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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 39/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 3209/2018 R.G.), iscritta al n. 39/2023 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare, tra:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Coratella, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Andria alla via L. Bonomo n. 51, giusta procura in atti,
APPELLANTI
e
quale incorporante di Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Fabio Vivale e Vito Di Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via E. Pessina n. 34, giusta procura in atti, APPELLATA
e
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 giugno 2018, Pt_1
e citavano in giudizio, innanzi al
[...] Parte_2 Parte_3
Tribunale di Trani, filiale di Andria, premettendo: di Controparte_2 avere sottoscritto, in data 26 ottobre 2012, un contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, ovvero di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di mediazione e consulenza;
in questo contesto venivano acquistate complessivamente n. 650 azioni (n. 500 in data 26 ottobre 2012 e n. 150 in data 4 CP_3 luglio 2014), per un controvalore di €25.525,00; che, nella primavera dell'anno 2016, apprendevano che dette azioni avevano perso il loro valore, con conseguente perdita del capitale investito. Ciò premesso, gli attori chiedevano di accertarsi la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e della comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, l'irregolare CP_4 valutazione sull'adeguatezza delle operazioni di investimento disposte dalla clientela, con la violazione degli artt. 39 e 40 reg. n. 16190/2007 e CP_4 della normativa post Mifid, nonché degli artt. 1337 e 1375 c.c., oltre che la mancata segnalazione del conflitto di interesse, posto che la banca negoziatrice ( faceva parte dello stesso gruppo della Controparte_2 collocatrice;
chiedevano, quindi, di Controparte_3 dichiarare la nullità o l'annullabilità o la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli con la condanna della CP_3 convenuta alla restituzione del controvalore delle somme investite per
€25.525,00, ovvero al risarcimento dei danni subiti, in pari misura, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, perché – a suo dire - da riconoscersi esclusivamente in capo a Controparte_3 concludeva per il rigetto delle domande e la condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali.
pag. 2/20 Con comparsa di intervento del 17 ottobre 2018, si costituiva, altresì,
la quale eccepiva l'inammissibilità, Controparte_3 improcedibilità e/o improponibilità delle domande in forza dell'art. 83, co. 3, TUB e art. 2 d.l. n. 99/2017, stante la propria legittimazione passiva e la pendenza della procedura concorsuale a cui era sottoposta;
chiedeva, dunque, di rigettare le domande, con vittoria delle spese di lite. Istruita la causa a mezzo di prova orale e documentale, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 963/2022 del 10.6.2022, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rigettava la Controparte_2 domanda proposta da , e , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 li condannava a rifondere le spese di lite in favore della banca convenuta, nulla disponendo in favore dell'interventrice Controparte_3
Nel merito, il Giudice di prime cure rilevava la genericità dell'allegazione attorea in merito alla violazione degli obblighi informativi da parte della intermediaria, anche in relazione alla illiquidità dei titoli acquistati e alla adeguatezza delle operazioni di investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti. Invero, il Tribunale, valutate la documentazione in atti e le dichiarazioni rese del teste di parte convenuta, osservava che le informazioni erano state rese – e in maniera trasparente - da ai clienti, ragion Controparte_2 per cui escludeva la responsabilità della convenuta. Quanto al denunciato conflitto di interesse, esso veniva escluso sulla base della profilatura della clientela;
stessa sorte subiva la dedotta violazione del limite di concentrazione dell'investimento in un unico strumento azionario. Con atto di citazione del 4 gennaio 2023, avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo l'accoglimento delle domande, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio1. 1 Cfr. atto di citazione in appello: “In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs n.58/2008 e nella Controparte_2 comunicazione n. 9019104/2009 che ha dato attuazione al Regolamento CP_4 CP_4 n.16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli CP_3 stipulati dai sigg.ri e , nonché condannare la convenuta Pt_1 Pt_3 Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma di € 25.525,00 pari al controvalore delle somme investite dagli odierni attori, ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella narrativa;
II. In via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, le violazioni e l'inadempimento della rispetto alle prescrizioni Controparte_2 contenute negli artt. 39 e 40 reg. n.16190/2007 e della normativa post-MiFiD, CP_4 nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2 pag. 3/20 Nel costituirsi in giudizio, (quale incorporante di Controparte_1 2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Controparte_2 bis c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito. Ha proposto, inoltre, appello incidentale, per far accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento in considerazione del concorso di colpa degli appellanti, con vittoria di spese di lite. Rigettata l'istanza di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis c.p.c., rinviata la trattazione (per il rilevante carico del ruolo che non consentiva di trattenere in decisione la causa), all'esito della udienza dell'11 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_3
la quale, ancorché regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Ciò detto, per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminato anzitutto l'appello incidentale proposto da con cui si Controparte_1 contesta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di essendo unica legittimata - secondo l'appellante Controparte_2 incidentale - in l.c.a. Controparte_3
La prefata censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la cessione intervenuta tra e pur avendo trasferito la CP_3 Controparte_1 posizione di controllo su dalla prima alla seconda, non Controparte_2 ha comportato affatto la cessione in blocco di tutti i rapporti originariamente in capo alla controllata (soggetto del tutto autonomo), essendo escluse le controversie riguardanti azioni ed obbligazioni di acquistate - come nel caso di specie - prima della cessione e CP_3 tramite l'attività di intermediazione di da cui Controparte_2 discendano profili di responsabilità di quest'ultima .
legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, pari all'importo di € 25.525,00, pari al controvalore delle azioni ed obbligazioni all'epoca del loro acquisto;
III. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”. 2 Si dà atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di in Controparte_2 [...]
con decorrenza dal 27 maggio 2019, giusta atto di fusione. Controparte_1 3 Cfr. pg. 6 delle sentenza: “Sempre l'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto, nell'elencare le passività escluse dalla cessione, menziona “i debiti delle AN nei confronti dei propri pag. 4/20 Del resto, il primo giudice ha osservato che “le disposizioni volte ad escludere che determinate passività potessero gravare sulla cessionaria
, non permettono al contempo di ipotizzare un Controparte_1 trasferimento della responsabilità della banca controllata – - CP_2 in capo alla controllante – per i comportamenti posti in CP_3 essere dalla prima, pur se riguardanti azioni emesse dalla seconda”, precisando che “la disciplina di cui al d.l. 99/2017, all'art. 3 comma 1, lett b), determina quali debbano essere le passività incluse nel contratto di cessione (nel c.d. Insieme Aggregato) e quali invece debbano considerarsi escluse, con riferimento soltanto a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza considerare altresì le passività delle banche controllate, autonomi soggetti di diritto per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura” (pg. 6 della sentenza). Ebbene, a fronte di siffatto percorso logico - argomentativo, si CP_5
è limitata a riproporre l'eccezione di carenza di titolarità nel rapporto controverso (accompagnata da una eccezione di improponibilità della azione per essere stato posto il soggetto reale titolare del rapporto –
[...]
