Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente rel. dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parisi Tommaso con domicilio eletto in Salerno, al C.so G. Garibaldi n. 38
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Vitiello Controparte_1
Giuseppe e dall'avv. Naddeo Salvatore con domicilio eletto in Scafati (SA) al
Corso Nazionale, n. 124
PARTE APPELLATA
Oggetto: prestazione pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, Pt_1
etc..
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr.1042/2023 pubblicata in data 15 giugno 2023 il Tribunale di
Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., in accoglimento per quanto ritenuto di ragione della domanda proposta da nei confronti dell' con ricorso depositato in data Controparte_1 Pt_1
20 giugno 2022, ha così statuito: “ dichiara che l'attore, in virtù del principio di neutralizzazione contributiva di cui alla sentenza n. 264/1994 della Corte Cost., alla data del pensionamento del 1 ottobre 2002 aveva diritto ad un rateo pensionistico di euro € 1.586,51 e che, alla data del 30.6.2022 tale rateo è rivalutato alla misura di € 2.118,01; condanna, pertanto, l' all'adeguamento Pt_1
del rateo pensionistico della pensione cat. VR 30784220 sulla scorta dei suddetti parametri da rivalutarsi ai sensi di legge, nonché al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 56.523,81 a titolo di differenze sui ratei già corrisposti tra il luglio 2016 ed il giugno 2022, maggiorata di accessori come per legge dalla scadenza dei singoli ratei, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in € 4.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario. Le spese di CTU restano, così come già liquidate con separato decreto, a carico dell' .” Pt_1
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ l' nel rimodulare il calcolo della pensione in conseguenza Pt_1 della rivalutazione dell'amianto doveva prendere tutti i 2454 contributi settimanali del ricorrente, ma non poteva calcolare la quota A e la quota B retroagendo dagli ultimi contributi versati (quelli di mobilità: i peggiori!); al contrario l' doveva Pt_1
prendere i primi 2080 contributi settimanali (quelli bastevoli ai fini pensionistici) e retroagire da essi per il computo delle quote A e B. In tal modo i contributi utili
(questa volta quelli versati dal datore di lavoro in costanza del rapporto di lavoro) non avrebbero arrecato il sensibile pregiudizio economico sopportato dal alvoratore avuto riguardo alla contribuzione del periodo di mobilità, utilizzando i quali l' ha liquidato una pensione di gran lunga meno favorevole ”. CP_2
3. Avverso tale sentenza l ha proposto appello con ricorso depositato Pt_1 telematicamente in data 5 dicembre 2023 dolendosi dell'accoglimento della
2 domanda attorea e concludendo pertanto come in atti per il rigetto della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare :
“ Violazione e falsa applicazione dell'art.13 comma 7 L.257/92.
Ritiene … l'Istituto incontestabile la vigenza del principio che vuole la norma in questione ( art.13 comma 7 L.257/92) come finalizzata a consentire al lavoratore il più rapido conseguimento del requisito pensionistico, ma certamente non del migliore trattamento possibile, essendo innegabile che al lavoratore può essere consentito soltanto il raggiungimento del limite massimo di 2080 settimane contributive, pari a 40 anni. (…) Del resto, l'invalicabilità del detto requisito è esplicitamente stabilita all'art.4 comma 1 del DM 27.10.2004 e tutta la produzione giurisprudenziale in materia di benefici contributivi da esposizione all'amianto è stata sempre improntata nel negare ai soggetti già pensionati di vecchiaia, di inabilità e di anzianità con numero di contributi pari o superiore a 40 anni,
l'interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della rivalutazione in questione.
(…) Ne deriva pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è risultata perfettamente legittima l'applicazione del criterio di determinazione del trattamento pensionistico operato dall' nei confronti dell'appellato, che ha Pt_1
visto procedere al riconoscimento della contribuzione virtuale maturata a seguito di esposizione all'amianto fino al limite del 40^ anno di contribuzione e l'inserimento degli anni mancanti al raggiungimento del limite predetto dando prevalenza alla quota che avrebbe potuto garantire la retribuzione media più elevata al fine di concedere al pensionato il maggiore favore economico. (…)
In merito, poi, all'applicabilità del criterio di neutralizzazione al caso di specie, si richiama la statuizione negativa sul punto espressa da Cass.29967/2022 (…) Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte Costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo” e comunque non oltre la quota A salvaguardata in via transitoria conseguendone che “la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota
A della pensione ”.
3 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 16 aprile 2024 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria delle spese di lite.
5. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
6. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
7. Va in primo luogo precisato che il meccanismo della neutralizzazione è posto a garanzia delle pensioni minime mentre nel caso di specie, per effetto dell'incremento ex lege nr. 257/1992, è stato riconosciuto all'assicurato un accredito contributivo pari a 2080 settimane, ovverosia l'accredito massimo.
8. Il primo giudice, nel calcolo del rateo pensionistico ex lege nr. 503/1992 ha ritenuto che dei 2454 contributi complessivi maturati andassero sì considerati soltanto i primi 2080, ma sulla relativa data di maturazione calcolare poi il rateo retroagendo “ da essi per il computo della quota A e B” .
9. Il vizio di tale argomentazione emerge dagli atti;
il primo giudice facendo propria la relazione peritale ha ritenuto che il dipendente avesse maturato il tetto dei 2080 contributi nel 1995, con la conseguenza che facendo retroagire a tale data la soglia per il computo della quota A e B del rateo, emerge la sovrapposizione di prestazione lavorativa e prestazione previdenziale fino alla data dell'effettivo pensionamento ovverosia al 1^ ottobre 2002
10. Afferma il S.C. : “ In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28025 del 02/11/2018) .
4 11. L'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, ma non è applicabile a chi già abbia già maturato, anche per effetto di legislazione premiale, il riconoscimento massimo.
Con il meccanismo della neutralizzazione non son utilizzati ai fini del calcolo della quota retributiva del rateo pensionistico gli anni lavorativi in cui il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso – per effetto di CIG, mobilità – con il limite che restano utilizzabili gli ultimi cinque anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione ove necessari al conseguimento del trattamento minimo, in modo tale che “ la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica “ .; ma tale meccanismo di garanzia può valere solo per i ratei di pensione maturati ex lege nr. 297/1982 ma non già per i ratei regolati ex lege nr.503/1992. E' incontestato che la vicenda de qua è sottratta al regime transitorio ex art. 13.
La pronuncia della Corte Costituzionale richiamata dal primo giudice ha scrutinato esclusivamente la legge nr.297/1982 “ laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 10992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa ” ( confr. anche Cass sez. lav. nr. 790/2021)
12. L'appello va quindi accolto e respinta la domanda azionata in primo grado.
13. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite rivenienti .
a) quanto alla gravità, nella rilevanza anche costituzionale dell'interesse protetto e
5 b) quanto alla eccezionalità, nella complessità della questione ancora non sottoposta, per lo specifico profilo, al vaglio di legittimità
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1
il 5 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale g.l. Controparte_1
di Nocera Inferiore nr. 1042/2023 pubblicata in data 15 giugno 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'azionata domanda;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado al cinquanta per cento tra le parti.
Salerno, 14 marzo 2025 il presidente
M. Stassano
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