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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/03/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14710/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI LUCA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTACE RASO LUCA ( ) VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANOpresso il difensore avv. PENNISI
LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_2 P.IVA_2 MARGHERITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANOpresso il difensore avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,rigettata ogni contraria istanza,eccezione e difesa ,respingere tutte le contestazioni,ivi compresa la richiesta di compensazione somme e deduzioni formulate da
CP_2 nei confronti di;
in via principale accertare e dichiarare illegittimi i pagamenti pari a CP_1 complessivi euro 43.920,00 (gia comprensivi di iva al 22%)indebitamente incassati da per le
CP_2 motivazioni indicate nella presente memoria;
per l'effetto ex art 2033 cc condannare in
CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma indebitamente percepita pari ad euro 43.920,00 (gia comprensiva di Iva al 22%)e condannare parte convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalla data di restituzione(9 giugno 2020)fino all'effettivo soddisfo;
-in via subordinata ex art 2041cc condannare in
CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di un'indennità pari CP_1 ad euro 43.920,00(già comprensivo di iva al 22%) oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi,quale somma di denaro percepita ingiustificatamente;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014
Per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito contariis reiectis in preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art 2042 cc per tutti i motivi in atti;
nel merito rigettare le domande formulate dall'attore in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per pagina 1 di 6 tutti i motivi in atti;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_2
della somma di euro 4.514,00 e ,per l'effetto, disporre la compensazione con l'importo che CP_1 dovesse essere riconosciuto a favore di decurtato dell'IVA. Con vittoria di spese e CP_1 competenze e onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva avanti il Tribunale di Milano per sentirla condannare alla CP_1 CP_2 restituzione di somme indebitamente percepite per l'importo di euro 43.920,00 iva inclusa
Deduceva parte attrice che nel corso dell'anno 2010 attivava con il circuito tra Milano via CP_2
Caldera 21 e EN via Collodi 6C con il codice E 3183488 e che nel corso dell'anno 2017 chiedeva una variazione servizio da SDH 100 a SDH 300 Mbps che si formalizzava in un ordine accettato da
CP_2
Deduceva di avere attivato altra variazione per il circuito di DE
Deduceva che per i due ordini era prevista la corresponsione di un canone mensile di euro 950,00 per
36 mesi
Deduceva che nell'anno 2020 parte attrice, a seguito di controllo contabile, si accorgeva che , CP_2
per il circuito di EN ,anziché fatturare il solo circuito sostituito SDH 300 Mbps , dal gennaio 2018 al giugno 2020 aveva fatturato entrami i circuiti SDH 100 e SDH 300 e che , in particolare aveva fatturato per detto circuito la somma mensile di euro 1200 oltre iva in aggiunta alla somma mensile di euro 950,00 previsti in seguito alla variazione del servizio, cosicchè aveva percepito CP_2 indebitamente l'importo di euro 36.000,00 oltre iva per 30 mesi per un servizio non più attivo
Deduceva che dal 2018 al 2020 erano stati fatturati ,per EN il servizio SDH 300 mbps ,euro
1900,00 bimestrale oltre iva,ma anche il canone bimestrale di Euro 2400,00 del servizio precedente variato
Deduceva che le richieste di restituzione degli importi non trovavano riscontro così come non veniva riscontrata la richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita
Deduceva che la richiesta di restituzione delle somme trovava fondamento nell'art 2033 cc
Deduceva in via subordinata la richiesta di restituzione delle somme sulla base dell'azione di indebito arricchimento ex art 2041 per il pregiudizio economico subito da parte attrice , per l'assenza di giusta causa e per l'arricchimento di CP_2
Si costituiva in causa la quale eccepiva l'improponibilità dell'azione per mancato CP_2 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'improponibilità dell'azione di arricchimento ex art 2042 cc e chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree e in via subordinata il riconoscimento dovuto a dell'importo di euro 4.514,00 da compensarsi con l'eventuale somma CP_2 accertata dovuta a parte attrice
Deduceva parte convenuta che dopo il primo servizio ordinato da parte attrice ,SDH per CP_3 pagina 2 di 6 l'importo di euro 1200,00 mensili, nel 2017 ne veniva ordinato un altro, in affiancamento ,SDH 300
MBps al costo di 950,00 mensili e che pertanto le fatture , tutte regolarmente pagate fino al 2020 contenevano i costi di entrambi i servizi
Deduceva che controparte era decaduta da ogni richiesta di rimborso per mancata contestazione delle fatture nel termine di gg 30 dal ricevimento come previsto dall'art 9 del contratto e che , pertanto,nessun rimborso poteva essere reclamato per le fatture da gennaio 2018 a maggio 2020 , essendo la prima diffida del 9/7/2020
Deduceva altresì che risultava ancora creditrice della fattura del 30/6/22 per l'importo di euro CP_2
4514,00 importo che in caso di accoglimento delle domande attoree doveva essere compensato fino a concorrenza con quanto dovuto a parte attrice.