), facendo leva – Parte_4 ancora un volta - sui confini della cessione di rapporti in blocco intervenuta con Controparte_3
Spettava, invece, all'appellante incidentale – e non l'ha fatto – confutare la ratio decidendi posta a base del rigetto della ridetta eccezione, spendendo un argomento di specifico contrasto, in ossequio al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile. Ad ogni buon conto, la tesi di secondo cui il debito Controparte_1 di derivante dalla prestazione di servizi di Controparte_2 investimento aventi ad oggetto titoli di sarebbe stato CP_3 trasferito a è priva del benché minimo Controparte_3 fondamento normativo. Non è quel che dispone l'art. 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla l. 121/2017), invocato dall'appellante incidentale.
azionisti e obbligazionisti” riferendosi evidentemente, con l'aggettivo “propri”, ai debiti delle AN (attualmente in l.c.a.) che hanno emesso i titoli, per le quali possono sussistere profili di responsabilità nei confronti dei rispettivi azionisti;
e non ad eventuali debiti delle banche controllate giacchè, chi ha acquistato da loro azioni della capogruppo, non può essere qualificato come proprio azionista rispetto all'intermediario collocatore. Vi è pertanto che l'art. 3 co. 1 lett. b) del predetto decreto legge, nell'elencare le passività escluse dalla cessione, non possa non riferirsi alle obbligazioni risarcitorie gravanti su
. Controparte_2 pag. 5/20 La norma, infatti, nel tener fuori dalla cessione d'azienda tra
[...] ed sia i debiti “nei confronti dei propri Controparte_3 Controparte_1 azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle AN o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, lett. b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione - c.d. “Passività escluse”), sia
“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di CP_3
In buona sostanza, il presupposto della norma è che del rapporto giuridico o della passività esclusi dalla cessione a fosse titolare CP_5 [...]
ma non è il caso in esame, in cui si discute di un obbligo - CP_3 nella specie risarcitorio- di verso un suo cliente in Controparte_2 conseguenza dell'inosservanza dei doveri propri dell'intermediario finanziario. Né rileva in senso contrario che, all'epoca della cessione, CP_2 fosse partecipata da trattandosi pur sempre di soggetti
[...] CP_3 giuridici distinti, sicché parlare di cessione delle passività di quest'ultima non equivale ad includere debiti facenti capo alla partecipata. In questi termini si è già espressa questa Corte, che “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la , in contrasto così CP_2 con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore” (App. Bari, n. 1584/2023; n. 1247/2023; n. 1168/2022, che cita la decisione n. 112 del 16 novembre 2017 dell'Arbitro per le controversie finanziarie). Per quanto qui rileva, inoltre, la legittimazione passiva di Controparte_1 deriva non dalla cessione dei rapporti, bensì dalla successiva
[...] incorporazione di come in atti documentata. Controparte_2
Concludendo, va confermata e ribadita la legittimazione passiva di
[...]
incorporante in assenza di un Controparte_1 Controparte_2
pag. 6/20 qualunque meccanismo legale o convenzionale per il quale le obbligazioni derivanti dall'attività di intermediazione propria dell'incorporata (che è sempre soggetto giuridicamente autonomo rispetto a CP_3 dovrebbero far capo alla LCA della sua ex controllante. Venendo al merito dell'appello principale, col primo motivo si censura il rigetto delle domande, per aver il primo giudice errato nel ritenere adempiuti gli obblighi informativi da parte di sulla Controparte_2 base della documentazione agli atti (tra cui il questionario Mifid) e delle dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario della medesima banca, stante l'inadeguatezza dello strumento finanziario illiquido al profilo di rischio degli investitori. Col secondo motivo, invece, si contesta l'omesso accertamento della sussistenza del conflitto di interessi e della inadeguatezza delle operazioni di investimento, tra l'altro eseguite dalla intermediaria in violazione del limite alla concentrazione del portafoglio in un unico strumento azionario. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti. Il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b). Gli artt. 27 e 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 precisano CP_4 ulteriormente il contenuto di tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole". Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e pag. 7/20 consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., in tema, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020). In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione. Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui
“L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari ON”; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n. 8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016). Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso, Cass. civ. n. 14884/2017). La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg. ON n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile. Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle pag. 8/20 informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente. Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016). D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015). Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite. Ebbene, a tali princìpi non si è attenuto affatto il giudice di prime cure, avendo ritenuto adempiuti, da parte di gli obblighi Controparte_2 informativi posti a suo carico dalla normativa di settore, nell'ambito dell'operazione finanziaria avente ad oggetto l'acquisto, tra il 2012 ed il 2014, di 650 azioni in assenza della previa formulazione di CP_3 indicazioni idonee a rappresentare la specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti e di una corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento. È, infatti, emerso che il suddetto investimento azionario non fu preceduto dall'acquisizione, da parte degli investitori, del corredo informativo sufficiente a rendere possibile la comprensione del tipo specifico di strumenti finanziari (azioni illiquide) oggetto della futura negoziazione e, di conseguenza, a fare in modo che essi potessero assumere una decisione
“consapevole” e responsabile. Dunque, ha errato il primo giudice nel ritenere adempiuto tale obbligo con la mera consegna, da parte di del “set informativo” Controparte_2 relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento dei clienti. Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione
“adeguata in concreto”, cioè a soddisfare le specifiche esigenze del singolo pag. 9/20 rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita Cass. civ. n. 9066/2017). Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e “adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale. Non giova all'appellata dedurre di aver messo a disposizione dei clienti copia del documento di registrazione, nonché della nota informativa e della nota sintesi contenente – a suo dire – una “dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni di cui è causa”, dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della “specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, Cass. civ. n. 9460/2022). Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione degli appellanti di aver preso visione “dei 'Fattori di Rischio predisposti ai fini dell'Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati” (pg. 22 comparsa di costituzione e risposta). D'altronde, non rileva la sottoscrizione, da parte degli investitori, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. civ. n. 28175/2019). Per quanto sinora esposto, è evidente l'inadempimento della agli CP_2 obblighi informativi, non ricavandosi elementi di segno contrario dalle dichiarazioni dell' impiegato, perché del tutto Testimone_1 4 All'udienza del 9.11.2020 il teste ha dichiarato: “Per il tipo di mansione che io svolgevo, non ero sempre in filiale. Pertanto non posso precisare chi ha fornito le suddette informazioni, pur evidenziando che era prassi dell'ufficio rendere tali informazioni al cliente”. pag. 10/20 generiche e non circostanziate, e, in quanto tali, idonee solo a rivelare una certa “prassi” diffusa all'interno dell'istituto di credito, non essendo stato il teste in grado di riferire se e in che modo furono rese le specifiche informazioni ritagliate sulle singole operazioni di investimento di cui trattasi (cfr. pg. 6 e 7 atto di citazione di I grado). Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità di
[...]
