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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. IA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 97/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09.04.2025 e promossa d a
OGGETTO: (P.I. Parte_1
Responsabilità
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 professionale rappresentata e difesa dall'Avv. Michel'Angelo Piccinini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Emanuele Fassio in SC (BS),
Via A. Saffi n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. - Controparte_1
pagina 1 di 20 P.I. , in persona delle titolari dott.ssa e dott.ssa P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Covelli ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in SC (BS), Via Malta n. 6,
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_4 C.F._1
dall'avv. Giorgia Belussi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in SC (BS), Via Solferino n. 31, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SC, sezione seconda civile, n. 3138/2021, pubblicata il 22.12.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in riforma della
sentenza n. 3138/2021 del Tribunale di SC emessa inter partes il
20.12.2021, pubblicata in data 22.12.2021,
In via principale
- Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di prime cure e per l'effetto
riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato accoglibile la domanda pagina 2 di 20 di manleva proposta dallo nei Controparte_1
confronti di dichiarando operativa la relativa polizza. Parte_1
Conseguentemente mandare esente da ogni obbligo sulla base di Parte_1
quanto previsto con il primo motivo di appello o ancora sulla base di ogni
ulteriore motivazione meglio vista in corso di causa.
- Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in
cui ha provveduto con la quantificazione del danno in totale contraddittorietà
con l'impianto giuridico della fattispecie. Conseguentemente rideterminare il
conteggio dell'importo dovuto sulla base di quanto previsto con il secondo
motivo di appello o sulla base di ogni ulteriore motivazione meglio vista in
corso di causa.
In via gradatamente subordinata
- Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e contestuale
accertamento della carenza di copertura assicurativa in capo a , Parte_1
condannare lo al pagamento di Controparte_1
quanto già versato dalla stessa in virtu' della sentenza di primo CP_5
grado.
- Nell'ipotesi di rigetto del primo motivo di appello ma di accoglimento del
secondo motivo in punto quantum, rideterminata la quantificazione del danno
richiesta, condannare lo studio dentistico associato e a CP_1 CP_1
restituire a la differenza rispetto a quanto già indennizzato. Parte_1
- Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e contestuale pagina 3 di 20 accertamento della carenza di copertura assicurativa in capo a , Parte_1
riformare la sentenza n. 3138/2021 anche sotto il profilo della condanna alle
spese sia di lite che di A.T.P. e C.T.U del primo grado di giudizio, dichiarando
così la totale esenzione da ogni debenza in capo alla Compagnia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, inclusi
accessori di legge”.
Dell'appellato Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna
declaratoria di merito e di rito, contrariis reiectis, così pronunciare:
In riforma della impugnata sentenza n.3138/21, resa dal Tribunale di SC
in data 20.12.21 e pubblicata in data 22.12.21, respinte le eccezioni della
appellante principale di inoperatività della polizza assicurativa contratta
dallo Studio dentistico associato, per i motivi dedotti in atti di causa,
dichiarata in ogni caso la inefficacia, nullità, vessatorietà e/o inefficacia
dell'art. 23 delle condizioni generali di polizza RC odontoiatra
n.702.32.101308 poi diventata 702.32.2000 della allora Controparte_6
, ritenute operanti le garanzie di polizze, condannare la
[...]
( già ) a tenere indenne, CP_7 Controparte_6
garantire, manlevare lo delle Controparte_1
somme che lo stesso fosse malauguratamente condannato a risarcire alla
signora , con vittoria di spese oltre accessori di legge per i due CP_4
gradi del giudizio. pagina 4 di 20 In ogni caso, rigettare l'appello principale del 19.1.2022 proposto dalla
allora società (ora ), ai punti Controparte_6 CP_7
motivi 1 e 3, accogliere il secondo motivo, con il favore delle spese di lite del
secondo grado del giudizio, a carico della società appellante , CP_7
compensando le spese con la parte convenuta per i motivi CP_4
dedotti e l'ampia disponibilità serbata per tentare di conciliare la causa
pendente.
Con rinuncia all'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione
del 27.4.2022 ed ai termini ex art.190 cpc, avendo già depositato in atti la
comparsa conclusionale del 10.9.24 e le repliche del 30.09.2024 richiamate in
nella parte / punti di interesse, in particolare sulla clausola claim made ai fini
del rigetto dell'appello principale ed il favore delle spese”.
Dell'appellata CP_4
“In via preliminare
- per tutte le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate dalla
scrivente difesa in relazione all'udienza del 18 maggio 2022, dichiarare
inammissibile l'appello incidentale interposto dallo Controparte_1
per tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, per ragionevole
[...]
probabilità di non essere accolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis
c.p.c.
In via principale
per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle pagina 5 di 20 note di trattazione scritta depositate dalla scrivente difesa in relazione
all'udienza del 18 maggio 2022,
- rigettare l'appello proposto da Controparte_6
perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza
impugnata n. 3138/2021 pronunciata dal Tribunale di SC;
- rigettare altresì l'appello incidentale interposto dallo Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma
[...]
della sentenza impugnata n. 3138/2021 pronunciata dal Tribunale di SC;
- da ultimo, rigettare anche la domanda riconvenzionale formulata dallo
in sede di appello, perché pure infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, posto che l'accertato obbligo di rifondere a favore della
signora tutto quanto corrisposto a titolo di compensi per le CP_4
prestazioni professionali ricevute dallo studio dentistico è in via assoluta
incompatibile con il dovere di procedere al pagamento degli importi residui,
peraltro rimasti privi di prova.
