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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8988 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maurizio Riommi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via L.G. Faravelli n. 22 presso lo studio dell'avv. Mariastella Tonelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 la ricorrente, premettendo di essere dipendente dell'
[...]
(d'ora innanzi anche ) in forza di Controparte_1 CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operatore socio sanitario, esponeva che l'attività lavorativa era svolta su turni denominati h12 con orario mattutino e pomeridiano come risultava dai cartellini marcatempo allegati;
che il rapporto di lavoro era regolato dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018 (art. 99), dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2.11.2022 (art. 3) che confermavano la vigenza della precedente disciplina contenuta nel CCNL integrativo del 20.09.2001 (art. 29) che stabiliva al comma 2 che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario” e al comma 3 che “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 1 minuti”; che tale disposizione contrattuale era stata successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009; che con ordinanza del Direttore Generale protocollo n. 17780 del 19.5.2014, l' ha riconosciuto il diritto a mensa e le modalità CP_1 sostitutive al valore di € 7,00 di cui € 1,03 a carico del lavoratore e ha disposto che il diritto alla mensa spetti “… a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative…”; che tuttavia tale ordinanza doveva ritenersi illegittima perché riconosceva il diritto alla mensa solo dopo 8 ore e 30 minuti continuativi di servizio svolto in violazione di quanto stabilito del citato art. 29 del CCNL integrativo del 20.9.2001, nonché dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che stabilivano che il diritto a mensa (e al buono pasto sostitutivo) è previsto nell'ambito di un intervallo non lavorato e che l'intervallo per pausa pasto deve essere assicurato ogni volta che l'orario di lavoro eccede il limite di 6 ore;
che la ricorrente pur svolgendo turni superiori a 6 ore di servizio giornaliero non aveva mai goduto del servizio mensa, né aveva ricevuto il buono pasto sostitutivo per turni inferiori alle otto ore e 30 minuti;
che tale comportamento datoriale doveva ritenersi illegittimo come affermato da numerosi precedenti di merito e di legittimità; che era pertanto creditrice, a titolo risarcitorio, della somma di euro 3.486,48, pari al valore del buono pasto (euro 5,97) per 584 turni di lavoro superiori a sei ore. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice protocollo n. 17780 del 19.05.2014, - condannare l' al riconoscimento in favore della parte Controparte_1 ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
- condannare l' a risarcire il danno subito dalla parte Controparte_1 ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 584 turni non riconosciuti nel periodo dal 21 agosto 2013 al 30 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 5,97 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 3.486,48, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo”. Si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo in via preliminare CP_1 l'inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non aveva indicato con esattezza quale fosse l'orario di lavoro concretamente osservato, superiore alle sei ore e inferiore alle otto e mezzo, limitandosi ad affermare che “l'attività lavorativa è svolta su turni di lavoro denominati H12 con orario mattutino e pomeridiano”, senza specificare né gli orari dei turni, né la loro durata e che neppure soccorreva il richiamo ai cartellini presenza depositati in atti perché la circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, caratterizzanti il rito del lavoro, impone all'attore di provvedere all'esatta determinazione dell'oggetto della domanda e all'indicazione dei fatti posti a suo fondamento all'interno dell'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, dei crediti con riferimento al periodo anteriore alla ricezione della diffida effettuata da controparte, avvenuta in data 21 agosto 2023. Deduceva comunque nel merito l'infondatezza del ricorso, osservando che la ricorrente aveva svolto turni denominati h12 (mattutini e pomeridiani) che hanno una durata di 6 ore (7:00 - 13:00; 13:00 - 19.00) e che quindi nulla era dovuto non superando esso le 6 ore di servizio giornaliere;
che tanto consentiva di escludere la fondatezza della pretesa anche con riferimento alle residuali giornate in cui controparte aveva effettuato un modestissimo numero di ore di straordinario (sovente, di 10/20 minuti); che comunque la circolare 19.5.2014 n. 17780 si limitava a regolamentare soltanto il
2 servizio sostitutivo del ticket, previsto per i soli dipendenti che hanno sede lavorativa distante di oltre 550 metri dalle mura dell'Azienda, per le giornate in cui effettuato un orario di 8,30 ore lavorative;
che dunque tale servizio sostitutivo non riguardava la ricorrente, la quale lavora all'interno dell'Azienda ospedaliera (presso la UOC di radiologia del Dai servizi diagnostici); che in particolare all'interno del Policlinico, presso l'Edificio n. 15b, è attiva la mensa del personale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 15:00; che invece il sabato, la domenica e i festivi, dalle 12:00 alle 15:00, è attiva, quale servizio sostitutivo, la distribuzione dei cd. cestini, che avviene presso la sita al piano terra dell'Edificio n. 22; che il Policlinico garantisce per la CP_2 cena, sempre quale servizio sostitutivo, la distribuzione dei cestini;