risulta dirimente, altresì, che l'investimento fu tutt'altro che CP_2 adeguato al profilo di rischio degli appellanti e al loro dichiarato obiettivo di investimento, come risultanti dal questionario Mifid del 2012, nemmeno aggiornato in occasione delle operazioni di investimento del 2014. L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere. Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari. L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento. Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione. E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento "sulla CP_4 base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la
pag. 11/20 specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente". Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Valutazione, questa, che non ha correttamente Controparte_2 compiuto, per quanto si viene sùbito a dire. Innanzitutto, è pacifico che quelli venduti agli appellati erano prodotti
“illiquidi”, poiché non quotati e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti, con conseguente difficoltà per gli investitori di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita. È la stessa nel documento “dettaglio portafoglio titolo” (che essa CP_2 stessa produce), ad attribuire la classificazione di “strumento finanziario illiquido” alle azioni tali secondo la definizione di cui alla CP_3 comunicazione n. 9019194/095, riportata, ancorché in termini CP_4 diversi, nella medesima scheda di adesione del 4.7.20146. Non giova all'appellante obiettare che la liquidità fosse comunque garantita dalla possibilità per di procedere al riacquisto delle azioni CP_3 secondo criteri e meccanismi prefissati. La tesi introduce, infatti, una nozione di “liquidità” priva di riscontro normativo, oltre che in contrasto con la richiamata documentazione proveniente dalla stessa CP_2 Ciò premesso, è evidente che solo con le operazioni in contestazione comparvero, per la prima volta, nel portafoglio degli appellanti, titoli illiquidi, aventi caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri titoli caratterizzanti il portafoglio degli stessi, giacché sino ad allora gli investimenti avevano avuto ad oggetto esclusivamente titoli liquidi. Erra Banca Intesa, quindi, nell'affermare che si trattò di operazioni “per le quali vi era tanto conoscenza quanto pregressa esperienza” da parte degli appellanti, giacché, prima del 2012, questi avevano investito soltanto in
“obbligazioni semplici (titoli di stato), ovvero in obbligazioni strutturate polizze index/unit linked fondi/sicav e azioni (ordinarie)”, alle prime certamente non assimilabili. Peraltro, all'atto della profilatura, gli appellanti avevano dichiarato di avere: quale titolo di studio la “scuola superiore”; un orizzonte temporale di “lungo periodo”; come obiettivo di investimento quello di accrescere il capitale a lungo termine e, a tal fine, di essere disposti ad assumersi un
“rischio alto”, desiderando di “crescere il capitale in maniera rilevante”; infine, quanto alla situazione finanziaria, di fare derivare il proprio reddito da “lavoro a tempo indeterminato/pensione/rendita”; di rientrare nella fascia di reddito annuo “fino a 30.000 Euro” e di avere un patrimonio
“maggiore di 300.000 Euro”; di non aver alcun impegno finanziario. Non convince, quindi, la valutazione di adeguatezza compiuta dalla banca, trattandosi di investimento in prodotti finanziari (azioni illiquide di CP_3
ad altissimo rischio di perdita di capitale, ragion per cui era
[...] opportuno non procedere alla loro esecuzione, anche alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dagli investitori, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale. Non basta ad escludere la responsabilità della intermediaria la mera indicazione “operazione adeguata” riportata in due dei tre ordini di investimento. Attestazioni di tal genere non sono, infatti, idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento ON, trattandosi di dichiarazioni unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, riassuntive e generiche, prive di riferimenti al tipo di avvertenze ricevute dalla banca in ordine alla natura del titolo, al suo emittente, al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, ed alla sussistenza di eventuali situazioni di grey market o di default dell'emittente (Cass. civ. n. 20178/2014; n. 11412/2012; n. 6142/2012). Di contro, è rimasto indimostrato il prescritto obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non fosse pag. 13/20 opportuno procedere alla sua esecuzione;
il contenuto della segnalazione di inadeguatezza deve essere sufficiente in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (così, Cass. civ. n. 20178/2014; n. 18140/2013; n. 22147/2010). Ciò perché ogni investitore razionale è avverso al rischio e, quindi, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio. Ragion per cui la scelta tra differenti opportunità di investimento è essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso. Né può, in senso contrario, ritenersi che l'adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico, quale quello dell'intermediazione finanziaria, possa ritenersi assolto mediante l'informativa alla cliente di operazione e della sottoscrizione di una dichiarazione con cui i clienti danno atto delle indicazioni ricevute in merito all'operazione e di voler dare esecuzione alla stessa, essendo necessaria la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta. L'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione non può, infatti, essere dato dall'intermediario mediante una generica frase standard prestampata, occorrendo “una condotta dell'intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre”, in modo da consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole (cfr. Cass. civ. n. 12544/2017, che precisa come le specifiche ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione debbano essere trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi, di non investimento, come anche, nel caso, di investimento;
in termini, anche Cass. n. 23417/2016; n. 8394/2016; n. 8089/2016; n. 1376/2016). Peraltro, la segnalazione di inadeguatezza è dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con pag. 14/20 operatori non qualificati, tale essendo anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio (Cass. civ. n. 18702/2016; n. 816/2016; n. 21887/2015; n. 17340/2008). In definitiva, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti ON (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ed infine, ove pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine, l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere "in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1" (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015). Tornando alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, è principio consolidato quello secondo cui, una volta accertato l'inadempimento della banca con riguardo a tutte le operazioni di investimento per cui è causa, al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n. 29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»). Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore (in termini, Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui: “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica
pag. 15/20 diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza”). Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita. Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso degli appellanti, non è configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte. In applicazione dei già esposti principi, la Corte ritiene configurato l'inadempimento di agli obblighi informativi di cui alla Controparte_2 normativa di settore, non rilevando gli ulteriori profili di responsabilità afferenti alla omessa segnalazione del conflitto di interessi e alla diversificazione dei portafogli di investimento. Per mera chiarezza espositiva, va precisato che la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità. Nel dettaglio, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni pag. 16/20 che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità del cosiddetto "contratto quadro"