Il tutto con il favore delle spese di lite, oltre CPA e spese generali relative ad
entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.,
considerata la proposta conciliativa formulata dalla scrivente difesa con le
note di udienza del 14 gennaio 2025 e in occasione dell'udienza del 29
gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2016 conveniva in CP_4
pagina 6 di 20 giudizio innanzi al Tribunale di SC lo Controparte_1
e (già
[...] Controparte_6 [...]
, al fine di sentirne pronunciare la condanna al Controparte_8
risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti in esito alla errata terapia cui era stata sottoposta presso lo studio dentistico tra il 2007 ed il 2012 per la correzione di una malaocclusione, allegando che aveva causato l'aggravamento della condizione iniziale, con insorgenza di frequenti e dolorose algie mandibolari, secondo quanto già provato dall'
[...]
al giudizio. CP_9
chiamava in causa la Controparte_1 [...]
e la salvo poi rinunciare Controparte_6 Controparte_10
agli atti di causa nei confronti di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Con sentenza n. 3138/2021, pubblicata in data 20.12.2021, il Tribunale di
SC accoglieva la domanda di accertava la responsabilità CP_4
per malpractise medica delle dottoresse e CP_2 Controparte_3
socie dello studio dentistico, che condannava al pagamento di € 45.776,09, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nonché
[...]
a tenere indenne lo studio dentistico assicurato Controparte_6
limitatamente all'importo di € 39.026,09.
Poneva le spese di lite, relative sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia al giudizio ordinario, a carico dello studio dentistico, secondo pagina 7 di 20 la regola della soccombenza, mentre, nei rapporti interni tra lo stesso e la compagnia , quest'ultima veniva condannata Controparte_6
a rifondere a favore del primo le spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in relazione alla sola domanda di manleva.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Recependo le collimanti conclusioni dell'A.T.P. e della C.T.U., il Tribunale
dichiarava che l'insuccesso terapeutico delle cure prestate a era CP_4
certamente riconducibile alle condotte negligenti e disattente delle dottoresse e tanto nella fase diagnostica, quanto nell' CP_2 Controparte_3
esecuzione del trattamento;
era stato omesso il rilievo delle patologie miofunzionali e lo studio delle cause delle stesse;
errata la scelta e predisposizione dei dispositivi Twin Block, che avevano determinato il peggioramento del morso aperto anteriore;
In punto di quantificazione dei danni:
- il Tribunale riconosceva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute, subito da e determinato sulla base delle tabelle CP_4
elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano 2021, escludendo l'applicazione dell'art. 139 cod. ass., non trattandosi di sinistro stradale. Alla
luce delle valutazioni del C.T.U., l'invalidità permanente era quantificata nella misura del 4,5%, mentre quella temporanea era calcolata in relazione ai periodi di inabilità accertati.
Il danno biologico, così determinato, era liquidato in complessivi € 14.232,00, pagina 8 di 20 cui è stata aggiunta una personalizzazione del 25% per le particolari condizioni del caso (giovane età, lunga durata del decorso clinico, necessità di un nuovo intervento chirurgico, rilevante componente estetica), per un totale di € 17.790,00.
A titolo di danno patrimoniale, riconosceva € 16.850,00 per spese mediche documentate, € 886,09 per ulteriori visite e accertamenti già sostenuti, €
1.000,00 per ulteriori controlli futuri;
nonché il rimborso di € 4.250,00
corrisposti da allo Studio convenuto a titolo di parcella, per CP_4
prestazioni rivelatesi errate e del tutto inutili.
Accertata infine la mancata acquisizione di un valido consenso informato della paziente (o dei suoi genitori, per il periodo in cui la stessa era minorenne) condannava lo Studio dentistico al risarcimento del danno subito da per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, CP_4
liquidato equitativamente in € 5.000.
Accoglieva la domanda di garanzia proposta dallo dentistico verso CP_1
, rigettando l'eccezione di inoperatività della Controparte_6
polizza, invocata dalla compagnia e basata sulla clausola “claims made”, di cui all'art. 23 del suddetto contratto di assicurazione, che subordinava la copertura alla ricezione della richiesta di risarcimento entro il periodo di vigenza contrattuale.
Il giudice di prime cure ha argomentato che tale clausola, pur astrattamente legittima, doveva ritenersi nulla, poiché subordinava l'efficacia della garanzia pagina 9 di 20 a fatti estranei alla volontà dell'assicurato e ad ulteriori eventi incerti,
determinava un significativo squilibrio contrattuale in danno dell'assicurato, in quanto subordinava l'operatività della garanzia non soltanto al verificarsi del fatto dannoso, ma anche al successivo e incerto evento della ricezione della richiesta di risarcimento, con conseguente compressione della tutela dell'assicurato.
La sentenza era gravata con appello principale da Controparte_6
e con appello incidentale da
[...] Controparte_1
e
[...] CP_1
si costitutiva chiedendo il rigetto delle impugnazioni. CP_4
La causa, passata una prima volta in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 13.11.24 formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.: “tenuto conto della liquidazione corretta del danno secondo i parametri dell'art. 139 cod. ass., suddivisione al 50% degli importi dovuti a tra e , in CP_4 Controparte_1 Controparte_6
relazione a capitale, spese del primo e del secondo grado e interessi legali”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 09.04.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Controparte_6
pagina 10 di 20 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la polizza stipulata con la Controparte_6
, dichiarando nulla la clausola “claims made” contenuta nell'art.
