Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 17801/2023, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 23 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aulino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Margherita di Savoia n. 41;
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI per : accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 intercorrente dal 01.8.2014 al 31.3.2020, condannare la al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive di € 91.230,61, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 09.10.2023, esponeva di aver lavorato Parte_1 in modo continuativo, sebbene senza alcuna formalizzazione del rapporto, alle dipendenze della
[...
[...]
Aggiungeva che a partire dal 2016, era stato trasferito dal locale sito in Napoli in via Atri
a quello di San MA TA (CE), ove aveva svolto mansioni di magazziniere, addetto alla contabilità, alla emissione di fatture, al ricevimento degli ordinativi e alla consegna della merce, occupandosi da solo dell'intera gestione dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di cartoleria, effettuando anche le consegne delle merci a fine giornata lavorativa, dopo la chiusura dei locali.
Precisava di aver svolto la propria attività lavorativa, continuata e subordinata alle dipendenze della predetta ditta, nell'intero periodo citato, per n. 42,30 ore settimanali, osservando il seguente orario di lavoro nei giorni dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00.
Lamentava di non essere mai stato inquadrato nel dovuto IV livello di categoria del CCNL dei lavoratori addetti al commercio, servizi e terziario;
livello retributivo ritenuto corrispondente alle mansioni concretamente svolte. E di aver ricevuto a titolo retributivo una busta paga settimanale di € 200,00, diminuita nell'ultimo anno ad € 100,00 a settimana.
Riferiva di non aver mai ricevuto il versamento dei contributi previdenziali, nè alcuna somma a titolo di 13^ e 14^ mensilità retributiva, ferie e TFR, avendo goduto unicamente di un periodo di ferie retribuite pari a tre settimane nel mese di agosto.
Tanto premesso, il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 sopra richiamate conclusioni.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo pec in data 23.10.2023, la non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace. CP_1 Controparte_1
Espletata la prova testimoniale ed acquisita la documentazione prodotta e la c.t.p. contabile, concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 25.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note.
Quindi la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Come detto, il ricorrente ha lamentato la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro con riferimento all'intero periodo, con espletamento di mansioni riconducibili al IV livello del
CCNL del settore lavoratori addetti al commercio, servizi e terziario, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate. Alla luce di ciò, ha domandato l'applicazione di quanto statuito nel citato CCNL in ordine alla retribuzione e alle altre voci ivi previste (ferie, permessi non goduti, 13ma e 14ma mensilità, TFR).
Occorre premettere che la contumacia della non genera una Controparte_1 situazione di esonero del ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta della
2 resistente inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati, ex artt. 115, co. 1 e 416, co. 3, c.p.c. (Cass. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
Tuttavia, il ricorrente, alla luce delle prove raccolte in giudizio, ha in buona parte assolto all'onere ex art. 2697 c.c., in quanto dall'espletata istruttoria (mancata presenza del legale rapp.te della convenuta a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito e prova testimoniale) emerge un complessivo quadro probatorio che conferma in gran parte le circostanze poste a sostegno del ricorso.
In ordine di escussione, “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono Testimone_1 amico del sig. di vecchia data. Non ho mai avuto rapporti professionali con la Parte_1
ADR So che il mio amico ha lavorato alle dipendenze della perché CP_1 CP_1 tantissime volte lo ho accompagnato a Napoli in via Atri, presso il deposito della società sito al pianoterra all'interno di un palazzo antico. Non vi era alcuna insegna. ADR Lo lasciavo al di fuori del palazzo, ma a volte sono entrato nel deposito per salutarlo quando mi capitava di passarci;
a volte, invero, non lo trovavo lì. ADR Ciò è avvenuto all'incirca dalla seconda metà dell'anno 2014 fino al tutto il 2016. ADR Era lui a chiamarmi quando aveva bisogno di un passaggio, sarà accaduto forse 4 o 5 volte al mese in media. Ciò avveniva sia per accompagnarlo con lo scooter poco prima delle 9 di mattina, oppure la sera per andarlo a prendere dopo le 19.
