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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4108/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/02/2025, sono presenti:
per , l'avv. Lucio Bergo in sostituzione dell'avv. Raffaele Morra;
Parte_1
per , l'avv. Daniele Lucchetti. Controparte_1
L'avv. Bergo precisa le conclusioni come in atti e si riporta alle note conclusive già depositate.
L'avv. Lucchetti precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie note.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 16 R.G. N. 4108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4108/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Morra, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, come da delibera autorizzativa n. 174 del 30.11.2022, elettivamente domiciliato in
Como, via Milano n. 40, presso lo studio dell'avv. Daniele Lucchetti, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Si ritiene, in forza delle argomentazioni sin qui esposte, di aver ampiamente dimostrato la totale insussistenza di tutti i motivi a fondamento della risoluzione contrattuale comunicata dal Comune di e la sussistenza del diritto risarcitorio in capo Controparte_1
pagina 2 di 16 all'attrice Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, con integrale rifusione delle spese di lite come da nota che si deposita”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decidere: - IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione sulle domande relative il procedimento di recesso dal contratto di appalto;
- NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE;
- respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare legittima la risoluzione del contratto di Appalto servizio gestione del Compendio comunale, via Malvisino Rep. N. 92/12 del 13/11/2012, assunta dal
[...]
per grave inadempimento di e/o comunque dichiarare la Controparte_1 Parte_1
risoluzione del suddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'attrice; - riconoscersi la sussistenza dei presupposti ex art. 96, I e III comma c.p.c. e condannare l'attrice al pagamento di un importo da determinarsi secondo equità in favore della convenuta;
- IN VIA
RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare la carenza di correttezza e buonafede pre- contrattuale e contrattuale di parte attrice e, conseguentemente, condannare Parte_1
al pagamento in favore del di di tutti i danni patiti dallo
[...] CP_1 Controparte_1
stesso nella misura che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare le opere effettivamente realizzate da di cui al Parte_1
contratto e condannare al pagamento in favore del Comune di Parte_1 CP_1
a titolo di canone di locazione, della differenza tra l'importo dei lavori effettivamente
[...]
eseguiti e il canone contrattualmente previsto di euro 105.000,00 Iva esclusa per i quindici anni di gestione (euro 7.000,00 annui Iva esclusa) e/o fino all'effettivo rilascio oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei danni derivanti dal comportamento commissivo ed omissivo della nella gestione del bene comunale quantificati Parte_1
Part nella somma di € 68.961,47 oltre Iva e condannare al pagamento, in favore Parte_1
del Comune di , della suddetta somma o nella diversa e maggior somma che Controparte_1
verrà determinata in corso di causa;
- IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio diretta alla stima dei danni patiti di natura contrattuale e gestionale e/o delle opere previste contrattualmente ed effettivamente realizzate dall'attrice e le prove testimoniali di cui pagina 3 di 16 alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 08.05.2023 e n. 3 del 26.05.2023, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Oggetto: Risoluzione del contratto per inadempimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
conveniva in giudizio il , innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Como, rappresentando: a) di essere risultata vincitrice del bando indetto per l'affidamento in gestione di un compendio sportivo comunale, adibito a campi da tennis;
b) di avere conseguentemente stipulato con la controparte, in data 13.11.2012, un contratto della durata di quindici anni, in virtù del quale essa attrice si era impegnata all'esecuzione di una serie di opere ordinarie e straordinarie, oltre che a garantire la presenza di un istruttore qualificato e di un incaricato in occasione di giochi e manifestazioni sportive, al termine del quale le opere sarebbero state acquisite al patrimonio del Comune, senza alcun indennizzo per il gestore;
c) che essa attrice aveva assicurato la regolare gestione del servizio, invitando ripetutamente il CP_1
all'esecuzione di alcune opere a suo carico (in particolare, il ripristino della recinzione metallica che separava il centro sportivo dalla proprietà limitrofa); d) che, peraltro, il non le aveva CP_1
messo tempestivamente a disposizione la palazzina da destinare a “Club House”, questo nonostante il pagamento degli oneri assicurativi da parte del gestore;
e) che, nonostante ciò, essa attrice aveva dato completa esecuzione all'accordo, eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico;
f) che, da ultimo, il aveva Controparte_1
disposto la risoluzione del contratto, lamentando il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico, l'applicazione di tariffe in difformità per la clientela, senza l'approvazione dell'amministrazione comunale, e la mancata custodia e manutenzione del centro sportivo.
Riguardo al mancato rispetto degli orari, osservava tuttavia l'attrice che il centro era rimasto chiuso solo nei giorni 15, 17 e 20 novembre 2021, cioè per soli tre pomeriggi in dieci anni, peraltro nel pieno periodo pandemico legato alla diffusione del virus Covid-19; in ogni caso, il pagina 4 di 16 centro sportivo era solito lavorare solo su prenotazione o in caso di eventi determinati, ferma, in ogni caso, l'apertura minima di quattro ore al giorno.
Quanto all'applicazione di tariffe in difformità, deduceva invece l'istante che le precedenti tariffe erano in vigore dal 2013 e non erano mai state aggiornate, sicché, con comunicazione dell'8.07.2021, l'associazione aveva comunicato al Comune i prezzi che avrebbe Parte_1
applicato nel corso dell'estate, senza ricevere alcuna obiezione.
Contestava, infine, che il centro sportivo versasse in stato di degrado e di abbandono, visto che la manutenzione dei campi di terra rossa veniva effettuata annualmente, nel periodo di aprile, e le fotografie poste dal a fondamento della risoluzione risalivano al mese di marzo, CP_1
essendo state quindi scattate pochi giorni prima del loro rifacimento;
esse riguardavano, peraltro, il campo n. 3, che è quello più vicino al bosco e presentava le maggiori criticità, a causa della mancanza di manutenzione dell'area limitrofa di proprietà comunale.
In più occasioni, essa attrice aveva infatti denunciato al la mancata pulizia dei terreni CP_1
adiacenti al centro sportivo;
la necessità di mettere in sicurezza gli alberi ad alto fusto presenti nel centro e nelle sue vicinanze, che provocavano il rischio di caduta di rami e la continua invasione di aghi e fogliame;
la necessità di posare una nuova recinzione e di sostituire i pali metallici, ormai ammalorati;
la necessità di tagliare e potare gli alberi adiacenti ai campi.
Premessa, quindi, l'insussistenza dei dedotti inadempimenti, chiedeva di accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto ad opera del Comune di e di condannarlo Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, dalla stessa subiti. A tale riguardo, esponeva infatti l'istante di avere eseguito opere per € 150.000,00, realizzando un manto di materiale sintetico del valore di € 18.000,00, destinate ad essere definitivamente acquisite al patrimonio comunale, senza poter ammortizzare l'investimento per i residui cinque anni di durata del contratto e subendo, quindi, un danno di almeno € 55.000,00, oltre ai mancati guadagni del quinquennio e del biennio iniziale per il mancato godimento della Club House, e alle spese sostenute, ad esempio, per l'assicurazione di locali inutilizzabili.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, vertendosi in materia di concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente e di causa pagina 5 di 16 rientrante, dunque, tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., oltre che relativa a posizioni di interesse legittimo.
Concludeva, in subordine, per il rigetto nel merito delle domande attoree, stanti i gravi inadempimenti imputabili all'associazione ed avanzava, a propria volta, Parte_1
domanda riconvenzionale di condanna della controparte al risarcimento del danno da lui subito, consistito nei costi per il ripristino delle recinzioni, per il rifacimento dei campi, per la pulizia e per il riordino del verde, da liquidarsi almeno in € 68.961,47, nonché al pagamento della differenza tra il valore dei lavori effettivamente eseguiti e il canone, concordato tra le parti, di €
105.000,00 (Iva esclusa) per i quindici anni di gestione, fino al rilascio, il tutto oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Infine, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva introdotto, ad opera del un Controparte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, volto alla verifica e alla quantificazione dei danni subiti dall'ente, che si concludeva con una declaratoria di improcedibilità. Esaurita quindi la fase di trattazione, veniva disposto rinvio all'udienza del
12.12.2023 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, terminata la quale veniva pronunciata sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e la causa veniva rimessa sul ruolo.