[...]
23 del contratto di assicurazione e, conseguentemente, affermando la perdurante efficacia della copertura assicurativa.
Deduce:
- l' erronea interpretazione del contenuto della clausola “claims made”, che trascura l'evoluzione giurisprudenziale culminata nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 22437 del 24.09.2018, che ha definitivamente riconosciuto la legittimità del modello assicurativo in parola e ha escluso la necessità di un vaglio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c.
Sostiene che la clausola “a richiesta fatta” – la quale subordina l'operatività
della garanzia non al mero verificarsi del fatto dannoso, bensì alla ricezione da parte dell'assicurato della richiesta risarcitoria del terzo nel periodo di validità
del contratto – costituirebbe una deroga tipica e lecita all'art. 1917, comma 1,
c.c. e non inciderebbe sulla funzione assicurativa del negozio.
- contesta, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto operante una polizza (stipulata con ormai cessata al 31.12.2014, Parte_1
sebbene la richiesta di risarcimento fosse pervenuta all'assicurato soltanto nel gennaio 2015, allorquando era già efficace una diversa copertura assicurativa,
stipulata con avente validità dal 24.03.2014 al Controparte_10
24.03.2015. pagina 11 di 20 Pertanto, secondo l'appellante, l'inoperatività della non CP_11 Parte_1
discenderebbe affatto dalla pretesa nullità della clausola “claims made”, bensì
dalla cessazione del rapporto contrattuale al momento della denuncia del sinistro, con conseguente esclusiva operatività della successiva polizza
[...]
CP_10
Con il secondo motivo impugna la quantificazione del danno non patrimoniale rilevando che il Tribunale ha applicato le Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per l'anno 2021, anziché i criteri legali di liquidazione previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
private, come richiamati dall'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-
Bianco).
Deduce, in particolare, la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur riconducendo la fattispecie alla responsabilità sanitaria disciplinata dalla citata legge n. 24/2017, avrebbe poi liquidato il danno secondo criteri tabellari discrezionali (quali le Tabelle di
Milano), in luogo di quelli vincolanti fissati dal legislatore per le lesioni micropermanenti, con conseguente superfetazione del danno, che ammonta ad
€ 17.790.
Da ultimo, parte appellante, pur non sollevando rilievi in ordine al danno patrimoniale, lamenta, altresì, che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto sia dell'esclusione dalla copertura assicurativa delle somme corrisposte dalla danneggiata a titolo di compensi professionali (pari ad € 4.250,00), sia pagina 12 di 20 dello scoperto contrattuale posto a carico dello Studio pari al 10% del risarcimento dovuto (con minimo di € 500,00 e massimo di € 2.500,00),
previsto dall'art. 24 della polizza.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato a tenere indenne lo Controparte_6 Controparte_1
da ogni importo dovuto all'attrice a titolo di capitale, interessi e
[...]
spese di lite, comprendendo altresì le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo, i costi della consulenza tecnica d'ufficio e le spese legali del primo grado di giudizio.
Deduce che tale statuizione risulterebbe erronea e contraria ai principi in materia di obbligazione di manleva, non potendo la Compagnia assicuratrice essere tenuta a rifondere l'assicurato per danni o esborsi che esulano dall'ambito della copertura assicurativa e che, in ogni caso, non rientrano nell'obbligo indennitario previsto dal contratto.
-.-
Il primo motivo di gravame è da ritenersi fondato.
La clausola 23 del contratto assicurativo concluso dallo studio dentistico con prevede: Inizio e termine della garanzia- Controparte_6
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla compagnia durante il tempo di operatività del contratto ( art. 22 lettera a) e 25 lettera a).
La clausola c.d. “claims made pura”, in base al quale la garanzia pagina 13 di 20 assicurativa è subordinata non già al verificarsi del fatto generatore del danno,
bensì alla presentazione, durante il periodo di efficacia del contratto, della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale tipologia contrattuale, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga consentita all'art. 1917,
co. 1, c.c. e non altera la funzione tipica del contratto di assicurazione della responsabilità civile, essendo semplicemente volta a delimitare temporalmente l'oggetto della copertura.
Già le Sezioni Unite con la sentenza n. 22437/2018 hanno chiarito che il modello assicurativo “on claims made basis” rientra nel tipo dell'assicurazione contro i danni e che, pertanto, non è più soggetto al vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322,
co. 2, c.c., dovendosi invece circoscrivere l'indagine giudiziale alla verifica della causa concreta e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale. Anche in epoca più recente, la Corte di cassazione ha ulteriormente ribadito tali principi, chiarendo che le clausole claims made
“costituiscono espressione lecita dell'autonomia contrattuale” e che “non sussiste alcuna nullità né per difetto di causa né per contrasto con l'art. 1322
c.c., essendo le stesse oramai tipizzate dal legislatore e pienamente riconosciute nella prassi assicurativa” (Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2023, n.
21446; Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2024, n. 4715). pagina 14 di 20 Nel modello claims made, pertanto, il rischio consiste nell'aggressione patrimoniale dell'assicurato, derivante da una richiesta risarcitoria ricevuta nel periodo di vigenza della polizza, con irrilevanza del momento in cui il fatto illecito si sia verificato.