Ciò solo nei giorni dal lunedì al venerdì, non credo anche di sabato. ADR Successivamente, lo sono andato a prendere a San MA TA (CE) sul viale Carlo III, a fine turno dopo le 19 in una zona industriale dove la società aveva trasferito il capannone;
lo trovavo fuori dello stabilimento al cui interno non sono mai entrato. ADR Ciò ho fatto molto più raramente, forse 6/7 volte in un anno in media, fino a prima del cd lock down per la pandemia da Covid ADR
Nell'ultimo anno, intendo il 2019, lo sono a dato a prendere ad ora di pranzo verso le 13:30/14.
ADR Il mio amico mi ha detto di occuparsi di tutto: riceveva e preparava gli ordini, caricava la merce sul furgone Peugeot di colore bianco senza alcuna insegna;
e faceva le consegne sia a privati che enti pubblici. ADR La società, per quanto ho visto, aveva ad oggetto la vendita di risme di fogli di carta A4. ADR Tante volte lo ho visto guidare il furgone per strada, ad esempio quando gli chiedeva, se era in zona, di potermi accompagnare a consegnare materiale di arredamento che mia moglie vendeva. ADR Il ricorrente mi diceva di percepire € 200 a settimana e nell'ultimo anno € 100. ADR Non ho mai visto nessuno dargli ordini o direttive, ma mi è capitato di sentire, quando eravamo nella cabina del furgone, che il titolare gli indicava le consegne da fare. ADR
Sul cruscotto del furgone vedevo le bolle di accompagnamento intestate alla ” CP_1
: “ADR conosco i fatti di causa, sono amico del sig. di vecchia Testimone_2 Parte_1 data in quanto sono cresciuto insieme con suo figlio . Non ho mai avuto rapporti Per_1 professionali con la ADR So però che il mio amico ha lavorato alle dipendenze di CP_1 questa società perché alcune volte lo sono andato a prendere a fine lavoro a Napoli in via Atri, presso il deposito sito nel cortile all'interno di un palazzo antico. Non vi era alcuna insegna fuori
3 al deposito. ADR Nel deposito vi erano bancali di carta e materiale di cancelleria come ho visto quando vi sono entrato. ADR Ciò è avvenuto in media una decina di volte l'anno negli anni 2014
-2016. ADR Era lui a chiamarmi quando aveva bisogno di un passaggio. Ciò è avvenuto solo nei giorni dal lunedì al venerdì. ADR Successivamente, lo sono andato a prendere a San MA
TA (CE) a fine turno sempre dopo le 19 dove la società aveva trasferito il deposito ADR
Ciò ho fatto più sporadicamente, forse in media 4/5 volte in un anno fino al marzo 2020 circa, quando è scoppiata la pandemia. ADR Non mi ha mai chiesto di andarlo a prendere ad ora di pranzo. ADR Ho visto il ricorrente alla guida di un furgone Peugeot di colore bianco senza scritta, ma che ho visto anche parcheggiato al di fuori del deposito cui ho fatto riferimento. Ricordo di aver notato che sul cruscotto dall'esterno si vedeva documentazione tipo bolle di accompagnamento intestate alla ADR Ho visto il ricorrente preparare la merce da CP_1 trasportare, caricare il furgone, e fare le consegne. ADR Il ricorrente mi diceva di percepire €
200 a settimana e nell'ultimo anno solo € 100 perché lavorava solo di mattina. ADR A volte ho sentito un uomo di nome dargli ordini o direttive”. Per_2
In base alle deposizioni testimoniali risulta adeguatamente provato quanto sostenuto relativamente allo svolgimento di un'unica prestazione lavorativa continuativa, alle dipendenze della nell'orario lavorativo indicato (ossia, nei giorni dal lunedì al Controparte_1 venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle19.00), dall'agosto 2014 al 2016 presso lo stabilimento sito in Napoli in Via Atri;
e dal 2016 al 2020 presso i locali situati in San MA
TA (CE).
La decorrenza del rapporto e gli orari di lavoro sono stati confermati da entrambi i testi escussi, indifferenti alle parti in quanto non dipendenti della medesima azienda, ma a conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo in plurime occasioni accompagnato il sig. presso e dal Parte_1 luogo di lavoro all'inizio e al termine dell'orario lavorativo.