Si dava, quindi, corso all'istruttoria con l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'attrice e con l'escussione dei testi indicati tanto dalla parte istante, e Testimone_1 [...]
quanto dal convenuto, e . Tes_2 Controparte_2 Controparte_3
Disattesa poi l'ulteriore eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata da parte convenuta, veniva disposto nuovo rinvio all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, viene infine pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 13.11.2012, il
Comune di aveva assegnato in gestione all' il centro Controparte_1 Parte_1
sportivo comunale, sito in via Malvasino, per la durata di quindici anni decorrenti dalla stipula pagina 6 di 16 dell'accordo e fino al 12.11.2027. All'art. 4 del contratto, si prevedeva espressamente che il gestore avrebbe dovuto realizzare i seguenti interventi a propria cura e spese.
Entro il 31.12.2012, avrebbe dovuto installare una copertura fissa, certificata conforme ai sensi della normativa vigente, destinata al campo n. 1.
Entro dodici mesi dalla stipula del contratto o, comunque, dall'immissione nel possesso della palazzina, avrebbe dovuto effettuare i “lavori di manutenzione iniziale”, tali essendo: “rialzo della recinzione tra la e la adiacente attraverso la posa di una rete verde Parte_3 CP_4
metallica sul muretto in pietra”; “sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione dei campi, qualora non funzionanti, sempre nel rispetto delle normative vigenti”; “manutenzione di tutto il verde, taglio dell'erba, potatura dei cespugli e pulizia del sottobosco per almeno 5 mt. sui vari confini”; “pulizia di tutti i muretti e passaggi in pietra e calcestruzzo nonché delle grondaie presso la palazzina, dei pozzetti del piazzale e di tutta l'area”; “ripristino dei serramenti deteriorati e/o mancanti”; “tinteggiatura con pittura lavabile delle pareti e soffitti di tutti i locali della palazzina”; “fornitura ed installazione dei termosifoni mancanti”; “fornitura di arredi per i campi consistenti in: panchine, ombrelloni, cestini, stuoie per la pulizia dei campi, paletti per rialzo reti per il singolo”. Insomma, entro dodici mesi, la concessionaria avrebbe dovuto curare tutte quelle attività necessarie a ripristinare la piena funzionalità del centro sportivo per garantirne utilizzo da parte della clientela.
Infine, entro il 31.12.2015, l' avrebbe dovuto effettuare quelli che, da Parte_1
contratto, venivano indicati come “lavori aggiuntivi”, ovverosia le “opere a completamento della copertura del Campo n. 1”, la “tribuna in cemento armato per campo n. 2” e le “opere accessorie: tendostruttura e campo da minitennis”, oltre a dovere effettuare annualmente il rifacimento dei manti dei campi in terra e a doversi far carico della sostituzione di pali e reti di recinzione dei campi deteriorati.
In aggiunta, la concessionaria avrebbe poi dovuto curare periodicamente la manutenzione ordinaria del centro sportivo, oltre a farsi carico di tutti gli oneri di gestione dell'impianto, quali,
a titolo meramente esemplificativo: “pulire periodicamente lo spazio riservato al gioco e l'area circostante, estirpare e falciare l'erba nella parte esterna adiacente all'ingresso dell'impianto,
e tra i campi n. 2 e 3, provvedere alla potatura delle piante e all'eventuale espurgo delle fosse pagina 7 di 16 biologiche”; “garantire la disponibilità durante l'anno di almeno n. 1 istruttore qualificato per assicurare una efficiente scuola di tennis diretta a singoli, gruppi e alle scuole del territorio”;
“garantire la presenza di n. 1 incaricato a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni allo scopo di impedire danni di ogni sorta che qualora avvenissero dovranno essere riferiti immediatamente al ; “impedire l'accesso agli impianti a chiunque non sia autorizzato”; CP_1
“custodire la proprietà comunale con particolare decoro e piacevolezza alla vista, impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie”.
In altri termini, era compito dell'associazione concessionaria curare la manutenzione ordinaria del centro sportivo, in modo tale da garantirne la piena funzionalità dei campi a beneficio del
Comune concedente e dei terzi fruitori del servizio.
Al termine del rapporto, tutte le opere eseguite dall'associazione sarebbero state acquisite in proprietà dall'ente comunale, senza alcun diritto per la concessionaria al relativo indennizzo, costituendo esse il corrispettivo per la gestione.
A tale proposito, era infatti stabilito nel contratto che “l'importo totale dei lavori di cui sopra, da documentarsi previa presentazione di regolari fatture, verrà considerato a scomputo del canone annuo”, con la precisazione che “qualora il costo dei lavori effettuati risultasse superiore al valore di euro 105.000,00 Iva esclusa (euro 7.000,00 per n. 15 anni) nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale” e, al contrario, “qualora l'importo dei lavori fosse inferiore all'importo di euro 105.000,00 Iva esclusa, sarà comunque dovuta all'Amministrazione
Comunale la differenza in denaro” (cfr. art. 4 del contratto). In altri termini, il valore delle opere a carico della concessionaria era convenzionalmente stabilito in € 105.000,00, IVA esclusa, con rinuncia della stessa alla richiesta dell'eventuale eccedenza, ma si prevedeva la facoltà, per l'amministrazione comunale, di richiedere il pagamento di un eventuale conguaglio, laddove il valore dei lavori svolti fosse risultato, all'atto pratico, inferiore al canone dovuto.
Infine, per quanto qui rileva, ulteriori obbligazioni a carico della concessionaria erano stabilite agli artt. 8 e 9 del contratto in esame;
in particolare, il gestore dell'impianto era tenuto a
“garantire l'apertura della struttura sportiva al pubblico secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta”, allegata alla determina n. 972/2012, e ad applicare tariffe pagina 8 di 16 sottoposte al preventivo vaglio della Giunta Comunale, con uno sconto del 20% a favore dei cittadini residenti nel Comune di . Controparte_1
In caso di inadempimento del gestore, si prevedeva dunque, all'art. 11, la facoltà per l'amministrazione comunale di recedere dal contratto, con un preavviso di centottanta giorni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata (cfr. all. 3 all'atto di citazione), previsione della quale il convenuto si è avvalso con atto del 14.06.2022 (cfr. all. 14 alla comparsa di risposta), adducendo il mancato rispetto degli orari di apertura del centro, l'applicazione di tariffe in difformità e la mancata custodia e manutenzione del centro sportivo, versante in stato di degrado e di abbandono.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea (da qualificarsi in diritto quale azione di mero accertamento, volta ad ottenere una declaratoria di perdurante efficacia e validità della concessione) è infondata e merita di essere respinta.
Risulta, infatti, dagli atti di causa un conclamato inadempimento della concessionaria alle obbligazioni da lei assunte con contratto del 13.11.2012, con particolare riguardo alla manutenzione del centro sportivo. La documentazione fotografica versata in atti ed allegata alla relazione di sopralluogo del 16.03.2022, sulla quale ha peraltro deposto la teste di parte convenuta, (cfr. verbale dell'udienza del 20.03.2024), offre infatti riscontro Controparte_3
documentale a quanto dedotto dal Comune di , circa lo stato di abbandono e Controparte_1
degrado in cui versava l'intero centro sportivo (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta).
È peraltro emerso dalla prova orale assunta nel corso del giudizio che la manutenzione del campo n. 2 veniva effettuata solo una volta l'anno, all'incirca nel mese di aprile, in quanto lo stesso era accessibile solo nel periodo estivo (da maggio ad ottobre), mentre la manutenzione del campo n.
3 è stata per lungo tempo trascurata.
In tal senso, hanno riferito sia il teste , istruttore di tennis nel centro sportivo, che Testimone_1
in passato ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio direttivo dell'associazione (cfr. quanto riferito dallo stesso all'udienza del 13.03.2024: “Preciso che il centro aveva tre campi da tennis.