-Alla prima udienza del 6/10/22 il Giudice assegnava a parte attrice il termine per l'attivazione della procedura di conciliazione avanti il Corecom competente
-All'udienza dell'1/3/23 il Giudice , fallito il tentativo di conciliazione, assegnava i termini ex art 183
VI co cpc
-All'udienza del 29/6/23, il Giudice ritenuta la causa di natura documentale e superflua la prova orale, fissava udienza di pc
-All'udienza dell'11/11/24 celebrata mediante trattazione scritta , il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***************** ha svolto domanda di ripetizione di indebito oggettivo per avere, inconsapevolmente , CP_1
pagato due servizi , anziché solo quello richiesto , per il circuito di EN, nel 2017 in variazione del primo servizio che da passava a CP_4 CP_5
si è difesa sostenendo che aveva richiesto ed utilizzato per il circuito di EN due
[...] CP_2 servizi ,entrambi pagati ,dal gennaio 2028 al giugno 2020
Superata l'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice per avere la stessa prodotto verbale di mancato accordo del Corecom Lombardia del 14/12/22 depositato in data 28/2/23, la causa può essere vagliata nel merito
In diritto nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo grava sul creditore istante la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Incontestata risulta la richiesta di di variazione del circuito codice servizio E3183488 per CP_1
il sito di EN del 29/8/2017 .Ciò si evince dal doc 3 di parte attrice da cui risulta che il costo di detto servizio comportava l'importo di euro 1000.00 per l'attivazione e di euro 950,00 quale canone mensile.
pagina 3 di 6 Altrettanto incontestata risulta la medesima richiesta di , nella medesima data ,per il sito CP_1
di DE che prevedeva lo stesso servizio e gli stessi costi
Sia per EN che per DE , prima della richiesta di variazione, sussistevano identici servizi
[...]
CP_4
A seguito di accettazione degli ordini, non appare contestato che per il circuito di DE , dalla data di attivazione della variazione, abbia fatturato a , oltre al costo di attivazione, il CP_2 CP_1
solo importo mensile di euro 950,00.
Nel caso invece del circuito di EN , ha allegato di avere mantenuto attivo il primo CP_2 servizio, affiancandolo alla variazione di servizio ,fatturando entrambi i servizi in quanto , non disdettato il primo servizio ed entrambi utilizzati
Tale allegazione non risulta convincente . Innanzi tutto sia il servizio di DE che di EN si riferiscono non ad un nuovo servizio , ma a “variazione di circuito”, motivo per cui non necessitava disdetta del precedente servizio che, invece secondo l'ordinativo, avrebbe dovuto essere implementato.
Lo stesso contratto quadro di cui alla prod 1 di parte convenuta alla clausola 2.3 allegato 2 prevede la possibilità di incremento della capacità di un servizio già operativo mediante modulo d'ordine e nuovo accordo operativo con relativi costi pattuiti
Ciò è avvenuto per il servizio di DE che poi ha trovato riscontro nella fatturazione con l'attribuzione a Metrlink del solo canone mensile di euro 950,00 oltre ai costi pattuiti di attivazione, senza affiancamento del primo servizio.
Quanto all'utilizzo di entrambi i servizi, nessuna prova, parte convenuta ha offerto sul punto .
