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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1050/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesca Gullo (C.F. CodiceFiscale_2
- attore - contro
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Matteo PANNI (C.F. ), Giorgio MOROTTI (C.F. C.F._3
) e Claudio Domenico ZICARI (C.F. ) C.F._4 C.F._5
- convenuta -
e
(c.f.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Amerigo CETRARO (C.F. ) C.F._6
- convenuta -
e
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._7
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto la – nel corso del processo (in data Controparte_2
28.9.2022) fusa per incorporazione in Controparte_5
e , per sentirli Controparte_3 Controparte_4
condannare al pagamento di € 134.309,10 (al netto di un acconto di € 1.133,00) o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi legali e rivalutazione), quale risarcimento dei danni (patrimoniali e non), subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 14.2.2019, alle ore 20.15 circa, Pt_2
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- nelle predette circostanze, mentre percorreva Via Nazionale con diritto di precedenza, a bordo del motoveicolo YAMAHA, targato CY6972D, di sua proprietà (assicurato con polizza n. Controparte_2
900001849188), veniva investito targata IX696VP CP_6
(assicurata polizza 121281173), di Controparte_3
proprietà di e condotta dalla medesima;
Controparte_4
- in particolare, quest'ultima, uscendo da una strada laterale, all'altezza del supermercato senza fermarsi allo STOP, si immetteva repentinamente CP_7
nel flusso della circolazione ed urtava, con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo, la parte centrale del mezzo dell'attore, facendolo cadere;
- trasportato in autombulanza presso l'Ospedale Parte_1
di veniva ricoverato d'urgenza e, dopo le cure del caso, era dimesso il Pt_2
18.2.2019 con terapia medica, prognosi di giorni 15 e diagnosi di “trauma
Cranico minore. Trauma contusivotoraco addominale. Trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro. Escoriazioni multiple arto inferiore destro”;
- riconosceva la sua responsabilità Controparte_4
sottoscrivendo il modello CAI;
- a seguito delle richieste risarcitorie formulate ad entrambe le compagnie assicuratrici, riceveva soltanto € 1.133,00 dalla CP_2
2 - in realtà, aveva subito un danno biologico permanente del 23% (da personalizzare), oltre ITT per 96 gg. ed IT al 50% per 213 gg. ed aveva sostenuto spese mediche per € 983,10.
1.2. – Si è costituita – con comparsa successivamente notifica (per ordine giudiziale) nei confronti delle altre parti convenute – la ora CP_2 CP_8
, che ha eccepito: in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ed il
[...]
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il risarcimento diretto ex art. 149
Cod. Ass. non poteva essere chiesto alla compagnia assicuratrice del danneggiato in caso di prospettazione di invalidità permanente superiore al 9%; nel merito,
l'infondatezza dell'an e del quantum della domanda proposta, anche in ragione delle somme già ricevuta dalla medesima convenuta e dall'INAIL quale infortunio in itinere.
Ha, quindi, chiesto: preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda;
nel merito, di rigettarla;
in subordine, di contenerla nei limiti della prova raggiunta;
in via riconvenzionale principale, di condannare al pagamento di quanto già corrisposto per il sinistro in esame, ossia € CP_3
3.271,32 (pari alla sommatoria di € 1.133,00 a titolo di danno non patrimoniale, €
850,00, di cui € 150,00 per spese legali, a titolo di danno patrimoniale al motociclo, ed €
1.288,00 versati all'INAIL); in via riconvenzionale subordinata, di condannare e di al pagamento in solido di Controparte_9 Controparte_4 quanto eventualmente sarà chiamata a versare all'attore ed in futuro all'INAIL.
1.3. – Si è costituita anche la la quale ha Controparte_3
contestato l'an ed il quantum della pretesa attorea, ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ed ha ritenuto soddisfacenti le somme già corrisposte da e CP_2
INAIL.
Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda dell'attore o di contenerla nei limiti della prova del danno, tenendo conto del suo concorso colposo e delle somme già percepite.
1.4. – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita , che, quindi, all'udienza del 18.11.2021, è stata Controparte_4
dichiarata contumace.