che dunque i cestini sono distribuiti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18:15 alle 19:45, sempre presso la Dispensa dell'Edificio n. 22; che inoltre è possibile ritirare il cestino anche dopo le ore 19:45, perché fino alle 21:00 vi sono degli addetti;
che dal 2 settembre 2024, gli orari della mensa sono stati rimodulati dalle 11:45 alle 14:45, con previsione di consegna esclusivamente del pasto con asporto dalle 11:45 alle 12:45, con la consumazione del pasto esclusivamente in loco all'interno della dalle Pt_2 12:45 alle 13:45 e con la possibilità di scelta tra asporto o consumazione del pasto in loco all'interno della dalle 13:45 alle 14:45; che dunque la ricorrente aveva sempre avuto Pt_2 possibilità di accedere alla mensa per il pranzo, così come di fruire del servizio sostitutivo dei cestini per il pranzo il sabato, la domenica e i festivi e che, se ciò non ha fatto, è per sua scelta. Sosteneva da ultimo che era errata l'interpretazione fornita dal ricorrente della contrattazione collettiva di riferimento, posto che l'art. 29 CCNL era una previsione non immediatamente precettiva, la quale richiedeva per la sua attuazione, una definizione, a livello aziendale, delle particolari articolazioni dell'orario di lavoro che diano titolo alla fruizione della mensa o a sue modalità sostitutive;
che non vi era un obbligo dell'azienda di provvedere anche perché nel bilancio 2023 era stata registrata una perdita di esercizio pari ad € 138.972.634,19; che non era possibile affermare che poiché la fruizione del pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e che, poiché dopo le sei ore, il dipendente deve beneficiare della pausa, debba sussistere un'automatica coincidenza tra la pausa dopo le sei ore di lavoro e la consumazione del pasto e che, quindi, dopo le sei ore di lavoro il dipendente abbia automaticamente sempre e comunque diritto al pasto;
che ciò era confermato anche dall'art. 43 del CCNL 2022 che stabiliva che, dopo le sei ore di lavoro, vi è il diritto alla pausa, ma non al pasto, il quale rimane un'eventualità, peraltro per il personale “non in turno”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso o in subordine di calcolare il valore del pasto nella misura unitaria di € 4,13, osservando che era errato il controvalore economico individuato dalla ricorrente nella misura di € 5,97 perché la norma di riferimento era l'art. 29 CCNL 2001 che dispone che “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
£.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto” (€ 5,16 – € 1,03 a carico del dipendente = € 4,13). Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 17.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che parte ricorrente ha allegato in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi costitutivi della domanda e dunque risulta determinata sia la cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Invero la ricorrente ha allegato di svolgere turni denominati h24 mattutini e pomeridiani e ha domandato il riconoscimento del diritto alla mensa o al servizio sostitutivo e per il pregresso il risarcimento del danno, con riguardo ai turni della durata superiore a sei ore e inferiore a otto ore e mezza, rinviando per la loro analitica individuazione nel corso degli anni dal 2013 al 2024 alla documentazione riversata in atti (cartellini marcatempo allegati), sicchè non può affermarsi che ella non abbia dedotto gli elementi di fatto costitutivi del diritto invocato.
3 D'altro canto nel caso di specie non si è in presenza di documenti prodotti dei quali non si è delineato il contenuto nell'atto introduttivo, che in quanto tale sono inutilizzabili (Cass. 21032/2008), ma si è in presenza di una tecnica espositiva per relationem per cui la parte ricorrente, dopo avere allegato i presupposti costitutivi del diritto invocato, rinvia al compendio documentale allegato al ricorso ai fini dell'analitica individuazione dei singoli turni.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
3.Occorre prendere le mosse dalla disciplina di fonte contrattuale applicabile nella specie. L'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 stabilisce che: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”). Tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31.7.2009, che ha disposto che “
1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Queste norme contrattuali sono poi state confermate da quelle successive e cioè dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.5.2018 (che all'art. 99 prevede “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a CP_1 trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”) e dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2.11.2022 (che all'art. 3 ribadisce “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto CP_1 non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”)
4. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: “
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva
4 ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale (Omissis).
