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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/08/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Carnevale;
attori
E
, in persona del Direttore generale legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio l' per Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di deceduto il 18.1.2018 in conseguenza di Persona_1
errori e omissioni commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta. Deducevano, in particolare, che il de cuius, a causa di un dolore addominale diffuso, il 14.3.2016 faceva accesso presso il P.S. del Presidio Ospedaliero dell'Annunzia di ove veniva CP_1
sottoposto ad esame tc addome completo, rx diretta addome e consulenza chirurgica e ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Chirurgia, che però il paziente rifiutava;
qualche mese dopo, il 15.6.2016, a causa dell'insorgenza di dolore addominale che si protraeva da cinque giorni, faceva nuovamente accesso al P.S. dell' di ove in sede di CP_2 CP_1
anamnesi emergeva che il paziente era stato operato di colecistectomia circa 3-4 anni fa e che soffriva di diverticolosi del colon;
all'esame obiettivo all'ingresso risultava “addome dolente e
1 dolorabile su tutto l'ambito valutato, teso, peristalsi presente, alterna stipsi e diarrea”; il paziente veniva sottoposto a rx addome, la quale evidenziava la presenza di piccoli livelli idroaerei, nonché a tc addome con e senza contrasto, dalla quale si evincevano “segni di sofferenza (paresi) dell'ileo che presenta pareti ispessite e dotate di intenso contrast- enhancement (malattia infiammatoria?)…lieve ectasia dell'aorta addominale sottorenale
(diametro 26 mm) con trombo parietale semilunare eccentrico anteriore, irregolare per fenomeni ulcerativi…non segni diretti di tromboembolia a carico dell'asse arterioso e venoso mesenterico superiore…”; venivano, altresì, eseguite tre consulenze chirurgiche, all'esito delle quali, non emergendo dal quadro clinico l'urgenza chirurgica, il veniva dimesso con Pt_1
diagnosi di dolore addominale generalizzato e con raccomandazione di valutazione gastroenterologica per diverticolosi unitamente ad appropriato regime alimentare;
il 19.12.2017 il giungeva ancora una volta al P.S. del presidio ospedaliero di per dolore Pt_1 CP_1
addominale, qui veniva sottoposto a rx addome, la quale mostrava “presenza di livelli idroaerei con distensione delle anse intestinali”, venivano eseguiti esami di laboratorio che mostravano una marcata leucocitosi neutrofila, veniva eseguita tc addome completo che evidenziava “non segni di trombosi dell'arteria e vena mesenterica superiore. Anse del tenue di aspetto paretico
(replete di fluido, con livelli idroaerei, pareti edematose), non distensione del duodeno, né del colon né dell'ileo terminale. Diverticolosi del colon”, pertanto, il 21.12.2017, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Gastroenterologia dell' con diagnosi di Controparte_3
“neoformazione stenosante del tenue medio in paziente con recente episodio di subocclusione intestinale e diverticolosi del colon”; solo trascorsi 6 giorni, il 30.12.2017 veniva eseguito esame enteroscopico con videocapsula che evidenziava una “neoformazione ulcerata, irregolare e substenosante del tenue medio” e, dunque, il paziente veniva trasferito, il 2.1.2018, presso il reparto di Chirurgia;
tuttavia, attesi ulteriori 8 giorni, in data 10.1.2018 si decideva di intervenire chirurgicamente mediante videolaparoscopia, successivamente convertita in laparotomia tradizionale a causa della riscontrata presenza di numerose aderenze intestinali;
eseguita la lisi delle aderenze, dal verbale operatorio risulta che “non si riescono ad evidenziare lesioni palpatoriamente significative”, per cui veniva richiesta la presenza in sala operatoria dell'endoscopista, il quale effettuava enterotomia ed esecuzione intraoperatoria di digiuno- ileoscopia che permetteva di apprezzare una lesione ulcerativa lineare di probabile natura ischemica;
gli operatori procedevano, dunque, a resezione del tratto del tenue interessato dalla lesione con ricostruzione di anastomosi ileo-ileale LL;
il decorso post-operatorio appariva fisiologico, fino a quando si verificava un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche instauratosi con la contrazione della diuresi associata ad uno stato ipotensivo, agli esami
2 ematochimici risultava la presenza di leucocitosi, anemia, aumento della creatininemia, ipoabulminemia, sino a che si riscontrava la fuoriuscita di materiale enterico dalla ferita, che imponeva di intervenire immediatamente in regime d'urgenza mediante resezione ileale comprendente il blocco anastomotico ed ileostomia terminale, all'esito del quale il paziente veniva traferito in terapia intensiva per insorto shock settico e il 18.1.2018 alle ore 6:00 ne veniva constatato il decesso. In conseguenza di quanto sopra, concludevano chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale, nonché, in via subordinata, il danno per la perdita delle chance di sopravvivenza del de cuius riconducibile alla condotta omissiva dei sanitari della struttura convenuta.
