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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.2.2025
Causa n. 1145/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente in opposizione l'avv. Sartori, nonché la parte personalmente e per la parte convenuta opposta l'avv. Paiola
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 25.2.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1145 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 17/07/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/restituzione somme indebitamente erogate/dirigente/pubblico impiego da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARTORI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. BALBI FRANCO e dell'avv. PAIOLA
CAROLINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_2
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Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 17.7.2023 ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal suintestato Tribunale n. 345/2023 del 29/30.5.2023 e notificatole il
14.6.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 204.848,51 oltre rivalutazione e interessi legali, oltre spese processuali per Euro 2.455,25 comprensivi di rimborso spese forfetario 15%, oltre Euro 379,50 per CU, oltre IVA e CPA. La somma ingiunta si compone dei seguenti distinti crediti:
1 b.1: € 65.873,49, a titolo di retribuzioni, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, percepite in costanza della misura restrittiva degli arresti domiciliari da ottobre 2013 a dicembre 2014,
nonché nel periodo sino a maggio 2015 quando è intervenuto il licenziamento;
b.2: € 114.077,93, per retribuzioni corrisposte in virtù della Sentenza 421/2016 del
Tribunale di Verona, Sez. Lavoro e conseguente procedura esecutiva;
b.3: € 15.548,00, per condanna alle spese legali come da sentenza n. 473/2020 della Corte
d'Appello di Venezia, Sez. lavoro;
b.4: € 6.180,00, per condanna alle spese legali come da sentenza n. 4769/2023 della Corte
di Cassazione, Sez. lavoro;
b.5: € 3.169,09, per la quota parte delle spese liquidate alla parte civile nei giudizi CP_1
penali n. 2974/2014 Tribunale di Verona, n. 870/2018 Corte di Appello di Venezia e n.
2716/2019 Corte di Cassazione penale.
In fatto, ha dedotto di essere stata dipendente di dal 1998 e di aver assunto la qualifica di CP_1
dirigente dal gennaio 2007; di avere ricevuto una contestazione disciplinare il 27.11.2013 per una serie di mancanze relative alla comunicazione ex art. 129, co. 3bis, Dlgs 271/89, ricevuta dalla Procura della Repubblica il 18.11.2013; di essere stata assolta per 4 capi di imputazione e condannata per i restanti 3 dal Tribunale di Verona con sentenza del 22.12.2014; di essere quindi stata licenziata da con provvedimento del 27.4.2015, ricevuto il 4.5.2015; che il CP_1
licenziamento è stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Verona con sentenza 421/2016 del
13.9.2016 con condanna al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla sentenza a titolo di indennità suppletiva, oltre accessori di legge;
che in data 14.9.2016 aveva richiesto la riammissione in servizio sulla base della predetta sentenza;
che aveva riaperto altro procedimento disciplinare con comunicazione del 15.9.2016, in CP_1
relazione ad una precedente contestazione disciplinare del 23.7.2014; che con lettera del
26.9.2016 veniva nuovamente licenziata;
che le retribuzioni dovute in forza della sentenza sono state recuperate solo a seguito di procedura esecutiva di pignoramento, all'esito del quale è stata versata alla odierna ricorrente in opposizione la somma lorda di Euro 109.109,63, senza che venisse operata la ritenuta quale sostituto d'imposta; che quindi sono state versate all'erario le