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: (Omissis)
9. (Omissis)
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. (Omissis)” La Suprema Corte, dunque, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha considerato coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio di un turno o dopo la fine di esso.
5 Da ciò il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, articolo 8 comma 1, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto ("Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."). Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il menzionato orientamento della Suprema Corte (poi seguito da numerosi altri, tra cui Cass. 5547/21; Cass. 15629/21; Cass. 32113/2022) è fondato su condivisibili argomentazioni, che il Tribunale fa in questa sede proprie. Deve, quindi, concludersi che:
- se il lavoratore osserva un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore egli ha diritto ad un intervallo non lavorato, cioè ad una pausa volta al recupero delle proprie energie psico- fisiche anche attraverso il pasto: tale intervallo è funzionale alla pausa pasto, perché il CCNL (art. 29 comma 2 cit.) garantisce a tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza, il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione del turno e cioè il diritto alla mensa è collegato alla obbligatoria fruizione della pausa nel turno che eccede le sei ore;
- irrilevante è la possibilità di fruire della mensa prima dell'inizio del turno pomeridiano o dopo il turno mattutino, perché il pasto deve essere consumato nella pausa di lavoro che avviene nel corso dell'attività lavorativa, onde consentire a colui che presta servizio per più di sei ore, di fruire di un riposo per il recupero delle energie;
- in caso di mancata fruizione in concreto della pausa mensa, laddove essa spetti di diritto, si verifica un danno ingiusto, risarcibile per equivalente.
5. Questo essendo il quadro normativo e contrattuale, deve rilevarsi che l'atto aziendale costituito dall'ordinanza-circolare del 19.5.2014 protocollo n. 17780 si ponga in contrasto con le disposizioni appena richiamate. Infatti nella citata ordinanza il Direttore Generale ha disposto che ai dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle mura dell' (in sedi distanti oltre 550 metri) viene erogato un buono pasto CP_1 (ticket) del valore nominale di 7 euro con addebito di 1,03 euro per ticket in busta paga, a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative (inclusi i 30 minuti di pausa). Pertanto l'ordinanza in parola riconosce il diritto al buono pasto solo dopo otto ore e 30 minuti continuativi di servizio svolto, in violazione di quanto stabilito dal CCNL integrativo del 20.9.2001 art. 29 e dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che stabiliscono che l'intervallo per pausa pasto deve essere assicurato ogni volta che l'orario di lavoro eccede il limite di 6 ore. Ne consegue che le disposizioni impartite unilateralmente dall'azienda non possono ritenersi vincolanti nella misura in cui disciplinano il diritto alla mensa con modalità più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla legge (Trib. Roma sent. 908/2025).
6. Ciò posto il Policlinico ha innanzitutto contestato l'applicabilità dell'ordinanza 19.5.2014 all'odierna ricorrente che non rientra nella platea dei destinatari per essere una dipendente che lavora all'interno delle mura aziendali e che quindi avrebbe potuto fruire del servizio di mensa e dei cestini sostitutivi. La contestazione non appare dirimente ai fini del decidere, alla luce della corretta interpretazione della domanda svolta dalla ricorrente.
6 Questa, infatti, non ha chiesto il pagamento del buono pasto di cui all'ordinanza 17780/14 per avere effettuato un orario giornaliero superiore alle 6 ore e inferiore alle 8 ore 30 (ciò che equivarrebbe nella specie, lavorando la ricorrente all'interno delle mure aziendali, ad una richiesta di monetizzazione del pasto, preclusa dall'art. 29 comma 4 CCNL 2001 cit.), ma ha svolto la diversa domanda di riconoscimento del diritto al servizio mensa o al servizio sostitutivo e di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto e del servizio mensa. La ricorrente, infatti, ha affermato di non avere avuto la possibilità di fruire del servizio mensa nei giorni di lavoro in cui ha svolto turni eccedenti le sei ore (e inferiori alle 8 ore e trenta) e quindi ha sostenuto di avere subito, a causa della mancata fruizione un danno risarcibile, utilizzando in via equitativa come parametro quello del valore del buono pasto. Sicchè questo essendo il thema decidendum, appare irrilevante la circostanza che non sia destinataria dell'ordinanza del 19.5.2014.