L' resisteva e contestava ogni profilo di responsabilità nonché Controparte_1
la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta omissiva e l'evento morte, osservando che, in ogni caso, in sede di accertamento tecnico preventivo, i Consulenti avevano ravvisato la particolare complessità del caso e le difficoltà in cui erano incorsi i sanitari, tenuto conto che in occasione dell'intervento del 10.1.2018 si era resa necessaria la presenza in sala operatoria della endoscopia al fine di riscontrare la lesione stenosante a carico dell'intestino tenue, la quale aveva poi determinato la decisione di eseguire una anastomosi intestinale per lesione ischemica diagnosticata intraoperatoriamente.
Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo NRG 4144/2020 (accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c.), espletate le prove orali, all'udienza cartolare del 3.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si precisa quanto segue.
Tanto premesso, le risultanze della consulenza medico-legale espletata nel procedimento di accertamento tecnico non urgente (acquisita al presente), avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), consentono di ritenere accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito esposti.
Gli Ausiliari hanno accertato che il decesso sopraggiunto dopo dodici ore dal secondo intervento, eseguito in urgenza il 17.01.18 per deficienza multiorgano da shock settico, deve ritenersi quale diretta conseguenza di un inadeguato trattamento medico e chirurgico, secondo il principio della “preponderanza dell'evidenza” (Cass. n. 13872/2020).
Infatti, gli accertamenti effettuati in occasione del ricovero 19.12.17, disposto in conseguenza di forti dolori addominali accusati dal paziente, preceduti nei mesi precedenti da frequenti episodi subocclusivi, presentavano un quadro clinico di sub occlusione intestinale da stenosi
3 del tenue (Rx diretta addome positiva per livelli idroaerei e distensione delle anse intestinali e leucocitosi neutrofila).
Dopo avere effettuato una Tac e colonscopia, in data 27.12.17 il de cuius veniva sottoposto ad esame enteroscopico con video capsula che faceva rilevale una neoformazione ulcerata e stenosante del tenue medio.
In un tale contesto, pertanto, si era deciso di intervenire il 10.01.18.
Durante l'intervento venivano riscontrate numerose aderenze intestinali, sicché l'intervento, inizialmente con tecnica mininvasiva (in Videolaparoscopia) fu riconvertito in laparotomia tradizionale.
I sanitari non reperirono alcuna formazione ulcerata e stenosante intestinale. Intervenuto (su chiamata) in sala operatoria l'endoscopista, questi effettuava una indagine endoscopica attraverso una enterotomia da cui emergeva una lesione al 3° medio del tenue. Dunque, si procedeva alla resezione di 25 cm di intestino tenue in corrispondenza della lesione con anastomosi intestinale latero-laterale.
L'esame istologico evidenziava una necrosi ischemica.
Le condizioni del paziente nei giorni successivi apparivano stazionarie, quando il 17.01.18 si è dovuto intervenire in urgenza, in quanto dalla ferita chirurgica emergeva materiale fecale.
Durante il secondo intervento si riscontrava la presenza di “materiale enterico proveniente dalla perforazione di un segmento ileale in gangrena paraanastomotico. Altre sacche contenente materiale puruloide sono presenti a livello dello scavo pelvico” (cfr. rel. ctu).
Trasferito in rianimazione sopraggiungeva il decesso.
Gli ausiliari evidenziano, innanzitutto, che la diagnosi di stenosi del tenue fu errata, trattandosi invece di una lesione di natura ischemica, condizione questa che poteva essere già sospettata in occasione del ricovero di dicembre 2017 sulla base di una valutazione clinica e dei dati diagnostici che documentavano che si trattava di un “paziente arteriopatico con pregresso IMA ed ANEURISMA dell'aorta sottorenale con trombo endoluminale” , tanto più che la TAC eseguita evidenziava una deficienza vascolare ischemica.