o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (in tal senso, Cass. civ. n. 15099/2021, che richiama Cass. n. 525/2020; n. 8462/2014; n. 25222/2010; n. 26724/2007). È bene puntualizzare, altresì, che la domanda di risoluzione e quella di risarcimento sono autonome tra loro: il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, ma lo stesso incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria, la quale, contemplando quale ulteriore fatto costitutivo - oltre a obbligazione e inadempimento - il danno, consente al titolare di conseguire utilità diversa da quella cui mira il titolare di un'azione di risoluzione (in tal senso, Cass. civ. n. 17005/2025, che richiama, tra le altre, Cass. n. 22277/ 2023; n. 22883/ 2008). A questo punto, esclusa, in ogni caso, l'eccepita prescrizione della domanda risarcitoria (in tema, cfr. Cass. n. 17005/20257, cit. e App. Bari n. 7 In ordine al termine di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni risarcitorie per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario: “pur con orientamenti non univoci (v. Cass. 32226/2024 in motivazione, che si diffonde ampiamente sullo specifico tema) - l'interesse ad agire dell'investitore per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non può farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso acquista consistenza solo allorquando si sono effettivamente prodotte nel suo patrimonio le conseguenze negative determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario; dunque, per il diritto "risarcitorio", il termine di prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (v. Cass.32226/2024 conforme a Cass. n. 2066/2023, in sostanziale continuità con Cass. n. 1823/2022), momento che, in concreto, può essere - ed è stato - diversamente individuato, a seconda dei casi (per es. al momento del default dell'emittente, ad un momento successivo al default dell'emittente, se solo a questo poteva farsi risalire "una chiara e sicura pag. 17/20 1584/20238, cit.) e accertato in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dagli investitori, consistito nella perdita del capitale originariamente investito, si impone, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e e condanna di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
(già , al pagamento, in favore degli appellanti,
[...] Controparte_2 della somma di ad €25.525,00, a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di prova, da parte dell'appellata, dei frutti derivati dalle cedole e dai dividendi. Trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di verificazione dell'evento (4.7.2014) a quella di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata. La somma finale, pari ad euro 34.509,99, va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo. Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma
conoscenza del danno vale a dire della perdita del capitale investito", o al momento in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto)”. 8 Non rileva l'esatto inquadramento della responsabilità di in termini di Controparte_2 responsabilità precontrattuale o contrattuale, perchè la disciplina in tema di prescrizione resta quella dettata dall'art. 2946 c.c., sicché all'azione risarcitoria in parola si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. “Per ormai costante orientamento giurisprudenziale, infatti, "la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c." (cfr. Cass. Civ. n. 14188/16, conf. Cass. n. 25644/17)”. pag. 18/20 attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 26202/22; 1627/22; 7948/20; 9517/02; 11937/97); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002). L'accoglimento del primo e secondo motivo di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo, con cui si lamenta la mancata ammissione della c.t.u. contabile, tesa a verificare la natura delle operazioni poste in essere nella transazione tra le parti, e del quarto motivo, con cui si contesta la liquidazione delle spese processuali di primo grado, per essere state poste erroneamente a carico degli appellanti. La regolazione delle spese processuali, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, e tenuto conto dello scaglione compreso tra €26.000,01 e 52.000,00), segue la soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
pag. 19/20 e con citazione del 4 gennaio 2023, avverso la sentenza n. Parte_3
963/2022 del 10 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di condanna Controparte_2
a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , la somma di €34.509,99 (già Parte_2 Parte_3 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva), a titolo di risarcimento del danno;
sulla stessa somma decorreranno gli interessi legali a far data dalla pronuncia e sino al soddisfo;
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
4. condanna a rifondere agli appellanti le Controparte_1 spese processuali, che liquida, per il primo grado, in €7.880,00 (di cui € 7.616,00 per compenso ed €264,00 per esborsi) e, per il secondo grado, in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 “Lo strumento finanziario è considerato illiquido se esistono limitazioni alla vendita entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative”. 6 “Trattasi di strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentari, né negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica”. pag. 12/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 39/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 3209/2018 R.G.), iscritta al n. 39/2023 R.G., avente ad oggetto: intermediazione mobiliare, tra:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Coratella, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Andria alla via L. Bonomo n. 51, giusta procura in atti,
APPELLANTI
e
quale incorporante di Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Fabio Vivale e Vito Di Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via E. Pessina n. 34, giusta procura in atti, APPELLATA
e
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 giugno 2018, Pt_1
e citavano in giudizio, innanzi al
[...] Parte_2 Parte_3
Tribunale di Trani, filiale di Andria, premettendo: di Controparte_2 avere sottoscritto, in data 26 ottobre 2012, un contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, ovvero di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di mediazione e consulenza;
in questo contesto venivano acquistate complessivamente n. 650 azioni (n. 500 in data 26 ottobre 2012 e n. 150 in data 4 CP_3 luglio 2014), per un controvalore di €25.525,00; che, nella primavera dell'anno 2016, apprendevano che dette azioni avevano perso il loro valore, con conseguente perdita del capitale investito. Ciò premesso, gli attori chiedevano di accertarsi la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e della comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, l'irregolare CP_4 valutazione sull'adeguatezza delle operazioni di investimento disposte dalla clientela, con la violazione degli artt. 39 e 40 reg. n. 16190/2007 e CP_4 della normativa post Mifid, nonché degli artt. 1337 e 1375 c.c., oltre che la mancata segnalazione del conflitto di interesse, posto che la banca negoziatrice ( faceva parte dello stesso gruppo della Controparte_2 collocatrice;
chiedevano, quindi, di Controparte_3 dichiarare la nullità o l'annullabilità o la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli con la condanna della CP_3 convenuta alla restituzione del controvalore delle somme investite per
€25.525,00, ovvero al risarcimento dei danni subiti, in pari misura, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, perché – a suo dire - da riconoscersi esclusivamente in capo a Controparte_3 concludeva per il rigetto delle domande e la condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali.