7. Correttamente inquadrato l'oggetto della domanda deve poi affermarsi che la stessa è fondata. Infatti avendo la ricorrente allegato di avere svolto turni eccedenti le 6 ore (e inferiori alle 8.30) e di non avere beneficiato del servizio mensa, parte resistente avrebbe dovuto specificamente confutare tale affermazione deducendo che invece la stessa aveva in concreto beneficiato del detto servizio e che comunque avrebbe avuto la possibilità di farlo, con riguardo ai suoi specifici orari di lavoro, allontanandosi dal reparto di assegnazione durante il turno per andare a mensa: tale possibilità non è stata dedotta e pare peraltro esclusa dal tipo di attività svolta dalla ricorrente, per sua natura volta a dare continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti. A fronte di ciò deve quindi ritenersi pacifica la circostanza dell'impossibilità di fruizione del servizio mensa durante i turni per cui è causa: il personale che osservando turni superiori alle 6 ore, non viene messo in condizione di fruire del servizio mensa, subisce un danno ingiusto risarcibile per equivalente.
8. Il Policlinico ha poi eccepito che la ricorrente svolgeva turni di 6 ore e che quindi la domanda doveva ritenersi infondata per tabulas perché non superiori a 6 ore. L'eccezione è infondata: come emerge dai cartellini marcatempo in atti la ricorrente ha conteggiato i soli turni giornalieri che con lo straordinario avevano una durata superiore a 6 ore nonché i doppi turni (rispetto a cui ha conteggiato un solo buono pasto).
9. La documentazione riversata in atti, proveniente dalla stessa azienda (cartellini marcatempo) e non specificamente contestata, comprova i singoli turni superiori alle 6 ore e inferiori alle 8 e trenta, svolti dalla ricorrente negli anni di riferimento di cui al ricorso (n. 584), con la conseguenza che è fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno quantificarsi in euro 3.486,48 (584 x 5,97) fino al mese di settembre 2024. In particolare la ricorrente ha correttamente calcolato gli orari, avendo riguardo alle timbrature di entrata ed uscita (prima colonna).
10. Infine appare corretto l'utilizzo, come parametro equitativo ai fini risarcitori, dell'importo di € 5,97, pari al valore dei buoni pasto (€ 7,00al netto della quota ricadente sul lavoratore di € 1,03) previsto dall'ordinanza del 19.5.2014. Il Policlinico sul punto ha dedotto che avrebbe dovuto essere applicata la previsione di cui al comma 4 dell'art. 29 del CCNL 2001 e che quindi il valore del buono pasto da utilizzare sarebbe quello di euro 4,13 e non di euro 5,97. La doglianza non appare fondata. Se è vero infatti che l'ordinanza del 19.5.2014 si riferisce ad una platea di destinatari di cui non è parte la ricorrente (per essere questa assegnata ad una sede all'interno delle mura aziendali), è anche vero che l'atto aziendale viene qui utilizzato come mero parametro equitativo e che l'Azienda non ha chiarito perché, nei casi di cui alla detta ordinanza i dipendenti (in servizio fuori delle mura)
7 avessero diritto di fruire di un buono pasto di € 7,00 e, nel caso dell'odierna ricorrente (in servizio dentro le mura), invece, di un buono pasto di € 5,16 (in senso conforme, cfr. C. Appello Roma 2329/2023; C. Appello Roma 947/2023; C. Appello Roma 2818/2022; C. Appello Roma 2568/2021; C. Appello Roma 1902/2021).
11. Parte ricorrente ha limitato la pretesa al periodo decorrente dall'agosto 2013: è pertanto infondata da ultimo l'eccezione di prescrizione, dovendosi qui avere riguardo al termine decennale decorrente dall'ultimo atto interruttivo del 21.8.2023 (doc. 7, 8 fasc. ricorrente). Si tratta invero di una pretesa risarcitoria riconducibile all'ambito contrattuale, per violazione dell'art. 2087 c.c. (così Cass. 20250/24 che in motivazione precisa “Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)…”).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
- condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente nella misura di euro 3.486,48, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.310,00 per le quattro fasi, oltre contributo unificato e rimb. forfettario spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41545 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maurizio Riommi che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via L.G. Faravelli n. 22 presso lo studio dell'avv. Mariastella Tonelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 la ricorrente, premettendo di essere dipendente dell'
[...]