Il primo campo era quello al coperto, che era il campo polifunzionale, il quale poteva essere utilizzato anche per giocare a calcetto. Gli altri due campi erano all'esterno e sono quelli in terra rossa. Questi campi erano disponibili soltanto nel periodo primavera-estate,
pagina 9 di 16 indicativamente da aprile-maggio, fino a fine settembre. Ricordo che effettuavo io stesso la manutenzione dei campi all'esterno, insieme al collaboratore e ad altri soci che venivano CP_5
occasionalmente a darmi una mano, tra cui il più attivo era Non so dire Testimone_2
precisamente quando effettuavo la manutenzione annuale, ma posso dire che non si poteva fare troppo prima rispetto all'apertura dei campi esterni, in quanto altrimenti la terra gelava e c'era il rischio di dover ricominciare daccapo (...). Confermo che nel 2021 abbiamo effettuato la manutenzione del campo n.
2. Il campo n. 1 era invece utilizzabile tutto l'anno, mentre il campo
n. 3 è rimasto inutilizzato in quanto confinava su due lati con un bosco di proprietà del CP_1
e ritenevamo impossibile effettuare la manutenzione a causa della presenza di foglie e sterpaglie che provenivano dalla vegetazione. C'erano anche rovi e delle piante che si affacciavano dalla rete verde. Preciso che ci eravamo anche rivolti ad una ditta esterna, Marcai S.r.l., la quale ci ha detto e risposto per iscritto che non si sarebbe assunta la responsabilità dell'esito dei lavori, visto che le sterpaglie rendevano il campo inagibile”), che il teste cliente del Testimone_2
centro sportivo, il quale ha confermato che, nel periodo da ottobre ad aprile, era accessibile il solo campo coperto (campo n. 1) e ha precisato di non ricordare se, nel corso del 2021, fosse stata effettuata la manutenzione dei campi esterni, lasciando intendere che il campo n. 3 non fosse comunque accessibile negli anni 2020 e 2021 (cfr. quanto dichiarato dal teste citato, all'udienza del 10.04.2024, sul cap. 18: “mi pare che i campi in terra rossa esterni siano rifatti ogni anno. Mi pare di ricordare che il campo n. 2 è stato rifatto nel maggio 2020, visto che avevo aiutato anche io. Non ricordo nulla sul campo n. 3 (...); sul cap. 20: “confermo che nel periodo da ottobre ad aprile veniva usato solo il campo interno mentre quelli scoperti venivano usati nel periodo estivo. Non ricordo se negli anni 2020 e 2021 il campo n. 3 fosse accessibile, anche perché c'è stato il covid”; sul cap. 22: “non ricordo se il campo n. 2 sia stato rifatto nel 2021”).
Se ne ricava che l'attrice è venuta meno al proprio obbligo di garantire la piena funzionalità del centro sportivo, con ciò intendendosi non solo il campo al coperto, ma anche le strutture situate all'esterno, che avrebbero dovuto essere pienamente accessibili da parte della clientela, il tutto in violazione di quanto previsto all'art. 4 del contratto, che poneva a carico della concessionaria compiti di manutenzione ordinaria, da attendere periodicamente per l'intera durata del rapporto.
pagina 10 di 16 Trattasi, peraltro, di un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse creditorio alla regolare esecuzione della prestazione e tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1455
c.c., la risoluzione del contratto, avendo lo stesso riguardato una parte significativa (due campi su tre) delle strutture sportive oggetto di concessione.
Né il citato inadempimento potrebbe essere giustificato dallo stato di abbandono in cui versava il terreno immediatamente attiguo al campo n. 3, di proprietà comunale, invaso anch'esso da arbusti e sterpaglie, come risulta dalla documentazione fotografica in atti e come riferito dai testi di parte attrice (cfr. quanto dichiarato dal teste , all'udienza del 13.03.2024, in Testimone_1
risposta al cap. 22 della memoria istruttoria di parte attrice: “confermo che nel 2021 abbiamo effettuato la manutenzione del campo n.
2. Il campo n. 1 era invece utilizzabile tutto l'anno, mentre il campo n. 3 è rimasto inutilizzato in quanto confinava su due lati con un bosco di proprietà del e ritenevamo impossibile effettuare la manutenzione a causa della CP_1
presenza di foglie e sterpaglie che provenivano dalla vegetazione. C'erano anche rovi e delle piante che si affacciavano dalla rete verde. Preciso che ci eravamo anche rivolti ad una ditta esterna, Marcai S.r.l., la quale ci ha detto e risposto per iscritto che non si sarebbe assunta la responsabilità dell'esito dei lavori, visto che le sterpaglie rendevano il campo inagibile”).
Non vi è prova, infatti, che lo stesso abbia reso materialmente impossibile l'esecuzione delle opere di manutenzione contrattualmente dovute, a prescindere dalla maggiore onerosità delle stesse, sostanzialmente addotta dall'attrice. Infatti, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione in tanto può verificarsi, solo in quanto concorrano l'elemento oggettivo dell'impossibilità di eseguire l'obbligazione e quello soggettivo dell'assenza di colpa nella determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione, intendendosi per impossibilità “non una mera difficolta, ma un impedimento assoluto ed obiettivo, tale cioè da non poter essere rimosso, con riferimento alla prestazione in se e per se considerata, e non alle concrete possibilità del debitore” (cfr. Cass., sez. III, 14 ottobre 1970, n. 2018).
A tale inadempimento, si sommano inoltre il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico e l'applicazione di tariffe in difformità, rispetto a quanto pattuito.
Sotto il primo aspetto, va detto infatti che il contratto del 13.11.2012 conteneva un rinvio espresso alla documentazione allegata alla determina dirigenziale n. 972/2012 (cfr. all. 2 alla comparsa di pagina 11 di 16 risposta), sicché la concessionaria, si era impegnata non solo a garantire Parte_1
l'apertura degli impianti in caso di prenotazione, ma anche ad assicurare un'apertura minima giornaliera di quattro ore, dalle 15.00 alle 19.00 (cfr. art. 1 al progetto gestionale dell'1.10.2012:
“i campi saranno prenotabili dalle 9.00 fino alle 22.00 tutti i giorni della settimana (sabato e domenica compresi). Il centro sportivo rimarrà aperto durante tutte le ore di gioco prenotate e chiuso a discrezione del gestore in caso di mancanza di prenotazioni;
sarà garantita comunque un'apertura giornaliera minima dalle 15.00 alle 19.00 anche in assenza di prenotazioni”).
Nel caso di specie, risulta invece dalla documentazione in atti ed è emerso all'esito dell'istruttoria orale che, in plurime occasioni, il centro sportivo era risultato chiuso al pubblico in orario pomeridiano (cfr. quanto riportato dal teste sentito all'udienza del 20.03.2024, Controparte_2
sul cap. 10 della memoria istruttoria di parte convenuta: “riconosco il documento che mi viene mostrato e che ho redatto io stesso. Confermo di avere eseguito il sopralluogo nelle date di cui mi si chiede e negli orari che compaiono in questo documento. Ricordo in particolare che il
17.11.2021 ero passato due volte e che il 20.11.2021 mi ero recato al centro sportivo in orario serale. Mi ero recato sul posto in quanto volevo parlare con il titolare, ma ho trovato il cancello chiuso con un lucchetto. Anzi, preciso che i cancelli erano due, uno carraio e l'altro pedonale, ricavato all'interno del cancello più grande. Però entrambi erano chiusi. Non potevo telefonare in quanto non avevo il numero di telefono e non ricordo se fosse presente un cartello”).
