti difensivi successivi, ulteriori parametri – diversi dal raffronto col CCNL Industria Alimentare - sulla cui base inferire l'inadeguatezza della retribuzione, comportamento processualmente valutabile ex art. 116, 2° comma,
c.p.c.
Dunque, non vi è prova dell'insufficienza della retribuzione in concreto percepita, non essendo stati forniti sufficienti elementi per scardinare la presunzione di sufficienza e adeguatezza della retribuzione indicata dal CCNL applicabile.
SULLE ULTERIORI ECCEZIONI
Le rivendicazioni si fondano altresì sulla presunta inattendibilità dei cedolini paga. La domanda non può essere accolta nemmeno sotto questo profilo, giusta la genericità e la puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi delle somme rivendicate, peraltro calcolate sulla base di un CCNL non applicabile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa pagina 9 di 10 riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 3100,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento in relazione alla pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 3100,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
[...]
3. Dichiara compensate nei confronti dell' . CP_2
Modena, 27 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1603/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 27/05/2025 ad ore 9.24 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per ed l'Avv. BALUGANI Parte_1 Parte_2
GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. VALCAVI GIAN PAOLO ha depositato le note di Controparte_1
trattazione scritta.
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_2
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in LARGO ALDO MORO, 28 41124 41124 C.F._2
MODENA, rappresentati e difesi dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA Controparte_1 P.IVA_1
15 20122 MILANO, rappresentata e difesa dall'Avv. VALCAVI GIAN PAOLO;
RESISTENTE/I
E nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER N. 72, MODENA, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE e dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2023, e Parte_3 Pt_2
, già dipendenti della società Service S.r.l. corrente in Milano ala via Civitali num. 25, P.
[...]
IVA , avendo svolto le proprie mansioni presso la società P.IVA_3 Controparte_1
corrente in San GI BI (MN) alla via Ghisiolo num. 57, P. IVA , con sede di P.IVA_1
lavoro in Carpi (MO) alla via Guastalla 21/A, contratto di appalto cessato a dicembre 2021, occupandosi di carico e scarico manuale di carne e predisposizione delle carni su giostra, essendo pagina 2 di 10 inquadrati quali operai di livello V CCNL Logistica e Trasporti, ritenendo che avrebbe dovuto essere loro applicato il CCNL Alimentare Industria, nonché eccependo l'inattendibilità dei cedolini sotto vari aspetti, hanno convenuto in giudizio la società chiedendo di: Controparte_1
“– accertare e dichiarare che ai ricorrenti, in relazione al periodo di ricalcolo delle differenze retributive andava applicato il livello V del CCNL Alimentare - Industria;
– accertare e dichiarare che il sig. deve percepire una differenza retributive per Euro Parte_1
6.980,41 lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021), mentre il sig. per Euro Pt_2
4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), a seguito l'erroneo inquadramento di cui sopra, e in relazione alle criticità dettagliate nella relazione tecnica allegata, conseguentemente – condannare parte resistente al pagamento in favore della somma Parte_1
di Euro 6.980,41 lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021) ed in favore del sig.
[...]
per Euro 4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), oltre ai relativi Pt_2
interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
– in via subordinata accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dai ricorrenti non è adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., in quanto ai medesimi dovevano applicarsi le tabelle retributive del CCNL
Alimentare - Industria, corrispondenti all'attività economica svolta dalla società resistente, conseguentemente;
– condannare parte resistente al pagamento in favore della somma di Euro 6.980,41 Parte_1
lordi (periodo di lavoro gennaio 2021 – dicembre 2021) ed in favore del sig. per Euro Pt_2
4.916,59 lordi (periodo di lavoro ottobre 2020 – dicembre 2021), oltre ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
– condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito l , chiedendo di: “- Dichiarare ed CP_2 accertare anche nei confronti dell' che la convenuta società, ove tenuta a versare a favore dei CP_2 ricorrenti ulteriori retribuzioni in dipendenza dell'occorso rapporto di lavoro – è tenuta a versare la correlativa contribuzione da calcolarsi, oltre sanzioni civili come per legge;
-Nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, o in caso di raggiunta conciliazione giudiziale, si chiede di specificare il relativo titolo e il periodo di competenza, e adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento
pagina 3 di 10 alle rispettive posizioni contributivo previdenziali dei ricorrenti. -Con condanna della parte soccombente al pagamento integrale delle spese, competenze, onorari e accessori di giudizio”.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'APPLICABILITA' DEL CONTRATTO INDUSTRIA ALIMENTARE
Osserva questo Giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742). In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3137).
Ancor più chiaramente, La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il pagina 4 di 10 contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/03/2024, n. 7203).