Ne deriva che il giudizio espresso dal Tribunale circa la pretesa nullità della clausola in oggetto non può essere condiviso. Il primo giudice, infatti, ha erroneamente ritenuto che la clausola de qua ponesse l'assicurato in una condizione di squilibrio e debolezza, senza considerare che la clausola in esame, correttamente qualificabile come claims made, non incide in alcun modo sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, limitandosi a individuare il momento di attivazione della garanzia.
Nel caso di specie, lo assicurato ha ricevuto la richiesta di Controparte_1
risarcimento in data 13.01.2015, allorquando il contratto stipulato con la
, avente efficacia sino al 31.12.2014, era Controparte_6
ormai cessato e risultava invece operativa, nel medesimo periodo, la diversa copertura stipulata con con efficacia dal Controparte_10
24.03.2014 al 24.03.2015.
Ne consegue che la polizza della non Controparte_6
poteva considerarsi operativa al momento della richiesta risarcitoria, essendo già scaduta. La clausola claims made inserita nella suddetta polizza deve ritenersi valida e pienamente efficace, in quanto conforme ai principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e tale da escludere qualsiasi pagina 15 di 20 profilo di nullità o di non meritevolezza.
Conseguentemente, la polizza assicurativa in oggetto deve ritenersi non operativa in relazione al sinistro denunciato, per mancanza del presupposto temporale della ricezione della richiesta di risarcimento nel periodo di vigenza del contratto.
Il secondo motivo di appello è parimenti fondato.
Il Tribunale, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'attrice, ha erroneamente applicato le tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'anno 2021, affermando che le stesse costituissero parametro equitativo adeguato, poiché la fattispecie non sarebbe riconducibile alla circolazione stradale e, dunque, non soggetta alla disciplina di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs.
n. 209/2005).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Infatti, come è noto, in materia di responsabilità sanitaria – disciplinata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) – il giudice non dispone di un margine di discrezionalità nella scelta dei parametri di liquidazione, ma deve applicare i criteri legali vincolanti di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private ex art. 7 L. cit., a seconda che si tratti,
rispettivamente, di lesioni macropermanenti (superiori al 9% di invalidità) o micropermanenti (fino al 9%). Le tabelle elaborate dai Tribunali, infatti,
possono assumere valore solo residuale e suppletivo nei casi non ricompresi pagina 16 di 20 nel sistema tabellare normativo.
Nel caso di specie, essendo pacifico che i postumi permanenti riconosciuti a ammontano al 4,5% di invalidità permanente, il danno va CP_4
necessariamente liquidato ai sensi dell'art. 139 cit., come aggiornato dai decreti ministeriali periodici.
Pertanto, il danno non patrimoniale riconosciuto dal primo giudice deve essere rideterminato, applicando i relativi coefficienti di legge, nella somma di €
11.499,32 (calcolata come segue: punto base danno permanente € 814,27;
indennità giornaliera per inabilità temporanea € 47,49; danno biologico permanente € 4.989,65; danno biologico temporaneo complessivo € 3.348,05;
personalizzazione del danno nella misura del 25% € 2.299,86).
Va aggiunto l'importo di € 5.000 liquidato a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto ad un consenso informato, per un totale di €
16.499,32,
Il danno patrimoniale accertato, pari a € 22.986,09, resta invece confermato.
Pertanto, il danno complessivo risarcibile in favore di deve CP_4
essere rideterminato nella misura di € 39.485,41, somma da maggiorarsi degli interessi al tasso legale (art. 1284 c.I c.c.) da calcolarsi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro (luglio 2012) anno per anno rivalutata sino al saldo.
Appello incidentale di Controparte_12
In esito al tentativo di conciliazione, l'appellante incidentale ha rinunciato pagina 17 di 20 all'appello incidentale.
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
-.-
Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, la Corte deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese di giudizio che tenga conto dell'esito complessivo dello stesso
Tra e la Compagnia Assicurativa le spese di entrambi i gradi CP_4
possono essere compensate, considerato che il ricalcolo della somma dovuta a titolo di indennizzo è la sola domanda di riforma della sentenza impugnata sulla quale si è creato il contradditorio diretto.
Nel rapporto processuale tra la compagnia e l'assicurato le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Va infine riformato il capo della sentenza che poneva a carico della compagnia le spese di C.T.U. in solido con l'assicurato, che rimane il solo soggetto obbligato.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo decisum e quindi lo pagina 18 di 20 scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 26.001
ed € 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_6
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
e avverso la sentenza n. 3138/2021 del Tribunale
[...] CP_1
di SC così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio per effetto della rinuncia all'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma;
- rigetta la domanda di garanzia assicurativa e manleva proposta dallo
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_6
;
[...]
- condanna lo al pagamento in Controparte_1
favore di della minor somma di € 39.485,41, a titolo di CP_4
risarcimento del danno, con conseguente obbligo restitutorio di quanto già
versato in eccedenza in virtù della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese di entrambi i gradi tra Controparte_6
e CP_4
pagina 19 di 20 - condanna dello alla rifusione Controparte_1
in favore dell'appellante delle spese di Controparte_6
lite di entrambi i gradi, che liquida:
I) per il primo grado in € 7.616, di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, ed € 2.905 per la fase decisionale, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
II) per questo grado in complessivi € 6.946, di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a.
