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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9581 / 2024 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to DE SANTIS SERGIO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZOLI GABRIELLA e TANDOI MARIA CP_1
RI
Resistente
Oggetto: sanzione conservativa.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 8.3.24 e regolarmente notificato, Parte_1
dipendente della resistente con le mansioni di Infermiere con funzioni di coordinamento presso l'ospedale S. Eugenio, categoria D, impugnava la sanzione disciplinare, inflitta il
29.11.2023, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n.5 giorni, per avere partecipato a lezioni universitarie on line mentre era al lavoro;
eccepiva l'acquisizione Cont illegittima delle informazioni da parte della e la mancanza di prova di un inadempimento da parte sua, e richiamava le dichiarazioni scritte dei colleghi , che nei giorni in questione lo avevano visto al lavoro;
concludeva nel modo che segue: “accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 467,59 per il titolo di cui in premessa ovvero della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia. Con
1 determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare del credito al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere del credito, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”.
Si costituiva in giudizio la la quale difendeva il suo operato e chiedeva il Parte_2
rigetto della domanda.
A seguito di istruttoria documentale , disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione circa l'affermata illegittimità dell'acquisizione di informazioni presso l'Università alla quale risultava iscritto il ricorrente;
la ricerca di informazioni non era stata fine a se stessa, ma aveva preso l'avvio dalle rilevate ripetute omesse timbrature da parte del ricorrente.
La facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni pubbliche durante l'istruttoria disciplinare è espressamente previsa dall'art.55 bis c.6 dlgs 165/2001.
Peraltro, si tratta d un potere controbilanciato dalla facoltà del lavoratore di esercitare l'accesso agli atti istruttori e di essere ascoltato in sua difesa prima della irrogazione della sanzione disciplinare.
Il lavoratore, peraltro, non ha avanzato alcuna censura specifica relativamente al diritto di difesa (il lavoratore è stato anche avvisato in data 5.9.2023, prima dell'audizione - v. in atti).
Pertanto, deve concludersi che l'istruttoria che ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare sia stata correttamente condotta.
Riguardo al merito, va innanzitutto osservato che appare incontestata la circostanza che, nelle date 17.3.23, 19.4.23, 26.4.23, 10.5.23, il ricorrente si sia trovato regolarmente al lavoro e che contemporaneamente sia rimasto collegato con lezioni universitarie secondo la modalità da remoto, più o meno nelle stesse ore.
Non è emersa, invero, alcuna disfunzione nell'esercizio delle mansioni da parte del ricorrente;
lo stesso ha depositato, peraltro, le dichiarazioni scritte di colleghi che l'hanno visto lavorare negli stessi giorni.
2 Al ricorrente, però, viene contestato solo di aver posto in essere una irregolarità, avendo di fatto svolto sul luogo di lavoro una seconda attività , e vale a dire attività , quale discente, di partecipazione a lezioni universitarie online.
L'irrogazione della sanzione appare giustificata, in quanto si tratta di comportamento contrario all'obbligo di diligenza di cui all'art.2104 CC, che impone al prestatore di lavoro di usare “la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta” e di “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Deve presumersi che, nel caso in cui il lavoratore svolga una seconda attività sul luogo di lavoro, non possa prestare la massima attenzione alle attività connesse alle sue mansioni e assicurare, quindi, il rispetto dell'obbligo di diligenza a lui richiesto.
Nessun rilevo può assumere la circostanza che il lavoratore, nel caso concreto, sia riuscito, come lui sostiene, a seguire entrambe le attività e ad evitare disfunzioni, in quanto la sanzione conservativa mira a punire la sola inosservanza formale della regola disciplinare, senza tenere conto delle conseguenze (le quali, se ci fossero state, sarebbero state sanzionate in modo più grave).
Appare, pertanto, corretto richiamare, per inquadrare la fattispecie, l'art.84 c. 3 lett. h)
CCNL - violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti- e l'ipotesi – lett. b)- della “ particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”, indicata al comma 4 tra quelle punibili con “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni”.