È dunque emerso un evidente inadempimento dell'attrice, a prescindere dedotta necessità di contingentare gli ingressi alla struttura, per evitare la diffusione del virus Covid-19, e dalla reperibilità telefonica degli istruttori, su cui pure ha riferito il teste (cfr. le dichiarazioni Tes_1
rese dal predetto teste, in occasione dell'udienza del 13.03.2024, sul cap. 13 della memoria istruttoria di parte attrice: “nel 2021 gli ingressi al centro sportivo erano contingentati a causa dell'emergenza Covid. Si poteva accedere solo su prenotazione ed era previsto un numero massimo di 4 allievi per ogni ora, cioè la disponibilità effettiva del campo. Era vietato l'accesso agli spogliatoi ed era precluso l'accesso al campo di calcetto. Nonostante il centro fosse chiuso al pubblico, io ero presente all'interno del centro, anche se il cancello rimaneva chiuso. Le prenotazioni erano disponibili dalle 9 alle 22, anche se il momento di massima affluenza era la mattina dalle 10 alle 12 e la sera dalle 16 alle 21. Anzi, voglio precisare che per un certo periodo
pagina 12 di 16 l'accesso agli spogliatoi era vietato, ma poi è stato consentito purché si seguisse il protocollo che abbiamo depositato in Comune per la disinfezione degli ambienti e per l'ingresso agli spogliatoi”; sul cap. 14: sul cap. 14: “non ricordo precisamente gli orari che abbiamo osservato nelle giornate cui mi si chiede. Avrei bisogno di consultare il relativo tabellone. Posso dire però che lì dove si dice che il centro è rimasto aperto, si intende che c'erano delle prenotazioni e che quindi gli utenti sono entrati nel centro per l'attività sportiva. Nel periodo di cui mi si chiede, io ero comunque presente all'interno del centro”. ADR: “nel periodo di cui mi si chiede confermo in ogni caso che il cancello era chiuso e che io uscivo ad aprirlo tutte le volte che avevamo una prenotazione, sia per far entrare che per far uscire gli utenti. Eravamo costretti a causa del periodo pandemico”. ADR: “se si voleva prenotare l'accesso al campo, bisognava chiamare sul numero di cellulare dell'associazione o mandare una e-mail”).
Scopo della previsione negoziale era infatti quello di garantire la piena funzionalità della struttura e la sua accessibilità al pubblico, almeno per quattro ore al giorno e a prescindere dalle eventuali prenotazioni. Nonostante il periodo pandemico e l'emergenza sanitaria, la cui gravità non è stata, peraltro, costante ed è andata anzi scemando nel tempo, l'attrice avrebbe quindi dovuto garantire all'utenza la possibilità di accedere al centro, se non altro per prendere contatti con gli istruttori e per organizzare eventuali sedute di allenamento, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute.
Ciò non si è invece verificato, essendo stato riferito dal teste e riconosciuto dalla stessa Tes_1
legale rappresentante dell'attrice che, per tutto il periodo pandemico, il centro sportivo era accessibile solo su prenotazione, via telefono o e-mail (cfr. quanto riferito dalla Presidente del consiglio direttivo dell'attrice, sottoposta ad interrogatorio formale Parte_4
all'udienza del 13.03.2024, in risposta al cap. 10 di parte convenuta: “(...) nel mese di novembre
2021, noi applicavamo dei protocolli anti Covid di contingentamento degli ingressi;
si poteva pertanto accedere al centro solo su prenotazione. Noi eravamo all'intero e svolgevamo attività, però si doveva prenotare prima. Questa situazione è durata fino a marzo 2022, quando è cessato lo stato di emergenza”).
Insomma, non si è trattato di una semplice modalità alternativa di gestione degli spazi concessi in uso, essendo piuttosto l'attrice venuta meno al proprio obbligo di garantire la piena funzionalità, da un punto di vista orario, del centro sportivo.
pagina 13 di 16 Infine, è pacifico tra le parti che la concessionaria abbia modificato unilateralmente le tariffe applicate alla clientela, essendo stata la circostanza ammessa dalla stessa attrice in citazione, pur sostenendo di avere comunque informato il in data 8.07.2021 (cfr. all. 1 all'atto di CP_1
citazione), senza ricevere alcuna risposta.
Anche tale circostanza implica infatti un inadempimento ascrivibile all'attrice, mancando un'espressa autorizzazione della Giunta Comunale ed essendo tale requisito previsto in contratto come necessario per gli eventuali aumenti tariffari.
Né può ritenersi che il avesse, in qualche modo, prestato il suo Controparte_1
assenso implicitamente, rimanendo inerte alla comunicazione dell'8.07.2021, non essendovi elementi sufficienti a connotare come fatto concludente il silenzio serbato dall'ente.
Anche sotto tale aspetto, la domanda attorea è quindi infondata e merita di essere respinta, dovendo parimenti essere disattesa la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, siccome dipendente dalla declaratoria di illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto, provocata da parte convenuta.
3. Passando ora all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, va sicuramente accolta la domanda di mero accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, conseguente al recesso esercitato dal Comune di . Controparte_1
Non possono, tuttavia, trovare accoglimento le domande riconvenzionali di condanna al pagamento del canone maturato da parte convenuta, fino alla data della risoluzione, e al risarcimento del danno per gli inadempimenti dell'attrice.
Sotto il primo aspetto, si osserva infatti che il corrispettivo per il godimento del centro sportivo era rappresentato, nell'intenzione originaria delle parti, dalle opere di manutenzione effettuate dall'attrice, da considerarsi definitivamente acquisite al patrimonio dell'ente dopo la cessazione del rapporto: solo qualora il valore dei lavori svolti fosse stato inferiore al canone complessivamente dovuto per i quindici anni di durata del rapporto, pari ad € 105.000,00, IVA esclusa, il Comune di avrebbe avuto diritto all'eventuale differenza in denaro. Controparte_1
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l' ha eseguito sia i lavori di Parte_1
manutenzione iniziale, sia quelli aggiuntivi, essendo unicamente venuta meno all'ordinaria manutenzione degli impianti, che avrebbe dovuto essere assicurata per l'intera durata del pagina 14 di 16 rapporto, e non vi è prova che il valore delle lavorazioni effettuate sia inferiore a quello, convenzionalmente indicato in contratto, di € 105.000,00 più IVA.
Se ne ricava che il non ha assolto al suo onere probatorio, essendo Controparte_1
quest'ultimo tenuto a dimostrare il titolo negoziale della sua maggiore pretesa economica. Anzi,
l'attrice ha dedotto in citazione di avere realizzato lavori per oltre € 150.000,00, oltre ad avere realizzato un manto sintetico del valore di € 18.000,00, e tale circostanza non è stata specificamente contestata da parte convenuta.
Segue il rigetto della prima domanda riconvenzionale.
Quanto infine alla domanda risarcitoria, la stessa va respinta per difetto di prova dei danni provocati dall'attrice col proprio inadempimento.
Sul punto, parte convenuta si è infatti limitata a depositare una relazione tecnica, che, oltre ad essere stata formata unilateralmente dall'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Olgiate Comasco, possiede un contenuto eccessivamente generico, giacché non precisa quali siano le voci di danno riportate dall'ente. Né il convenuto ha fornito, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, che – nel processo civile antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
149/2022 (di riforma del processo civile), si ricollegano rispettivamente al deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ulteriori elementi tali da giustificare approfondimenti istruttori di carattere tecnico, previa nomina di CTU, che da questo punto di vista sarebbero assolutamente esplorativi.
Essi tenderebbero, infatti, unicamente a rimediare alle carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata, in materia di fatti principali sottratti al rilievo officioso del giudice (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2022, n. 3086).
Segue il rigetto di entrambe le domande di condanna proposte da parte convenuta.
4. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale (nella misura di ½) delle spese processuali, che per la restante quota di ½, liquidata come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore complessivo della causa, pari al valore del contratto incrementato della domanda riconvenzionale al risarcimento del danno di € 68.961,47, devono essere poste a carico dell'attrice, maggiormente soccombente.
pagina 15 di 16 Nulla sulle spese per il procedimento di ATP in corso di causa, che si è concluso con la declaratoria di improcedibilità.
Infine, non vi sono i presupposti per condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., dal momento che essa non ha agito e resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall' nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di concessione del 13.11.2012, a seguito del recesso del Comune di , per il grave inadempimento ascrivibile Controparte_1
all' Parte_1
3) Rigetta, per il resto, le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_1
nei confronti dell'
[...] Parte_1
4) Compensa le spese processuali nella misura di ½;
5) Condanna l' alla refusione della restante quota di ½ delle spese Parte_1
processuali, a favore del , che liquida (già ridotte del 50%) Controparte_1
in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
6) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., proposta da parte convenuta.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 febbraio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/02/2025, sono presenti:
per , l'avv. Lucio Bergo in sostituzione dell'avv. Raffaele Morra;
Parte_1
per , l'avv. Daniele Lucchetti. Controparte_1
L'avv. Bergo precisa le conclusioni come in atti e si riporta alle note conclusive già depositate.