È pur vero che la retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (v. Cass. 9/3/2005 n. 5139); per quest'ultima, infatti, esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle relative clausole economiche ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14.8.04 n. 15878; Cass.
1.8.03 n. 11767; Cass.
17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132), tuttavia nell'ordinamento non vi è alcun criterio legale di scelta in ipotesi di pluralità di fonti collettive (cfr., ex aliis, Cass. 12.5.2001 n. 6624; Cass. 18.2.2000 n.
1894; Cass. 26.3.98 n. 3218; Cass.
9.8.96 n. 7383)" (così Cass., Sentenza n. 1415 del 31/01/2012). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni , con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/01/2021, n. 944).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002)” (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13006 del 24/05/2017, nonché, in termini, da ultimo, Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 944 del 20/01/2021). Ed ha ricordato, sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità, che sul c.d. “minimo costituzionale” si registra in giurisprudenza un orientamento convergente, che le indica nelle seguenti: “a) i minimi salariali o retribuzione base;
b) l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (…), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita (Cass. 16 luglio 1987 n. 6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362)” (cfr.
pagina 5 di 10 Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10260 del 26/07/2001).
Da ultimo, la S.C. ha affermato che il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità (Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2023, n. 27711).
Non si dimentichi, inoltre, come lo scrutinio sul minimo retributivo costituzionale attenga non soltanto alla sufficienza degli emolumenti ma anche alla proporzionalità ed adeguatezza dei medesimi.
Secondo la giurisprudenza della S.C., In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., come si è invece verificato con il giudizio in oggetto. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa
Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/5/2003
n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36 Cost.»( Cass 27711/23 ). Alla luce di quanto affermato la presenza di un Regolamento e l'applicazione di esso non può tener luogo di un ccnl e nel caso in esame si dovrà quindi ritenere che nessun ccnl è applicato al rapporto . Ne deriva che in assenza di ccnl per “verificare se la retribuzione percepita sia adeguata, il giudice può utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal ccnl del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass 944/21).
Occorre chiarire che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione
“proporzionata” e quello a una retribuzione “sufficiente”.
Come ha precisato la Suprema Corte, la retribuzione sufficiente è una «retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete pagina 6 di 10 condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” ; censurare una retribuzione per difetto di sufficienza, dunque, significa denunciare che essa “non consente di arrivare dignitosamente alla fine del mese” .
La retribuzione proporzionata, invece, è quella che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata” e, dunque, censurare una retribuzione per difetto di proporzionalità significa sostenere che non valorizza adeguatamente la qualità (competenza, esperienza, difficoltà, responsabilità che comportano le sue mansioni) e/o la quantità del lavoro prestato. Sotto il profilo qualitativo, si può immaginare la denuncia di un lavoratore inquadrato in un livello alto che lamenta l'esiguità dello scostamento tra la retribuzione percepita e quella prevista dal medesimo CCNL per mansioni ampiamente inferiori oppure fa valere il fatto che CCNL affini retribuiscono molto meglio le sue stesse mansioni.
La retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro è necessariamente differenziata in base alla natura delle mansioni e al contesto in cui vengono svolte. Essa non può che essere ricercata nella contrattazione collettiva, dunque, che è l'unica in grado di valutare le differenze di competenza, esperienza, difficoltà e responsabilità dei vari ruoli lavorativi e tradurle in una differenziazione della retribuzione.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come debba essere esclusa l'applicabilità in via diretta del CCNL Industria Alimentare, non essendovi alcuna disposizione (normativa o contrattuale) che lo imponesse alla parte datoriale.
Non può essere invocato l'art. 3 l. 142/2001, richiamato dai ricorrenti nelle note finali, giacché la società datrice di lavoro non rivestiva la forma giuridica della cooperativa.
Quanto al parametro costituito dall'art. 36 Cost., va esclusa ogni questione in merito alla proporzionalità della retribuzione in relazione al settore merceologico in cui impingeva l'attività della committente, giacché è pacifico che i ricorrenti non svolgessero mansioni che implicassero il dispiegamento di una professionalità propria di tale attività.
Sono gli stessi ricorrenti ad affermare di aver svolto “l'attività di carico e scarico manuale di carne e predisposizione delle carni su giostra”, dunque attività di movimentazione merci-facchinaggio.
Peraltro, non è contestato che “per una chiara ripartizione delle attività affidate alle appaltatrici e per evitare sovrapposizioni tra i dipendenti di e quelli delle società esecutrici delle opere” l'impianto CP_1 sia stato “suddiviso in diverse aree, ciascuna contraddistinta da uno specifico colore, in modo che non vi fosse alcuna interferenza” e che “vi è sempre stata una chiara differenziazione (sulla base pagina 7 di 10 dell'Allegato A)) tra le attività degli “alimentaristi” e quelle affidate ai “facchini”, poiché per lo svolgimento delle stesse erano necessarie professionalità diverse, da inquadrare sulla base di CCNL diversi”.