In tali casi è necessario intervenire con urgenza ed in maniera adeguata attraverso una ampia resezione dell'intestino, localizzando la zona non interessata per poter effettuare una ricanalizzazione intestinale efficace.
Tale intervento risulta non eseguito correttamente, tanto che vi è stata fuoriuscita di materiale fecale che è stata la causa della infezione che ha generato una condizione di shock settico e insufficienza multiorgano.
4 Infatti, non solo l'intervento di resezione non fu eseguito garantendo la dovuta derivazione intestinale al fine di salvaguardare la tenuta della anastomosi intestinale, ma si intervenne con una resezione limitata del parenchima e senza una ileostomia che avrebbe garantito l'espulsione del materiale fecale prodotto dall'intestino.
Solo in occasione dell'intervento in urgenza si procedette con la resezione integrale e la creazione di uno stoma, soluzione oramai tardivamente eseguita, considerato che lo stato infettivo aveva compromesso in maniera irreversibile la funzionalità degli organi coinvolti.
Il decesso, pertanto, deve causalmente correlarsi all'errata metodica relativa al primo intervento di resezione intestinale per le ragioni sopra espresse, le cui conseguenze non sono state peraltro arginate dal secondo intervento di urgenza, eseguito peraltro dopo sette giorni dal primo, un arco temporale che ha consentito la propagazione batterica che è stata la causa di un deficit multiorgano.
In tale ultimo segmento devono inquadrarsi le conclusioni dei CTU redatte in occasione dei chiarimenti scritti depostati nel presente giudizio, da cui si ricava che la compromissione delle condizioni di salute in generale aveva raggiunto un livello talmente deficitario da non consentire una valutazione che giunga a sostenere che il secondo intervento, ove eseguito prima, avrebbe condotto ad un diverso esito.
Rispetto agli elementi offerti dai ccttuu parte convenuta non ha offerto argomentazioni, ovvero fornito linee guida, che possano orientare ad una diversa ricostruzione operata dai consulenti.
Accertata, pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in ordine alle conseguenze si precisa quanto segue.
Quanto al danno subito dagli attori in proprio, deve osservarsi che è oramai pacifico che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Essa è da ritenersi comprensiva anche del danno c.d. morale richiesto invece quale voce autonoma di danno dagli odierni ricorrenti costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del
5 rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (in questi termini,
Cass. civ., sez. III, 17.12.2015, n. 25351).
Atteso lo stretto vincolo che legava il marito ed i figli alla de cuius detto pregiudizio può ritenersi provato, in via presuntiva secondo un criterio di normalità sociale.
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano 2024 (di integrazione rispetto a quelle elaborate del 2021), dichiaratamente intese a conformare i criteri di liquidazione ai principi enunciati da ultimo dalla Corte di cassazione n.
10579/2021, che hanno ormai da tempo assunto “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio o conviventi di fatto da quello da perdita del fratello/nipote.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 71 a 80), dell'età della moglie (da 71 a 80), della convivenza (cfr. stato di famiglia), della composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altri 3 figli), della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale (ricavabili dalla escussione dei testi) che giustifica l'applicazione di n. 15 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle una risarcimento, si reputa conforme alle suddette tabelle una risarcimento di € 250.304,00 (12+12+16+9+15=64;64x € 3.911,00).
6 Quanto alla domanda avanzata da , e (la cui qualità Parte_1 Parte_3 Parte_4
di figli non è contestata), richiamati i criteri da ultimo indicati, ad eccezione di quello relativo alla convivenza per il primo e il terzo (cfr. seconda memoria ex art 183 c.p.c.) , tenuto conto dell'età delle vittime secondarie (scaglione da 51 a 60 per il primo, da 41 a 50 per gli altri), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento di € 211.194,00 (12+18+9+15=54;54x€
3.911,00 euro) per la prima, di € 281.592,00 (12+20+16+9+15=72;72x€ 3.911,00 euro) per la seconda ed € 219.016,00 (12+20+9+15=56;56x€ 3.911,00 euro).