3 1.5. – Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono stati escussi i testi e all'udienza del 24.3.2023 ed è Testimone_1 Testimone_2
stata espletata CTU medico legale a cura del dott. (cfr. relazione Persona_1
depositata il 4.10.2023).
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione sulla conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. – Occorre preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di . Controparte_8
Invero, la “procedura di risarcimento diretto” può essere esperita – dal danneggiato nei confronti della propria impresa d'assicurazione, ai sensi degli artt. 149,
2° comma, 2° periodo, e 139 cod. ass. – se il danno alla persona sia pari o inferiore al
9% di invalidità permanente.
Tale azione diretta, che è una novità del Codice delle Assicurazioni, costituisce un meccanismo di semplificazione in favore del danneggiato in forza di un accollo ex lege da parte dell'impresa di assicurazione del danneggiato al ricorrere delle condizioni di legge e, quindi, rappresenta un forma di tutela aggiuntiva, facoltativa ma alternativa rispetto all'azione nei confronti dell'impresa d'assicurazione del veicolo danneggiante
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 5/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del
20/9/2017).
I presupposti per avviare la procedura ex art. 149 Cod. Ass. si atteggiano, quindi,
a condizioni di procedibilità e, come tali, devono essere valutati al tempo della domanda ed alla luce della prospettazione attorea. Altrimenti si avrebbe un cumulo di azioni nei confronti di entrambe le imprese di assicurazioni non consentito dalla legge, contrario alla ratio di semplificazione ed alla loro configurazione giurisprudenziale dei medesimi rimedi come alternativi in virtù del descritto accollo ex lege.
Nel caso di specie, pertanto, l'attore – avendo chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali in relazione al 23% di invalidità permanente asseritamente subito in conseguenza del sinistro – non poteva esperire la procedura prevista dall'art. 149 Cod.
Ass., riservata alle c.d. lesioni micropermanenti.
2.2. – La domanda nei confronti di fondata. CP_3
4 2.2.1. – Invero, le dichiarazioni testimoniali assunte hanno confermato la dinamica dedotta da parte attrice e, quindi, la responsabilità esclusiva CP_10
nella causazione del sinistro.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “ho assistito Testimone_1 all'incidente subito il 14.2.2019, il giorno di San Valentino, da Parte_1
, persona che conosco in quanto residente nel mio stesso paese. // ADR: mi
[...]
trovavo alla guida della mia autovettura in Via Nazionale fermo in quanto si era arrestata un'auto davanti a me. Ho, quindi, visto che una signora, la salumiera del Cont supermercato attualmente a marchio (non ricordo all'epoca dei fatti), che stava uscendo con la sua auto da un parcheggio e si stava immettendo sulla strada principale, cioè via Nazionale, e nell'immettersi ha tagliato la strada al sig.
che stava percorrendo con il suo scooter la stessa via Nazionale prevendo Pt_1 dalla corsia opposta a quella che stavo percorrendo io. L'impatto si è verificato quando la signora aveva occupato la via Nazionale nell'effettuare la manovra di uscita dal parcheggio. A seguito dell'impatto il sig. è caduto a terra. Non ricordo Pt_1 segnali di STOP”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da : “ricordo l'incidente Testimone_2
subito la sera del 14.2.2019, intorno alle ore 20:15, da in Parte_1
Via Nazionale a Paola. // ADR: mentre alla guida della mia autovettura percorrevo in salita Via Nazionale, dietro il sig. a bordo del suo scooter, ho visto una Pt_1
signora che, uscendo dal parcheggio interno al supermercato, ha investito il
, facendolo cadere a terra. Preciso che la signora non aveva ancora Pt_1
occupato tutta la strada principale ed ha urtato lo scooter lateralmente. // ADR: preciso che mi trovavo immediatamente dietro lo scooter nel senso che non vi erano veicoli tra di noi”.
Non vi sono elementi per dubitare ragionevolmente dell'attendibilità dei predetti testi, i quali, in posizioni di indifferenza rispetto alle parti in causa e da angolosi visuali opposti, hanno osservato il sinistro e ho hanno descritto in termini convergenti.