2 relative imposte dovute (Euro 21.822,00 già versate ed Euro 4.080,71 in corso di pagamento, a seguito di notifica di cartella esattoriale, al momento del deposito del ricorso); che con sentenza
473/2020 la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Verona;
che detta sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 4769/2023; che in data
28.3.2022 tra l'opponente e era stato sottoscritto un accordo in relazione alla sentenza CP_1
della Cassazione 3223/2020 secondo cui: “con la sottoscrizione della presente scrittura e
l'integrale pagamento di cui all'art. 2, dichiara che non avrà più niente a pretendere nei CP_1
confronti dei signori ad alcun titolo comunque connesso ai Parte_2
comportamenti illeciti da questi tenuti nell'ambito della gestione del bando di affidamento del servizio di refezione scolastica.” ; che l'opponente ha provveduto a dare esecuzione all'impegno assunto nei confronti di “a saldo di ogni sua pretesa”. In diritto, quanto alle somme CP_1
ingiunte di cui ai punti b.3 e b.4 (per un totale di Euro 21.728,00) ha eccepito l'inammissibilità
della domanda (per violazione del ne bis in idem, per carenza di interesse ad agire ad ottenere un secondo titolo esecutivo, richiamando sul punto Cass., 24646/2021 e 21769/2019 e per abuso del diritto) sussistendo rispetto a tali somme corrispondenti alle spese di lite e agli accessori già
un titolo esecutivo costituito dalle sentenze della Corte d'Appello e della Cassazione;
quanto alle somme richieste a titolo di quota parte delle spese liquidate alla parte civile nei tre gradi di giudizio relativi al procedimento penale di cui al punto b.5 (Euro 3.169,09), l'opponente ritiene che le stesse non siano più esigibili, in quanto rientranti nell'accordo transattivo che avrebbe incluso l'intera vicenda sul versante penale;
che rispetto ad esse non sussiste la “competenza funzionale” del giudice del lavoro adito, in quanto non direttamente connesse con la vicenda lavorativa;
che, come per le spese dei giudizi civili, l'ente sarebbe già in possesso di titolo esecutivo, essendo pacificamente le sentenze divenute definitive;
quanto alle somme lorde a titolo di retribuzione versate all'opponente in sede esecutiva in forza della sentenza del
Tribunale di Verona n. 421/2016, osserva che doveva essere il datore di lavoro o il terzo erogatore, alla fonte, ad effettuare le trattenute e non avendolo fatto, il datore di lavoro non potrebbe pretendere la restituzione di somme lorde, avendo provveduto peraltro l'opponente ex dipendente al pagamento delle imposte;
afferma in particolare che fronte dell'omissione posta in
3 essere dai sostituti d'imposta, la ricorrente, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere chiamata a restituire l'intera somma, subirebbe un danno immediato, ingiusto, dovendo restituire somme che sono state versate all'Erario. Quanto alle somme di cui al punto b.1, che sono state versate in ossequio all'art. 26, co. 7 CCNL applicato, in costanza della misura restrittiva e,
successivamente, fino al licenziamento, invoca la natura alimentare delle stesse, in analogia con quanto disposto dall'art. 82, DPR 3/1957 e chiede che ne venga ridotto l'ammontare al 50%.
2. Costituendosi in giudizio ha ammesso di aver erroneamente chiesto, rinunciando alla CP_1
relativa domanda, ingiunzione per le somme di cui al punto b.3 (Euro 15.548,00) e b.4 (Euro
6.180,00) in quanto rispetto alle stesse l' aveva già un titolo esecutivo costituito dalle Pt_3
sentenze della Corte d'Appello di Venezia n. 473/2020 e della Corte di Cassazione n.
4769/2023, trattandosi di spese legali, comprensive degli accessori già liquidati nei rispettivi giudizi, riservandosi di agire in via esecutiva per il recupero delle stesse. Ha allo stesso modo e per gli stessi motivi rinunciato alla domanda di ingiunzione relativa a parte della somma di Euro
4.968,30 di cui al punto b.