pag. 2/20 Con comparsa di intervento del 17 ottobre 2018, si costituiva, altresì,
la quale eccepiva l'inammissibilità, Controparte_3 improcedibilità e/o improponibilità delle domande in forza dell'art. 83, co. 3, TUB e art. 2 d.l. n. 99/2017, stante la propria legittimazione passiva e la pendenza della procedura concorsuale a cui era sottoposta;
chiedeva, dunque, di rigettare le domande, con vittoria delle spese di lite. Istruita la causa a mezzo di prova orale e documentale, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 963/2022 del 10.6.2022, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di rigettava la Controparte_2 domanda proposta da , e , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 li condannava a rifondere le spese di lite in favore della banca convenuta, nulla disponendo in favore dell'interventrice Controparte_3
Nel merito, il Giudice di prime cure rilevava la genericità dell'allegazione attorea in merito alla violazione degli obblighi informativi da parte della intermediaria, anche in relazione alla illiquidità dei titoli acquistati e alla adeguatezza delle operazioni di investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti. Invero, il Tribunale, valutate la documentazione in atti e le dichiarazioni rese del teste di parte convenuta, osservava che le informazioni erano state rese – e in maniera trasparente - da ai clienti, ragion Controparte_2 per cui escludeva la responsabilità della convenuta. Quanto al denunciato conflitto di interesse, esso veniva escluso sulla base della profilatura della clientela;
stessa sorte subiva la dedotta violazione del limite di concentrazione dell'investimento in un unico strumento azionario. Con atto di citazione del 4 gennaio 2023, avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo l'accoglimento delle domande, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio1. 1 Cfr. atto di citazione in appello: “In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, i vizi di forma, le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs n.58/2008 e nella Controparte_2 comunicazione n. 9019104/2009 che ha dato attuazione al Regolamento CP_4 CP_4 n.16190/2007 e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'annullabilità o pronunciare la risoluzione ex art.1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli CP_3 stipulati dai sigg.ri e , nonché condannare la convenuta Pt_1 Pt_3 Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma di € 25.525,00 pari al controvalore delle somme investite dagli odierni attori, ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre pari agli importi come quantificati e indicati nella narrativa;
II. In via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, le violazioni e l'inadempimento della rispetto alle prescrizioni Controparte_2 contenute negli artt. 39 e 40 reg. n.16190/2007 e della normativa post-MiFiD, CP_4 nonché dichiarare la responsabilità precontrattuale ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza e per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2 pag. 3/20 Nel costituirsi in giudizio, (quale incorporante di Controparte_1 2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 Controparte_2 bis c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito. Ha proposto, inoltre, appello incidentale, per far accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, ovvero, in via gradata, la riduzione del risarcimento in considerazione del concorso di colpa degli appellanti, con vittoria di spese di lite. Rigettata l'istanza di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis c.p.c., rinviata la trattazione (per il rilevante carico del ruolo che non consentiva di trattenere in decisione la causa), all'esito della udienza dell'11 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_3
la quale, ancorché regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Ciò detto, per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminato anzitutto l'appello incidentale proposto da con cui si Controparte_1 contesta il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di essendo unica legittimata - secondo l'appellante Controparte_2 incidentale - in l.c.a. Controparte_3
La prefata censura è in parte inammissibile e in parte infondata. Del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la cessione intervenuta tra e pur avendo trasferito la CP_3 Controparte_1 posizione di controllo su dalla prima alla seconda, non Controparte_2 ha comportato affatto la cessione in blocco di tutti i rapporti originariamente in capo alla controllata (soggetto del tutto autonomo), essendo escluse le controversie riguardanti azioni ed obbligazioni di acquistate - come nel caso di specie - prima della cessione e CP_3 tramite l'attività di intermediazione di da cui Controparte_2 discendano profili di responsabilità di quest'ultima .
legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti, pari all'importo di € 25.525,00, pari al controvalore delle azioni ed obbligazioni all'epoca del loro acquisto;
III. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario”. 2 Si dà atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di in Controparte_2 [...]
con decorrenza dal 27 maggio 2019, giusta atto di fusione. Controparte_1 3 Cfr. pg. 6 delle sentenza: “Sempre l'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto, nell'elencare le passività escluse dalla cessione, menziona “i debiti delle AN nei confronti dei propri pag. 4/20 Del resto, il primo giudice ha osservato che “le disposizioni volte ad escludere che determinate passività potessero gravare sulla cessionaria
, non permettono al contempo di ipotizzare un Controparte_1 trasferimento della responsabilità della banca controllata – - CP_2 in capo alla controllante – per i comportamenti posti in CP_3 essere dalla prima, pur se riguardanti azioni emesse dalla seconda”, precisando che “la disciplina di cui al d.l. 99/2017, all'art. 3 comma 1, lett b), determina quali debbano essere le passività incluse nel contratto di cessione (nel c.d. Insieme Aggregato) e quali invece debbano considerarsi escluse, con riferimento soltanto a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza considerare altresì le passività delle banche controllate, autonomi soggetti di diritto per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura” (pg. 6 della sentenza). Ebbene, a fronte di siffatto percorso logico - argomentativo, si CP_5
è limitata a riproporre l'eccezione di carenza di titolarità nel rapporto controverso (accompagnata da una eccezione di improponibilità della azione per essere stato posto il soggetto reale titolare del rapporto –
[...]
