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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/09/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 8974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e da
, ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOSSATO MARCO, presso il cui studio eleggono domicilio, sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 15/07/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2698/2016 pronunciata dal Tribunale di Verona e pubblicata in data 5.10.2016 nei seguenti termini:
“1. Dal mese di luglio 20225, disporsi la revoca del contributo al mantenimento per il figlio pari a € 300,00 mensili in capo al sig. Persona_1 Pt_1
in favore della sig.ra stante il raggiungimento
[...] Parte_2
Pagina 1 di 2 dell'indipendenza economica del figlio;
2. Disporsi che la sig.ra lascerà la casa coniugale, libera da Parte_2 persone e/o cose anche interposte, sita nel Comune di Verona, via Montefeltro n. 2, nella disponibilità del sig. entro il mese di giugno 2028; Parte_1
3. Spese e compensi del presente procedimento, saranno interamente a carico del sig.
.” Parte_1
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento non occorra provvedere sulle spese di lite;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2698/2016 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 15/07/2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
Pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est.
Dott. Stefania Caparello Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e da
, ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. FOSSATO MARCO, presso il cui studio eleggono domicilio, sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 15/07/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2698/2016 pronunciata dal Tribunale di Verona e pubblicata in data 5.10.2016 nei seguenti termini:
“1. Dal mese di luglio 20225, disporsi la revoca del contributo al mantenimento per il figlio pari a € 300,00 mensili in capo al sig. Persona_1 Pt_1
in favore della sig.ra stante il raggiungimento
[...] Parte_2
Pagina 1 di 2 dell'indipendenza economica del figlio;
2. Disporsi che la sig.ra lascerà la casa coniugale, libera da Parte_2 persone e/o cose anche interposte, sita nel Comune di Verona, via Montefeltro n. 2, nella disponibilità del sig. entro il mese di giugno 2028; Parte_1
3. Spese e compensi del presente procedimento, saranno interamente a carico del sig.
.” Parte_1
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata;
ritenuto che
, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento non occorra provvedere sulle spese di lite;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2698/2016 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 15/07/2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
La Presidente rel/est.
Claudia Dal Martello
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