come per legge;
-pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico del solo Controparte_1
e
[...] CP_1
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA NE IU SE
pagina 20 di 20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. IA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 97/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09.04.2025 e promossa d a
OGGETTO: (P.I. Parte_1
Responsabilità
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 professionale rappresentata e difesa dall'Avv. Michel'Angelo Piccinini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Emanuele Fassio in SC (BS),
Via A. Saffi n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. - Controparte_1
pagina 1 di 20 P.I. , in persona delle titolari dott.ssa e dott.ssa P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Covelli ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in SC (BS), Via Malta n. 6,
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_4 C.F._1
dall'avv. Giorgia Belussi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in SC (BS), Via Solferino n. 31, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di SC, sezione seconda civile, n. 3138/2021, pubblicata il 22.12.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in riforma della
sentenza n. 3138/2021 del Tribunale di SC emessa inter partes il
20.12.2021, pubblicata in data 22.12.2021,
In via principale
- Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di prime cure e per l'effetto
riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato accoglibile la domanda pagina 2 di 20 di manleva proposta dallo nei Controparte_1
confronti di dichiarando operativa la relativa polizza. Parte_1
Conseguentemente mandare esente da ogni obbligo sulla base di Parte_1
quanto previsto con il primo motivo di appello o ancora sulla base di ogni
ulteriore motivazione meglio vista in corso di causa.
- Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in
cui ha provveduto con la quantificazione del danno in totale contraddittorietà
con l'impianto giuridico della fattispecie. Conseguentemente rideterminare il
conteggio dell'importo dovuto sulla base di quanto previsto con il secondo
motivo di appello o sulla base di ogni ulteriore motivazione meglio vista in
corso di causa.
In via gradatamente subordinata
- Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e contestuale
accertamento della carenza di copertura assicurativa in capo a , Parte_1
condannare lo al pagamento di Controparte_1
quanto già versato dalla stessa in virtu' della sentenza di primo CP_5
grado.
- Nell'ipotesi di rigetto del primo motivo di appello ma di accoglimento del
secondo motivo in punto quantum, rideterminata la quantificazione del danno
richiesta, condannare lo studio dentistico associato e a CP_1 CP_1
restituire a la differenza rispetto a quanto già indennizzato. Parte_1
- Nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto e contestuale pagina 3 di 20 accertamento della carenza di copertura assicurativa in capo a , Parte_1
riformare la sentenza n. 3138/2021 anche sotto il profilo della condanna alle
spese sia di lite che di A.T.P. e C.T.U del primo grado di giudizio, dichiarando
così la totale esenzione da ogni debenza in capo alla Compagnia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, inclusi
accessori di legge”.
Dell'appellato Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna
declaratoria di merito e di rito, contrariis reiectis, così pronunciare:
In riforma della impugnata sentenza n.3138/21, resa dal Tribunale di SC
in data 20.12.21 e pubblicata in data 22.12.21, respinte le eccezioni della
appellante principale di inoperatività della polizza assicurativa contratta
dallo Studio dentistico associato, per i motivi dedotti in atti di causa,
dichiarata in ogni caso la inefficacia, nullità, vessatorietà e/o inefficacia
dell'art. 23 delle condizioni generali di polizza RC odontoiatra
n.702.32.101308 poi diventata 702.32.2000 della allora Controparte_6
, ritenute operanti le garanzie di polizze, condannare la
[...]
( già ) a tenere indenne, CP_7 Controparte_6
garantire, manlevare lo delle Controparte_1
somme che lo stesso fosse malauguratamente condannato a risarcire alla
signora , con vittoria di spese oltre accessori di legge per i due CP_4
gradi del giudizio. pagina 4 di 20 In ogni caso, rigettare l'appello principale del 19.1.2022 proposto dalla
allora società (ora ), ai punti Controparte_6 CP_7
motivi 1 e 3, accogliere il secondo motivo, con il favore delle spese di lite del
secondo grado del giudizio, a carico della società appellante , CP_7
compensando le spese con la parte convenuta per i motivi CP_4
dedotti e l'ampia disponibilità serbata per tentare di conciliare la causa
pendente.
Con rinuncia all'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione
del 27.4.2022 ed ai termini ex art.190 cpc, avendo già depositato in atti la
comparsa conclusionale del 10.9.24 e le repliche del 30.09.2024 richiamate in
nella parte / punti di interesse, in particolare sulla clausola claim made ai fini
del rigetto dell'appello principale ed il favore delle spese”.
Dell'appellata CP_4
“In via preliminare
- per tutte le ragioni esposte nelle note di trattazione scritta depositate dalla
scrivente difesa in relazione all'udienza del 18 maggio 2022, dichiarare
inammissibile l'appello incidentale interposto dallo Controparte_1
per tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, per ragionevole
[...]
probabilità di non essere accolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis
c.p.c.
In via principale
per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle pagina 5 di 20 note di trattazione scritta depositate dalla scrivente difesa in relazione
all'udienza del 18 maggio 2022,
- rigettare l'appello proposto da Controparte_6
perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza
impugnata n. 3138/2021 pronunciata dal Tribunale di SC;
- rigettare altresì l'appello incidentale interposto dallo Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma
[...]
della sentenza impugnata n. 3138/2021 pronunciata dal Tribunale di SC;
- da ultimo, rigettare anche la domanda riconvenzionale formulata dallo
in sede di appello, perché pure infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, posto che l'accertato obbligo di rifondere a favore della
signora tutto quanto corrisposto a titolo di compensi per le CP_4
prestazioni professionali ricevute dallo studio dentistico è in via assoluta
incompatibile con il dovere di procedere al pagamento degli importi residui,
peraltro rimasti privi di prova.