Per quanto premesso si ritiene che abbia fatturato ,indebitamente, il primo servizio , per il CP_2
circuito di EN
Non contestato è ,altresì,il pagamento delle fatture di entrambi i circuiti riferibili a EN .
Parte convenuta allega che , in ogni caso, parte attrice è decaduta dalla richiesta di ripetizione d'indebito poiché non ha contestato nel termine di gg 30 le fatture pervenute che , anzi , ha pagato, secondo quanto previsto dalla clausola 9 del contratto quadro.
L'azione di ripetizione d'indebito soggiace al termine di prescrizione decennale anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile (cass civ sent 28436/19)
Occorre quindi considerare se la clausola n.9 del contratto quadro sia opponibile a parte attrice.
Il contratto quadro è un contratto che fissa le condizioni generali a cui seguono uno o più contratti esecutivi.
Il doc 1 di parte convenuta mostra una stesura di contratto quadro di servizi,, certamente proveniente da e non ,certamente ,diretta solo a , ma a una molteplicità di soggetti .Il modulo CP_2 CP_1 riporta anche la dicitura a pag 7 “contratto quadro di servizi rev set 2012” ad indicare una stesura del pagina 4 di 6 2012 . Anche gli allegati , nella forma, sembrano provenire da prestampati , con la sola CP_2
possibilità di discutere dei costi . Anche il doc 2 di parte attrice , da cui non emerge la richiesta di due servizi per EN , ma l'implementazione del servizio già esistente ,riporta una contrattazione relativa ai solo costi , quindi all'ordine esecutivo.
Non risulta credibile ,quindi , al di là della formula di stile di cui all'art 12 che ogni patto del contratto quadro sia stato discusso e concordato inter partes ,né sul punto ha offerto prova . CP_2
Alla luce di ciò la clausola di cui all'art 12 delle condizioni generali non può trovare applicazione .
Ciò detto si rileva che l'art 9 del contratto quadro che prevede la decadenza del cliente di effettuare reclami alle fatture entro 30 gg dal ricevimento deve essere considerata vessatoria ai sensi dell'art 1341 cc e pertanto per considerarsi valida ,avrebbe necessitato di doppia sottoscrizione.
Mancando la sottoscrizione specifica della clausola, la stessa non può essere invocata da con CP_2
la conseguenza che ha diritto a ripetere le somme pagate indebitamente poiché risultano CP_1 documentalmente provati i fatti costitutivi della sua pretesa , l' errore di del doppio addebito CP_2 per il circuito di EN , i pagamenti effettuati (provati anche dai doc 20-22 di parte attrice ) senza causa
La domanda di parte attrice deve essere quindi accolta
Parte convenuta ha richiesto in via subordinata il pagamento della fattura di euro 4.514,00 di cui al proprio doc 5 , da compensare con quanto eventualmente accertato dovuto a parte attrice
Sul punto , parte convenuta , pur chiedendo la reiezione della domanda, solo in sede di precisazione delle conclusioni , non ha contestato nel corso del giudizio , tantomeno nella memoria n. 1 ex art 183
VI co cpc ,la debenza della somma. Pur essendo la domanda della convenuta fondata su fattura che non assurge , di per sé, ad idonea prova in quanto atto unilaterale , la stessa risulta priva di contesta- zione e quindi la richiesta di compensazione va accolta
In definitiva sarà tenuta , per i motivi sopra esposti a pagare a l'importo di euro CP_2 CP_1
39.406,00 iva compresa, oltre interessi legali dalla prima domanda stragiudiziale al saldo.
