Art. 1070. Promozioni degli ufficiali 1. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 16
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 05/07/2021, n. 1168Provvedimento: […] III. “annullamento dei provvedimenti oggi impugnati, in virtù del disposto dell'art. 21 octies, primo comma, legge n. 241/1990, poiché adottati da soggetti privi di competenza secondo la legge”: a mente dell'art. 1070, comma 2, del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), la promozione avrebbe dovuto essere sancita con decreto del Ministro della difesa, mentre i relativi provvedimenti sono stati nella fattispecie rispettivamente adottati dal Direttore della 4^ Divisione e dal Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare e, quindi, da soggetto asseritamente incompetente;Leggi di più...