Articolo 7 della Legge 23 novembre 1939, n. 1814
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 dicembre 1939
Art. 7.

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

1° dal capitale iniziale di lire 43.000, elargite dal Comitato nazionale rifiuti di archivio pro «Croce Rossa Italiana» e gia' convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di lire 50.000 e dalle successive destinazioni di somme, che annualmente, in sede di chiusura del bilancio consuntivo, vengono deliberate in aumento del capitale intangibile, costituente parte del patrimonio stesso;

2° dalle offerte volontarie effettuate dai soci, nonche' lasciti, donazioni ed altre offerte, che pervengano all'Istituto senza una diversa specifica destinazione;

3° dai beni mobili ed immobili costituenti proprieta' dell'Istituto, per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale.


Entrata in vigore il 31 dicembre 1939