Non vi è dubbio, quindi, che , nell'atto di immettersi Controparte_4
in una strada principale da un parcheggio, avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli
5 che transitavano in Via Nazionale e, non avendolo fatto, ha tenuto una grave condotta colposa.
Al contempo, la narrazione da parte dei testi del transito dell'attore nella via principale senza descrivere suoi comportamenti rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro consente di escludere in concreto il suo concorso di colpa, del resto solo genericamente evocato dai convenuti.
2.2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata
(cfr. relazione depositata il 4.10.2023, a firma del dott. ) è immune da Persona_1
incongruenze e del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito “trauma cranico minore, trauma contusivo toraco-addominale. Trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro. Escoriazioni multiple arto inferiore destro”.
Gli esiti stabilizzati di tale politraumatismo sono stati complessivamente stimati dal CTU al 4% di invalidità permanete (oltre 10 gg. di IT al 100%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25%), considerando anche la “quota parte di aggravamento della preesistente condizione di sofferenza” in quanto “le problematiche post traumatiche “dirette”
(spalla e ginocchio) sono state sovrastate dall'inasprimento sintomatologico di patologie pregresse a carico del rachide cervicale e lombosacrale, in un soggetto con un quadro di spondiloartrosi diffusa, con discopatie multiple e manifestazioni erniarie”.
Conseguentemente, va riconosciuto all'attore – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs.
209/2005 (i cui valori sono stati da ultimo aggiornati con il DM 16.7.2024), tenuto conto dei 51 anni di età (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 14.2.2019) –
l'importo complessivo di € 5.711,44 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 3.916,14 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 4% di invalidità;
- € 1.795,30 per danno biologico temporaneo (di cui € 552,40 per 10 gg di IT al 100%, € 828,60 per 30 gg al 50% ed € 414,30 per 30 gg al 25%).
Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né condizioni di sofferenza psicofisica di particolare intensità ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005.
6 Devono, poi, aggiungersi – quali documentati pregiudizi patrimoniali da danno emergente – € 280,00 per spese sanitarie considerate congrue dal CTU limitatamente al periodo di invalidità temporanea, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Al totale va, quindi, detratto l'acconto di € 1.133,00 corrisposto da CP_2
ALL'ATTORE, previa rivalutazione dall'8.8.2019 (data dell'offerta dell'impresa di assicurazione, in mancanza di indicazione del giorno di effettiva corresponsione) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non vi è, invece, prova che l'importo di € 1.288,32 erogato da INAIL per
“indennità temporanea” in relazione al sinistro per cui è causa (cfr. allegato 8° della comparsa di costituzione sia stato versato al danneggiato (invece che al suo CP_2
datore di lavoro, né che sia stato corrisposto per danno biologico (piuttosto che per incapacità lavorativa specifica).
Infine, occorre aggiungere gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, il credito totale
(danni non patrimoniali all'attualità, oltre danni patrimoniali rivalutati) dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale (b1) prima sull'intero credito, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, (b2) successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, maggiorato del danno patrimoniale rivalutato, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
2.2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare i sensi dell'art. CP_3
141 cod. ass. e ex art. 2054 cod. civ. al pagamento in Controparte_4
solido di € 5991,44 (da rivalutarsi limitatamente ad € 280,00, come detto), previa detrazione dell'acconto di € 1.133,00 (da rivalutarsi come già precisato), oltre interessi legali (con il metodo di calcolo descritto), in favore dell'attore.
7 2.3. – Va, poi, accolta la riconvenzionale trasversale principale, proposta da
(ora ) nei confronti di CP_2 Controparte_8 CP_3
La ha, infatti, corrisposto, in relazione al sinistro de quo, CP_2 complessivamente € 3.271,32, pari alla sommatoria di € 850,00 (di cui € 150,00 per spese legali) a titolo di danno materiale al veicolo ed € 1.133,00 per ulteriori danni in favore dell'attore, oltre € 1.288,00 versati all'INAIL.