Tali importi sono in linea con le quelli richiesti, siccome applicata la Tabella di Milano 2024 con i coefficienti ultimi di rivalutazione.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta a tale titolo, considerato che non sono state allegate peculiari circostanze individuali, ovvero specifici riflessi, oltre a quelli da ritenersi ordinariamente e inevitabilmente connessi al grave lutto subito, sulle pregresse abitudini di vita di tutti gli istanti, sopra valorizzati (cap. e), nemmeno con riguardo ad , in Controparte_4
quanto la documentazione prodotta non appare idonea a riscontrare l'incidenza del decesso del genitore sullo stato depressivo pregresso.
In conclusione in accoglimento della domanda azionata dagli attori deve condannarsi l'
[...]
al risarcimento del danno in favore di nella misura Controparte_1 Parte_2 complessiva di € 250.304,00, di nella misura complessiva di € 211.194,00, di Parte_1
nella misura complessiva di € 281.592,00 e, infine, di nella misura Parte_3 Parte_4
complessiva di 219.016,00, importi estesi anche agli interessi legali con decorrenza dal
18.01.20, da calcolarsi su dette somme devalutate alla stessa data e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da
Cass. Sez. Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza sia per il procedimento di ATP che per il presente giudizio, liquidate come in dispositivo, unitamente al rimborso delle spese della CTU sostenute nel procedimento di ATP, nella misura documentata di € 1778.16.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l' al Controparte_1 pagamento di € 250.304,00 in favore di , di € 211.194,00 in favore di Parte_2
7 , di € 281.592,00 in favore di e di € 219.016,00 in favore di Parte_1 Parte_3
, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
Parte_4 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
attrice che liquida in € 3.636,60 per compensi, € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA relative al procedimento di ATP (rg 4144/20); al pagamento per le spese del presente giudizio che si liquidano in € 21.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, importi da distrarsi in favore del procuratore istante ex art. 93 c.p.c; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese della CTU pari ad € 1778.16.
Cosenza 13.08.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1365 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF ), in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Carnevale;
attori
E
, in persona del Direttore generale legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio l' per Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, patiti nella qualità, rispettivamente, di coniuge e figli di deceduto il 18.1.2018 in conseguenza di Persona_1
errori e omissioni commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta. Deducevano, in particolare, che il de cuius, a causa di un dolore addominale diffuso, il 14.3.2016 faceva accesso presso il P.S. del Presidio Ospedaliero dell'Annunzia di ove veniva CP_1
sottoposto ad esame tc addome completo, rx diretta addome e consulenza chirurgica e ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Chirurgia, che però il paziente rifiutava;
qualche mese dopo, il 15.6.2016, a causa dell'insorgenza di dolore addominale che si protraeva da cinque giorni, faceva nuovamente accesso al P.S. dell' di ove in sede di CP_2 CP_1
anamnesi emergeva che il paziente era stato operato di colecistectomia circa 3-4 anni fa e che soffriva di diverticolosi del colon;
all'esame obiettivo all'ingresso risultava “addome dolente e
1 dolorabile su tutto l'ambito valutato, teso, peristalsi presente, alterna stipsi e diarrea”; il paziente veniva sottoposto a rx addome, la quale evidenziava la presenza di piccoli livelli idroaerei, nonché a tc addome con e senza contrasto, dalla quale si evincevano “segni di sofferenza (paresi) dell'ileo che presenta pareti ispessite e dotate di intenso contrast- enhancement (malattia infiammatoria?)…lieve ectasia dell'aorta addominale sottorenale
(diametro 26 mm) con trombo parietale semilunare eccentrico anteriore, irregolare per fenomeni ulcerativi…non segni diretti di tromboembolia a carico dell'asse arterioso e venoso mesenterico superiore…”; venivano, altresì, eseguite tre consulenze chirurgiche, all'esito delle quali, non emergendo dal quadro clinico l'urgenza chirurgica, il veniva dimesso con Pt_1
diagnosi di dolore addominale generalizzato e con raccomandazione di valutazione gastroenterologica per diverticolosi unitamente ad appropriato regime alimentare;
il 19.12.2017 il giungeva ancora una volta al P.S. del presidio ospedaliero di per dolore Pt_1 CP_1
