Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 17559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 04.08.2023 e notificato in data 26.09.2023 e
23.04.2024 da
partita IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig.ra con sede in Napoli (NA), al vicoletto S. Gennaro dei Poveri Parte_2
28/B, elettivamente domiciliata in Napoli al largo Torraca 71, presso lo studio degli Avv.ti Fabio
Antonelli e Andrea Esposito, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, cod. fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede di quest'ultima sita in Napoli, via Diaz n. 11
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso di custode penale
Conclusioni per la ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo ex art 281 decies e ai precedenti verbali di causa chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni per il resistente: rigettare l'avversa opposizione e domanda perché inammissibile ed infondata.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con ricorso ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la impugna il decreto, emesso in data 11.04.2022, con cui il tribunale di Napoli Parte_1 le ha liquidato € 838,80, a titolo di indennità per la custodia di sdraio, lettini e sedie,
1
. Controparte_2
Secondo quanto esposto nel decreto, la custodia ha avuto una durata di 932 giorni (dal
07.08.2019 fino al 25.02.2022). Il giudice ha liquidato il compenso, in via equitativa, in € 0,30 al giorno, ritenendo che i beni sequestrati avessero un ingombro volumetrico pari a 3 colli e considerato il loro scarso valore.
Premesso di aver avuto conoscenza del decreto in data 07.07.2023 e che i beni sequestrati occupavano 8 mq, la deduce a fondamento del ricorso che: - l'importo liquidato dal Parte_1 giudice non è remunerativo, tenuto conto del lungo periodo di custodia e dei gravosi oneri ad essa collegati;
- devono essere applicate le tariffe prefettizie, in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal precedente art. 59, l'indennità di custodia va determinata secondo equità; - per ogni metro quadro (unità di calcolo), l'indennità giornaliera di custodia, in area recintata coperta, ammonta dal 1° al 12 ° giorno a € 1,68 al mq, dal 13° al 40° giorno a €
1,13 al mq, dal 41° giorno in poi a € 0,84 al mq;
- le spese di trasporto ammontano a € 60,00;
- in applicazione delle tariffe prefettizie, l'indennità deve quindi essere liquidata in complessivi
€ 6.468,64. Ciò dedotto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previa riforma del decreto di pagamento impugnato, liquidare, in favore della l'importo di euro Parte_1
6.468,64 (seimilaquattrocentosessantotto/64), ovvero quella somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà in sua giustizia ed equità dovuta, sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso, data del maturarsi del credito all'effettivo soddisfo, ed indennizzo per svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro”.
Il contesta le argomentazioni difensive della controparte e insiste Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
*****
§ 2. Il ricorso è tempestivo in quanto è stato proposto nei 30 giorni dal 07.07.2023, data in cui la ha preso visione del decreto di liquidazione (cfr. annotazione in calce al Parte_1 decreto,), ma è infondato.
Onde motivare la tesi secondo cui il compenso del custode andrebbe liquidato in base alle tariffe prefettizie, la ricorrente ha dedotto quanto segue: “Nel caso di specie, vanno applicate le tariffe prefettizie. Infatti va rilevato che visto l'art. 276 T. U. Spese Giustizia, in attesa dell'eliminazione del decreto ministeriale di cui all'art. 59 del medesimo decreto, l'indennità di custodia viene determinata secondo equità” (gli errori di battitura sono presenti nell'originale).
La suddetta tesi è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione. In base alla suddetta norma, l'indennità va determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle approvate ai sensi del successivo articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
2 L'art. 59 risulta formulato nel modo seguente: “1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attesa dell'emanazione del regolamento contenente le tariffe, secondo quanto stabilito dall'art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002, citato dalla , l'indennità di custodia doveva Parte_1 essere “determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3 equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'art. 59 ha ricevuto attuazione a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia del 02/09/2006, n. 265 - Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
L'art. 5 del regolamento stabilisce che per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa a beni diversi da veicoli e natanti si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
A seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, la liquidazione del compenso del custode nominato nell'ambito di un procedimento penale non può più avvenire sulla base delle tariffe prefettizie, ma in base agli usi locali, atteso che la norma intertemporale di cui all'art. 276 ha cessato di avere efficacia (cfr., ex multis, Cass. n. 11281 del 05/07/2012, Cass. n.
21649 del 19/09/2017, Cass. n. 10622 del 04/05/2018).
L'allegazione e la prova dell'esistenza di usi locali, da intendersi quali corrispettivi della custodia usualmente richiesti dalle imprese del settore (“prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale” per utilizzare le parole della Corte di Cassazione), spetta a colui che ne chiede l'applicazione (cfr. Cass. 18/01/2016, n. 752; Cass. 02/05/2019, n. 11553; Cass.
23/08/2023, n.25109).
Ebbene, la ricorrente non ha allegato né provato l'esistenza di un uso locale idoneo a giustificare una liquidazione maggiore di quella effettuata dal giudice penale con il decreto impugnato, ma si è limitata a chiedere l'applicazione della tariffa prefettizia sulla base di una norma, l'art. 276 del d.P.R. n. 115 del 2002, che non è più efficace a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 265 del 2006. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano, come da dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, del mancato deposito di scritti difensivi ulteriori rispetto a quelli introduttivi e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite del , Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 22.01.2025 Il Giudice
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