Del resto, – al di là di una generica affermazione di infondatezza CP_3 della pretesa di – non ha mosso contestazioni specifiche né sulle somme CP_2
pagate né sulla loro natura di liquidazione danni conseguenti al sinistro per cui è causa né sull'azione di rivalsa dell'impresa di assicurazione del danneggiato.
Occorre, quindi, condannare a pagare € 3.271,32, oltre interessi CP_3
legali dalla domanda al soddisfo, in favore di . Controparte_8
2.4. – L'accertamento di lesioni micropermanenti a fronte delle macropermanenti dedotte ed il conseguenziale eccezionale divario tra l'importo richiesto e quello liquidato giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra l'attore e le altre parti, a parte le spese di CTU che vanno poste esclusivamente a carico della soccombente . CP_3
Per la soccombenza, inoltre, eve essere condannata CP_3 CP_3
pagare le spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (per la semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in €
1.278,00 per compenso ed € 518,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di CP_8
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in solido della somma di € 5.991,44 (da rivalutarsi
[...] limitatamente ad € 280,00, come precisato in motivazione), previa detrazione dell'acconto di € 1.133,00 (da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre
8 interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attore;
b) condanna al pagamento di € 3.271,32, Controparte_3
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di
[...]
Parte_3
c) compensa le spese di giudizio tra l'attore e le altre parti;
d) condanna a pagare le spese di giudizio, Controparte_3
liquidate in € 1.278,00 per compenso ed € 518,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di Parte_3
e) pone le spese di CTU a carico di Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
9
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesca Gullo (C.F. CodiceFiscale_2
- attore - contro
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Matteo PANNI (C.F. ), Giorgio MOROTTI (C.F. C.F._3
) e Claudio Domenico ZICARI (C.F. ) C.F._4 C.F._5
- convenuta -
e
(c.f.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Amerigo CETRARO (C.F. ) C.F._6
- convenuta -
e
(C.F.: ) Controparte_4 C.F._7
- convenuta, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto la – nel corso del processo (in data Controparte_2
28.9.2022) fusa per incorporazione in Controparte_5
e , per sentirli Controparte_3 Controparte_4
condannare al pagamento di € 134.309,10 (al netto di un acconto di € 1.133,00) o della diversa somma ritenuta di giustizia (oltre interessi legali e rivalutazione), quale risarcimento dei danni (patrimoniali e non), subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 14.2.2019, alle ore 20.15 circa, Pt_2
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- nelle predette circostanze, mentre percorreva Via Nazionale con diritto di precedenza, a bordo del motoveicolo YAMAHA, targato CY6972D, di sua proprietà (assicurato con polizza n. Controparte_2
900001849188), veniva investito targata IX696VP CP_6
(assicurata polizza 121281173), di Controparte_3
proprietà di e condotta dalla medesima;
Controparte_4
- in particolare, quest'ultima, uscendo da una strada laterale, all'altezza del supermercato senza fermarsi allo STOP, si immetteva repentinamente CP_7
nel flusso della circolazione ed urtava, con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo, la parte centrale del mezzo dell'attore, facendolo cadere;
- trasportato in autombulanza presso l'Ospedale Parte_1
di veniva ricoverato d'urgenza e, dopo le cure del caso, era dimesso il Pt_2
18.2.2019 con terapia medica, prognosi di giorni 15 e diagnosi di “trauma
Cranico minore. Trauma contusivotoraco addominale. Trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro. Escoriazioni multiple arto inferiore destro”;
- riconosceva la sua responsabilità Controparte_4
sottoscrivendo il modello CAI;
- a seguito delle richieste risarcitorie formulate ad entrambe le compagnie assicuratrici, riceveva soltanto € 1.133,00 dalla CP_2
2 - in realtà, aveva subito un danno biologico permanente del 23% (da personalizzare), oltre ITT per 96 gg. ed IT al 50% per 213 gg. ed aveva sostenuto spese mediche per € 983,10.
1.2. – Si è costituita – con comparsa successivamente notifica (per ordine giudiziale) nei confronti delle altre parti convenute – la ora CP_2 CP_8
, che ha eccepito: in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ed il
[...]