Il tutto con il favore delle spese di lite, oltre CPA e spese generali relative ad
entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.,
considerata la proposta conciliativa formulata dalla scrivente difesa con le
note di udienza del 14 gennaio 2025 e in occasione dell'udienza del 29
gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2016 conveniva in CP_4
pagina 6 di 20 giudizio innanzi al Tribunale di SC lo Controparte_1
e (già
[...] Controparte_6 [...]
, al fine di sentirne pronunciare la condanna al Controparte_8
risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti in esito alla errata terapia cui era stata sottoposta presso lo studio dentistico tra il 2007 ed il 2012 per la correzione di una malaocclusione, allegando che aveva causato l'aggravamento della condizione iniziale, con insorgenza di frequenti e dolorose algie mandibolari, secondo quanto già provato dall'
[...]
al giudizio. CP_9
chiamava in causa la Controparte_1 [...]
e la salvo poi rinunciare Controparte_6 Controparte_10
agli atti di causa nei confronti di quest'ultima.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Con sentenza n. 3138/2021, pubblicata in data 20.12.2021, il Tribunale di
SC accoglieva la domanda di accertava la responsabilità CP_4
per malpractise medica delle dottoresse e CP_2 Controparte_3
socie dello studio dentistico, che condannava al pagamento di € 45.776,09, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nonché
[...]
a tenere indenne lo studio dentistico assicurato Controparte_6
limitatamente all'importo di € 39.026,09.
Poneva le spese di lite, relative sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia al giudizio ordinario, a carico dello studio dentistico, secondo pagina 7 di 20 la regola della soccombenza, mentre, nei rapporti interni tra lo stesso e la compagnia , quest'ultima veniva condannata Controparte_6
a rifondere a favore del primo le spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in relazione alla sola domanda di manleva.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Recependo le collimanti conclusioni dell'A.T.P. e della C.T.U., il Tribunale
dichiarava che l'insuccesso terapeutico delle cure prestate a era CP_4
certamente riconducibile alle condotte negligenti e disattente delle dottoresse e tanto nella fase diagnostica, quanto nell' CP_2 Controparte_3
esecuzione del trattamento;
era stato omesso il rilievo delle patologie miofunzionali e lo studio delle cause delle stesse;
errata la scelta e predisposizione dei dispositivi Twin Block, che avevano determinato il peggioramento del morso aperto anteriore;
In punto di quantificazione dei danni:
- il Tribunale riconosceva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute, subito da e determinato sulla base delle tabelle CP_4
elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano 2021, escludendo l'applicazione dell'art. 139 cod. ass., non trattandosi di sinistro stradale. Alla
luce delle valutazioni del C.T.U., l'invalidità permanente era quantificata nella misura del 4,5%, mentre quella temporanea era calcolata in relazione ai periodi di inabilità accertati.
Il danno biologico, così determinato, era liquidato in complessivi € 14.232,00, pagina 8 di 20 cui è stata aggiunta una personalizzazione del 25% per le particolari condizioni del caso (giovane età, lunga durata del decorso clinico, necessità di un nuovo intervento chirurgico, rilevante componente estetica), per un totale di € 17.790,00.
A titolo di danno patrimoniale, riconosceva € 16.850,00 per spese mediche documentate, € 886,09 per ulteriori visite e accertamenti già sostenuti, €
1.000,00 per ulteriori controlli futuri;
nonché il rimborso di € 4.250,00
corrisposti da allo Studio convenuto a titolo di parcella, per CP_4
prestazioni rivelatesi errate e del tutto inutili.
Accertata infine la mancata acquisizione di un valido consenso informato della paziente (o dei suoi genitori, per il periodo in cui la stessa era minorenne) condannava lo Studio dentistico al risarcimento del danno subito da per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, CP_4
liquidato equitativamente in € 5.000.
Accoglieva la domanda di garanzia proposta dallo dentistico verso CP_1
, rigettando l'eccezione di inoperatività della Controparte_6
polizza, invocata dalla compagnia e basata sulla clausola “claims made”, di cui all'art. 23 del suddetto contratto di assicurazione, che subordinava la copertura alla ricezione della richiesta di risarcimento entro il periodo di vigenza contrattuale.
Il giudice di prime cure ha argomentato che tale clausola, pur astrattamente legittima, doveva ritenersi nulla, poiché subordinava l'efficacia della garanzia pagina 9 di 20 a fatti estranei alla volontà dell'assicurato e ad ulteriori eventi incerti,
determinava un significativo squilibrio contrattuale in danno dell'assicurato, in quanto subordinava l'operatività della garanzia non soltanto al verificarsi del fatto dannoso, ma anche al successivo e incerto evento della ricezione della richiesta di risarcimento, con conseguente compressione della tutela dell'assicurato.
La sentenza era gravata con appello principale da Controparte_6
e con appello incidentale da
[...] Controparte_1
e
[...] CP_1
si costitutiva chiedendo il rigetto delle impugnazioni. CP_4
La causa, passata una prima volta in decisione, era rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 13.11.24 formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.: “tenuto conto della liquidazione corretta del danno secondo i parametri dell'art. 139 cod. ass., suddivisione al 50% degli importi dovuti a tra e , in CP_4 Controparte_1 Controparte_6
relazione a capitale, spese del primo e del secondo grado e interessi legali”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 09.04.2025 di precisazione delle conclusioni, una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Controparte_6
pagina 10 di 20 Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto operativa la polizza stipulata con la Controparte_6
, dichiarando nulla la clausola “claims made” contenuta nell'art.