Le spese , in ragione di soccombenza parziale delle parti saranno liquidate a favore di parte attrice nella misura dell'80%, resto compensato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda attorea
Condanna in persona del legale rappresentante a pagare a CP_2 CP_1
-l'importo di euro 39.406,00 oltre interessi legali come in parte motiva
-le spese legali liquidate complessivamente in euro 5.838,00 nella misure dell'80% (4670,40)oltre c.p.a. 4% e iva di legge se dovuta pagina 5 di 6 Milano, 9 marzo 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14710/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI LUCA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MATTACE RASO LUCA ( ) VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 22 20123 MILANOpresso il difensore avv. PENNISI
LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO CP_2 P.IVA_2 MARGHERITA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANOpresso il difensore avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,rigettata ogni contraria istanza,eccezione e difesa ,respingere tutte le contestazioni,ivi compresa la richiesta di compensazione somme e deduzioni formulate da
CP_2 nei confronti di;
in via principale accertare e dichiarare illegittimi i pagamenti pari a CP_1 complessivi euro 43.920,00 (gia comprensivi di iva al 22%)indebitamente incassati da per le
CP_2 motivazioni indicate nella presente memoria;
per l'effetto ex art 2033 cc condannare in
CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma indebitamente percepita pari ad euro 43.920,00 (gia comprensiva di Iva al 22%)e condannare parte convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale maturati e maturandi dalla data di restituzione(9 giugno 2020)fino all'effettivo soddisfo;
-in via subordinata ex art 2041cc condannare in
CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di un'indennità pari CP_1 ad euro 43.920,00(già comprensivo di iva al 22%) oltre interessi al tasso legale maturati e maturandi,quale somma di denaro percepita ingiustificatamente;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014
Per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito contariis reiectis in preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art 2042 cc per tutti i motivi in atti;
nel merito rigettare le domande formulate dall'attore in quanto non provate ed infondate in fatto ed in diritto per pagina 1 di 6 tutti i motivi in atti;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di CP_2
della somma di euro 4.514,00 e ,per l'effetto, disporre la compensazione con l'importo che CP_1 dovesse essere riconosciuto a favore di decurtato dell'IVA. Con vittoria di spese e CP_1 competenze e onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva avanti il Tribunale di Milano per sentirla condannare alla CP_1 CP_2 restituzione di somme indebitamente percepite per l'importo di euro 43.920,00 iva inclusa
Deduceva parte attrice che nel corso dell'anno 2010 attivava con il circuito tra Milano via CP_2
Caldera 21 e EN via Collodi 6C con il codice E 3183488 e che nel corso dell'anno 2017 chiedeva una variazione servizio da SDH 100 a SDH 300 Mbps che si formalizzava in un ordine accettato da
CP_2
Deduceva di avere attivato altra variazione per il circuito di DE
Deduceva che per i due ordini era prevista la corresponsione di un canone mensile di euro 950,00 per
36 mesi
Deduceva che nell'anno 2020 parte attrice, a seguito di controllo contabile, si accorgeva che , CP_2
per il circuito di EN ,anziché fatturare il solo circuito sostituito SDH 300 Mbps , dal gennaio 2018 al giugno 2020 aveva fatturato entrami i circuiti SDH 100 e SDH 300 e che , in particolare aveva fatturato per detto circuito la somma mensile di euro 1200 oltre iva in aggiunta alla somma mensile di euro 950,00 previsti in seguito alla variazione del servizio, cosicchè aveva percepito CP_2 indebitamente l'importo di euro 36.000,00 oltre iva per 30 mesi per un servizio non più attivo
Deduceva che dal 2018 al 2020 erano stati fatturati ,per EN il servizio SDH 300 mbps ,euro
1900,00 bimestrale oltre iva,ma anche il canone bimestrale di Euro 2400,00 del servizio precedente variato
Deduceva che le richieste di restituzione degli importi non trovavano riscontro così come non veniva riscontrata la richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita
Deduceva che la richiesta di restituzione delle somme trovava fondamento nell'art 2033 cc
Deduceva in via subordinata la richiesta di restituzione delle somme sulla base dell'azione di indebito arricchimento ex art 2041 per il pregiudizio economico subito da parte attrice , per l'assenza di giusta causa e per l'arricchimento di CP_2
Si costituiva in causa la quale eccepiva l'improponibilità dell'azione per mancato CP_2 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l'improponibilità dell'azione di arricchimento ex art 2042 cc e chiedeva nel merito il rigetto delle domande attoree e in via subordinata il riconoscimento dovuto a dell'importo di euro 4.514,00 da compensarsi con l'eventuale somma CP_2 accertata dovuta a parte attrice
Deduceva parte convenuta che dopo il primo servizio ordinato da parte attrice ,SDH per CP_3 pagina 2 di 6 l'importo di euro 1200,00 mensili, nel 2017 ne veniva ordinato un altro, in affiancamento ,SDH 300
MBps al costo di 950,00 mensili e che pertanto le fatture , tutte regolarmente pagate fino al 2020 contenevano i costi di entrambi i servizi
Deduceva che controparte era decaduta da ogni richiesta di rimborso per mancata contestazione delle fatture nel termine di gg 30 dal ricevimento come previsto dall'art 9 del contratto e che , pertanto,nessun rimborso poteva essere reclamato per le fatture da gennaio 2018 a maggio 2020 , essendo la prima diffida del 9/7/2020
Deduceva altresì che risultava ancora creditrice della fattura del 30/6/22 per l'importo di euro CP_2
4514,00 importo che in caso di accoglimento delle domande attoree doveva essere compensato fino a concorrenza con quanto dovuto a parte attrice.
-Alla prima udienza del 6/10/22 il Giudice assegnava a parte attrice il termine per l'attivazione della procedura di conciliazione avanti il Corecom competente
-All'udienza dell'1/3/23 il Giudice , fallito il tentativo di conciliazione, assegnava i termini ex art 183
VI co cpc
-All'udienza del 29/6/23, il Giudice ritenuta la causa di natura documentale e superflua la prova orale, fissava udienza di pc
-All'udienza dell'11/11/24 celebrata mediante trattazione scritta , il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***************** ha svolto domanda di ripetizione di indebito oggettivo per avere, inconsapevolmente , CP_1
pagato due servizi , anziché solo quello richiesto , per il circuito di EN, nel 2017 in variazione del primo servizio che da passava a CP_4 CP_5
si è difesa sostenendo che aveva richiesto ed utilizzato per il circuito di EN due
[...] CP_2 servizi ,entrambi pagati ,dal gennaio 2028 al giugno 2020
Superata l'eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice per avere la stessa prodotto verbale di mancato accordo del Corecom Lombardia del 14/12/22 depositato in data 28/2/23, la causa può essere vagliata nel merito
In diritto nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo grava sul creditore istante la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e quindi sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Incontestata risulta la richiesta di di variazione del circuito codice servizio E3183488 per CP_1
il sito di EN del 29/8/2017 .Ciò si evince dal doc 3 di parte attrice da cui risulta che il costo di detto servizio comportava l'importo di euro 1000.00 per l'attivazione e di euro 950,00 quale canone mensile.
pagina 3 di 6 Altrettanto incontestata risulta la medesima richiesta di , nella medesima data ,per il sito CP_1
di DE che prevedeva lo stesso servizio e gli stessi costi
Sia per EN che per DE , prima della richiesta di variazione, sussistevano identici servizi
[...]
CP_4
A seguito di accettazione degli ordini, non appare contestato che per il circuito di DE , dalla data di attivazione della variazione, abbia fatturato a , oltre al costo di attivazione, il CP_2 CP_1
solo importo mensile di euro 950,00.
Nel caso invece del circuito di EN , ha allegato di avere mantenuto attivo il primo CP_2 servizio, affiancandolo alla variazione di servizio ,fatturando entrambi i servizi in quanto , non disdettato il primo servizio ed entrambi utilizzati
Tale allegazione non risulta convincente . Innanzi tutto sia il servizio di DE che di EN si riferiscono non ad un nuovo servizio , ma a “variazione di circuito”, motivo per cui non necessitava disdetta del precedente servizio che, invece secondo l'ordinativo, avrebbe dovuto essere implementato.
Lo stesso contratto quadro di cui alla prod 1 di parte convenuta alla clausola 2.3 allegato 2 prevede la possibilità di incremento della capacità di un servizio già operativo mediante modulo d'ordine e nuovo accordo operativo con relativi costi pattuiti
Ciò è avvenuto per il servizio di DE che poi ha trovato riscontro nella fatturazione con l'attribuzione a Metrlink del solo canone mensile di euro 950,00 oltre ai costi pattuiti di attivazione, senza affiancamento del primo servizio.