L'avv. Lucchetti precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie note.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 16 R.G. N. 4108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4108/2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Giulini n. 20, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Morra, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, come da delibera autorizzativa n. 174 del 30.11.2022, elettivamente domiciliato in
Como, via Milano n. 40, presso lo studio dell'avv. Daniele Lucchetti, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Si ritiene, in forza delle argomentazioni sin qui esposte, di aver ampiamente dimostrato la totale insussistenza di tutti i motivi a fondamento della risoluzione contrattuale comunicata dal Comune di e la sussistenza del diritto risarcitorio in capo Controparte_1
pagina 2 di 16 all'attrice Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate, con integrale rifusione delle spese di lite come da nota che si deposita”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decidere: - IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione sulle domande relative il procedimento di recesso dal contratto di appalto;
- NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE;
- respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare legittima la risoluzione del contratto di Appalto servizio gestione del Compendio comunale, via Malvisino Rep. N. 92/12 del 13/11/2012, assunta dal
[...]
per grave inadempimento di e/o comunque dichiarare la Controparte_1 Parte_1
risoluzione del suddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'attrice; - riconoscersi la sussistenza dei presupposti ex art. 96, I e III comma c.p.c. e condannare l'attrice al pagamento di un importo da determinarsi secondo equità in favore della convenuta;
- IN VIA
RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare la carenza di correttezza e buonafede pre- contrattuale e contrattuale di parte attrice e, conseguentemente, condannare Parte_1
al pagamento in favore del di di tutti i danni patiti dallo
[...] CP_1 Controparte_1
stesso nella misura che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare le opere effettivamente realizzate da di cui al Parte_1
contratto e condannare al pagamento in favore del Comune di Parte_1 CP_1
a titolo di canone di locazione, della differenza tra l'importo dei lavori effettivamente
[...]
eseguiti e il canone contrattualmente previsto di euro 105.000,00 Iva esclusa per i quindici anni di gestione (euro 7.000,00 annui Iva esclusa) e/o fino all'effettivo rilascio oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei danni derivanti dal comportamento commissivo ed omissivo della nella gestione del bene comunale quantificati Parte_1
Part nella somma di € 68.961,47 oltre Iva e condannare al pagamento, in favore Parte_1
del Comune di , della suddetta somma o nella diversa e maggior somma che Controparte_1
verrà determinata in corso di causa;
- IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio diretta alla stima dei danni patiti di natura contrattuale e gestionale e/o delle opere previste contrattualmente ed effettivamente realizzate dall'attrice e le prove testimoniali di cui pagina 3 di 16 alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 del 08.05.2023 e n. 3 del 26.05.2023, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Oggetto: Risoluzione del contratto per inadempimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
conveniva in giudizio il , innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Como, rappresentando: a) di essere risultata vincitrice del bando indetto per l'affidamento in gestione di un compendio sportivo comunale, adibito a campi da tennis;
b) di avere conseguentemente stipulato con la controparte, in data 13.11.2012, un contratto della durata di quindici anni, in virtù del quale essa attrice si era impegnata all'esecuzione di una serie di opere ordinarie e straordinarie, oltre che a garantire la presenza di un istruttore qualificato e di un incaricato in occasione di giochi e manifestazioni sportive, al termine del quale le opere sarebbero state acquisite al patrimonio del Comune, senza alcun indennizzo per il gestore;
c) che essa attrice aveva assicurato la regolare gestione del servizio, invitando ripetutamente il CP_1
all'esecuzione di alcune opere a suo carico (in particolare, il ripristino della recinzione metallica che separava il centro sportivo dalla proprietà limitrofa); d) che, peraltro, il non le aveva CP_1
messo tempestivamente a disposizione la palazzina da destinare a “Club House”, questo nonostante il pagamento degli oneri assicurativi da parte del gestore;
e) che, nonostante ciò, essa attrice aveva dato completa esecuzione all'accordo, eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico;
f) che, da ultimo, il aveva Controparte_1
disposto la risoluzione del contratto, lamentando il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico, l'applicazione di tariffe in difformità per la clientela, senza l'approvazione dell'amministrazione comunale, e la mancata custodia e manutenzione del centro sportivo.
Riguardo al mancato rispetto degli orari, osservava tuttavia l'attrice che il centro era rimasto chiuso solo nei giorni 15, 17 e 20 novembre 2021, cioè per soli tre pomeriggi in dieci anni, peraltro nel pieno periodo pandemico legato alla diffusione del virus Covid-19; in ogni caso, il pagina 4 di 16 centro sportivo era solito lavorare solo su prenotazione o in caso di eventi determinati, ferma, in ogni caso, l'apertura minima di quattro ore al giorno.
Quanto all'applicazione di tariffe in difformità, deduceva invece l'istante che le precedenti tariffe erano in vigore dal 2013 e non erano mai state aggiornate, sicché, con comunicazione dell'8.07.2021, l'associazione aveva comunicato al Comune i prezzi che avrebbe Parte_1
applicato nel corso dell'estate, senza ricevere alcuna obiezione.
Contestava, infine, che il centro sportivo versasse in stato di degrado e di abbandono, visto che la manutenzione dei campi di terra rossa veniva effettuata annualmente, nel periodo di aprile, e le fotografie poste dal a fondamento della risoluzione risalivano al mese di marzo, CP_1
essendo state quindi scattate pochi giorni prima del loro rifacimento;
esse riguardavano, peraltro, il campo n. 3, che è quello più vicino al bosco e presentava le maggiori criticità, a causa della mancanza di manutenzione dell'area limitrofa di proprietà comunale.
In più occasioni, essa attrice aveva infatti denunciato al la mancata pulizia dei terreni CP_1
adiacenti al centro sportivo;
la necessità di mettere in sicurezza gli alberi ad alto fusto presenti nel centro e nelle sue vicinanze, che provocavano il rischio di caduta di rami e la continua invasione di aghi e fogliame;
la necessità di posare una nuova recinzione e di sostituire i pali metallici, ormai ammalorati;
la necessità di tagliare e potare gli alberi adiacenti ai campi.
Premessa, quindi, l'insussistenza dei dedotti inadempimenti, chiedeva di accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto ad opera del Comune di e di condannarlo Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, dalla stessa subiti. A tale riguardo, esponeva infatti l'istante di avere eseguito opere per € 150.000,00, realizzando un manto di materiale sintetico del valore di € 18.000,00, destinate ad essere definitivamente acquisite al patrimonio comunale, senza poter ammortizzare l'investimento per i residui cinque anni di durata del contratto e subendo, quindi, un danno di almeno € 55.000,00, oltre ai mancati guadagni del quinquennio e del biennio iniziale per il mancato godimento della Club House, e alle spese sostenute, ad esempio, per l'assicurazione di locali inutilizzabili.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, vertendosi in materia di concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente e di causa pagina 5 di 16 rientrante, dunque, tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., oltre che relativa a posizioni di interesse legittimo.
Concludeva, in subordine, per il rigetto nel merito delle domande attoree, stanti i gravi inadempimenti imputabili all'associazione ed avanzava, a propria volta, Parte_1
domanda riconvenzionale di condanna della controparte al risarcimento del danno da lui subito, consistito nei costi per il ripristino delle recinzioni, per il rifacimento dei campi, per la pulizia e per il riordino del verde, da liquidarsi almeno in € 68.961,47, nonché al pagamento della differenza tra il valore dei lavori effettivamente eseguiti e il canone, concordato tra le parti, di €
105.000,00 (Iva esclusa) per i quindici anni di gestione, fino al rilascio, il tutto oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Infine, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza, assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva introdotto, ad opera del un Controparte_1
procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, volto alla verifica e alla quantificazione dei danni subiti dall'ente, che si concludeva con una declaratoria di improcedibilità. Esaurita quindi la fase di trattazione, veniva disposto rinvio all'udienza del
12.12.2023 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, terminata la quale veniva pronunciata sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e la causa veniva rimessa sul ruolo.