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il risarcimento diretto ex art. 149
Cod. Ass. non poteva essere chiesto alla compagnia assicuratrice del danneggiato in caso di prospettazione di invalidità permanente superiore al 9%; nel merito,
l'infondatezza dell'an e del quantum della domanda proposta, anche in ragione delle somme già ricevuta dalla medesima convenuta e dall'INAIL quale infortunio in itinere.
Ha, quindi, chiesto: preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda;
nel merito, di rigettarla;
in subordine, di contenerla nei limiti della prova raggiunta;
in via riconvenzionale principale, di condannare al pagamento di quanto già corrisposto per il sinistro in esame, ossia € CP_3
3.271,32 (pari alla sommatoria di € 1.133,00 a titolo di danno non patrimoniale, €
850,00, di cui € 150,00 per spese legali, a titolo di danno patrimoniale al motociclo, ed €
1.288,00 versati all'INAIL); in via riconvenzionale subordinata, di condannare e di al pagamento in solido di Controparte_9 Controparte_4 quanto eventualmente sarà chiamata a versare all'attore ed in futuro all'INAIL.
1.3. – Si è costituita anche la la quale ha Controparte_3
contestato l'an ed il quantum della pretesa attorea, ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ed ha ritenuto soddisfacenti le somme già corrisposte da e CP_2
INAIL.
Ha, quindi, chiesto di rigettare la domanda dell'attore o di contenerla nei limiti della prova del danno, tenendo conto del suo concorso colposo e delle somme già percepite.
1.4. – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita , che, quindi, all'udienza del 18.11.2021, è stata Controparte_4
dichiarata contumace.
3 1.5. – Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono stati escussi i testi e all'udienza del 24.3.2023 ed è Testimone_1 Testimone_2
stata espletata CTU medico legale a cura del dott. (cfr. relazione Persona_1
depositata il 4.10.2023).
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione sulla conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. – Occorre preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di . Controparte_8
Invero, la “procedura di risarcimento diretto” può essere esperita – dal danneggiato nei confronti della propria impresa d'assicurazione, ai sensi degli artt. 149,
2° comma, 2° periodo, e 139 cod. ass. – se il danno alla persona sia pari o inferiore al
9% di invalidità permanente.
Tale azione diretta, che è una novità del Codice delle Assicurazioni, costituisce un meccanismo di semplificazione in favore del danneggiato in forza di un accollo ex lege da parte dell'impresa di assicurazione del danneggiato al ricorrere delle condizioni di legge e, quindi, rappresenta un forma di tutela aggiuntiva, facoltativa ma alternativa rispetto all'azione nei confronti dell'impresa d'assicurazione del veicolo danneggiante
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 5/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del
20/9/2017).
I presupposti per avviare la procedura ex art. 149 Cod. Ass. si atteggiano, quindi,
a condizioni di procedibilità e, come tali, devono essere valutati al tempo della domanda ed alla luce della prospettazione attorea. Altrimenti si avrebbe un cumulo di azioni nei confronti di entrambe le imprese di assicurazioni non consentito dalla legge, contrario alla ratio di semplificazione ed alla loro configurazione giurisprudenziale dei medesimi rimedi come alternativi in virtù del descritto accollo ex lege.
Nel caso di specie, pertanto, l'attore – avendo chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali in relazione al 23% di invalidità permanente asseritamente subito in conseguenza del sinistro – non poteva esperire la procedura prevista dall'art. 149 Cod.
Ass., riservata alle c.d. lesioni micropermanenti.
2.2. – La domanda nei confronti di fondata. CP_3
4 2.2.1. – Invero, le dichiarazioni testimoniali assunte hanno confermato la dinamica dedotta da parte attrice e, quindi, la responsabilità esclusiva CP_10
nella causazione del sinistro.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “ho assistito Testimone_1 all'incidente subito il 14.2.2019, il giorno di San Valentino, da Parte_1
, persona che conosco in quanto residente nel mio stesso paese. // ADR: mi
[...]