[...]
23 del contratto di assicurazione e, conseguentemente, affermando la perdurante efficacia della copertura assicurativa.
Deduce:
- l' erronea interpretazione del contenuto della clausola “claims made”, che trascura l'evoluzione giurisprudenziale culminata nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 22437 del 24.09.2018, che ha definitivamente riconosciuto la legittimità del modello assicurativo in parola e ha escluso la necessità di un vaglio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c.
Sostiene che la clausola “a richiesta fatta” – la quale subordina l'operatività
della garanzia non al mero verificarsi del fatto dannoso, bensì alla ricezione da parte dell'assicurato della richiesta risarcitoria del terzo nel periodo di validità
del contratto – costituirebbe una deroga tipica e lecita all'art. 1917, comma 1,
c.c. e non inciderebbe sulla funzione assicurativa del negozio.
- contesta, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto operante una polizza (stipulata con ormai cessata al 31.12.2014, Parte_1
sebbene la richiesta di risarcimento fosse pervenuta all'assicurato soltanto nel gennaio 2015, allorquando era già efficace una diversa copertura assicurativa,
stipulata con avente validità dal 24.03.2014 al Controparte_10
24.03.2015. pagina 11 di 20 Pertanto, secondo l'appellante, l'inoperatività della non CP_11 Parte_1
discenderebbe affatto dalla pretesa nullità della clausola “claims made”, bensì
dalla cessazione del rapporto contrattuale al momento della denuncia del sinistro, con conseguente esclusiva operatività della successiva polizza
[...]
CP_10
Con il secondo motivo impugna la quantificazione del danno non patrimoniale rilevando che il Tribunale ha applicato le Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano per l'anno 2021, anziché i criteri legali di liquidazione previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
private, come richiamati dall'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-
Bianco).
Deduce, in particolare, la contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur riconducendo la fattispecie alla responsabilità sanitaria disciplinata dalla citata legge n. 24/2017, avrebbe poi liquidato il danno secondo criteri tabellari discrezionali (quali le Tabelle di
Milano), in luogo di quelli vincolanti fissati dal legislatore per le lesioni micropermanenti, con conseguente superfetazione del danno, che ammonta ad
€ 17.790.
Da ultimo, parte appellante, pur non sollevando rilievi in ordine al danno patrimoniale, lamenta, altresì, che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto sia dell'esclusione dalla copertura assicurativa delle somme corrisposte dalla danneggiata a titolo di compensi professionali (pari ad € 4.250,00), sia pagina 12 di 20 dello scoperto contrattuale posto a carico dello Studio pari al 10% del risarcimento dovuto (con minimo di € 500,00 e massimo di € 2.500,00),
previsto dall'art. 24 della polizza.
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato a tenere indenne lo Controparte_6 Controparte_1
da ogni importo dovuto all'attrice a titolo di capitale, interessi e
[...]
spese di lite, comprendendo altresì le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo, i costi della consulenza tecnica d'ufficio e le spese legali del primo grado di giudizio.
Deduce che tale statuizione risulterebbe erronea e contraria ai principi in materia di obbligazione di manleva, non potendo la Compagnia assicuratrice essere tenuta a rifondere l'assicurato per danni o esborsi che esulano dall'ambito della copertura assicurativa e che, in ogni caso, non rientrano nell'obbligo indennitario previsto dal contratto.
-.-
Il primo motivo di gravame è da ritenersi fondato.
La clausola 23 del contratto assicurativo concluso dallo studio dentistico con prevede: Inizio e termine della garanzia- Controparte_6
l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla compagnia durante il tempo di operatività del contratto ( art. 22 lettera a) e 25 lettera a).
La clausola c.d. “claims made pura”, in base al quale la garanzia pagina 13 di 20 assicurativa è subordinata non già al verificarsi del fatto generatore del danno,
bensì alla presentazione, durante il periodo di efficacia del contratto, della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato.
Tale tipologia contrattuale, come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce una deroga consentita all'art. 1917,
co. 1, c.c. e non altera la funzione tipica del contratto di assicurazione della responsabilità civile, essendo semplicemente volta a delimitare temporalmente l'oggetto della copertura.
Già le Sezioni Unite con la sentenza n. 22437/2018 hanno chiarito che il modello assicurativo “on claims made basis” rientra nel tipo dell'assicurazione contro i danni e che, pertanto, non è più soggetto al vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322,
co. 2, c.c., dovendosi invece circoscrivere l'indagine giudiziale alla verifica della causa concreta e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale. Anche in epoca più recente, la Corte di cassazione ha ulteriormente ribadito tali principi, chiarendo che le clausole claims made
“costituiscono espressione lecita dell'autonomia contrattuale” e che “non sussiste alcuna nullità né per difetto di causa né per contrasto con l'art. 1322
c.c., essendo le stesse oramai tipizzate dal legislatore e pienamente riconosciute nella prassi assicurativa” (Cass. civ., Sez. III, 19 luglio 2023, n.
21446; Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2024, n. 4715). pagina 14 di 20 Nel modello claims made, pertanto, il rischio consiste nell'aggressione patrimoniale dell'assicurato, derivante da una richiesta risarcitoria ricevuta nel periodo di vigenza della polizza, con irrilevanza del momento in cui il fatto illecito si sia verificato.