(d'ora innanzi anche ) in forza di Controparte_1 CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di operatore socio sanitario, esponeva che l'attività lavorativa era svolta su turni denominati h12 con orario mattutino e pomeridiano come risultava dai cartellini marcatempo allegati;
che il rapporto di lavoro era regolato dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018 (art. 99), dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2.11.2022 (art. 3) che confermavano la vigenza della precedente disciplina contenuta nel CCNL integrativo del 20.09.2001 (art. 29) che stabiliva al comma 2 che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario” e al comma 3 che “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 1 minuti”; che tale disposizione contrattuale era stata successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL Sanità sottoscritto il 31.07.2009; che con ordinanza del Direttore Generale protocollo n. 17780 del 19.5.2014, l' ha riconosciuto il diritto a mensa e le modalità CP_1 sostitutive al valore di € 7,00 di cui € 1,03 a carico del lavoratore e ha disposto che il diritto alla mensa spetti “… a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative…”; che tuttavia tale ordinanza doveva ritenersi illegittima perché riconosceva il diritto alla mensa solo dopo 8 ore e 30 minuti continuativi di servizio svolto in violazione di quanto stabilito del citato art. 29 del CCNL integrativo del 20.9.2001, nonché dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che stabilivano che il diritto a mensa (e al buono pasto sostitutivo) è previsto nell'ambito di un intervallo non lavorato e che l'intervallo per pausa pasto deve essere assicurato ogni volta che l'orario di lavoro eccede il limite di 6 ore;
che la ricorrente pur svolgendo turni superiori a 6 ore di servizio giornaliero non aveva mai goduto del servizio mensa, né aveva ricevuto il buono pasto sostitutivo per turni inferiori alle otto ore e 30 minuti;
che tale comportamento datoriale doveva ritenersi illegittimo come affermato da numerosi precedenti di merito e di legittimità; che era pertanto creditrice, a titolo risarcitorio, della somma di euro 3.486,48, pari al valore del buono pasto (euro 5,97) per 584 turni di lavoro superiori a sei ore. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice protocollo n. 17780 del 19.05.2014, - condannare l' al riconoscimento in favore della parte Controparte_1 ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
- condannare l' a risarcire il danno subito dalla parte Controparte_1 ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 584 turni non riconosciuti nel periodo dal 21 agosto 2013 al 30 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 5,97 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 3.486,48, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo”. Si costituiva tempestivamente in giudizio il eccependo in via preliminare CP_1 l'inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non aveva indicato con esattezza quale fosse l'orario di lavoro concretamente osservato, superiore alle sei ore e inferiore alle otto e mezzo, limitandosi ad affermare che “l'attività lavorativa è svolta su turni di lavoro denominati H12 con orario mattutino e pomeridiano”, senza specificare né gli orari dei turni, né la loro durata e che neppure soccorreva il richiamo ai cartellini presenza depositati in atti perché la circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, caratterizzanti il rito del lavoro, impone all'attore di provvedere all'esatta determinazione dell'oggetto della domanda e all'indicazione dei fatti posti a suo fondamento all'interno dell'atto introduttivo del giudizio. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale, dei crediti con riferimento al periodo anteriore alla ricezione della diffida effettuata da controparte, avvenuta in data 21 agosto 2023. Deduceva comunque nel merito l'infondatezza del ricorso, osservando che la ricorrente aveva svolto turni denominati h12 (mattutini e pomeridiani) che hanno una durata di 6 ore (7:00 - 13:00; 13:00 - 19.00) e che quindi nulla era dovuto non superando esso le 6 ore di servizio giornaliere;
che tanto consentiva di escludere la fondatezza della pretesa anche con riferimento alle residuali giornate in cui controparte aveva effettuato un modestissimo numero di ore di straordinario (sovente, di 10/20 minuti); che comunque la circolare 19.5.2014 n. 17780 si limitava a regolamentare soltanto il
2 servizio sostitutivo del ticket, previsto per i soli dipendenti che hanno sede lavorativa distante di oltre 550 metri dalle mura dell'Azienda, per le giornate in cui effettuato un orario di 8,30 ore lavorative;
che dunque tale servizio sostitutivo non riguardava la ricorrente, la quale lavora all'interno dell'Azienda ospedaliera (presso la UOC di radiologia del Dai servizi diagnostici); che in particolare all'interno del Policlinico, presso l'Edificio n. 15b, è attiva la mensa del personale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 15:00; che invece il sabato, la domenica e i festivi, dalle 12:00 alle 15:00, è attiva, quale servizio sostitutivo, la distribuzione dei cd. cestini, che avviene presso la sita al piano terra dell'Edificio n. 22; che il Policlinico garantisce per la CP_2 cena, sempre quale servizio sostitutivo, la distribuzione dei cestini;