2. Quanto alle somme di cui al punto b.1 ha contestato l'invocata applicazione analogica dell'art. 82 DPR 3/1957, trattandosi di disposizione non riferibile ai dirigenti e comunque che non trova alcun fondamento nel CCNL applicato e comunque l'assenza di allegazione e prova dello stato di necessità in cui la parte si troverebbe, anche in ragione della retribuzione percepita (Euro 6.600,00 lordi al momento del licenziamento). Ha
contestato altresì che l'accordo transattivo richiamato possa estendere i suoi effetti anche alle spese di lite, di cui non si fa alcun cenno e rispetto alle quali il direttore generale firmatario non aveva ricevuto alcuna autorizzazione a transigere, essendo la delibera autorizzativa riferita al solo risarcimento del danno. Quanto infine alle somme di cui al punto b.2 (detratta le spese di lite per cui come detto l'ingiunzione è stata in questa sede rinunciata), ha osservato che laddove il sostituto d'imposta ometta di trattenere le somme, il creditore non ha percepito alcuna somma indebita, avendo semplicemente ottenuto il pagamento integrale del proprio credito per poi versare le relative imposte, ritenendo irrilevante in tali casi la giurisprudenza di legittimità citata dall'opponente, relativa al diverso caso in cui il sostituto abbia effettivamente operato le trattenute e pretenda dal lavoratore la restituzione anche delle somme versate all'erario, non
4 essendo peraltro nemmeno chiaro come il sostituto possa attivarsi presso l'amministrazione finanziaria per recuperare somme versate da altri. Ha infine contestato la rilevanza del prospettato conguaglio di Euro 4.080,71 relativo alla ritenuta d'acconto.
3. Alla prima udienza del 18.1.2024, il giudice sentite le parti, ritenuta la causa di natura documentale ha rinviato per discussione con termine per note. L'udienza è stata ricalendarizzata per la sopravvenuta applicazione dello scrivente in Corte d'Appello a Venezia. All'odierna udienza il giudice sentite le conclusioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
4. La parte opposta ha dichiarato di rinunciare all'ingiunzione di pagamento relativamente alle voci b.3 (Euro 15.548) e b.4 (Euro 6.180), riconoscendo, correttamente, che rispetto ad esse era già in possesso di titolo esecutivo in forza delle sentenze allegate al ricorso CP_1
monitorio, riservandosi di agire in via esecutiva per il recupero delle stesse. Per tali motivi,
l'ammontare del credito di cui all'ingiunzione deve essere ridotto e il decreto opposto, va revocato.
5. Allo stesso modo (e per gli stessi motivi) ha riconosciuto l'erroneità dell'ingiunzione CP_1
con riferimento a parte del credito ingiunto di cui al punto b.2, limitatamente alle spese della procedura di Euro 4.968,30 che devono essere quindi detratte dall'importo di Euro 114.077,93
che si riduce ad Euro 109.109.63. Anche per tali motivi, il decreto ingiuntivo va revocato.
6. Quanto all'importo del credito di cui al punto b.5 (Euro 3.169,09), relativo alle spese legali liquidate nelle sentenze emesse all'esito dei giudizi penali, si ritiene che anche per esse debba valere il medesimo principio riconosciuto dalle stesse parti per cui non ha interesse in CP_1
questa sede ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo di cui è già in possesso.
Sul punto occorre ricordare che nel processo penale, la materia della condanna alle spese processuali relative all'azione civile è disciplinata dall'art. 541 c.p.p. che riproduce il contenuto delle previsioni contenute negli artt. 91 e 92 c.p.c., statuendo che: “Con la sentenza che accoglie
la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile,
salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale". Nella
5 giurisprudenza di legittimità è controversa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni civili (favorevole Cass., sez. III, ord. 32380/2023, contraria
Cass., sez. III, ord. 19899/2024), ma solo con riferimento alle sentenze non definitive, non a quelle passate in giudicato, come pacifico, nel caso di specie.
Dunque anche la relativa domanda di condanna al pagamento della somma di cui al punto b.5
non può trovare in questa sede accoglimento, in quanto l'odierna opposta è già in possesso di titolo esecutivo ed anche in relazione a tale domanda il decreto va revocato.