La gravità che consente l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 – peraltro irrogata non nel massimo - dipende dalla circostanza che la violazione della norma si sia ripetuta più volte e in concomitanza con episodi di mancata timbratura, circostanza che lascia intuire che il lavoratore (che l'ha poi sanata) si sia riservato ogni volta di attestare la sua presenza o meno in un momento successivo, con il che appare evidente che avesse ben chiaro il tipo di violazione che andava a commettere.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il soccombente condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
3 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in E.350,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 12.6.25
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9581 / 2024 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to DE SANTIS SERGIO , Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZOLI GABRIELLA e TANDOI MARIA CP_1
RI
Resistente
Oggetto: sanzione conservativa.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 8.3.24 e regolarmente notificato, Parte_1
dipendente della resistente con le mansioni di Infermiere con funzioni di coordinamento presso l'ospedale S. Eugenio, categoria D, impugnava la sanzione disciplinare, inflitta il
29.11.2023, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n.5 giorni, per avere partecipato a lezioni universitarie on line mentre era al lavoro;
eccepiva l'acquisizione Cont illegittima delle informazioni da parte della e la mancanza di prova di un inadempimento da parte sua, e richiamava le dichiarazioni scritte dei colleghi , che nei giorni in questione lo avevano visto al lavoro;
concludeva nel modo che segue: “accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 467,59 per il titolo di cui in premessa ovvero della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia. Con
1 determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare del credito al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere del credito, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”.
Si costituiva in giudizio la la quale difendeva il suo operato e chiedeva il Parte_2
rigetto della domanda.
A seguito di istruttoria documentale , disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione circa l'affermata illegittimità dell'acquisizione di informazioni presso l'Università alla quale risultava iscritto il ricorrente;
la ricerca di informazioni non era stata fine a se stessa, ma aveva preso l'avvio dalle rilevate ripetute omesse timbrature da parte del ricorrente.
La facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni pubbliche durante l'istruttoria disciplinare è espressamente previsa dall'art.55 bis c.6 dlgs 165/2001.
Peraltro, si tratta d un potere controbilanciato dalla facoltà del lavoratore di esercitare l'accesso agli atti istruttori e di essere ascoltato in sua difesa prima della irrogazione della sanzione disciplinare.
Il lavoratore, peraltro, non ha avanzato alcuna censura specifica relativamente al diritto di difesa (il lavoratore è stato anche avvisato in data 5.9.2023, prima dell'audizione - v. in atti).
Pertanto, deve concludersi che l'istruttoria che ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare sia stata correttamente condotta.
Riguardo al merito, va innanzitutto osservato che appare incontestata la circostanza che, nelle date 17.3.23, 19.4.23, 26.4.23, 10.5.23, il ricorrente si sia trovato regolarmente al lavoro e che contemporaneamente sia rimasto collegato con lezioni universitarie secondo la modalità da remoto, più o meno nelle stesse ore.
Non è emersa, invero, alcuna disfunzione nell'esercizio delle mansioni da parte del ricorrente;
lo stesso ha depositato, peraltro, le dichiarazioni scritte di colleghi che l'hanno visto lavorare negli stessi giorni.
2 Al ricorrente, però, viene contestato solo di aver posto in essere una irregolarità, avendo di fatto svolto sul luogo di lavoro una seconda attività , e vale a dire attività , quale discente, di partecipazione a lezioni universitarie online.
L'irrogazione della sanzione appare giustificata, in quanto si tratta di comportamento contrario all'obbligo di diligenza di cui all'art.2104 CC, che impone al prestatore di lavoro di usare “la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta” e di “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Deve presumersi che, nel caso in cui il lavoratore svolga una seconda attività sul luogo di lavoro, non possa prestare la massima attenzione alle attività connesse alle sue mansioni e assicurare, quindi, il rispetto dell'obbligo di diligenza a lui richiesto.
Nessun rilevo può assumere la circostanza che il lavoratore, nel caso concreto, sia riuscito, come lui sostiene, a seguire entrambe le attività e ad evitare disfunzioni, in quanto la sanzione conservativa mira a punire la sola inosservanza formale della regola disciplinare, senza tenere conto delle conseguenze (le quali, se ci fossero state, sarebbero state sanzionate in modo più grave).
Appare, pertanto, corretto richiamare, per inquadrare la fattispecie, l'art.84 c. 3 lett. h)
CCNL - violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti- e l'ipotesi – lett. b)- della “ particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”, indicata al comma 4 tra quelle punibili con “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni”.
La gravità che consente l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 – peraltro irrogata non nel massimo - dipende dalla circostanza che la violazione della norma si sia ripetuta più volte e in concomitanza con episodi di mancata timbratura, circostanza che lascia intuire che il lavoratore (che l'ha poi sanata) si sia riservato ogni volta di attestare la sua presenza o meno in un momento successivo, con il che appare evidente che avesse ben chiaro il tipo di violazione che andava a commettere.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il soccombente condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
3 condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in E.350,00 per compensi, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 12.6.25
Il giudice
Dott. S. Rossi
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