che dunque i cestini sono distribuiti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 18:15 alle 19:45, sempre presso la Dispensa dell'Edificio n. 22; che inoltre è possibile ritirare il cestino anche dopo le ore 19:45, perché fino alle 21:00 vi sono degli addetti;
che dal 2 settembre 2024, gli orari della mensa sono stati rimodulati dalle 11:45 alle 14:45, con previsione di consegna esclusivamente del pasto con asporto dalle 11:45 alle 12:45, con la consumazione del pasto esclusivamente in loco all'interno della dalle Pt_2 12:45 alle 13:45 e con la possibilità di scelta tra asporto o consumazione del pasto in loco all'interno della dalle 13:45 alle 14:45; che dunque la ricorrente aveva sempre avuto Pt_2 possibilità di accedere alla mensa per il pranzo, così come di fruire del servizio sostitutivo dei cestini per il pranzo il sabato, la domenica e i festivi e che, se ciò non ha fatto, è per sua scelta. Sosteneva da ultimo che era errata l'interpretazione fornita dal ricorrente della contrattazione collettiva di riferimento, posto che l'art. 29 CCNL era una previsione non immediatamente precettiva, la quale richiedeva per la sua attuazione, una definizione, a livello aziendale, delle particolari articolazioni dell'orario di lavoro che diano titolo alla fruizione della mensa o a sue modalità sostitutive;
che non vi era un obbligo dell'azienda di provvedere anche perché nel bilancio 2023 era stata registrata una perdita di esercizio pari ad € 138.972.634,19; che non era possibile affermare che poiché la fruizione del pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e che, poiché dopo le sei ore, il dipendente deve beneficiare della pausa, debba sussistere un'automatica coincidenza tra la pausa dopo le sei ore di lavoro e la consumazione del pasto e che, quindi, dopo le sei ore di lavoro il dipendente abbia automaticamente sempre e comunque diritto al pasto;
che ciò era confermato anche dall'art. 43 del CCNL 2022 che stabiliva che, dopo le sei ore di lavoro, vi è il diritto alla pausa, ma non al pasto, il quale rimane un'eventualità, peraltro per il personale “non in turno”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso o in subordine di calcolare il valore del pasto nella misura unitaria di € 4,13, osservando che era errato il controvalore economico individuato dalla ricorrente nella misura di € 5,97 perché la norma di riferimento era l'art. 29 CCNL 2001 che dispone che “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
£.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto” (€ 5,16 – € 1,03 a carico del dipendente = € 4,13). Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 17.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che parte ricorrente ha allegato in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi costitutivi della domanda e dunque risulta determinata sia la cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa. Invero la ricorrente ha allegato di svolgere turni denominati h24 mattutini e pomeridiani e ha domandato il riconoscimento del diritto alla mensa o al servizio sostitutivo e per il pregresso il risarcimento del danno, con riguardo ai turni della durata superiore a sei ore e inferiore a otto ore e mezza, rinviando per la loro analitica individuazione nel corso degli anni dal 2013 al 2024 alla documentazione riversata in atti (cartellini marcatempo allegati), sicchè non può affermarsi che ella non abbia dedotto gli elementi di fatto costitutivi del diritto invocato.
3 D'altro canto nel caso di specie non si è in presenza di documenti prodotti dei quali non si è delineato il contenuto nell'atto introduttivo, che in quanto tale sono inutilizzabili (Cass. 21032/2008), ma si è in presenza di una tecnica espositiva per relationem per cui la parte ricorrente, dopo avere allegato i presupposti costitutivi del diritto invocato, rinvia al compendio documentale allegato al ricorso ai fini dell'analitica individuazione dei singoli turni.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
3.Occorre prendere le mosse dalla disciplina di fonte contrattuale applicabile nella specie. L'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 stabilisce che: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”). Tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31.7.2009, che ha disposto che “
1. L'art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “1. Le aziende in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nella autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori” L'art. 29 comma 4 del CCNL integrativo del 20.09.2001 è così modificato: “4. Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Queste norme contrattuali sono poi state confermate da quelle successive e cioè dal CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21.5.2018 (che all'art. 99 prevede “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a CP_1 trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”) e dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2.11.2022 (che all'art. 3 ribadisce “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto CP_1 non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL”)
4. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte. Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: “
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva
4 ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale (Omissis).