7. Si osserva per completezza (considerato che quella c.d. “funzionale” non è una vera e propria competenza, trattandosi peraltro nel caso di specie di un processo che avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi a questo stesso Tribunale, ma dinnanzi ad altra sezione) che non possono essere condivise le tesi dell'opponente circa l'inclusione della predetta somma nell'accordo transattivo del 28.3.2022. Se è vero infatti che la giurisprudenza di legittimità ha più volte indicato la natura entro certi limiti “elastica” dell'accordo transattivo al punto che, in quanto strumento negoziale diretto a prevenire un contenzioso, la transazione come la sentenza è
destinata a coprire il dedotto e il deducibile (Cass. sez. 6-1, ord. 9 ottobre 2017 n. 23482; Cass.
sez. 1, 14 gennaio 2005 n. 490; Cass. sez. L, 12 febbraio 1985 n. 1183), è anche vero che ciò
non toglie che il negozio deve avere, secondo i principi generali, un oggetto determinato o determinabile da identificarsi nella oggettiva situazione di contrasto che le parti intendono comporre. Nel caso di specie, l'accordo sottoscritto tra le parti, identifica tale res dubia nella quantificazione del danno quale conseguenza dei comportamenti illeciti, accertati nel processo penale e che sarebbero stati determinati in sede civile. Si legge testualmente: “le parti, al fine di
definire in via bonaria la quantificazione del danno subito da quale conseguenza dei CP_1
comportamenti illeciti tenuti nella gestione del bando di affidamento del servizio di recezione
scolastica, hanno raggiunto l'accordo…con la sottoscrizione della presente scrittura e
l'integrale pagamento di cui all'art. 2, dichiara che non avrà più niente a pretendere nei CP_1
confronti dei signori….ad alcun titolo comunque connesso ai comportamenti illeciti da questi tenuti nell'ambito della gestione del bando di affidamento del servizio di refezione scolastica”.
Nessuna espressione contenuta nell'accordo consente di ritenere incluse, anche solo
6 implicitamente, le spese di lite del processo penale sostenute dalla parte civile e peraltro al momento della sottoscrizione dello stesso già liquidate in forza di titoli esecutivi.
8. Rimangono quindi controverse le somme di cui ai punti b.1 nella misura di Euro 65.873,49 e b.2 nella minor misura di Euro 109.109,63.
9. Quanto alla prima (b.1) si tratta, come detto, delle retribuzioni, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, percepite dall'opposta in costanza della misura restrittiva degli arresti domiciliari,
da ottobre 2013 a dicembre 2014, nonché nel periodo successivo (in cui non era stata disposta la sospensione del rapporto di lavoro, ma di fatto, pare potersi presumere, la prestazione lavorativa non veniva resa) sino a maggio 2015, quando è intervenuto il licenziamento.
10. Sul punto la richiesta di limitare la restituzione delle somme pacificamente percepite del
50% non può essere accolta.
Il CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche, applicato al rapporto di lavoro, prevede all'art. 26, co. 7,
2°periodo (analogamente a quanto previsto dall'art. 15 CCNL Dirigenti Industria) che: “In caso
di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione”; quindi ha corrisposto regolarmente l'intera retribuzione CP_1
per tutto il periodo degli arresti domiciliari e fino al licenziamento (24.10.2013-4.5.2015). Ai
sensi del medesimo articolo 26, comma 9 del CCNL applicato, tuttavia: “Le garanzie e le tutele
di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con
sentenza passata in giudicato. In tali casi l'azienda conserva piena la facoltà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennità di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge”.
Il chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale collettiva che disciplina il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato del dirigente dipendente di imprese pubbliche, non può
ritenersi in alcun modo assimilabile alla disciplina contenuta per gli impiegati civili dello Stato
in materia di assegno alimentare (art. 82 DPR 3/1957 «all'impiegato sospeso è concesso un
assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per
carichi di famiglia») rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato l'irripetibilità, non avendo lo stesso natura retributiva ma assistenziale e trovando fondamento o nell'assicurazione delle esigenze di vita di chi risulta medio tempore ancora dipendente, sicché esso, esaurendo e
7 definendo in ciò la propria funzione, non è ripetibile, neanche qualora intervenga risoluzione retroattiva del rapporto di impiego (sul punto cfr. anche Cass., 15799/2022).