Si dava, quindi, corso all'istruttoria con l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'attrice e con l'escussione dei testi indicati tanto dalla parte istante, e Testimone_1 [...]
quanto dal convenuto, e . Tes_2 Controparte_2 Controparte_3
Disattesa poi l'ulteriore eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata da parte convenuta, veniva disposto nuovo rinvio all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Al termine, viene infine pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 13.11.2012, il
Comune di aveva assegnato in gestione all' il centro Controparte_1 Parte_1
sportivo comunale, sito in via Malvasino, per la durata di quindici anni decorrenti dalla stipula pagina 6 di 16 dell'accordo e fino al 12.11.2027. All'art. 4 del contratto, si prevedeva espressamente che il gestore avrebbe dovuto realizzare i seguenti interventi a propria cura e spese.
Entro il 31.12.2012, avrebbe dovuto installare una copertura fissa, certificata conforme ai sensi della normativa vigente, destinata al campo n. 1.
Entro dodici mesi dalla stipula del contratto o, comunque, dall'immissione nel possesso della palazzina, avrebbe dovuto effettuare i “lavori di manutenzione iniziale”, tali essendo: “rialzo della recinzione tra la e la adiacente attraverso la posa di una rete verde Parte_3 CP_4
metallica sul muretto in pietra”; “sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione dei campi, qualora non funzionanti, sempre nel rispetto delle normative vigenti”; “manutenzione di tutto il verde, taglio dell'erba, potatura dei cespugli e pulizia del sottobosco per almeno 5 mt. sui vari confini”; “pulizia di tutti i muretti e passaggi in pietra e calcestruzzo nonché delle grondaie presso la palazzina, dei pozzetti del piazzale e di tutta l'area”; “ripristino dei serramenti deteriorati e/o mancanti”; “tinteggiatura con pittura lavabile delle pareti e soffitti di tutti i locali della palazzina”; “fornitura ed installazione dei termosifoni mancanti”; “fornitura di arredi per i campi consistenti in: panchine, ombrelloni, cestini, stuoie per la pulizia dei campi, paletti per rialzo reti per il singolo”. Insomma, entro dodici mesi, la concessionaria avrebbe dovuto curare tutte quelle attività necessarie a ripristinare la piena funzionalità del centro sportivo per garantirne utilizzo da parte della clientela.
Infine, entro il 31.12.2015, l' avrebbe dovuto effettuare quelli che, da Parte_1
contratto, venivano indicati come “lavori aggiuntivi”, ovverosia le “opere a completamento della copertura del Campo n. 1”, la “tribuna in cemento armato per campo n. 2” e le “opere accessorie: tendostruttura e campo da minitennis”, oltre a dovere effettuare annualmente il rifacimento dei manti dei campi in terra e a doversi far carico della sostituzione di pali e reti di recinzione dei campi deteriorati.
In aggiunta, la concessionaria avrebbe poi dovuto curare periodicamente la manutenzione ordinaria del centro sportivo, oltre a farsi carico di tutti gli oneri di gestione dell'impianto, quali,
a titolo meramente esemplificativo: “pulire periodicamente lo spazio riservato al gioco e l'area circostante, estirpare e falciare l'erba nella parte esterna adiacente all'ingresso dell'impianto,
e tra i campi n. 2 e 3, provvedere alla potatura delle piante e all'eventuale espurgo delle fosse pagina 7 di 16 biologiche”; “garantire la disponibilità durante l'anno di almeno n. 1 istruttore qualificato per assicurare una efficiente scuola di tennis diretta a singoli, gruppi e alle scuole del territorio”;
“garantire la presenza di n. 1 incaricato a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni allo scopo di impedire danni di ogni sorta che qualora avvenissero dovranno essere riferiti immediatamente al ; “impedire l'accesso agli impianti a chiunque non sia autorizzato”; CP_1
“custodire la proprietà comunale con particolare decoro e piacevolezza alla vista, impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie”.
In altri termini, era compito dell'associazione concessionaria curare la manutenzione ordinaria del centro sportivo, in modo tale da garantirne la piena funzionalità dei campi a beneficio del
Comune concedente e dei terzi fruitori del servizio.
Al termine del rapporto, tutte le opere eseguite dall'associazione sarebbero state acquisite in proprietà dall'ente comunale, senza alcun diritto per la concessionaria al relativo indennizzo, costituendo esse il corrispettivo per la gestione.
A tale proposito, era infatti stabilito nel contratto che “l'importo totale dei lavori di cui sopra, da documentarsi previa presentazione di regolari fatture, verrà considerato a scomputo del canone annuo”, con la precisazione che “qualora il costo dei lavori effettuati risultasse superiore al valore di euro 105.000,00 Iva esclusa (euro 7.000,00 per n. 15 anni) nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale” e, al contrario, “qualora l'importo dei lavori fosse inferiore all'importo di euro 105.000,00 Iva esclusa, sarà comunque dovuta all'Amministrazione
Comunale la differenza in denaro” (cfr. art. 4 del contratto). In altri termini, il valore delle opere a carico della concessionaria era convenzionalmente stabilito in € 105.000,00, IVA esclusa, con rinuncia della stessa alla richiesta dell'eventuale eccedenza, ma si prevedeva la facoltà, per l'amministrazione comunale, di richiedere il pagamento di un eventuale conguaglio, laddove il valore dei lavori svolti fosse risultato, all'atto pratico, inferiore al canone dovuto.
Infine, per quanto qui rileva, ulteriori obbligazioni a carico della concessionaria erano stabilite agli artt. 8 e 9 del contratto in esame;
in particolare, il gestore dell'impianto era tenuto a
“garantire l'apertura della struttura sportiva al pubblico secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta”, allegata alla determina n. 972/2012, e ad applicare tariffe pagina 8 di 16 sottoposte al preventivo vaglio della Giunta Comunale, con uno sconto del 20% a favore dei cittadini residenti nel Comune di . Controparte_1
In caso di inadempimento del gestore, si prevedeva dunque, all'art. 11, la facoltà per l'amministrazione comunale di recedere dal contratto, con un preavviso di centottanta giorni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata (cfr. all. 3 all'atto di citazione), previsione della quale il convenuto si è avvalso con atto del 14.06.2022 (cfr. all. 14 alla comparsa di risposta), adducendo il mancato rispetto degli orari di apertura del centro, l'applicazione di tariffe in difformità e la mancata custodia e manutenzione del centro sportivo, versante in stato di degrado e di abbandono.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea (da qualificarsi in diritto quale azione di mero accertamento, volta ad ottenere una declaratoria di perdurante efficacia e validità della concessione) è infondata e merita di essere respinta.
Risulta, infatti, dagli atti di causa un conclamato inadempimento della concessionaria alle obbligazioni da lei assunte con contratto del 13.11.2012, con particolare riguardo alla manutenzione del centro sportivo. La documentazione fotografica versata in atti ed allegata alla relazione di sopralluogo del 16.03.2022, sulla quale ha peraltro deposto la teste di parte convenuta, (cfr. verbale dell'udienza del 20.03.2024), offre infatti riscontro Controparte_3
documentale a quanto dedotto dal Comune di , circa lo stato di abbandono e Controparte_1
degrado in cui versava l'intero centro sportivo (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta).
È peraltro emerso dalla prova orale assunta nel corso del giudizio che la manutenzione del campo n. 2 veniva effettuata solo una volta l'anno, all'incirca nel mese di aprile, in quanto lo stesso era accessibile solo nel periodo estivo (da maggio ad ottobre), mentre la manutenzione del campo n.
3 è stata per lungo tempo trascurata.
In tal senso, hanno riferito sia il teste , istruttore di tennis nel centro sportivo, che Testimone_1
in passato ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio direttivo dell'associazione (cfr. quanto riferito dallo stesso all'udienza del 13.03.2024: “Preciso che il centro aveva tre campi da tennis.