Quanto all'utilizzo di entrambi i servizi, nessuna prova, parte convenuta ha offerto sul punto .
Per quanto premesso si ritiene che abbia fatturato ,indebitamente, il primo servizio , per il CP_2
circuito di EN
Non contestato è ,altresì,il pagamento delle fatture di entrambi i circuiti riferibili a EN .
Parte convenuta allega che , in ogni caso, parte attrice è decaduta dalla richiesta di ripetizione d'indebito poiché non ha contestato nel termine di gg 30 le fatture pervenute che , anzi , ha pagato, secondo quanto previsto dalla clausola 9 del contratto quadro.
L'azione di ripetizione d'indebito soggiace al termine di prescrizione decennale anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile (cass civ sent 28436/19)
Occorre quindi considerare se la clausola n.9 del contratto quadro sia opponibile a parte attrice.
Il contratto quadro è un contratto che fissa le condizioni generali a cui seguono uno o più contratti esecutivi.
Il doc 1 di parte convenuta mostra una stesura di contratto quadro di servizi,, certamente proveniente da e non ,certamente ,diretta solo a , ma a una molteplicità di soggetti .Il modulo CP_2 CP_1 riporta anche la dicitura a pag 7 “contratto quadro di servizi rev set 2012” ad indicare una stesura del pagina 4 di 6 2012 . Anche gli allegati , nella forma, sembrano provenire da prestampati , con la sola CP_2
possibilità di discutere dei costi . Anche il doc 2 di parte attrice , da cui non emerge la richiesta di due servizi per EN , ma l'implementazione del servizio già esistente ,riporta una contrattazione relativa ai solo costi , quindi all'ordine esecutivo.
Non risulta credibile ,quindi , al di là della formula di stile di cui all'art 12 che ogni patto del contratto quadro sia stato discusso e concordato inter partes ,né sul punto ha offerto prova . CP_2
Alla luce di ciò la clausola di cui all'art 12 delle condizioni generali non può trovare applicazione .
Ciò detto si rileva che l'art 9 del contratto quadro che prevede la decadenza del cliente di effettuare reclami alle fatture entro 30 gg dal ricevimento deve essere considerata vessatoria ai sensi dell'art 1341 cc e pertanto per considerarsi valida ,avrebbe necessitato di doppia sottoscrizione.
Mancando la sottoscrizione specifica della clausola, la stessa non può essere invocata da con CP_2
la conseguenza che ha diritto a ripetere le somme pagate indebitamente poiché risultano CP_1 documentalmente provati i fatti costitutivi della sua pretesa , l' errore di del doppio addebito CP_2 per il circuito di EN , i pagamenti effettuati (provati anche dai doc 20-22 di parte attrice ) senza causa
La domanda di parte attrice deve essere quindi accolta
Parte convenuta ha richiesto in via subordinata il pagamento della fattura di euro 4.514,00 di cui al proprio doc 5 , da compensare con quanto eventualmente accertato dovuto a parte attrice
Sul punto , parte convenuta , pur chiedendo la reiezione della domanda, solo in sede di precisazione delle conclusioni , non ha contestato nel corso del giudizio , tantomeno nella memoria n. 1 ex art 183
VI co cpc ,la debenza della somma. Pur essendo la domanda della convenuta fondata su fattura che non assurge , di per sé, ad idonea prova in quanto atto unilaterale , la stessa risulta priva di contesta- zione e quindi la richiesta di compensazione va accolta
In definitiva sarà tenuta , per i motivi sopra esposti a pagare a l'importo di euro CP_2 CP_1
39.406,00 iva compresa, oltre interessi legali dalla prima domanda stragiudiziale al saldo.
Le spese , in ragione di soccombenza parziale delle parti saranno liquidate a favore di parte attrice nella misura dell'80%, resto compensato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente la domanda attorea
Condanna in persona del legale rappresentante a pagare a CP_2 CP_1
-l'importo di euro 39.406,00 oltre interessi legali come in parte motiva
-le spese legali liquidate complessivamente in euro 5.838,00 nella misure dell'80% (4670,40)oltre c.p.a. 4% e iva di legge se dovuta pagina 5 di 6 Milano, 9 marzo 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6