), facendo leva – Parte_4 ancora un volta - sui confini della cessione di rapporti in blocco intervenuta con Controparte_3
Spettava, invece, all'appellante incidentale – e non l'ha fatto – confutare la ratio decidendi posta a base del rigetto della ridetta eccezione, spendendo un argomento di specifico contrasto, in ossequio al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile. Ad ogni buon conto, la tesi di secondo cui il debito Controparte_1 di derivante dalla prestazione di servizi di Controparte_2 investimento aventi ad oggetto titoli di sarebbe stato CP_3 trasferito a è priva del benché minimo Controparte_3 fondamento normativo. Non è quel che dispone l'art. 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla l. 121/2017), invocato dall'appellante incidentale.
azionisti e obbligazionisti” riferendosi evidentemente, con l'aggettivo “propri”, ai debiti delle AN (attualmente in l.c.a.) che hanno emesso i titoli, per le quali possono sussistere profili di responsabilità nei confronti dei rispettivi azionisti;
e non ad eventuali debiti delle banche controllate giacchè, chi ha acquistato da loro azioni della capogruppo, non può essere qualificato come proprio azionista rispetto all'intermediario collocatore. Vi è pertanto che l'art. 3 co. 1 lett. b) del predetto decreto legge, nell'elencare le passività escluse dalla cessione, non possa non riferirsi alle obbligazioni risarcitorie gravanti su
. Controparte_2 pag. 5/20 La norma, infatti, nel tener fuori dalla cessione d'azienda tra
[...] ed sia i debiti “nei confronti dei propri Controparte_3 Controparte_1 azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle AN o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, lett. b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione - c.d. “Passività escluse”), sia
“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di CP_3
In buona sostanza, il presupposto della norma è che del rapporto giuridico o della passività esclusi dalla cessione a fosse titolare CP_5 [...]
ma non è il caso in esame, in cui si discute di un obbligo - CP_3 nella specie risarcitorio- di verso un suo cliente in Controparte_2 conseguenza dell'inosservanza dei doveri propri dell'intermediario finanziario. Né rileva in senso contrario che, all'epoca della cessione, CP_2 fosse partecipata da trattandosi pur sempre di soggetti
[...] CP_3 giuridici distinti, sicché parlare di cessione delle passività di quest'ultima non equivale ad includere debiti facenti capo alla partecipata. In questi termini si è già espressa questa Corte, che “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la , in contrasto così CP_2 con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore” (App. Bari, n. 1584/2023; n. 1247/2023; n. 1168/2022, che cita la decisione n. 112 del 16 novembre 2017 dell'Arbitro per le controversie finanziarie). Per quanto qui rileva, inoltre, la legittimazione passiva di Controparte_1 deriva non dalla cessione dei rapporti, bensì dalla successiva
[...] incorporazione di come in atti documentata. Controparte_2
Concludendo, va confermata e ribadita la legittimazione passiva di
[...]
incorporante in assenza di un Controparte_1 Controparte_2
pag. 6/20 qualunque meccanismo legale o convenzionale per il quale le obbligazioni derivanti dall'attività di intermediazione propria dell'incorporata (che è sempre soggetto giuridicamente autonomo rispetto a CP_3 dovrebbero far capo alla LCA della sua ex controllante. Venendo al merito dell'appello principale, col primo motivo si censura il rigetto delle domande, per aver il primo giudice errato nel ritenere adempiuti gli obblighi informativi da parte di sulla Controparte_2 base della documentazione agli atti (tra cui il questionario Mifid) e delle dichiarazioni testimoniali rese dal funzionario della medesima banca, stante l'inadeguatezza dello strumento finanziario illiquido al profilo di rischio degli investitori. Col secondo motivo, invece, si contesta l'omesso accertamento della sussistenza del conflitto di interessi e della inadeguatezza delle operazioni di investimento, tra l'altro eseguite dalla intermediaria in violazione del limite alla concentrazione del portafoglio in un unico strumento azionario. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti. Il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b). Gli artt. 27 e 31 del Regolamento n. 16190 del 2007 precisano CP_4 ulteriormente il contenuto di tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole". Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e pag. 7/20 consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., in tema, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020). In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione. Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui
“L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari ON”; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n. 8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016). Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso, Cass. civ. n. 14884/2017). La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg. ON n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile. Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle pag. 8/20 informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente. Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016). D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015). Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite. Ebbene, a tali princìpi non si è attenuto affatto il giudice di prime cure, avendo ritenuto adempiuti, da parte di gli obblighi Controparte_2 informativi posti a suo carico dalla normativa di settore, nell'ambito dell'operazione finanziaria avente ad oggetto l'acquisto, tra il 2012 ed il 2014, di 650 azioni in assenza della previa formulazione di CP_3 indicazioni idonee a rappresentare la specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti e di una corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento. È, infatti, emerso che il suddetto investimento azionario non fu preceduto dall'acquisizione, da parte degli investitori, del corredo informativo sufficiente a rendere possibile la comprensione del tipo specifico di strumenti finanziari (azioni illiquide) oggetto della futura negoziazione e, di conseguenza, a fare in modo che essi potessero assumere una decisione
“consapevole” e responsabile. Dunque, ha errato il primo giudice nel ritenere adempiuto tale obbligo con la mera consegna, da parte di del “set informativo” Controparte_2 relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento dei clienti. Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione
“adeguata in concreto”, cioè a soddisfare le specifiche esigenze del singolo pag. 9/20 rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita Cass. civ. n. 9066/2017). Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e “adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale. Non giova all'appellata dedurre di aver messo a disposizione dei clienti copia del documento di registrazione, nonché della nota informativa e della nota sintesi contenente – a suo dire – una “dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni di cui è causa”, dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della “specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, Cass. civ. n. 9460/2022). Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione degli appellanti di aver preso visione “dei 'Fattori di Rischio predisposti ai fini dell'Offerta, richiamati al punto D della Nota di Sintesi, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati” (pg. 22 comparsa di costituzione e risposta). D'altronde, non rileva la sottoscrizione, da parte degli investitori, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. civ. n. 28175/2019). Per quanto sinora esposto, è evidente l'inadempimento della agli CP_2 obblighi informativi, non ricavandosi elementi di segno contrario dalle dichiarazioni dell' impiegato, perché del tutto Testimone_1 4 All'udienza del 9.11.2020 il teste ha dichiarato: “Per il tipo di mansione che io svolgevo, non ero sempre in filiale. Pertanto non posso precisare chi ha fornito le suddette informazioni, pur evidenziando che era prassi dell'ufficio rendere tali informazioni al cliente”. pag. 10/20 generiche e non circostanziate, e, in quanto tali, idonee solo a rivelare una certa “prassi” diffusa all'interno dell'istituto di credito, non essendo stato il teste in grado di riferire se e in che modo furono rese le specifiche informazioni ritagliate sulle singole operazioni di investimento di cui trattasi (cfr. pg. 6 e 7 atto di citazione di I grado). Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità di
[...]
risulta dirimente, altresì, che l'investimento fu tutt'altro che CP_2 adeguato al profilo di rischio degli appellanti e al loro dichiarato obiettivo di investimento, come risultanti dal questionario Mifid del 2012, nemmeno aggiornato in occasione delle operazioni di investimento del 2014. L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere. Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari. L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento. Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione. E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento "sulla CP_4 base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la
pag. 11/20 specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente". Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Valutazione, questa, che non ha correttamente Controparte_2 compiuto, per quanto si viene sùbito a dire. Innanzitutto, è pacifico che quelli venduti agli appellati erano prodotti
“illiquidi”, poiché non quotati e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti, con conseguente difficoltà per gli investitori di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita. È la stessa nel documento “dettaglio portafoglio titolo” (che essa CP_2 stessa produce), ad attribuire la classificazione di “strumento finanziario illiquido” alle azioni tali secondo la definizione di cui alla CP_3 comunicazione n. 9019194/095, riportata, ancorché in termini CP_4 diversi, nella medesima scheda di adesione del 4.7.20146. Non giova all'appellante obiettare che la liquidità fosse comunque garantita dalla possibilità per di procedere al riacquisto delle azioni CP_3 secondo criteri e meccanismi prefissati. La tesi introduce, infatti, una nozione di “liquidità” priva di riscontro normativo, oltre che in contrasto con la richiamata documentazione proveniente dalla stessa CP_2 Ciò premesso, è evidente che solo con le operazioni in contestazione comparvero, per la prima volta, nel portafoglio degli appellanti, titoli illiquidi, aventi caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri titoli caratterizzanti il portafoglio degli stessi, giacché sino ad allora gli investimenti avevano avuto ad oggetto esclusivamente titoli liquidi. Erra Banca Intesa, quindi, nell'affermare che si trattò di operazioni “per le quali vi era tanto conoscenza quanto pregressa esperienza” da parte degli appellanti, giacché, prima del 2012, questi avevano investito soltanto in
“obbligazioni semplici (titoli di stato), ovvero in obbligazioni strutturate polizze index/unit linked fondi/sicav e azioni (ordinarie)”, alle prime certamente non assimilabili. Peraltro, all'atto della profilatura, gli appellanti avevano dichiarato di avere: quale titolo di studio la “scuola superiore”; un orizzonte temporale di “lungo periodo”; come obiettivo di investimento quello di accrescere il capitale a lungo termine e, a tal fine, di essere disposti ad assumersi un
“rischio alto”, desiderando di “crescere il capitale in maniera rilevante”; infine, quanto alla situazione finanziaria, di fare derivare il proprio reddito da “lavoro a tempo indeterminato/pensione/rendita”; di rientrare nella fascia di reddito annuo “fino a 30.000 Euro” e di avere un patrimonio
“maggiore di 300.000 Euro”; di non aver alcun impegno finanziario. Non convince, quindi, la valutazione di adeguatezza compiuta dalla banca, trattandosi di investimento in prodotti finanziari (azioni illiquide di CP_3
ad altissimo rischio di perdita di capitale, ragion per cui era
[...] opportuno non procedere alla loro esecuzione, anche alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dagli investitori, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale. Non basta ad escludere la responsabilità della intermediaria la mera indicazione “operazione adeguata” riportata in due dei tre ordini di investimento. Attestazioni di tal genere non sono, infatti, idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento ON, trattandosi di dichiarazioni unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale e modulare, riassuntive e generiche, prive di riferimenti al tipo di avvertenze ricevute dalla banca in ordine alla natura del titolo, al suo emittente, al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, ed alla sussistenza di eventuali situazioni di grey market o di default dell'emittente (Cass. civ. n. 20178/2014; n. 11412/2012; n. 6142/2012). Di contro, è rimasto indimostrato il prescritto obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non fosse pag. 13/20 opportuno procedere alla sua esecuzione;
il contenuto della segnalazione di inadeguatezza deve essere sufficiente in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (così, Cass. civ. n. 20178/2014; n. 18140/2013; n. 22147/2010). Ciò perché ogni investitore razionale è avverso al rischio e, quindi, a parità di rendimento, sceglierà l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio. Ragion per cui la scelta tra differenti opportunità di investimento è essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso. Né può, in senso contrario, ritenersi che l'adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico, quale quello dell'intermediazione finanziaria, possa ritenersi assolto mediante l'informativa alla cliente di operazione e della sottoscrizione di una dichiarazione con cui i clienti danno atto delle indicazioni ricevute in merito all'operazione e di voler dare esecuzione alla stessa, essendo necessaria la prova del contenuto e delle concrete modalità di trasmissione e conoscenza delle informazioni relative alla specifica operazione proposta. L'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione non può, infatti, essere dato dall'intermediario mediante una generica frase standard prestampata, occorrendo “una condotta dell'intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre”, in modo da consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole (cfr. Cass. civ. n. 12544/2017, che precisa come le specifiche ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione debbano essere trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi, di non investimento, come anche, nel caso, di investimento;
in termini, anche Cass. n. 23417/2016; n. 8394/2016; n. 8089/2016; n. 1376/2016). Peraltro, la segnalazione di inadeguatezza è dovuta anche se il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con pag. 14/20 operatori non qualificati, tale essendo anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio (Cass. civ. n. 18702/2016; n. 816/2016; n. 21887/2015; n. 17340/2008). In definitiva, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti ON (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ed infine, ove pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine, l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere "in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1" (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015). Tornando alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, è principio consolidato quello secondo cui, una volta accertato l'inadempimento della banca con riguardo a tutte le operazioni di investimento per cui è causa, al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n. 29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»). Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore (in termini, Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui: “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica
pag. 15/20 diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza”). Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018), ma tale prova - nel caso di specie - non è stata fornita. Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso degli appellanti, non è configurabile alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte. In applicazione dei già esposti principi, la Corte ritiene configurato l'inadempimento di agli obblighi informativi di cui alla Controparte_2 normativa di settore, non rilevando gli ulteriori profili di responsabilità afferenti alla omessa segnalazione del conflitto di interessi e alla diversificazione dei portafogli di investimento. Per mera chiarezza espositiva, va precisato che la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare non comporta automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità. Nel dettaglio, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni pag. 16/20 che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, co. 1, c.c. la nullità del cosiddetto "contratto quadro"
o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (in tal senso, Cass. civ. n. 15099/2021, che richiama Cass. n. 525/2020; n. 8462/2014; n. 25222/2010; n. 26724/2007). È bene puntualizzare, altresì, che la domanda di risoluzione e quella di risarcimento sono autonome tra loro: il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, ma lo stesso incide diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria, la quale, contemplando quale ulteriore fatto costitutivo - oltre a obbligazione e inadempimento - il danno, consente al titolare di conseguire utilità diversa da quella cui mira il titolare di un'azione di risoluzione (in tal senso, Cass. civ. n. 17005/2025, che richiama, tra le altre, Cass. n. 22277/ 2023; n. 22883/ 2008). A questo punto, esclusa, in ogni caso, l'eccepita prescrizione della domanda risarcitoria (in tema, cfr. Cass. n. 17005/20257, cit. e App. Bari n. 7 In ordine al termine di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni risarcitorie per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario: “pur con orientamenti non univoci (v. Cass. 32226/2024 in motivazione, che si diffonde ampiamente sullo specifico tema) - l'interesse ad agire dell'investitore per ottenere l'invocato ristoro patrimoniale non può farsi risalire al momento in cui era sorto il diritto all'esecuzione del contratto - coincidente con la stipula del contratto costitutivo del diritto stesso - atteso che esso acquista consistenza solo allorquando si sono effettivamente prodotte nel suo patrimonio le conseguenze negative determinate dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario; dunque, per il diritto "risarcitorio", il termine di prescrizione comincia a decorrere nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (v. Cass.32226/2024 conforme a Cass. n. 2066/2023, in sostanziale continuità con Cass. n. 1823/2022), momento che, in concreto, può essere - ed è stato - diversamente individuato, a seconda dei casi (per es. al momento del default dell'emittente, ad un momento successivo al default dell'emittente, se solo a questo poteva farsi risalire "una chiara e sicura pag. 17/20 1584/20238, cit.) e accertato in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dagli investitori, consistito nella perdita del capitale originariamente investito, si impone, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
e e condanna di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
(già , al pagamento, in favore degli appellanti,
[...] Controparte_2 della somma di ad €25.525,00, a titolo di risarcimento del danno, in mancanza di prova, da parte dell'appellata, dei frutti derivati dalle cedole e dai dividendi. Trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di verificazione dell'evento (4.7.2014) a quella di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata. La somma finale, pari ad euro 34.509,99, va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo. Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma
conoscenza del danno vale a dire della perdita del capitale investito", o al momento in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto)”. 8 Non rileva l'esatto inquadramento della responsabilità di in termini di Controparte_2 responsabilità precontrattuale o contrattuale, perchè la disciplina in tema di prescrizione resta quella dettata dall'art. 2946 c.c., sicché all'azione risarcitoria in parola si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. “Per ormai costante orientamento giurisprudenziale, infatti, "la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c." (cfr. Cass. Civ. n. 14188/16, conf. Cass. n. 25644/17)”. pag. 18/20 attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 26202/22; 1627/22; 7948/20; 9517/02; 11937/97); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002). L'accoglimento del primo e secondo motivo di appello comporta l'assorbimento del terzo motivo, con cui si lamenta la mancata ammissione della c.t.u. contabile, tesa a verificare la natura delle operazioni poste in essere nella transazione tra le parti, e del quarto motivo, con cui si contesta la liquidazione delle spese processuali di primo grado, per essere state poste erroneamente a carico degli appellanti. La regolazione delle spese processuali, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, e tenuto conto dello scaglione compreso tra €26.000,01 e 52.000,00), segue la soccombenza. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
pag. 19/20 e con citazione del 4 gennaio 2023, avverso la sentenza n. Parte_3
963/2022 del 10 giugno 2022, emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di condanna Controparte_2
a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , la somma di €34.509,99 (già Parte_2 Parte_3 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva), a titolo di risarcimento del danno;
sulla stessa somma decorreranno gli interessi legali a far data dalla pronuncia e sino al soddisfo;
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
4. condanna a rifondere agli appellanti le Controparte_1 spese processuali, che liquida, per il primo grado, in €7.880,00 (di cui € 7.616,00 per compenso ed €264,00 per esborsi) e, per il secondo grado, in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 “Lo strumento finanziario è considerato illiquido se esistono limitazioni alla vendita entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative”. 6 “Trattasi di strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentari, né negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica”. pag. 12/20