Ne deriva che il giudizio espresso dal Tribunale circa la pretesa nullità della clausola in oggetto non può essere condiviso. Il primo giudice, infatti, ha erroneamente ritenuto che la clausola de qua ponesse l'assicurato in una condizione di squilibrio e debolezza, senza considerare che la clausola in esame, correttamente qualificabile come claims made, non incide in alcun modo sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, limitandosi a individuare il momento di attivazione della garanzia.
Nel caso di specie, lo assicurato ha ricevuto la richiesta di Controparte_1
risarcimento in data 13.01.2015, allorquando il contratto stipulato con la
, avente efficacia sino al 31.12.2014, era Controparte_6
ormai cessato e risultava invece operativa, nel medesimo periodo, la diversa copertura stipulata con con efficacia dal Controparte_10
24.03.2014 al 24.03.2015.
Ne consegue che la polizza della non Controparte_6
poteva considerarsi operativa al momento della richiesta risarcitoria, essendo già scaduta. La clausola claims made inserita nella suddetta polizza deve ritenersi valida e pienamente efficace, in quanto conforme ai principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e tale da escludere qualsiasi pagina 15 di 20 profilo di nullità o di non meritevolezza.
Conseguentemente, la polizza assicurativa in oggetto deve ritenersi non operativa in relazione al sinistro denunciato, per mancanza del presupposto temporale della ricezione della richiesta di risarcimento nel periodo di vigenza del contratto.
Il secondo motivo di appello è parimenti fondato.
Il Tribunale, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dell'attrice, ha erroneamente applicato le tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'anno 2021, affermando che le stesse costituissero parametro equitativo adeguato, poiché la fattispecie non sarebbe riconducibile alla circolazione stradale e, dunque, non soggetta alla disciplina di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs.
n. 209/2005).
Tale impostazione non può essere condivisa.
Infatti, come è noto, in materia di responsabilità sanitaria – disciplinata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) – il giudice non dispone di un margine di discrezionalità nella scelta dei parametri di liquidazione, ma deve applicare i criteri legali vincolanti di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private ex art. 7 L. cit., a seconda che si tratti,
rispettivamente, di lesioni macropermanenti (superiori al 9% di invalidità) o micropermanenti (fino al 9%). Le tabelle elaborate dai Tribunali, infatti,
possono assumere valore solo residuale e suppletivo nei casi non ricompresi pagina 16 di 20 nel sistema tabellare normativo.
Nel caso di specie, essendo pacifico che i postumi permanenti riconosciuti a ammontano al 4,5% di invalidità permanente, il danno va CP_4
necessariamente liquidato ai sensi dell'art. 139 cit., come aggiornato dai decreti ministeriali periodici.
Pertanto, il danno non patrimoniale riconosciuto dal primo giudice deve essere rideterminato, applicando i relativi coefficienti di legge, nella somma di €
11.499,32 (calcolata come segue: punto base danno permanente € 814,27;
indennità giornaliera per inabilità temporanea € 47,49; danno biologico permanente € 4.989,65; danno biologico temporaneo complessivo € 3.348,05;
personalizzazione del danno nella misura del 25% € 2.299,86).
Va aggiunto l'importo di € 5.000 liquidato a titolo di danno non patrimoniale per violazione del diritto ad un consenso informato, per un totale di €
16.499,32,
Il danno patrimoniale accertato, pari a € 22.986,09, resta invece confermato.
Pertanto, il danno complessivo risarcibile in favore di deve CP_4
essere rideterminato nella misura di € 39.485,41, somma da maggiorarsi degli interessi al tasso legale (art. 1284 c.I c.c.) da calcolarsi sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro (luglio 2012) anno per anno rivalutata sino al saldo.
Appello incidentale di Controparte_12
In esito al tentativo di conciliazione, l'appellante incidentale ha rinunciato pagina 17 di 20 all'appello incidentale.
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.
-.-
Per effetto dell'accoglimento dell'appello principale, la Corte deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese di giudizio che tenga conto dell'esito complessivo dello stesso
Tra e la Compagnia Assicurativa le spese di entrambi i gradi CP_4
possono essere compensate, considerato che il ricalcolo della somma dovuta a titolo di indennizzo è la sola domanda di riforma della sentenza impugnata sulla quale si è creato il contradditorio diretto.
Nel rapporto processuale tra la compagnia e l'assicurato le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Va infine riformato il capo della sentenza che poneva a carico della compagnia le spese di C.T.U. in solido con l'assicurato, che rimane il solo soggetto obbligato.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo decisum e quindi lo pagina 18 di 20 scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 26.001
ed € 52.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_6
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
e avverso la sentenza n. 3138/2021 del Tribunale
[...] CP_1
di SC così provvede:
- dichiara l'estinzione parziale del giudizio per effetto della rinuncia all'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma;
- rigetta la domanda di garanzia assicurativa e manleva proposta dallo
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_6
;
[...]
- condanna lo al pagamento in Controparte_1
favore di della minor somma di € 39.485,41, a titolo di CP_4
risarcimento del danno, con conseguente obbligo restitutorio di quanto già
versato in eccedenza in virtù della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese di entrambi i gradi tra Controparte_6
e CP_4
pagina 19 di 20 - condanna dello alla rifusione Controparte_1
in favore dell'appellante delle spese di Controparte_6
lite di entrambi i gradi, che liquida:
I) per il primo grado in € 7.616, di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria, ed € 2.905 per la fase decisionale, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
II) per questo grado in complessivi € 6.946, di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a.
come per legge;
-pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico del solo Controparte_1
e
[...] CP_1
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IA NE IU SE
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