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: (Omissis)
9. (Omissis)
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. (Omissis)” La Suprema Corte, dunque, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha considerato coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio di un turno o dopo la fine di esso.
5 Da ciò il rilievo del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, articolo 8 comma 1, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto ("Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo."). Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il menzionato orientamento della Suprema Corte (poi seguito da numerosi altri, tra cui Cass. 5547/21; Cass. 15629/21; Cass. 32113/2022) è fondato su condivisibili argomentazioni, che il Tribunale fa in questa sede proprie. Deve, quindi, concludersi che:
- se il lavoratore osserva un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore egli ha diritto ad un intervallo non lavorato, cioè ad una pausa volta al recupero delle proprie energie psico- fisiche anche attraverso il pasto: tale intervallo è funzionale alla pausa pasto, perché il CCNL (art. 29 comma 2 cit.) garantisce a tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza, il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione del turno e cioè il diritto alla mensa è collegato alla obbligatoria fruizione della pausa nel turno che eccede le sei ore;
- irrilevante è la possibilità di fruire della mensa prima dell'inizio del turno pomeridiano o dopo il turno mattutino, perché il pasto deve essere consumato nella pausa di lavoro che avviene nel corso dell'attività lavorativa, onde consentire a colui che presta servizio per più di sei ore, di fruire di un riposo per il recupero delle energie;
- in caso di mancata fruizione in concreto della pausa mensa, laddove essa spetti di diritto, si verifica un danno ingiusto, risarcibile per equivalente.
5. Questo essendo il quadro normativo e contrattuale, deve rilevarsi che l'atto aziendale costituito dall'ordinanza-circolare del 19.5.2014 protocollo n. 17780 si ponga in contrasto con le disposizioni appena richiamate. Infatti nella citata ordinanza il Direttore Generale ha disposto che ai dipendenti con sede lavorativa al di fuori delle mura dell' (in sedi distanti oltre 550 metri) viene erogato un buono pasto CP_1 (ticket) del valore nominale di 7 euro con addebito di 1,03 euro per ticket in busta paga, a condizione dell'effettuazione di orario giornaliero di almeno 8,30 ore lavorative (inclusi i 30 minuti di pausa). Pertanto l'ordinanza in parola riconosce il diritto al buono pasto solo dopo otto ore e 30 minuti continuativi di servizio svolto, in violazione di quanto stabilito dal CCNL integrativo del 20.9.2001 art. 29 e dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 che stabiliscono che l'intervallo per pausa pasto deve essere assicurato ogni volta che l'orario di lavoro eccede il limite di 6 ore. Ne consegue che le disposizioni impartite unilateralmente dall'azienda non possono ritenersi vincolanti nella misura in cui disciplinano il diritto alla mensa con modalità più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla legge (Trib. Roma sent. 908/2025).
6. Ciò posto il Policlinico ha innanzitutto contestato l'applicabilità dell'ordinanza 19.5.2014 all'odierna ricorrente che non rientra nella platea dei destinatari per essere una dipendente che lavora all'interno delle mura aziendali e che quindi avrebbe potuto fruire del servizio di mensa e dei cestini sostitutivi. La contestazione non appare dirimente ai fini del decidere, alla luce della corretta interpretazione della domanda svolta dalla ricorrente.
6 Questa, infatti, non ha chiesto il pagamento del buono pasto di cui all'ordinanza 17780/14 per avere effettuato un orario giornaliero superiore alle 6 ore e inferiore alle 8 ore 30 (ciò che equivarrebbe nella specie, lavorando la ricorrente all'interno delle mure aziendali, ad una richiesta di monetizzazione del pasto, preclusa dall'art. 29 comma 4 CCNL 2001 cit.), ma ha svolto la diversa domanda di riconoscimento del diritto al servizio mensa o al servizio sostitutivo e di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pasto e del servizio mensa. La ricorrente, infatti, ha affermato di non avere avuto la possibilità di fruire del servizio mensa nei giorni di lavoro in cui ha svolto turni eccedenti le sei ore (e inferiori alle 8 ore e trenta) e quindi ha sostenuto di avere subito, a causa della mancata fruizione un danno risarcibile, utilizzando in via equitativa come parametro quello del valore del buono pasto. Sicchè questo essendo il thema decidendum, appare irrilevante la circostanza che non sia destinataria dell'ordinanza del 19.5.2014.