addominale, qui veniva sottoposto a rx addome, la quale mostrava “presenza di livelli idroaerei con distensione delle anse intestinali”, venivano eseguiti esami di laboratorio che mostravano una marcata leucocitosi neutrofila, veniva eseguita tc addome completo che evidenziava “non segni di trombosi dell'arteria e vena mesenterica superiore. Anse del tenue di aspetto paretico
(replete di fluido, con livelli idroaerei, pareti edematose), non distensione del duodeno, né del colon né dell'ileo terminale. Diverticolosi del colon”, pertanto, il 21.12.2017, ne veniva disposto il ricovero presso il reparto di Gastroenterologia dell' con diagnosi di Controparte_3
“neoformazione stenosante del tenue medio in paziente con recente episodio di subocclusione intestinale e diverticolosi del colon”; solo trascorsi 6 giorni, il 30.12.2017 veniva eseguito esame enteroscopico con videocapsula che evidenziava una “neoformazione ulcerata, irregolare e substenosante del tenue medio” e, dunque, il paziente veniva trasferito, il 2.1.2018, presso il reparto di Chirurgia;
tuttavia, attesi ulteriori 8 giorni, in data 10.1.2018 si decideva di intervenire chirurgicamente mediante videolaparoscopia, successivamente convertita in laparotomia tradizionale a causa della riscontrata presenza di numerose aderenze intestinali;
eseguita la lisi delle aderenze, dal verbale operatorio risulta che “non si riescono ad evidenziare lesioni palpatoriamente significative”, per cui veniva richiesta la presenza in sala operatoria dell'endoscopista, il quale effettuava enterotomia ed esecuzione intraoperatoria di digiuno- ileoscopia che permetteva di apprezzare una lesione ulcerativa lineare di probabile natura ischemica;
gli operatori procedevano, dunque, a resezione del tratto del tenue interessato dalla lesione con ricostruzione di anastomosi ileo-ileale LL;
il decorso post-operatorio appariva fisiologico, fino a quando si verificava un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche instauratosi con la contrazione della diuresi associata ad uno stato ipotensivo, agli esami
2 ematochimici risultava la presenza di leucocitosi, anemia, aumento della creatininemia, ipoabulminemia, sino a che si riscontrava la fuoriuscita di materiale enterico dalla ferita, che imponeva di intervenire immediatamente in regime d'urgenza mediante resezione ileale comprendente il blocco anastomotico ed ileostomia terminale, all'esito del quale il paziente veniva traferito in terapia intensiva per insorto shock settico e il 18.1.2018 alle ore 6:00 ne veniva constatato il decesso. In conseguenza di quanto sopra, concludevano chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale, nonché, in via subordinata, il danno per la perdita delle chance di sopravvivenza del de cuius riconducibile alla condotta omissiva dei sanitari della struttura convenuta.
L' resisteva e contestava ogni profilo di responsabilità nonché Controparte_1
la sussistenza del nesso causale tra la dedotta condotta omissiva e l'evento morte, osservando che, in ogni caso, in sede di accertamento tecnico preventivo, i Consulenti avevano ravvisato la particolare complessità del caso e le difficoltà in cui erano incorsi i sanitari, tenuto conto che in occasione dell'intervento del 10.1.2018 si era resa necessaria la presenza in sala operatoria della endoscopia al fine di riscontrare la lesione stenosante a carico dell'intestino tenue, la quale aveva poi determinato la decisione di eseguire una anastomosi intestinale per lesione ischemica diagnosticata intraoperatoriamente.
Disposto il mutamento del rito e acquisito il fascicolo NRG 4144/2020 (accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c.), espletate le prove orali, all'udienza cartolare del 3.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti, si precisa quanto segue.
Tanto premesso, le risultanze della consulenza medico-legale espletata nel procedimento di accertamento tecnico non urgente (acquisita al presente), avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass. 22225/14), consentono di ritenere accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nei termini di seguito esposti.
Gli Ausiliari hanno accertato che il decesso sopraggiunto dopo dodici ore dal secondo intervento, eseguito in urgenza il 17.01.18 per deficienza multiorgano da shock settico, deve ritenersi quale diretta conseguenza di un inadeguato trattamento medico e chirurgico, secondo il principio della “preponderanza dell'evidenza” (Cass. n. 13872/2020).
Infatti, gli accertamenti effettuati in occasione del ricovero 19.12.17, disposto in conseguenza di forti dolori addominali accusati dal paziente, preceduti nei mesi precedenti da frequenti episodi subocclusivi, presentavano un quadro clinico di sub occlusione intestinale da stenosi
3 del tenue (Rx diretta addome positiva per livelli idroaerei e distensione delle anse intestinali e leucocitosi neutrofila).