I ricorrenti hanno sempre svolto attività di facchinaggio e non risulta che siano stati incaricati dell'attività tipica degli alimentaristi.
Quanto al profilo della sufficienza, va esclusa qualsiasi violazione del parametro di cui all'art. 36 Cost. con riferimento a egli risulta aver percepito, a fronte di un inquadramento nel V livello e per Pt_2 lo svolgimento di un'attività – a detta dei ricorrenti medesimi – “alquanto basica”- uno stipendio di €
9,27470 l'ora, pari a 1446,835 € al mese in relazione all'orario normale di lavoro, pari a 39 ore settimanali. A ciò si aggiunga la 14a mensilità (€ 779,07), per un totale lordo annuale di circa
19.587,925 €, corrispondenti a circa € 17105.95 netti, ovvero € 1425,49 su 12 mensilità (€ 1315,84 su
13).
Con riferimento al diritto ad una retribuzione sufficiente, pare rilevante richiamare la recente Direttiva
UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea termine” – dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di Giustizia, sentenza Adelener et al. causa C-212/04, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e C-403/01) – la quale convalida il riferimento agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711). Il livello Istat di povertà, pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, una soglia minima invalicabile.
La giurisprudenza di merito ha fatto uso, nelle sue pronunzie, di diversi indici (App. Milano 21 febbraio 2024, n. 1089) “come la soglia di povertà calcolata dall'ISTAT, (…), ovvero altri indici, come l'importo della NASPI (pari nel massimo ad € 1.335,40 nel 2020) o della CIGO (pari nel massimo ad €
971,71, per una retribuzione mensile di riferimento pari o inferiore ad € 2.102,24, e a € 1.167,91 in presenza di una retribuzione superiore), l'importo del reddito di cittadinanza (pari ad € 780 netti a fronte di un reddito ISEE inferiore ad € 9.360), il reddito soglia di accesso alla pensione di inabilità
(pari per gli anni in questione a € 16892,49, ovvero a € 1306,34 mensili per 13 mensilità); quanto alla soglia di povertà assoluta, per un soggetto che viva in Emilia-Romagna in un piccolo comune, con un nucleo unipersonale (non risultano diverse allegazioni), essa risulta pari a 745,22 € per l'anno 2020 ed
769,17 € per il 2021.
Il salario percepito da è superiore a tutti questi valori. Pt_2 pagina 8 di 10 Inoltre, a livello orario, è superiore di quello che – secondo diversi disegni di legge – dovrebbe rappresentare auspicabilmente il livello del salario minimo costituzionale, individuato in € 9/h (cfr. disegno di legge n. 310 del 3 maggio 2018; disegno di legge n. 2187 del 22 aprile 2021).
Il ricorrente non ha indicato, né in ricorso, né negli scritti difensivi successivi, ulteriori parametri – diversi dal raffronto col CCNL Industria Alimentare - sulla cui base inferire l'inadeguatezza della retribuzione, comportamento processualmente valutabile ex art. 116, 2° comma, c.p.c.
Il sig. , invece, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, risulta dalle buste paga essere Pt_1
stato inquadrato nel livello VI Junior, con una retribuzione oraria di € 7,97339, per una paga mensile di
€ 1.243,84884 in relazione all'orario normale di lavoro. A ciò si aggiungano € 110,68 mensili a titolo di 14a mensilità, per un totale annuo lordo di € 17478,76 circa, pari a € 15754.77 netti, corrispondenti a
1312,89 € mensili su 12 mesi (€ 1 211.91 su 13).
Anche tale ricorrente non ha indicato, né in ricorso, né negli scritti difensivi successivi, ulteriori parametri – diversi dal raffronto col CCNL Industria Alimentare - sulla cui base inferire l'inadeguatezza della retribuzione, comportamento processualmente valutabile ex art. 116, 2° comma,
c.p.c.
Dunque, non vi è prova dell'insufficienza della retribuzione in concreto percepita, non essendo stati forniti sufficienti elementi per scardinare la presunzione di sufficienza e adeguatezza della retribuzione indicata dal CCNL applicabile.
SULLE ULTERIORI ECCEZIONI
Le rivendicazioni si fondano altresì sulla presunta inattendibilità dei cedolini paga. La domanda non può essere accolta nemmeno sotto questo profilo, giusta la genericità e la puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi delle somme rivendicate, peraltro calcolate sulla base di un CCNL non applicabile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa pagina 9 di 10 riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 3100,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento in relazione alla pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei rapporti con l' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 3100,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
[...]
3. Dichiara compensate nei confronti dell' . CP_2
Modena, 27 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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