L'art. 26 CCNL non disciplina infatti alcuna forma assistenziale in favore del dirigente né prevede un'ipotesi di sospensione del rapporto, quanto piuttosto una serie di garanzie e tutele a fronte della responsabilità civile e penale connessa al particolare ruolo ricoperto, prevedendo da un lato il diritto alla conservazione del posto e dell'intera retribuzione e dall'altro, all'esito del processo penale, ove emergano in via definitiva responsabilità per dolo o colpa grave, l'obbligo di restituzione di quanto versato (sistema conforme al generale principio di legalità, cfr. in motivazione Cass., 5938/2006).
Sotto questo profilo quindi l'opposizione appare infondata e l'opponente va condannata al pagamento in restituzione della predetta somma netta corrisposta.
11. Quanto alla seconda somma di cui al punto b.2, si tratta come detto, delle retribuzioni maturate tra il giorno del licenziamento e la sentenza 421/2016 del Tribunale di Verona che aveva dichiarato lo stesso inefficace.
Non possono essere condivise sul punto le argomentazioni svolte dall'opponente. E' pacifico e documentato che l'importo lordo di Euro 109.109,63 sia stato corrisposto a seguito di pignoramento da parte della lavoratrice in forza della sentenza del Tribunale di Verona poi riformata e che rispetto a tale somma, la stessa abbia versato le relative imposte sui redditi
(quantificate in Euro 26.222,46).
La giurisprudenza richiamata dall'opponente (ma tra le più recenti anche: Cass. n. 19735 del
2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del 2019; n. 13530 del 2019; n.
5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del
2020; n. 21622 del 2020) riguarda le più comuni ipotesi in cui il lavoratore debba restituire le somme indebitamente versate dal proprio datore di lavoro, sostituto di imposta che rispetto ad esse può quindi vantare un credito nei confronti dell'erario. A ben vedere, il presupposto del principio di diritto consolidato e qui impropriamente invocato è che il datore di lavoro non può
pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera
patrimoniale del dipendente atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo
8 fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
Nel caso di specie è pacifico invece che a versare la somma alla lavoratrice sia stato il terzo pignorato ( ), che non ha effettuato alcuna ritenuta e che pertanto gli importi Controparte_2
dovuti a titolo di ritenute fiscali sono entrati nella sfera patrimoniale del dipendente (che poi ha provveduto al versamento delle imposte). In questo caso, la restituzione del solo netto ad CP_1
non consentirebbe alla stessa di recuperare in alcun modo il credito fiscale, come invece potrà
fare l'opponente che ha effettuato il pagamento delle imposte e che potrà chiederne, in presenza dei requisiti di legge la restituzione o la deduzione.
12. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'odierna parte opponente va condannata, in questa sede, al pagamento delle somme di Euro € 65.873,49 (punto b.1) ed Euro
109.109,63 (punto b.2 come precisato dall'opposta in corso di causa). Su tali somme da versare ad in restituzione andranno calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. CP_1
13. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, considerata la diversità dei titoli per ciascuna delle somme elencate di cui all'ingiunzione (restituzione retribuzioni corrisposte dagli arresti domiciliari al licenziamento, restituzione somme corrisposte in forza della sentenza del giudice del lavoro relative al licenziamento, spese processo civile, spese processo penale) che possono essere intesi quali capi autonomi dell'unica domanda, le stesse, stante la parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per 1/2 e per la restante parte vanno poste a carico dell'opponente soccombente nella misura di cui in dispositivo, considerata la natura ed il valore della causa, nonché l'attività difensiva svolta (senza istruttoria), in base ai parametri di cui al
DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
9 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto 345/2023 del 29/30.5.2023 (RG 834/2023);
2) condanna al pagamento in favore di delle seguenti somme, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali (1284, co.1, c.c.), dalla domanda al saldo effettivo:
b.1: € 65.873,49;
b.2: € 109.109,63;
3) dichiara compensate per 1/2 le spese di lite e condanna al rimborso Parte_1
della restante parte in favore di che liquida nella predetta quota in Euro 2.680,00 per CP_1
compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 25.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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