trovavo alla guida della mia autovettura in Via Nazionale fermo in quanto si era arrestata un'auto davanti a me. Ho, quindi, visto che una signora, la salumiera del Cont supermercato attualmente a marchio (non ricordo all'epoca dei fatti), che stava uscendo con la sua auto da un parcheggio e si stava immettendo sulla strada principale, cioè via Nazionale, e nell'immettersi ha tagliato la strada al sig.
che stava percorrendo con il suo scooter la stessa via Nazionale prevendo Pt_1 dalla corsia opposta a quella che stavo percorrendo io. L'impatto si è verificato quando la signora aveva occupato la via Nazionale nell'effettuare la manovra di uscita dal parcheggio. A seguito dell'impatto il sig. è caduto a terra. Non ricordo Pt_1 segnali di STOP”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese da : “ricordo l'incidente Testimone_2
subito la sera del 14.2.2019, intorno alle ore 20:15, da in Parte_1
Via Nazionale a Paola. // ADR: mentre alla guida della mia autovettura percorrevo in salita Via Nazionale, dietro il sig. a bordo del suo scooter, ho visto una Pt_1
signora che, uscendo dal parcheggio interno al supermercato, ha investito il
, facendolo cadere a terra. Preciso che la signora non aveva ancora Pt_1
occupato tutta la strada principale ed ha urtato lo scooter lateralmente. // ADR: preciso che mi trovavo immediatamente dietro lo scooter nel senso che non vi erano veicoli tra di noi”.
Non vi sono elementi per dubitare ragionevolmente dell'attendibilità dei predetti testi, i quali, in posizioni di indifferenza rispetto alle parti in causa e da angolosi visuali opposti, hanno osservato il sinistro e ho hanno descritto in termini convergenti.
Non vi è dubbio, quindi, che , nell'atto di immettersi Controparte_4
in una strada principale da un parcheggio, avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli
5 che transitavano in Via Nazionale e, non avendolo fatto, ha tenuto una grave condotta colposa.
Al contempo, la narrazione da parte dei testi del transito dell'attore nella via principale senza descrivere suoi comportamenti rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro consente di escludere in concreto il suo concorso di colpa, del resto solo genericamente evocato dai convenuti.
2.2.2. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale espletata
(cfr. relazione depositata il 4.10.2023, a firma del dott. ) è immune da Persona_1
incongruenze e del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito “trauma cranico minore, trauma contusivo toraco-addominale. Trauma contusivo spalla destra e ginocchio destro. Escoriazioni multiple arto inferiore destro”.
Gli esiti stabilizzati di tale politraumatismo sono stati complessivamente stimati dal CTU al 4% di invalidità permanete (oltre 10 gg. di IT al 100%, 30 gg al 50% e 30 gg al 25%), considerando anche la “quota parte di aggravamento della preesistente condizione di sofferenza” in quanto “le problematiche post traumatiche “dirette”
(spalla e ginocchio) sono state sovrastate dall'inasprimento sintomatologico di patologie pregresse a carico del rachide cervicale e lombosacrale, in un soggetto con un quadro di spondiloartrosi diffusa, con discopatie multiple e manifestazioni erniarie”.
Conseguentemente, va riconosciuto all'attore – ai sensi dell'art. 139 d.lgs. d.lgs.
209/2005 (i cui valori sono stati da ultimo aggiornati con il DM 16.7.2024), tenuto conto dei 51 anni di età (nato il [...]) all'epoca del sinistro (il 14.2.2019) –
l'importo complessivo di € 5.711,44 a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
- € 3.916,14 a titolo di danno biologico permanente, riconosciuto dalla C.T.U. medico-legale nella misura del 4% di invalidità;
- € 1.795,30 per danno biologico temporaneo (di cui € 552,40 per 10 gg di IT al 100%, € 828,60 per 30 gg al 50% ed € 414,30 per 30 gg al 25%).
Non risultano, invece, provati (e neppure specificamente dedotti) elementi di personalizzazione del danno biologico né condizioni di sofferenza psicofisica di particolare intensità ai sensi dell'art. 139, 3° comma, d.lgs. 209/2005.
