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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1319/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), quale genitore della minore Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia Persona_1 C.F._2 alla via Provinciale n. 4, presso lo studio dell'avv. Caterina Belcastro che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, deduceva: - di aver presentato in data Parte_1
CP_ 02.06.2022, quale genitore della minore domanda all' per l'accertamento Persona_1 sanitario tendente al riconoscimento della condizione di “invalida civile” della stessa, al fine di ottenere i conseguenti benefici previsti dalla legge per i “minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, previsti dalla L. 118/71 e L. 289/90 - indennità di frequenza;
- che, in data 06.09.2022, la competente Commissione Medica, la riconosceva “minore non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa inferiore ad
1/3 o minore non invalido, art. 2 L. 118/71)”, come da verbale notificato il 23.09.2022; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 415 bis presso l'intestato Tribunale,
R.G. n. 1077/2023; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott. Persona_2 non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici richiesti;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU in ragione dell'errata valutazione e/o sottovalutazione delle patologie accertate risultante dalla documentazione versata in atti.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare che la minore è da considerarsi “minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1
i compiti e le funzioni della sua età”, con diritto all'indennità di frequenza, prevista dalla Legge
118/71 e L. 289/90, a far data dalla domanda amministrativa (02.06.2022), ovvero dalla eventuale diversa data che dovesse risultare in corso di causa;
2) condannare l' in persona del Presidente CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione con conferma di quanto accertato dal
CTU in sede di ATP.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità della domanda avversaria, ovvero per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di competenze legali.
Con provvedimento del 19.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990. Conseguentemente, è necessario che la minore presenti una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui è affetta la minore.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la minore, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la minore.
All'esito dell'attività peritale la minore è risultata affetta da: «-lieve alterazioni comportamentale;
- strabismo convergente».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari predetti.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «Paziente in buone condizioni generali, stato idratazione nella norma;
Esame Neurologico e psichico: Collaborante, risponde alle domande, orientata nel tempo e nello spazio, pupille isocoriche e isocicliche normoregenti alla luce e all'accomodazione, forza e riflessi normali ai quattro arti;
Apparato Cardio-vascolare Cuore con azione ritmica, a frequenza ventricolare 80 battiti al minuto, MV normale su tutto l'ambito polmonare;
Apparato Respiratorio Emitoraci simmetrici, mobili, normoespansibili, Fvt normale, murmure vescicolare normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare, atti respiratori 18 al minuto;
Apparato Osteo-articolare Deambulazione normale . Apparato digerente Addome piano, trattabile, non dolente, organi ipocondriaci fegato nella norma;
Vista e udito: strabismo portatrice di lenti udito nella norma, fondo oculare normale, papilla macula e vasi nella norma;
Apparato urogenitale: giordano negativo, reni non palpabili, continente, Apparato endocrino e metabolismo: nella norma…Dall'esame della documentazione sanitaria e dalla visita medica risulta che le malattie di cui soffre la ricorrente Non sono invalidanti. Alla luce delle considerazioni medico-legali suesposte
e delle patologie di cui sopra ritengo che la minore allo stato attuale non e Persona_1 riconosciuta invalida civile e non ha diritto all'indennità di frequenza».
D'altra parte, le censure esposte da parte ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Compensa le spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della quale sono poste a carico dell' le spese CP_1 della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. quale genitore della minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ), R.G. n. 1319/2025, disattesa ogni Persona_1 C.F._2 contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1319/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1319/2025 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), quale genitore della minore Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia Persona_1 C.F._2 alla via Provinciale n. 4, presso lo studio dell'avv. Caterina Belcastro che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.04.2025, deduceva: - di aver presentato in data Parte_1
CP_ 02.06.2022, quale genitore della minore domanda all' per l'accertamento Persona_1 sanitario tendente al riconoscimento della condizione di “invalida civile” della stessa, al fine di ottenere i conseguenti benefici previsti dalla legge per i “minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, previsti dalla L. 118/71 e L. 289/90 - indennità di frequenza;
- che, in data 06.09.2022, la competente Commissione Medica, la riconosceva “minore non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa inferiore ad
1/3 o minore non invalido, art. 2 L. 118/71)”, come da verbale notificato il 23.09.2022; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 415 bis presso l'intestato Tribunale,
R.G. n. 1077/2023; - che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott. Persona_2 non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per i benefici richiesti;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU in ragione dell'errata valutazione e/o sottovalutazione delle patologie accertate risultante dalla documentazione versata in atti.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare che la minore è da considerarsi “minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere Persona_1
i compiti e le funzioni della sua età”, con diritto all'indennità di frequenza, prevista dalla Legge
118/71 e L. 289/90, a far data dalla domanda amministrativa (02.06.2022), ovvero dalla eventuale diversa data che dovesse risultare in corso di causa;
2) condannare l' in persona del Presidente CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione con conferma di quanto accertato dal
CTU in sede di ATP.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità della domanda avversaria, ovvero per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di competenze legali.
Con provvedimento del 19.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990. Conseguentemente, è necessario che la minore presenti una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del
CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui è affetta la minore.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la minore, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la minore.
All'esito dell'attività peritale la minore è risultata affetta da: «-lieve alterazioni comportamentale;
- strabismo convergente».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari predetti.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «Paziente in buone condizioni generali, stato idratazione nella norma;
Esame Neurologico e psichico: Collaborante, risponde alle domande, orientata nel tempo e nello spazio, pupille isocoriche e isocicliche normoregenti alla luce e all'accomodazione, forza e riflessi normali ai quattro arti;
Apparato Cardio-vascolare Cuore con azione ritmica, a frequenza ventricolare 80 battiti al minuto, MV normale su tutto l'ambito polmonare;
Apparato Respiratorio Emitoraci simmetrici, mobili, normoespansibili, Fvt normale, murmure vescicolare normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare, atti respiratori 18 al minuto;
Apparato Osteo-articolare Deambulazione normale . Apparato digerente Addome piano, trattabile, non dolente, organi ipocondriaci fegato nella norma;
Vista e udito: strabismo portatrice di lenti udito nella norma, fondo oculare normale, papilla macula e vasi nella norma;
Apparato urogenitale: giordano negativo, reni non palpabili, continente, Apparato endocrino e metabolismo: nella norma…Dall'esame della documentazione sanitaria e dalla visita medica risulta che le malattie di cui soffre la ricorrente Non sono invalidanti. Alla luce delle considerazioni medico-legali suesposte
e delle patologie di cui sopra ritengo che la minore allo stato attuale non e Persona_1 riconosciuta invalida civile e non ha diritto all'indennità di frequenza».
D'altra parte, le censure esposte da parte ricorrente all'elaborato peritale non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del
CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Compensa le spese di lite, essendo stata versata in atti dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione della quale sono poste a carico dell' le spese CP_1 della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. quale genitore della minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ), R.G. n. 1319/2025, disattesa ogni Persona_1 C.F._2 contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese di CP_1
C.T.U. liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli