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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3441/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11807/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Primavera Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005724641 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056784368 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1663/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 , la dr.ssa Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso le cartelle esattoriali n. 07120250005724641000 e n 07120250056784368000 ,notificate entrambe il 07.05.2025 ,emesse a seguito del mancato pagamento della tassa auto dovuta per l'anno
2019 .
Opponeva la illegittimità delle cartelle impugnate per inesistenza /nullità della notifica degli atti prodromici;
per intervenuta decadenza dall'azione e/o prescrizione della pretesa .
Si costituiva l'AG delle NT ON la quale e, in riferimento alla eccepita prescrizione del credito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la sua estraneità all'attività di formazione della pretesa riservata all'ente impositore , affermava , per il resto, la regolarità del proprio operato.
Resisteva la Regione AN la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, in quanto preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento presupposto che produceva ,il quale non era stato impugnato e costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione oltrechè titolo definitivo della pretesa.
All' udienza del 29.01.2026 ,in camera di consiglio , la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione delle cartelle di pagamento in epigrafe in relazione alle quali viene contestata l'omissione degli atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
I motivi sono infondati .
Dalla produzione versata in atti è risultata provata e non contestata la esecuzione della notifica dei prodromici avvisi ,eseguita per entrambi in data 14.07.2022 (cfr avvisi di ricevimento) .
Qualora la parte destinataria di una cartella contesti di aver ricevuto la notificazione degli atti presupposti e l'agente dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti gli accertamenti non tempestivamente opposti.
E' preclusa ,infatti , l'impugnazione secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E,nella specie, la cartella di pagamento della somma dovuta in forza di avviso di accertamento ,non opposto e divenuto definitivo, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, in disparte anche la infondatezza dell'eccezione di decadenza, è ricompresa la eccezione di prescrizione relativa al periodo precedente ad esso che, in ogni caso e proprio per l'effetto interruttivo della intervenuta notifica dell'accertamento , non risulta maturata neppure successivamente , alla data di notifica della cartella.
Il ricorso ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della Regione AN e dell' AG delle NT ON , liquidate in € 100,00 ognuno oltre accessori di legge, se dovuti .
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11807/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Primavera Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005724641 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250056784368 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1663/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 , la dr.ssa Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso le cartelle esattoriali n. 07120250005724641000 e n 07120250056784368000 ,notificate entrambe il 07.05.2025 ,emesse a seguito del mancato pagamento della tassa auto dovuta per l'anno
2019 .
Opponeva la illegittimità delle cartelle impugnate per inesistenza /nullità della notifica degli atti prodromici;
per intervenuta decadenza dall'azione e/o prescrizione della pretesa .
Si costituiva l'AG delle NT ON la quale e, in riferimento alla eccepita prescrizione del credito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la sua estraneità all'attività di formazione della pretesa riservata all'ente impositore , affermava , per il resto, la regolarità del proprio operato.
Resisteva la Regione AN la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, in quanto preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento presupposto che produceva ,il quale non era stato impugnato e costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione oltrechè titolo definitivo della pretesa.
All' udienza del 29.01.2026 ,in camera di consiglio , la Corte in funzione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia prende le mosse dalla impugnazione delle cartelle di pagamento in epigrafe in relazione alle quali viene contestata l'omissione degli atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito.
I motivi sono infondati .
Dalla produzione versata in atti è risultata provata e non contestata la esecuzione della notifica dei prodromici avvisi ,eseguita per entrambi in data 14.07.2022 (cfr avvisi di ricevimento) .
Qualora la parte destinataria di una cartella contesti di aver ricevuto la notificazione degli atti presupposti e l'agente dia prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti gli accertamenti non tempestivamente opposti.
E' preclusa ,infatti , l'impugnazione secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
E,nella specie, la cartella di pagamento della somma dovuta in forza di avviso di accertamento ,non opposto e divenuto definitivo, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma è mero atto di esecuzione di una pretesa.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, in disparte anche la infondatezza dell'eccezione di decadenza, è ricompresa la eccezione di prescrizione relativa al periodo precedente ad esso che, in ogni caso e proprio per l'effetto interruttivo della intervenuta notifica dell'accertamento , non risulta maturata neppure successivamente , alla data di notifica della cartella.
Il ricorso ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della Regione AN e dell' AG delle NT ON , liquidate in € 100,00 ognuno oltre accessori di legge, se dovuti .