Il primo campo era quello al coperto, che era il campo polifunzionale, il quale poteva essere utilizzato anche per giocare a calcetto. Gli altri due campi erano all'esterno e sono quelli in terra rossa. Questi campi erano disponibili soltanto nel periodo primavera-estate,
pagina 9 di 16 indicativamente da aprile-maggio, fino a fine settembre. Ricordo che effettuavo io stesso la manutenzione dei campi all'esterno, insieme al collaboratore e ad altri soci che venivano CP_5
occasionalmente a darmi una mano, tra cui il più attivo era Non so dire Testimone_2
precisamente quando effettuavo la manutenzione annuale, ma posso dire che non si poteva fare troppo prima rispetto all'apertura dei campi esterni, in quanto altrimenti la terra gelava e c'era il rischio di dover ricominciare daccapo (...). Confermo che nel 2021 abbiamo effettuato la manutenzione del campo n.
2. Il campo n. 1 era invece utilizzabile tutto l'anno, mentre il campo
n. 3 è rimasto inutilizzato in quanto confinava su due lati con un bosco di proprietà del CP_1
e ritenevamo impossibile effettuare la manutenzione a causa della presenza di foglie e sterpaglie che provenivano dalla vegetazione. C'erano anche rovi e delle piante che si affacciavano dalla rete verde. Preciso che ci eravamo anche rivolti ad una ditta esterna, Marcai S.r.l., la quale ci ha detto e risposto per iscritto che non si sarebbe assunta la responsabilità dell'esito dei lavori, visto che le sterpaglie rendevano il campo inagibile”), che il teste cliente del Testimone_2
centro sportivo, il quale ha confermato che, nel periodo da ottobre ad aprile, era accessibile il solo campo coperto (campo n. 1) e ha precisato di non ricordare se, nel corso del 2021, fosse stata effettuata la manutenzione dei campi esterni, lasciando intendere che il campo n. 3 non fosse comunque accessibile negli anni 2020 e 2021 (cfr. quanto dichiarato dal teste citato, all'udienza del 10.04.2024, sul cap. 18: “mi pare che i campi in terra rossa esterni siano rifatti ogni anno. Mi pare di ricordare che il campo n. 2 è stato rifatto nel maggio 2020, visto che avevo aiutato anche io. Non ricordo nulla sul campo n. 3 (...); sul cap. 20: “confermo che nel periodo da ottobre ad aprile veniva usato solo il campo interno mentre quelli scoperti venivano usati nel periodo estivo. Non ricordo se negli anni 2020 e 2021 il campo n. 3 fosse accessibile, anche perché c'è stato il covid”; sul cap. 22: “non ricordo se il campo n. 2 sia stato rifatto nel 2021”).
Se ne ricava che l'attrice è venuta meno al proprio obbligo di garantire la piena funzionalità del centro sportivo, con ciò intendendosi non solo il campo al coperto, ma anche le strutture situate all'esterno, che avrebbero dovuto essere pienamente accessibili da parte della clientela, il tutto in violazione di quanto previsto all'art. 4 del contratto, che poneva a carico della concessionaria compiti di manutenzione ordinaria, da attendere periodicamente per l'intera durata del rapporto.
pagina 10 di 16 Trattasi, peraltro, di un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse creditorio alla regolare esecuzione della prestazione e tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1455
c.c., la risoluzione del contratto, avendo lo stesso riguardato una parte significativa (due campi su tre) delle strutture sportive oggetto di concessione.
Né il citato inadempimento potrebbe essere giustificato dallo stato di abbandono in cui versava il terreno immediatamente attiguo al campo n. 3, di proprietà comunale, invaso anch'esso da arbusti e sterpaglie, come risulta dalla documentazione fotografica in atti e come riferito dai testi di parte attrice (cfr. quanto dichiarato dal teste , all'udienza del 13.03.2024, in Testimone_1
risposta al cap. 22 della memoria istruttoria di parte attrice: “confermo che nel 2021 abbiamo effettuato la manutenzione del campo n.
2. Il campo n. 1 era invece utilizzabile tutto l'anno, mentre il campo n. 3 è rimasto inutilizzato in quanto confinava su due lati con un bosco di proprietà del e ritenevamo impossibile effettuare la manutenzione a causa della CP_1
presenza di foglie e sterpaglie che provenivano dalla vegetazione. C'erano anche rovi e delle piante che si affacciavano dalla rete verde. Preciso che ci eravamo anche rivolti ad una ditta esterna, Marcai S.r.l., la quale ci ha detto e risposto per iscritto che non si sarebbe assunta la responsabilità dell'esito dei lavori, visto che le sterpaglie rendevano il campo inagibile”).
Non vi è prova, infatti, che lo stesso abbia reso materialmente impossibile l'esecuzione delle opere di manutenzione contrattualmente dovute, a prescindere dalla maggiore onerosità delle stesse, sostanzialmente addotta dall'attrice. Infatti, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione in tanto può verificarsi, solo in quanto concorrano l'elemento oggettivo dell'impossibilità di eseguire l'obbligazione e quello soggettivo dell'assenza di colpa nella determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione, intendendosi per impossibilità “non una mera difficolta, ma un impedimento assoluto ed obiettivo, tale cioè da non poter essere rimosso, con riferimento alla prestazione in se e per se considerata, e non alle concrete possibilità del debitore” (cfr. Cass., sez. III, 14 ottobre 1970, n. 2018).
A tale inadempimento, si sommano inoltre il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico e l'applicazione di tariffe in difformità, rispetto a quanto pattuito.
Sotto il primo aspetto, va detto infatti che il contratto del 13.11.2012 conteneva un rinvio espresso alla documentazione allegata alla determina dirigenziale n. 972/2012 (cfr. all. 2 alla comparsa di pagina 11 di 16 risposta), sicché la concessionaria, si era impegnata non solo a garantire Parte_1
l'apertura degli impianti in caso di prenotazione, ma anche ad assicurare un'apertura minima giornaliera di quattro ore, dalle 15.00 alle 19.00 (cfr. art. 1 al progetto gestionale dell'1.10.2012:
“i campi saranno prenotabili dalle 9.00 fino alle 22.00 tutti i giorni della settimana (sabato e domenica compresi). Il centro sportivo rimarrà aperto durante tutte le ore di gioco prenotate e chiuso a discrezione del gestore in caso di mancanza di prenotazioni;
sarà garantita comunque un'apertura giornaliera minima dalle 15.00 alle 19.00 anche in assenza di prenotazioni”).
Nel caso di specie, risulta invece dalla documentazione in atti ed è emerso all'esito dell'istruttoria orale che, in plurime occasioni, il centro sportivo era risultato chiuso al pubblico in orario pomeridiano (cfr. quanto riportato dal teste sentito all'udienza del 20.03.2024, Controparte_2
sul cap. 10 della memoria istruttoria di parte convenuta: “riconosco il documento che mi viene mostrato e che ho redatto io stesso. Confermo di avere eseguito il sopralluogo nelle date di cui mi si chiede e negli orari che compaiono in questo documento. Ricordo in particolare che il
17.11.2021 ero passato due volte e che il 20.11.2021 mi ero recato al centro sportivo in orario serale. Mi ero recato sul posto in quanto volevo parlare con il titolare, ma ho trovato il cancello chiuso con un lucchetto. Anzi, preciso che i cancelli erano due, uno carraio e l'altro pedonale, ricavato all'interno del cancello più grande. Però entrambi erano chiusi. Non potevo telefonare in quanto non avevo il numero di telefono e non ricordo se fosse presente un cartello”).