7. Correttamente inquadrato l'oggetto della domanda deve poi affermarsi che la stessa è fondata. Infatti avendo la ricorrente allegato di avere svolto turni eccedenti le 6 ore (e inferiori alle 8.30) e di non avere beneficiato del servizio mensa, parte resistente avrebbe dovuto specificamente confutare tale affermazione deducendo che invece la stessa aveva in concreto beneficiato del detto servizio e che comunque avrebbe avuto la possibilità di farlo, con riguardo ai suoi specifici orari di lavoro, allontanandosi dal reparto di assegnazione durante il turno per andare a mensa: tale possibilità non è stata dedotta e pare peraltro esclusa dal tipo di attività svolta dalla ricorrente, per sua natura volta a dare continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti. A fronte di ciò deve quindi ritenersi pacifica la circostanza dell'impossibilità di fruizione del servizio mensa durante i turni per cui è causa: il personale che osservando turni superiori alle 6 ore, non viene messo in condizione di fruire del servizio mensa, subisce un danno ingiusto risarcibile per equivalente.
8. Il Policlinico ha poi eccepito che la ricorrente svolgeva turni di 6 ore e che quindi la domanda doveva ritenersi infondata per tabulas perché non superiori a 6 ore. L'eccezione è infondata: come emerge dai cartellini marcatempo in atti la ricorrente ha conteggiato i soli turni giornalieri che con lo straordinario avevano una durata superiore a 6 ore nonché i doppi turni (rispetto a cui ha conteggiato un solo buono pasto).
9. La documentazione riversata in atti, proveniente dalla stessa azienda (cartellini marcatempo) e non specificamente contestata, comprova i singoli turni superiori alle 6 ore e inferiori alle 8 e trenta, svolti dalla ricorrente negli anni di riferimento di cui al ricorso (n. 584), con la conseguenza che è fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno quantificarsi in euro 3.486,48 (584 x 5,97) fino al mese di settembre 2024. In particolare la ricorrente ha correttamente calcolato gli orari, avendo riguardo alle timbrature di entrata ed uscita (prima colonna).
10. Infine appare corretto l'utilizzo, come parametro equitativo ai fini risarcitori, dell'importo di € 5,97, pari al valore dei buoni pasto (€ 7,00al netto della quota ricadente sul lavoratore di € 1,03) previsto dall'ordinanza del 19.5.2014. Il Policlinico sul punto ha dedotto che avrebbe dovuto essere applicata la previsione di cui al comma 4 dell'art. 29 del CCNL 2001 e che quindi il valore del buono pasto da utilizzare sarebbe quello di euro 4,13 e non di euro 5,97. La doglianza non appare fondata. Se è vero infatti che l'ordinanza del 19.5.2014 si riferisce ad una platea di destinatari di cui non è parte la ricorrente (per essere questa assegnata ad una sede all'interno delle mura aziendali), è anche vero che l'atto aziendale viene qui utilizzato come mero parametro equitativo e che l'Azienda non ha chiarito perché, nei casi di cui alla detta ordinanza i dipendenti (in servizio fuori delle mura)
7 avessero diritto di fruire di un buono pasto di € 7,00 e, nel caso dell'odierna ricorrente (in servizio dentro le mura), invece, di un buono pasto di € 5,16 (in senso conforme, cfr. C. Appello Roma 2329/2023; C. Appello Roma 947/2023; C. Appello Roma 2818/2022; C. Appello Roma 2568/2021; C. Appello Roma 1902/2021).
11. Parte ricorrente ha limitato la pretesa al periodo decorrente dall'agosto 2013: è pertanto infondata da ultimo l'eccezione di prescrizione, dovendosi qui avere riguardo al termine decennale decorrente dall'ultimo atto interruttivo del 21.8.2023 (doc. 7, 8 fasc. ricorrente). Si tratta invero di una pretesa risarcitoria riconducibile all'ambito contrattuale, per violazione dell'art. 2087 c.c. (così Cass. 20250/24 che in motivazione precisa “Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022 Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013)…”).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
- condanna la resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente nella misura di euro 3.486,48, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.310,00 per le quattro fasi, oltre contributo unificato e rimb. forfettario spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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