Dopo avere effettuato una Tac e colonscopia, in data 27.12.17 il de cuius veniva sottoposto ad esame enteroscopico con video capsula che faceva rilevale una neoformazione ulcerata e stenosante del tenue medio.
In un tale contesto, pertanto, si era deciso di intervenire il 10.01.18.
Durante l'intervento venivano riscontrate numerose aderenze intestinali, sicché l'intervento, inizialmente con tecnica mininvasiva (in Videolaparoscopia) fu riconvertito in laparotomia tradizionale.
I sanitari non reperirono alcuna formazione ulcerata e stenosante intestinale. Intervenuto (su chiamata) in sala operatoria l'endoscopista, questi effettuava una indagine endoscopica attraverso una enterotomia da cui emergeva una lesione al 3° medio del tenue. Dunque, si procedeva alla resezione di 25 cm di intestino tenue in corrispondenza della lesione con anastomosi intestinale latero-laterale.
L'esame istologico evidenziava una necrosi ischemica.
Le condizioni del paziente nei giorni successivi apparivano stazionarie, quando il 17.01.18 si è dovuto intervenire in urgenza, in quanto dalla ferita chirurgica emergeva materiale fecale.
Durante il secondo intervento si riscontrava la presenza di “materiale enterico proveniente dalla perforazione di un segmento ileale in gangrena paraanastomotico. Altre sacche contenente materiale puruloide sono presenti a livello dello scavo pelvico” (cfr. rel. ctu).
Trasferito in rianimazione sopraggiungeva il decesso.
Gli ausiliari evidenziano, innanzitutto, che la diagnosi di stenosi del tenue fu errata, trattandosi invece di una lesione di natura ischemica, condizione questa che poteva essere già sospettata in occasione del ricovero di dicembre 2017 sulla base di una valutazione clinica e dei dati diagnostici che documentavano che si trattava di un “paziente arteriopatico con pregresso IMA ed ANEURISMA dell'aorta sottorenale con trombo endoluminale” , tanto più che la TAC eseguita evidenziava una deficienza vascolare ischemica.
In tali casi è necessario intervenire con urgenza ed in maniera adeguata attraverso una ampia resezione dell'intestino, localizzando la zona non interessata per poter effettuare una ricanalizzazione intestinale efficace.
Tale intervento risulta non eseguito correttamente, tanto che vi è stata fuoriuscita di materiale fecale che è stata la causa della infezione che ha generato una condizione di shock settico e insufficienza multiorgano.
4 Infatti, non solo l'intervento di resezione non fu eseguito garantendo la dovuta derivazione intestinale al fine di salvaguardare la tenuta della anastomosi intestinale, ma si intervenne con una resezione limitata del parenchima e senza una ileostomia che avrebbe garantito l'espulsione del materiale fecale prodotto dall'intestino.
Solo in occasione dell'intervento in urgenza si procedette con la resezione integrale e la creazione di uno stoma, soluzione oramai tardivamente eseguita, considerato che lo stato infettivo aveva compromesso in maniera irreversibile la funzionalità degli organi coinvolti.
Il decesso, pertanto, deve causalmente correlarsi all'errata metodica relativa al primo intervento di resezione intestinale per le ragioni sopra espresse, le cui conseguenze non sono state peraltro arginate dal secondo intervento di urgenza, eseguito peraltro dopo sette giorni dal primo, un arco temporale che ha consentito la propagazione batterica che è stata la causa di un deficit multiorgano.
In tale ultimo segmento devono inquadrarsi le conclusioni dei CTU redatte in occasione dei chiarimenti scritti depostati nel presente giudizio, da cui si ricava che la compromissione delle condizioni di salute in generale aveva raggiunto un livello talmente deficitario da non consentire una valutazione che giunga a sostenere che il secondo intervento, ove eseguito prima, avrebbe condotto ad un diverso esito.
Rispetto agli elementi offerti dai ccttuu parte convenuta non ha offerto argomentazioni, ovvero fornito linee guida, che possano orientare ad una diversa ricostruzione operata dai consulenti.
Accertata, pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, in ordine alle conseguenze si precisa quanto segue.