È dunque emerso un evidente inadempimento dell'attrice, a prescindere dedotta necessità di contingentare gli ingressi alla struttura, per evitare la diffusione del virus Covid-19, e dalla reperibilità telefonica degli istruttori, su cui pure ha riferito il teste (cfr. le dichiarazioni Tes_1
rese dal predetto teste, in occasione dell'udienza del 13.03.2024, sul cap. 13 della memoria istruttoria di parte attrice: “nel 2021 gli ingressi al centro sportivo erano contingentati a causa dell'emergenza Covid. Si poteva accedere solo su prenotazione ed era previsto un numero massimo di 4 allievi per ogni ora, cioè la disponibilità effettiva del campo. Era vietato l'accesso agli spogliatoi ed era precluso l'accesso al campo di calcetto. Nonostante il centro fosse chiuso al pubblico, io ero presente all'interno del centro, anche se il cancello rimaneva chiuso. Le prenotazioni erano disponibili dalle 9 alle 22, anche se il momento di massima affluenza era la mattina dalle 10 alle 12 e la sera dalle 16 alle 21. Anzi, voglio precisare che per un certo periodo
pagina 12 di 16 l'accesso agli spogliatoi era vietato, ma poi è stato consentito purché si seguisse il protocollo che abbiamo depositato in Comune per la disinfezione degli ambienti e per l'ingresso agli spogliatoi”; sul cap. 14: sul cap. 14: “non ricordo precisamente gli orari che abbiamo osservato nelle giornate cui mi si chiede. Avrei bisogno di consultare il relativo tabellone. Posso dire però che lì dove si dice che il centro è rimasto aperto, si intende che c'erano delle prenotazioni e che quindi gli utenti sono entrati nel centro per l'attività sportiva. Nel periodo di cui mi si chiede, io ero comunque presente all'interno del centro”. ADR: “nel periodo di cui mi si chiede confermo in ogni caso che il cancello era chiuso e che io uscivo ad aprirlo tutte le volte che avevamo una prenotazione, sia per far entrare che per far uscire gli utenti. Eravamo costretti a causa del periodo pandemico”. ADR: “se si voleva prenotare l'accesso al campo, bisognava chiamare sul numero di cellulare dell'associazione o mandare una e-mail”).
Scopo della previsione negoziale era infatti quello di garantire la piena funzionalità della struttura e la sua accessibilità al pubblico, almeno per quattro ore al giorno e a prescindere dalle eventuali prenotazioni. Nonostante il periodo pandemico e l'emergenza sanitaria, la cui gravità non è stata, peraltro, costante ed è andata anzi scemando nel tempo, l'attrice avrebbe quindi dovuto garantire all'utenza la possibilità di accedere al centro, se non altro per prendere contatti con gli istruttori e per organizzare eventuali sedute di allenamento, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute.
Ciò non si è invece verificato, essendo stato riferito dal teste e riconosciuto dalla stessa Tes_1
legale rappresentante dell'attrice che, per tutto il periodo pandemico, il centro sportivo era accessibile solo su prenotazione, via telefono o e-mail (cfr. quanto riferito dalla Presidente del consiglio direttivo dell'attrice, sottoposta ad interrogatorio formale Parte_4
all'udienza del 13.03.2024, in risposta al cap. 10 di parte convenuta: “(...) nel mese di novembre
2021, noi applicavamo dei protocolli anti Covid di contingentamento degli ingressi;
si poteva pertanto accedere al centro solo su prenotazione. Noi eravamo all'intero e svolgevamo attività, però si doveva prenotare prima. Questa situazione è durata fino a marzo 2022, quando è cessato lo stato di emergenza”).
Insomma, non si è trattato di una semplice modalità alternativa di gestione degli spazi concessi in uso, essendo piuttosto l'attrice venuta meno al proprio obbligo di garantire la piena funzionalità, da un punto di vista orario, del centro sportivo.
pagina 13 di 16 Infine, è pacifico tra le parti che la concessionaria abbia modificato unilateralmente le tariffe applicate alla clientela, essendo stata la circostanza ammessa dalla stessa attrice in citazione, pur sostenendo di avere comunque informato il in data 8.07.2021 (cfr. all. 1 all'atto di CP_1
citazione), senza ricevere alcuna risposta.
Anche tale circostanza implica infatti un inadempimento ascrivibile all'attrice, mancando un'espressa autorizzazione della Giunta Comunale ed essendo tale requisito previsto in contratto come necessario per gli eventuali aumenti tariffari.
Né può ritenersi che il avesse, in qualche modo, prestato il suo Controparte_1
assenso implicitamente, rimanendo inerte alla comunicazione dell'8.07.2021, non essendovi elementi sufficienti a connotare come fatto concludente il silenzio serbato dall'ente.
Anche sotto tale aspetto, la domanda attorea è quindi infondata e merita di essere respinta, dovendo parimenti essere disattesa la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, siccome dipendente dalla declaratoria di illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto, provocata da parte convenuta.
3. Passando ora all'esame delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, va sicuramente accolta la domanda di mero accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto, conseguente al recesso esercitato dal Comune di . Controparte_1
Non possono, tuttavia, trovare accoglimento le domande riconvenzionali di condanna al pagamento del canone maturato da parte convenuta, fino alla data della risoluzione, e al risarcimento del danno per gli inadempimenti dell'attrice.
Sotto il primo aspetto, si osserva infatti che il corrispettivo per il godimento del centro sportivo era rappresentato, nell'intenzione originaria delle parti, dalle opere di manutenzione effettuate dall'attrice, da considerarsi definitivamente acquisite al patrimonio dell'ente dopo la cessazione del rapporto: solo qualora il valore dei lavori svolti fosse stato inferiore al canone complessivamente dovuto per i quindici anni di durata del rapporto, pari ad € 105.000,00, IVA esclusa, il Comune di avrebbe avuto diritto all'eventuale differenza in denaro. Controparte_1
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l' ha eseguito sia i lavori di Parte_1
manutenzione iniziale, sia quelli aggiuntivi, essendo unicamente venuta meno all'ordinaria manutenzione degli impianti, che avrebbe dovuto essere assicurata per l'intera durata del pagina 14 di 16 rapporto, e non vi è prova che il valore delle lavorazioni effettuate sia inferiore a quello, convenzionalmente indicato in contratto, di € 105.000,00 più IVA.
Se ne ricava che il non ha assolto al suo onere probatorio, essendo Controparte_1
quest'ultimo tenuto a dimostrare il titolo negoziale della sua maggiore pretesa economica. Anzi,
l'attrice ha dedotto in citazione di avere realizzato lavori per oltre € 150.000,00, oltre ad avere realizzato un manto sintetico del valore di € 18.000,00, e tale circostanza non è stata specificamente contestata da parte convenuta.
Segue il rigetto della prima domanda riconvenzionale.
Quanto infine alla domanda risarcitoria, la stessa va respinta per difetto di prova dei danni provocati dall'attrice col proprio inadempimento.
Sul punto, parte convenuta si è infatti limitata a depositare una relazione tecnica, che, oltre ad essere stata formata unilateralmente dall'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Olgiate Comasco, possiede un contenuto eccessivamente generico, giacché non precisa quali siano le voci di danno riportate dall'ente. Né il convenuto ha fornito, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie, che – nel processo civile antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
149/2022 (di riforma del processo civile), si ricollegano rispettivamente al deposito della prima e della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ulteriori elementi tali da giustificare approfondimenti istruttori di carattere tecnico, previa nomina di CTU, che da questo punto di vista sarebbero assolutamente esplorativi.
Essi tenderebbero, infatti, unicamente a rimediare alle carenze assertive e probatorie imputabili alla parte onerata, in materia di fatti principali sottratti al rilievo officioso del giudice (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2022, n. 3086).
Segue il rigetto di entrambe le domande di condanna proposte da parte convenuta.
4. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale (nella misura di ½) delle spese processuali, che per la restante quota di ½, liquidata come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tenuto conto del valore complessivo della causa, pari al valore del contratto incrementato della domanda riconvenzionale al risarcimento del danno di € 68.961,47, devono essere poste a carico dell'attrice, maggiormente soccombente.
pagina 15 di 16 Nulla sulle spese per il procedimento di ATP in corso di causa, che si è concluso con la declaratoria di improcedibilità.
Infine, non vi sono i presupposti per condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., dal momento che essa non ha agito e resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall' nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di concessione del 13.11.2012, a seguito del recesso del Comune di , per il grave inadempimento ascrivibile Controparte_1
all' Parte_1
3) Rigetta, per il resto, le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_1
nei confronti dell'
[...] Parte_1
4) Compensa le spese processuali nella misura di ½;
5) Condanna l' alla refusione della restante quota di ½ delle spese Parte_1
processuali, a favore del , che liquida (già ridotte del 50%) Controparte_1
in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
6) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., proposta da parte convenuta.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 febbraio 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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