Si tratta, in entrambi i casi, di dichiarazioni genuine ed attendibili, sufficientemente precise e concordanti che, in quanto tali, presentano tutti gli elementi necessari ad avallare la prospettazione di parte ricorrente per quanto concerne la sussistenza del rapporto lavorativo, la sua durata e l'orario settimanale indicato.
Tenuto conto di ciò, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro, non contrattualizzato, nell'intero periodo dedotto in ricorso, ossia a partire dal
01.8.2014 e fino al 31.3.2020.
Diversamente, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, ritiene il giudicante che non sia stato adeguatamente provato l'espletamento di lavoro straordinario al di là del tempo pieno previsto dal CCNL di settore.
In altri termini, può dirsi confermato l'orario di lavoro indicato nell'atto introduttivo, nonché la sussumibilità delle mansioni svolte all'interno del IV livello del CCNL di categoria del
Commercio, Servizi e Terziario (in cui rientrano i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita), ma non il lavoro straordinario genericamente rivendicato dal ricorrente, non essendo stato quest'ultimo assolutamente provato.
4 L'esame complessivo delle prove conferma, inoltre, la fondatezza della domanda anche rispetto al TFR ed alle quote di tredicesima mensilità, quest'ultima spettante in forza della previsione di cui al CCNL Commercio, Terziario e Servizi.
Difatti, il rito del lavoro è ispirato al c.d. principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della c.d. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli artt. 414, n. 4 e 5, 416 co. 3 c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”). In forza di ciò, oltre che del c.d. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore che si assuma creditore non è tenuto a dimostrare il fatto
(negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro. (Cass. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
È da ritenersi, quindi, sufficiente per il riconoscimento del TFR in favore di Parte_1
la dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
[...]
Tuttavia, non è stata fornita la prova, nemmeno implicita, della adesione da parte della convenuta all'invocato contratto collettivo nazionale.
Di conseguenza, la disciplina collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, quale è dovuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. (cfr. Cass. lav., 7.6.2008, n. 18584; 8.8.2000,
n. 10465; 9.8.1996, n. 7379). Tale utilizzazione indiretta deve, quindi, limitarsi alla retribuzione minima tabellare e non si estende agli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità o gli scatti di anzianità, ovvero agli istituti contrattuali quali le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, indennità per r.o.l. o anche degli istituti per i quali esiste una disciplina legale, com'è per lo straordinario, relativamente al quale la maggiorazione deve essere computata nella misura legale (10% di maggiorazione) con riferimento alla durata di 40 ore settimanali secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 5 r.d.l. n. 692/1923 e art. 13 legge n. 196/1997.
Peraltro, per quanto riguarda l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti,
l'onere probatorio assume una diversa modulazione (Cass. lav., 26.5.2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”).
Ebbene, mancando una prova concreta dei rispettivi fatti costitutivi da parte del ricorrente, le differenze retributive richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi retribuiti
5 non goduti e della 14esima mensilità non possono essere riconosciute.
3. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, compete a la Parte_1 retribuzione per il lavoro svolto dal 1.8.2014 al 31.3.2020 in misura congrua a quanto stabilito nel
CCNL Commercio, Terziario e Servizi, con applicazione della retribuzione minima prevista per il
IV livello di inquadramento, nonché le quote di tredicesima mensilità ed il TFR.
I conteggi depositati in data 4.2.2025 sono esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici, il che ne consente l'utilizzabilità per l'individuazione del quantum debeatur. Ovviamente, da questi vanno decurtate le voci richieste a titolo di festività, trattenute e 14esima mensilità.
Pertanto, spettano a , al lordo, il complessivo importo di € 56.959,91 di Parte_1 cui: € 48.433,71 per differenze retributive ed € 8.525,20 per trattamento di fine rapporto.
Tale importo va maggiorato, ex art. 429 co.3 c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Aulino.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, condanna la in persona della CP_1 titolare, , al pagamento in favore di della somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
56.959,91, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole voci del credito al saldo;
• condanna la in persona della titolare, , al pagamento CP_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Aulino.
Così deciso in Napoli, il 26.3.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anastasia Angrisani, in tirocinio generico presso l'intestato ufficio.
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