6 Devono, poi, aggiungersi – quali documentati pregiudizi patrimoniali da danno emergente – € 280,00 per spese sanitarie considerate congrue dal CTU limitatamente al periodo di invalidità temporanea, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Al totale va, quindi, detratto l'acconto di € 1.133,00 corrisposto da CP_2
ALL'ATTORE, previa rivalutazione dall'8.8.2019 (data dell'offerta dell'impresa di assicurazione, in mancanza di indicazione del giorno di effettiva corresponsione) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non vi è, invece, prova che l'importo di € 1.288,32 erogato da INAIL per
“indennità temporanea” in relazione al sinistro per cui è causa (cfr. allegato 8° della comparsa di costituzione sia stato versato al danneggiato (invece che al suo CP_2
datore di lavoro, né che sia stato corrisposto per danno biologico (piuttosto che per incapacità lavorativa specifica).
Infine, occorre aggiungere gli interessi legali fino al soddisfo, da calcolarsi con le seguenti modalità: a) devalutando, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, il credito totale
(danni non patrimoniali all'attualità, oltre danni patrimoniali rivalutati) dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data dell'illecito; b) calcolando gli interessi al tasso legale (b1) prima sull'intero credito, devalutato e poi rivalutato anno per anno, dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, (b2) successivamente sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva con la pubblicazione della presente sentenza e, infine, (b3) sulla somma così determinata (pari all'ammontare del danno non patrimoniale all'attualità, maggiorato del danno patrimoniale rivalutato, ridotto dell'acconto rivalutato ed aumentato degli interessi legali computati secondo il calcolo fin qui illustrato), dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
2.2.3. – In conclusione, quindi, occorre condannare i sensi dell'art. CP_3
141 cod. ass. e ex art. 2054 cod. civ. al pagamento in Controparte_4
solido di € 5991,44 (da rivalutarsi limitatamente ad € 280,00, come detto), previa detrazione dell'acconto di € 1.133,00 (da rivalutarsi come già precisato), oltre interessi legali (con il metodo di calcolo descritto), in favore dell'attore.
7 2.3. – Va, poi, accolta la riconvenzionale trasversale principale, proposta da
(ora ) nei confronti di CP_2 Controparte_8 CP_3
La ha, infatti, corrisposto, in relazione al sinistro de quo, CP_2 complessivamente € 3.271,32, pari alla sommatoria di € 850,00 (di cui € 150,00 per spese legali) a titolo di danno materiale al veicolo ed € 1.133,00 per ulteriori danni in favore dell'attore, oltre € 1.288,00 versati all'INAIL.
Del resto, – al di là di una generica affermazione di infondatezza CP_3 della pretesa di – non ha mosso contestazioni specifiche né sulle somme CP_2
pagate né sulla loro natura di liquidazione danni conseguenti al sinistro per cui è causa né sull'azione di rivalsa dell'impresa di assicurazione del danneggiato.
Occorre, quindi, condannare a pagare € 3.271,32, oltre interessi CP_3
legali dalla domanda al soddisfo, in favore di . Controparte_8
2.4. – L'accertamento di lesioni micropermanenti a fronte delle macropermanenti dedotte ed il conseguenziale eccezionale divario tra l'importo richiesto e quello liquidato giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra l'attore e le altre parti, a parte le spese di CTU che vanno poste esclusivamente a carico della soccombente . CP_3
Per la soccombenza, inoltre, eve essere condannata CP_3 CP_3
pagare le spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi (per la semplicità della causa) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in €
1.278,00 per compenso ed € 518,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di CP_8
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna e Controparte_3 Controparte_4
al pagamento in solido della somma di € 5.991,44 (da rivalutarsi
[...] limitatamente ad € 280,00, come precisato in motivazione), previa detrazione dell'acconto di € 1.133,00 (da rivalutarsi come precisato in motivazione), oltre
8 interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attore;
b) condanna al pagamento di € 3.271,32, Controparte_3
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di
[...]
Parte_3
c) compensa le spese di giudizio tra l'attore e le altre parti;
d) condanna a pagare le spese di giudizio, Controparte_3
liquidate in € 1.278,00 per compenso ed € 518,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di Parte_3
e) pone le spese di CTU a carico di Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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