Quanto al danno subito dagli attori in proprio, deve osservarsi che è oramai pacifico che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha dunque diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Essa è da ritenersi comprensiva anche del danno c.d. morale richiesto invece quale voce autonoma di danno dagli odierni ricorrenti costituendo indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del
5 rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (in questi termini,
Cass. civ., sez. III, 17.12.2015, n. 25351).
Atteso lo stretto vincolo che legava il marito ed i figli alla de cuius detto pregiudizio può ritenersi provato, in via presuntiva secondo un criterio di normalità sociale.
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di
Milano 2024 (di integrazione rispetto a quelle elaborate del 2021), dichiaratamente intese a conformare i criteri di liquidazione ai principi enunciati da ultimo dalla Corte di cassazione n.
10579/2021, che hanno ormai da tempo assunto “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 12408/11).
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
I criteri tabellari distinguono altresì il danno iure proprio richiesto per la perdita del genitore/figlio o conviventi di fatto da quello da perdita del fratello/nipote.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca dei fatti di causa (da 71 a 80), dell'età della moglie (da 71 a 80), della convivenza (cfr. stato di famiglia), della composizione del nucleo familiare superstite all'epoca dell'infortunio (formato, appunto, da altri 3 figli), della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto nonché della ordinarietà della conseguenze sulla sfera personale (ricavabili dalla escussione dei testi) che giustifica l'applicazione di n. 15 punti del capo e), si reputa conforme alle suddette tabelle una risarcimento, si reputa conforme alle suddette tabelle una risarcimento di € 250.304,00 (12+12+16+9+15=64;64x € 3.911,00).
6 Quanto alla domanda avanzata da , e (la cui qualità Parte_1 Parte_3 Parte_4
di figli non è contestata), richiamati i criteri da ultimo indicati, ad eccezione di quello relativo alla convivenza per il primo e il terzo (cfr. seconda memoria ex art 183 c.p.c.) , tenuto conto dell'età delle vittime secondarie (scaglione da 51 a 60 per il primo, da 41 a 50 per gli altri), si reputa conforme alle suddette tabelle un risarcimento di € 211.194,00 (12+18+9+15=54;54x€
3.911,00 euro) per la prima, di € 281.592,00 (12+20+16+9+15=72;72x€ 3.911,00 euro) per la seconda ed € 219.016,00 (12+20+9+15=56;56x€ 3.911,00 euro).
Tali importi sono in linea con le quelli richiesti, siccome applicata la Tabella di Milano 2024 con i coefficienti ultimi di rivalutazione.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta a tale titolo, considerato che non sono state allegate peculiari circostanze individuali, ovvero specifici riflessi, oltre a quelli da ritenersi ordinariamente e inevitabilmente connessi al grave lutto subito, sulle pregresse abitudini di vita di tutti gli istanti, sopra valorizzati (cap. e), nemmeno con riguardo ad , in Controparte_4
quanto la documentazione prodotta non appare idonea a riscontrare l'incidenza del decesso del genitore sullo stato depressivo pregresso.
In conclusione in accoglimento della domanda azionata dagli attori deve condannarsi l'
[...]
al risarcimento del danno in favore di nella misura Controparte_1 Parte_2 complessiva di € 250.304,00, di nella misura complessiva di € 211.194,00, di Parte_1
nella misura complessiva di € 281.592,00 e, infine, di nella misura Parte_3 Parte_4
complessiva di 219.016,00, importi estesi anche agli interessi legali con decorrenza dal
18.01.20, da calcolarsi su dette somme devalutate alla stessa data e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da
Cass. Sez. Un. 1712/95.
Dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo spettano poi gli interessi legali sulla sorte capitale.
Le spese di lite seguono la soccombenza sia per il procedimento di ATP che per il presente giudizio, liquidate come in dispositivo, unitamente al rimborso delle spese della CTU sostenute nel procedimento di ATP, nella misura documentata di € 1778.16.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna l' al Controparte_1 pagamento di € 250.304,00 in favore di , di € 211.194,00 in favore di Parte_2
7 , di € 281.592,00 in favore di e di € 219.016,00 in favore di Parte_1 Parte_3
, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva;
Parte_4 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
attrice che liquida in € 3.636,60 per compensi, € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA relative al procedimento di ATP (rg 4144/20); al pagamento per le spese del presente giudizio che si liquidano in € 21.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, importi da distrarsi in favore del procuratore istante ex art. 93 c.p.c; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese della CTU pari ad € 1778.16.
Cosenza 13.08.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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