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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12256/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna . Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Aliprandi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a TA (MI) il 04/01/1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Recalcati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TA (MI), in data 14 settembre
2002, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TA (anno 2002 atto n.51 reg. parte
II serie A) - nonché presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio (anno 2002 atto n.83 reg. parte II serie B)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: (c.f. ) nato a [...] il Persona_1 C.F._3
29/03/2006, cittadino italiano, maggiorenne, non economicamente autosufficiente (studente)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Disporsi che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I ricorrenti hanno dato mandato ad un'agenzia immobiliare per vendere la casa coniugale sita in
Mesero (MI), via Montale n.54. Fintantoché la casa non sarà venduta, i ricorrenti vivranno nella casa coniugale separati: il signor occuperà il piano terra e la signora il piano primo. Il Pt_1 Pt_2
mutuo fondiario a tasso variabile insistente sull'immobile è diviso in parti uguali a carico di ciascun coniuge: la signora si impegna a concorrere al pagamento del mutuo con l'importo mensile Pt_2
di €400,00 ed il signor oltre alla propria quota pari anch'essa a €400,00, assume Pt_1
temporaneamente su di sé la eventuale eccedenza rispetto all'importo unitario di €800,00, salvo che come precisato nel prosieguo detto importo sia inferiore a €800,00. Alla vendita dell'immobile, il ricavato sarà diviso tra i ricorrenti al 50% cadauno, ad eccezione di quanto viene pattuito di seguito in funzione del riequilibrio e del ripristino della divisione in parti uguali dell'importo del mutuo: la signora si impegna a riconoscere al signor il 50% della differenza che Quest'ultimo Pt_2 Pt_1
abbia versato in più, come si specifica (Doc.6 Piano rimborso mutuo;
Doc.7 Incarico vendita casa coniugale). A titolo esemplificativo e per maggior chiarezza: ove la rata di mutuo mensile fosse pari all'importo complessivo di €700,00, le parti concorreranno pro quota con €350,00 ciascuno senza alcun avanzo;
ove la rata di mutuo mensile, per ipotesi, fosse pari a €1.000,00, il signor Pt_1
verserà €600,00 (€400,00 + €200,00 di eccedenza) e la signora all'esito delle vendita della Pt_2
casa coniugale, restituirà al signor il 50% della eccedenza da questi pagata, pari in questo Pt_1
caso a €100,00, in relazione ad ogni mensilità in cui ciò abbia a verificarsi.
3. Sul conto corrente cointestato, n.596 istituto BPM, filiale in Marcallo (MI), via Roma n.74, verrà, difatti, versata, fino alla stipula della vendita della casa coniugale, in parti uguale, la rata di mutuo,
salvo quanto precisato al paragrafo precedente in ordine al surplus temporaneamente a carico del signor nonché l'assegno unico che dovesse essere, eventualmente, riconosciuto per il figlio Pt_1
maggiorenne.
4. Una volta venduta l'abitazione, il conto corrente cointestato verrà chiuso dividendone in parti uguali la giacenza residua e, l'assegno unico che dovesse essere, eventualmente, riconosciuto per il figlio maggiorenne, sarà corrisposto direttamente al figlio . Per_1
5. I signori e alla scadenza dell'incarico all'agenzia immobiliare, in caso rimanga Pt_1 Pt_2
infruttuoso, si impegnano a rinnovare il mandato di vendita alla stessa o ad altra agenzia immobiliare ai fini dell'alienazione della casa coniugale.
6. I Ricorrenti non hanno né altri conti correnti cointestati, né altri beni mobili cointestati.
7. I Ricorrenti, fino alla vendita della casa coniugale, concorreranno al 50% cadauno a tutte le spese relative alla casa e agli oneri – di proprietà e di uso – connessi (esempio: IMU, TARI, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione immobile, etc.).
8. Il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente (studente) verrà corrisposto dai genitori in modo diretto e paritario. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive,
ricreative, etc.) relative al figlio, come da protocollo del Tribunale di Milano che si deve intendere qui integralmente trascritto, verranno sostenute da entrambi i genitori al 50% dopo che siano state tra
Loro concordate e dietro presentazione di documenti contabili ufficiali;
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, i coniugi rinunciano ad ogni rivendicazione patrimoniale e/o economica per qualsiasi titolo e/o ragione avendo con il presente atto regolato definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti.
11. Le spese legali sono compensate tra le parti, e le parti rinunciano in modo espresso e concorde all'appello della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello Stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in TA (MI), in data 14 settembre 2002.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA (MI) e di Busto Arsizio (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG